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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 novembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte sull’importo lordo dei dividendi di origine nazionale corrisposti a società non residenti – Differimento della tassazione dei dividendi distribuiti ad una società residente in caso di esercizio deficitario – Disparità di trattamento – Giustificazione – Comparabilità – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Efficacia della riscossione delle imposte – Proporzionalità – Discriminazione»

Nella causa C-575/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 20 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2017, nel procedimento

Sofina SA,

Rebelco SA,

Sidro SA

contro

Ministre de l’Action et des Comptes publics,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, F. Biltgen e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet,

cancelliere: R. Schiano, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 giugno 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per la Sofina SA, da C. Valentin, avocat,

per il governo francese, da D. Colas, A. Alidière e E. de Moustier, in qualità di agenti,

per il governo belga, da P. Cottin e J.-C. Halleux, in qualità di agenti,

per il governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti,

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, H.S. Gijzen, J. Langer e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti,

per il governo svedese, da A. Falk, H. Shev, C. Meyer-Seitz, L. Zettergren e A. Alriksson, in qualità di agenti,

per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery, in qualità di agente, assistita da J. Rivett, barrister,

per la Commissione europea, da N. Gossement e W. Roels, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 agosto 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposte la società di diritto belga Sofina SA, Rebelco SA e Sidro SA al Ministre de l’Action et des Comptes publics (Ministro dell’azione e dei conti pubblici, Francia) in merito al diniego di quest’ultimo di procedere al rimborso della ritenuta alla fonte operata sui dividendi corrisposti alle società medesime nel corso degli esercizi dal 2008 al 2011.

Contesto normativo

Diritto francese

3

A termini dell’articolo 38, paragrafo 1, del Code général des impôts (Codice generale delle imposte, in prosieguo: il «CGI»):

«(…) l’utile imponibile è quello netto, determinato in base ai risultati complessivi delle operazioni di qualsiasi natura effettuate dalle imprese, ivi comprese, in particolare, le cessioni di qualsivoglia elemento dell’attivo, o nel corso o al termine della gestione».

4

Il successivo articolo 39, paragrafo 1, precisa quanto segue:

«L’utile netto è determinato previa detrazione di tutti gli oneri (…)»

5

L’articolo 119 bis, paragrafo 2, del CGI, prevede che i ricavi contemplati ai precedenti articoli da 108 a 117 bis, compresi i dividendi, danno luogo all’applicazione di una ritenuta alla fonte la cui aliquota è fissata all’articolo 187-1 del codice medesimo, qualora essi vadano a beneficio di soggetti privi di domicilio fiscale o di sede in Francia.

6

I dividendi figurano tra i ricavi di cui agli articoli da 108 a 117 bis del CGI.

7

Nel testo applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, l’articolo 187, paragrafo 1, del CGI fissa l’aliquota della ritenuta alla fonte al 25%.

8

Nel testo applicabile sino al 21 settembre 2011, l’articolo 209, paragrafo 1, terzo comma, del CGI precisava quanto segue:

«(…) [I]n caso di perdita subìta in un esercizio, tale perdita viene considerata quale onere dell’esercizio successivo, deducibile dall’utile realizzato nell’esercizio medesimo. Laddove l’utile non sia sufficiente ad assorbire completamente la deduzione, l’eccedenza della perdita viene riportata agli esercizi successivi.»

9

A decorrere dal 21 settembre 2011, l’articolo 209, paragrafo 1, terzo comma, del CGI così recita:

«(…) [I]n caso di perdita subìta in un esercizio, tale perdita viene considerata quale onere dell’esercizio successivo, deducibile dall’utile realizzato nell’esercizio medesimo sino a concorrenza dell’importo di 1.000.000 [di Euro] maggiorato del 60% dell’importo pari all’utile imponibile dell’esercizio stesso eccedente l’importo di 1.000.000 di Euro. Laddove l’utile non sia sufficiente ad assorbire completamente la deduzione, l’eccedenza della perdita viene riportata agli esercizi successivi, secondo le stesse modalità, ivi compresa l’indeducibilità della frazione di perdita di cui al primo periodo del presente comma.»

