27.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 9 gennaio 2017 — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso — Pavimentos SA
(Causa C-8/17)
(2017/C 095/11)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: Biosafe — Indústria de Reciclagens SA
Resistente: Flexipiso — Pavimentos SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2006/11[2]/CE (1), e in particolare i suoi articoli 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 e 219, nonché il principio di neutralità, ostino ad una normativa dalla quale risulti che — in una situazione in cui il venditore dei beni, soggetto passivo IVA, sia stato soggetto a un’ispezione fiscale da cui è emerso che l’aliquota IVA che aveva opportunamente applicato era inferiore a quella dovuta, abbia pagato allo Stato l’imposta supplementare e intenda ottenere il relativo pagamento dall’acquirente, anch’esso soggetto passivo IVA — il termine per quest’ultimo per detrarre tale imposta complementare si calcola a partire dall’emissione delle fatture iniziali e non dall’emissione o dalla ricezione dei documenti rettificativi. |
2) |
In caso di risposta negativa alla precedente questione pregiudiziale, sorge allora il dubbio se la stessa direttiva e, in particolare, i medesimi articoli e il principio di neutralità ostino ad una normativa dalla quale risulti che, ricevuti i documenti rettificativi delle fatture iniziali, emessi a seguito dell’ispezione fiscale e del pagamento allo Stato dell’imposta complementare, e destinati ad ottenere il pagamento di quest’ultima, in un momento in cui il suddetto termine per l’esercizio del diritto a detrazione sia già scaduto, è legittimo per l’acquirente rifiutarsi di effettuare il pagamento, lasciando così intendere che l’impossibilità di detrarre l’imposta complementare giustifica il rifiuto di trasferimento dell’imposta. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).