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19.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 343/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 20 luglio 2016 — SIA «Aqua Pro»/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-407/16)

(2016/C 343/49)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Corte suprema)

Parti

Ricorrente: SIA «Aqua Pro»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria lettone)

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se l’articolo 220, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che la contabilizzazione dell’importo dei dazi dovuti riconosciuti dall’Amministrazione debba ritenersi effettuata nel momento della decisione di contabilizzazione o della determinazione dell’obbligo di pagare i dazi adottata dall’Amministrazione, indipendentemente dal fatto che tale decisione sia oggetto di impugnazione in via amministrativa e di ricorso dinanzi ai giudici.

b)

Se gli articoli 236 e 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debbano essere interpretati nel senso che nel momento in cui l’amministrazione ha adottato la decisione di contabilizzazione del relativo importo dei dazi e ha stabilito l’obbligo del debitore di pagarli (decisione adottata dall’amministrazione statale nella fattispecie in esame), avendo tuttavia tale debitore impugnato in via amministrativa la decisione in parola e avendo proposto avverso la medesima ricorso dinanzi ai giudici, si debba al contempo richiedere lo sgravio o rimborso dei dazi di cui trattasi, conformemente agli articoli 236 o 239 del regolamento (o se sia invece possibile considerare che in un caso del genere l’istanza di ricorso contro la decisione della menzionata amministrazione costituisca anche una richiesta di sgravio o rimborso dell’obbligazione tributaria). In caso di risposta in senso affermativo, quale sia allora la differenza sostanziale fra il controllo di legittimità della decisione amministrativa di contabilizzazione e dell’obbligo di pagare i dazi, da un lato, e la questione che occorre risolvere in conformità all’articolo 236, dall’altro.

c)

Se l’articolo 236, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che il fatto di aver impugnato la decisione dell’amministrazione che stabilisce l’obbligo di pagare i dazi e la durata del procedimento dinanzi ai giudici proroghino il termine ai fini della presentazione della richiesta di sgravio o rimborso dei dazi (o giustifichino la sua inosservanza).

d)

Ammesso che la questione dell’adeguatezza della contabilizzazione o dello sgravio nella fattispecie in esame debba essere risolta indipendentemente dalla decisione della Commissione europea adottata in relazione ad un altro Stato membro (in questo caso la Finlandia), se spetti all’autorità doganale o al giudice, tenendo conto dell’articolo 869, lettera b), del regolamento n. 2454/93 (2) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché dell’importo dei possibili dazi nella fattispecie considerata, sottoporre la questione della non contabilizzazione o dello sgravio dei dazi alla Commissione europea.

2)

a)

Se, al momento di applicare l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, occorra realizzare la verifica a posteriori rispetto alle circostanze relative al comportamento delle autorità e dell’esportatore di un paese terzo (nella fattispecie in esame la Cambogia), e che sono state oggetto di indagine nell’ambito della missione dell’OLAF. Oppure, se occorra ritenere che la descrizione generale delle circostanze contenuta nella relazione dell’OLAF sul menzionato comportamento rivesta carattere probatorio.

b)

Se i dati ottenuti nella verifica a posteriori siano dotati di carattere decisivo rispetto alla relazione dell’OLAF anche quando siano riferiti al caso di uno Stato membro specifico.

c)

Se l’articolo 875 del regolamento n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che la decisione della Commissione europea, adottata in conformità della suddetta relazione dell’OLAF concernente un altro Stato membro (nella fattispecie in esame la Finlandia), è vincolante per lo Stato membro.

d)

Se si debba effettuare la verifica a posteriori e utilizzare le informazioni ottenute tramite la medesima nel caso in cui la Commissione europea, basandosi sulla relazione dell’OLAF, abbia adottato una decisione di non contabilizzazione dei dazi relativamente ad un altro Stato membro e abbia applicato l’articolo 875 del regolamento d’applicazione del codice doganale.

3)

Se, al momento di valutare la sussistenza di motivi ragionevoli e di buona fede nell’agire del soggetto passivo ai fini dell’applicazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possa essere rilevante nelle circostanze specifiche il fatto che l’operazione di importazione di merci sia basata su di un contratto di distribuzione.


(1)  GU 1992, L 302, pag. 1.

(2)  GU 1993, L 253, pag. 1.