La convenzione franco-belga

10

L’articolo 15, paragrafi 1 et 2, della Convenzione tra la Francia ed il Belgio diretta ad evitare le doppie imposizioni e a stabilire regole di mutua assistenza amministrativa e giudiziaria in materia d’imposte sui redditi, conclusa a Bruxelles il 10 marzo 1964, come modificata in data 15 febbraio 1971, 8 febbraio 1999, 12 dicembre 2008 e 7 luglio 2009 (in prosieguo: la «Convenzione franco-belga»), così recita:

«1.   I dividendi con fonte in uno Stato contraente e corrisposti ad un residente dell’altro Stato contraente sono tassati nel secondo Stato.

2.   Tuttavia, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente in cui ha sede la società distributrice dei dividendi conformemente alla normativa dello Stato medesimo; tuttavia, l’imposta così determinata non potrà eccedere:

a)

il 10 [%] dell’importo lordo dei dividendi se il beneficiario è una società detentrice in via esclusiva di almeno il 10 [%] del capitale della società distributrice a decorrere dall’inizio dell’ultimo esercizio sociale di quest’ultima, precedente la distribuzione;

b)

il 15 [%] dell’importo lordo dei dividendi, negli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda la tassazione degli utili della società utilizzati ai fini della distribuzione di dividendi».

11

Ai sensi, segnatamente, dell’articolo 19, parte A, della Convenzione franco-belga:

«Le doppie imposizioni vengono evitate nel modo seguente:

A. Per quanto attiene al Belgio:

1.

I redditi e i titoli mobiliari cui al regime definito dall’art. 15, paragrafi da 2 a 4, che siano stati effettivamente assoggettati alla ritenuta alla fonte in Francia e che siano percepiti da società aventi sede in Belgio soggette all’imposta sulle società, sono esenti, per effetto della riscossione della ritenuta d’acconto sui titoli mobiliari secondo l’aliquota normale sull’importo dell’imposta francese, dall’imposta sulle società e dall’imposta di distribuzione alle condizioni previste dalla legge belga.

(…)»

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

La Sofina, la Rebelco e la Sidro percepivano, negli esercizi intercorrenti dal 2008 al 2011, dividendi derivanti dalle rispettive partecipazioni in società francesi.

13

Ai sensi dell’articolo 119 bis, paragrafo 2, del CGI, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione franco-belga, tali dividendi venivano assoggettati a ritenute alla fonte con un’aliquota del 15%.

14

Le ricorrenti nel procedimento principale, avendo chiuso gli esercizi finanziari compresi tra il 2008 ed il 2011 con un risultato negativo, proponevano reclamo all’amministrazione finanziaria francese, al fine di ottenere la restituzione delle ritenute applicate sui dividendi versati nel corso degli esercizi medesimi.

15

A fronte del rigetto di tali reclami, le ricorrenti nel procedimento principale adivano i giudici competenti i quali, tanto in primo grado quanto in appello, respingevano le domande di restituzione.

16

I ricorrenti nel procedimento principale proponevano quindi ricorso di annullamento dinanzi al giudice del rinvio.

17

Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) rileva, in primo luogo, che l’applicazione di una ritenuta alla fonte unicamente sui dividendi distribuiti a società non residenti in perdita per effetto delle loro partecipazioni in società residenti genera, per le società stesse, uno svantaggio di tesoreria rispetto alle società residenti in perdita. Il giudice medesimo si domanda, tuttavia, se tale circostanza costituisca, di per sé, una disparità di trattamento che dia luogo ad una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE.

18

Nell’assunto che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisca una restrizione di tal genere, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) si chiede, in secondo luogo, se, alla luce della finalità della normativa stessa, vale a dire garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta, la restrizione possa risultare giustificata.

19

In terzo luogo ed in via di subordine, nell’ipotesi in cui il principio della ritenuta alla fonte, di cui trattasi nella specie, dovesse essere ritenuto ammissibile, il giudice medesimo chiede, da un lato, se la circostanza che la società residente in perdita che cessi la propria attività goda, così facendo, di un’esenzione de facto dalla tassazione dei dividendi percepiti negli esercizi chiusi in perdita, rilevi ai fini dell’esame della compatibilità con gli articoli 63 e 65 TFUE della normativa nazionale oggetto del procedimento principale.

