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10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 1o agosto 2016 — «Chez Elektro Balgaria» AD/Yordan Kotsev

(Causa C-427/16)

(2016/C 371/07)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente:«Chez Elektro Balgaria» AD

Resistente: Yordan Kotsev

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (divieto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza) osti all’articolo 36, paragrafo 2, della legge sull’ordine forense, per effetto del quale un’associazione di soggetti esercenti libere professioni (Consiglio superiore dell’ordine forense) disponga del potere discrezionale, sulla base di prerogative attribuite dallo Stato, di predeterminare l’importo minimo dei corrispettivi delle prestazioni erogate dai soggetti medesimi (onorari di avvocato).

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): Se l’articolo 78, paragrafo 5, del codice di procedura civile, in fine, (nella parte in cui detta disciplina non consente di ridurre l’onorario d’avvocato al di sotto di un importo minimo stabilito) sia in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se l’articolo132, punto 5, della legge sull’ordine forense (in relazione all’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 1, di detta legge) sia in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

4)

Se l’articolo 56, primo comma, TFUE (divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi) sia in contrasto con l’articolo 36, paragrafo 2, della legge sull’ordine forense.

5)

Se l’articolo 78, paragrafo 8, del codice di procedura civile sia in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

6)

Se l’articolo 78, paragrafo 8, del codice di procedura civile sia in contrasto con la direttiva 77/249/CEE (1) (relativamente al diritto dei soggetti rappresentati da consulenti giuridici interni di pretendere onorari d’avvocato).

7)

Se l’articolo 2a delle disposizioni integrative al regolamento n. 1, che consente di considerare l’IVA come parte integrante del corrispettivo della prestazione erogata nell’esercizio di una libera professione (in relazione all’inclusione dell’IVA come componente dell’onorario dovuto all’avvocato), sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (2).


(1)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).