1)
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a)
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Se l’articolo 220, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che la contabilizzazione dell’importo dei dazi dovuti riconosciuti dall’Amministrazione debba ritenersi effettuata nel momento della decisione di contabilizzazione o della determinazione dell’obbligo di pagare i dazi adottata dall’Amministrazione, indipendentemente dal fatto che tale decisione sia oggetto di impugnazione in via amministrativa e di ricorso dinanzi ai giudici.
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b)
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Se gli articoli 236 e 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debbano essere interpretati nel senso che nel momento in cui l’amministrazione ha adottato la decisione di contabilizzazione del relativo importo dei dazi e ha stabilito l’obbligo del debitore di pagarli (decisione adottata dall’amministrazione statale nella fattispecie in esame), avendo tuttavia tale debitore impugnato in via amministrativa la decisione in parola e avendo proposto avverso la medesima ricorso dinanzi ai giudici, si debba al contempo richiedere lo sgravio o rimborso dei dazi di cui trattasi, conformemente agli articoli 236 o 239 del regolamento (o se sia invece possibile considerare che in un caso del genere l’istanza di ricorso contro la decisione della menzionata amministrazione costituisca anche una richiesta di sgravio o rimborso dell’obbligazione tributaria). In caso di risposta in senso affermativo, quale sia allora la differenza sostanziale fra il controllo di legittimità della decisione amministrativa di contabilizzazione e dell’obbligo di pagare i dazi, da un lato, e la questione che occorre risolvere in conformità all’articolo 236, dall’altro.
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c)
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Se l’articolo 236, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che il fatto di aver impugnato la decisione dell’amministrazione che stabilisce l’obbligo di pagare i dazi e la durata del procedimento dinanzi ai giudici proroghino il termine ai fini della presentazione della richiesta di sgravio o rimborso dei dazi (o giustifichino la sua inosservanza).
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d)
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Ammesso che la questione dell’adeguatezza della contabilizzazione o dello sgravio nella fattispecie in esame debba essere risolta indipendentemente dalla decisione della Commissione europea adottata in relazione ad un altro Stato membro (in questo caso la Finlandia), se spetti all’autorità doganale o al giudice, tenendo conto dell’articolo 869, lettera b), del regolamento n. 2454/93 (2) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché dell’importo dei possibili dazi nella fattispecie considerata, sottoporre la questione della non contabilizzazione o dello sgravio dei dazi alla Commissione europea.
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