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9.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 6/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 18 ottobre 2016 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

(Causa C-532/16)

(2017/C 006/35)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Appellante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Interveniente: AB SEB bankas

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il meccanismo di rettifica della detrazione previsto dalla direttiva 2006/112 non si applica ai casi in cui una detrazione iniziale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non avrebbe neppure potuto essere operata poiché l’operazione in questione era un’operazione esente che riguardava la cessione di fondi.

2)

Se sulla risposta alla prima questione incida il fatto che 1) l’IVA sull’acquisto degli appezzamenti di terreno era stata inizialmente detratta in virtù della prassi dell’amministrazione tributaria in base a cui la cessione in questione era stata erroneamente considerata come una cessione di terreno edificabile soggetta a IVA, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, e/o 2) dopo la detrazione operata inizialmente dall’acquirente, il venditore dei terreni aveva emesso una nota di credito dell’IVA all’acquirente rettificando gli importi dell’IVA indicati (specificati) nella fattura iniziale.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, gli articoli 184 e/o 185 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una detrazione iniziale non avrebbe neppure potuto essere operata perché l’operazione in questione era esente da IVA, l’obbligo del soggetto passivo di rettificare tale detrazione deve essere considerato come sorto immediatamente oppure solo quando si è scoperto che la detrazione iniziale non avrebbe potuto essere operata.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la direttiva 2006/112 e, in particolare, gli articoli 179, da 184 a 186 e 250 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che gli importi rettificati dell’IVA a monte detraibile devono essere detratti nel periodo d’imposta in cui è sorto l’obbligo del soggetto passivo e/o il suo diritto di rettificare la detrazione operata inizialmente.


(1)  GU 2006 L 347, pag. 1.