20

Dall’altro lato, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) fa presente che le differenze nella modalità di calcolo della base imponibile dei dividendi a seconda che la società beneficiaria della corresponsione dei dividendi stessi sia o meno residente potrebbe parimenti costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Infatti, mentre la ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 119 bis del CGI viene liquidata sull’importo lordo dei dividendi, i costi connessi alla percezione stessa dei dividendi sono deducibili dalla base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta gravante sui dividendi versati ad una società residente.

21

Ciò premesso, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli [63 e 65 TFUE] debbano essere interpretati nel senso che le minori disponibilità liquide risultanti dall’applicazione di una ritenuta alla fonte ai dividendi versati a società non residenti deficitarie, mentre le società residenti deficitarie sono tassate sull’importo dei dividendi percepiti solo nel corso dell’esercizio durante il quale divengono, eventualmente, nuovamente beneficiarie, costituisca di per sé una differenza di trattamento costitutiva di una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali.

2)

Se l’eventuale restrizione alla libertà di circolazione dei capitali menzionata al quesito precedente possa essere giustificata, con riguardo alle esigenze risultanti dagli articoli [63 e 65 TFUE], dalla necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta, dal momento che le società non residenti non sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria francese, o anche dalla necessità di tutelare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

3)

Nel caso in cui l’applicazione della ritenuta controversa alla fonte risulti, in linea di principio, ammissibile rispetto alla libertà di circolazione dei capitali:

se tali disposizioni ostino alla riscossione di una ritenuta alla fonte sui dividendi versati da una società residente ad una società deficitaria non residente di un altro Stato membro qualora quest’ultima cessi la propria attività senza essere nuovamente divenuta beneficiaria, mentre una società residente che si trovi nella stessa situazione non è effettivamente tassata sull’importo di tali dividendi;

se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che, in presenza di regole impositive che assoggettino a trattamento diverso i dividendi a seconda che siano versati ai residenti o ai non residenti, occorra procedere al raffronto della pressione fiscale effettiva gravante su ciascuno di essi per tali dividendi, con la conseguenza che una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali risultante dal fatto che tali regole escludano, per i soli non residenti, la deduzione dei costi direttamente connessi alla percezione, in quanto tale, dei dividendi, potrebbe risultare giustificata dalla differenza di aliquota tra l’imposizione di diritto comune posta, per un esercizio successivo, a carico dei residenti e la ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi versati ai non residenti, laddove tale differenza compensi, con riguardo al quantum dell’imposta assolta, la differenza di base imponibile.»

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda nonché sul primo capo della terza questione

22

Con le questioni prima e seconda nonché con il primo capo della terza questione, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i dividendi distribuiti da una società residente vengono assoggettati ad una ritenuta d’acconto in caso di corresponsione ad una società non residente, laddove, in caso di corresponsione ad una società residente, la loro tassazione si realizza, secondo il regime di diritto comune d’imposizione sulle società, alla chiusura dell’esercizio di loro percepimento unicamente a condizione che il risultato della società stessa sia stato in attivo nell’esercizio de quo, ove la tassazione potrebbe, eventualmente, non aver luogo mai, qualora la società medesima cessi la propria attività senza aver realizzato un utile successivamente al percepimento dei dividendi in questione.

Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, CE

23

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati (sentenze del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 15; del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C-10/14, C-14/14C-17/14, EU:C:2015:608, punto 44, nonché del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 27).

24

Più in particolare, un trattamento sfavorevole, da parte di uno Stato membro, dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti, rispetto al trattamento riservato ai dividendi corrisposti a fondi pensione residenti, è idoneo a dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dal primo dall’investire nello stesso primo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (sentenza del 2 giugno, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

25

Per effetto della normativa oggetto della causa principale, le società detentrici di partecipazioni in una società stabilita in Francia sono soggette, per quanto attiene ai dividendi loro distribuiti a tal titolo, a regimi impositivi differenti, la cui applicazione dipende dal loro status di residente o non residente sul territorio dello Stato membro medesimo.

