18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 settembre 2017 — Finanzamt Goslar / baumgarten sports & more GmbH
(Causa C-548/17)
(2017/C 437/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Goslar
Resistente: baumgarten sports & more GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), tenuto conto del compito attribuito al soggetto passivo quale collettore d’imposta per l’erario, debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che l’importo da incassare a titolo della prestazione
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: se il soggetto passivo sia tenuto a finanziare anticipatamente l’imposta dovuta a titolo della prestazione per un periodo di due anni, qualora possa ottenere il corrispettivo per la sua prestazione (in parte) soltanto due anni dopo il verificarsi del fatto generatore dell’imposta. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se gli Stati membri, in considerazione dei poteri loro spettanti ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possano ritenersi autorizzati ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della medesima direttiva, già per il periodo d’imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile, qualora il soggetto passivo possa incassare l’importo dovuto per la prestazione soltanto due anni dopo il verificarsi del fatto generatore dell’imposta per il motivo che tale importo non è ancora esigibile. |
(1) GU L 347, pag. 1.