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4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 15 gennaio 2016 — Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-21/16)

(2016/C 118/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Euro Tyre BV

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 131 e 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi la concessione di un’esenzione IVA, nell’ambito di una cessione di beni, a un venditore con sede in tale Stato membro, perché l’acquirente, con sede in altro Stato membro, non è iscritto al VIES (2) e in detto Stato non è soggetto a un regime d’imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, sebbene disponga, al momento della transazione, di un numero di identificazione valido, ai fini dell’IVA, in quest’altro Stato membro, numero indicato nelle fatture relative alle transazioni, quando siano cumulativamente soddisfatti i requisiti materiali di una cessione intracomunitaria, vale a dire quando il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasferito verso l’acquirente e il fornitore provi che tale bene è stato spedito o trasportato verso un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o a tale trasporto, il medesimo bene è uscito fisicamente dal territorio dello Stato membro di consegna a destinazione di un acquirente soggetto passivo o persona giuridica che agisca come tale in uno Stato membro diverso da quello dal quale sono partiti i beni.

2)

Se il principio di proporzionalità osti a un’interpretazione dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 secondo la quale l’esenzione sia negata in una situazione nella quale un venditore, con sede in uno Stato membro, fosse a conoscenza del fatto che l’acquirente, con sede in altro Stato membro, pur disponendo di un numero di identificazione valido, ai fini dell’IVA, in quest’altro Stato membro, non era iscritto al VIES e non era, in detto Stato, soggetto a un regime d’imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, ma prevedeva che la registrazione come operatore intracomunitario gli venisse concessa retroattivamente.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

(2)  VAT Information Exchange System.