25.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 145/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 1 febbraio 2016 — Evo Bus GmbH/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș
(Causa C-55/16)
(2016/C 145/24)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: Evo Bus GmbH
Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș
Questioni pregiudiziali
Se le disposizioni dell’ottava direttiva (79/1072/[CEE]) (1), nonché il principio della neutralità fiscale, ostino/abbiano ostato ad una normativa di uno Stato membro che disciplina/ha disciplinato, in considerazione del principio della certezza dell’imposizione, le condizioni per poter esercitare il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, come, nel caso di specie, la prova del pagamento dell’imposta da parte dei fornitori.
(1) Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11).