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27.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 5 dicembre 2016 — Kreuzmayr GmbH

(Causa C-628/16)

(2017/C 095/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: Kreuzmayr GmbH

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

Se in casi come quelli di cui al procedimento principale, nei quali un soggetto d’imposta X1, disponendo di beni depositati nello Stato membro A, li abbia venduti ad un soggetto d’imposta X2 e quest’ultimo abbia manifestato a X1 l’intenzione di trasportare i beni nello Stato membro B e X2, si sia presentato a X1 con il proprio numero di partita IVA rilasciato dallo Stato membro B,

e X2 abbia rivenduto tali beni ad un soggetto d’imposta X3 e X2 abbia concordato con X3 che quest’ultimo organizzi o effettui il trasporto dei beni dallo Stato membro A allo Stato membro B e X3 abbia organizzato o effettuato il trasporto dei beni dallo Stato membro A nello Stato membro B, potendo disporre dei beni come proprietario già nello Stato membro A,

e X2 non abbia però comunicato a X1 di aver già rivenduto i beni prima che questi lasciassero lo Stato membro A,

e X1 non fosse in grado neanche di sapere che non sarebbe stato X2 a organizzare o effettuare il trasporto dei beni dallo Stato membro A allo Stato membro B,

il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che il luogo della cessione da X1 a X2 sia determinato, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1), in modo tale che la cessione da X1 a X2 costituisca la cessione intracomunitaria (cosiddetta con trasporto).

Seconda questione:

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che X3 possa invece detrarre a titolo di imposta assolta a monte l’IVA dello Stato membro B addebitatagli in fattura da X2, sempreché X3 impieghi i beni acquistati ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta nello Stato membro B e non gli sia imputabile un ricorso abusivo alla detrazione dell’imposta assolta a monte.

Terza questione:

In caso di risposta affermativa alla prima questione e ove X1 venga successivamente a sapere che X3 ha organizzato il trasporto e che questi era già in grado di disporre dei beni come proprietario nello Stato membro A, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che la cessione da X1 a X2 perde retroattivamente la sua qualità di cessione intracomunitaria (che quindi essa debba essere qualificata retroattivamente come cessione cosiddetta senza trasporto).


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).