25.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 270/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 30 maggio 2016 — Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Causa C-305/16)
(2016/C 270/38)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Avon Cosmetics Ltd
Convenuto: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
1. |
Laddove un venditore diretto venda beni (in prosieguo: «materiali di supporto alle vendite») a rivenditori che non sono titolari di partita IVA o laddove il rivenditore non titolare di partita IVA acquisti beni e servizi da terzi (in prosieguo: «beni e servizi di terzi») che in entrambi i casi sono utilizzati dai rivenditori non titolari di partita IVA per sostenere la loro attività economica di vendita di altri beni che sono parimenti acquistati presso il venditore diretto e assoggettate ad accordi amministrativi emessi ai sensi di una deroga autorizzata più recentemente dalla decisione 89/534/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1989 (1) (in prosieguo: la «deroga»), se le relative autorizzazioni, la normativa di attuazione e/o gli accordi amministrativi violino le pertinenti disposizioni e/o i principi del diritto dell’Unione europea dal momento che impongono al venditore diretto di contabilizzare l’imposta a valle sul prezzo di vendita degli altri beni dei rivenditori non titolari di partita IVA senza riduzioni per l’IVA sostenuta dal rivenditore non titolare di partita IVA su tali materiali di supporto alle vendite e/o sui beni e i servizi di terzi. |
2. |
Se il Regno Unito, quando ha chiesto l’autorizzazione del Consiglio ai fini della deroga, avesse l’obbligo di informare la Commissione del fatto che i rivenditori non titolari di partita IVA sostenevano l’IVA sugli acquisti di materiali di supporto alle vendite e/o sui beni e i servizi di terzi utilizzati ai fini delle loro attività economiche e che, di conseguenza, nella deroga dovesse essere previsto un adeguamento che riflettesse l’imposta a monte non detraibile, o l’imposta a valle versata in eccesso. |
3. |
In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione di cui sopra:
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4. |
Se, ai sensi dell’articolo 27 della [direttiva 77/388] (articolo 395 della [direttiva 2006/112]), le «evasioni o elusioni fiscali» debbano essere quantificate come la perdita netta per l’erario dello Stato membro (considerando sia l’imposta a valle versata sia l’imposta a monte detraibile nel contesto che dà luogo all’evasione o all’elusione fiscale) o come la perdita lorda per l’erario dello Stato membro (considerando la sola imposta a valle nel contesto che dà luogo all’evasione o all’elusione fiscale). |
(1) Decisione del Consiglio, del 24 maggio 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 280, pag. 54).