23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 settembre 2016 — Caterpillar Financial Services sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
(Causa C-500/16)
(2017/C 022/04)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Questione pregiudiziale
Se i principi di effettività, di leale cooperazione e di equivalenza, espressi all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (omissis) o qualsiasi altro principio inerente, previsto nel diritto dell’Unione, ostino, in materia di imposta sul valore aggiunto, alla [Or. 2] luce dell’interpretazione operata dalla Corte nella sentenza del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, C-224/11, a disposizioni nazionali o a una prassi nazionale, che impediscono il rimborso di un’eccedenza emersa a seguito della riscossione dell’IVA a valle in violazione del diritto dell’Unione, nella situazione in cui, a causa del comportamento delle autorità nazionali, il soggetto interessato abbia avuto la possibilità di esercitare i propri diritti soltanto dopo la scadenza del termine di prescrizione del debito d’imposta.