26

Dalla decisione di rinvio emerge, infatti, che i dividendi corrisposti da una società francese ad una società non residente sono gravati, in base all’articolo 119 bis, paragrafo 2, del CGI, da una ritenuta alla fonte del 25% sul loro importo lordo, ove tale aliquota può essere tuttavia ridotta, indipendentemente dal risultato economico realizzato dalla società stessa, per effetto delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Come rilevato dal giudice del rinvio, i dividendi percepiti dalle ricorrenti nel procedimento principale sono stati oggetto di una ritenuta alla fonte del 15% in applicazione di una convenzione di tal genere, vale a dire la Convenzione franco-belga.

27

Per contro, i dividendi versati ad una società residente confluiscono nella base imponibile e sono soggetti, ai sensi dell’articolo 38 del CGI, al regime impositivo di diritto comune, ossia all’imposta sulle società in misura del 33,33%. In caso di risultato negativo alla chiusura dell’esercizio fiscale de quo, l’articolo 209, paragrafo 1, terzo comma, del CGI, nel testo applicabile ai fatti della specie principale, prevedeva il differimento della tassazione ad un esercizio attivo successivo, ove le perdite riportabili all’esercizio seguente venivano imputate sino a concorrenza dell’importo dei dividendi percepiti.

28

Ne consegue che, mentre i dividendi distribuiti ad una società non residente sono assoggettati ad imposizione immediata e definitiva, la tassazione applicata ai dividendi distribuiti ad una società residente dipende dal risultato d’esercizio netto, attivo o passivo, realizzato dalla medesima. In tal modo, nel caso in cui il risultato sia passivo, la tassazione non solo viene riportata ad un esercizio attivo successivo, procurando così alla società residente un vantaggio di tesoreria, ma resta conseguentemente incerta, in quanto non avrà luogo qualora la società residente cesserà la propria attività prima del conseguimento di un risultato d’esercizio attivo.

29

Orbene, in primo luogo, l’esclusione di un vantaggio di tesoreria in una situazione transfrontaliera, vantaggio invece concesso in una situazione equivalente sul territorio nazionale, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali (v., per analogia, sentenze del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C-446/03, EU:C:2005:763, punto 33, nonché del 12 luglio 2012, Commissione/Spagna, C-269/09, EU:C:2012:439, punto 59).

30

In secondo luogo, la valutazione della sussistenza di un eventuale trattamento sfavorevole dei dividendi corrisposti a società non residenti dev’essere effettuata con riguardo ad ogni singolo esercizio fiscale, individualmente considerato (v. sentenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 41).

31

Considerato che i dividendi percepiti da una società non residente vengono tassati all’atto della loro distribuzione, occorre far riferimento all’esercizio fiscale di distribuzione dei dividendi stessi ai fini del raffronto dell’onere fiscale gravante sui dividendi medesimi e quello gravante sui dividendi distribuiti ad una società residente.

32

Orbene, si deve rilevare che tale onere è pari a zero nel caso in cui la società residente chiuda l’esercizio in perdita.

33

In terzo luogo, il differimento della tassazione assumerà carattere di esenzione definitiva dei dividendi distribuiti ad una società residente nel caso in cui questa non conseguirà più risultati attivi prima di cessare la propria attività.

34

Conseguentemente, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale è tale da procurare un vantaggio alle società residenti in perdita, in quanto ne deriva quantomeno un vantaggio di tesoreria, se non un’esenzione in caso di cessazione dell’attività, laddove le società non residenti sono assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d’esercizio.

35

Il governo francese ricorda, a tal riguardo, che i dividendi corrisposti ad una società non residente sono soggetti, per effetto del combinato disposto dell’articolo 119 bis, paragrafo 2, del CGI e dell’articolo 15 della Convenzione franco-belga, ad una tassazione del 15%, mentre i dividendi versati ad una società residente sono soggetti, ai sensi dell’articolo 38 del CGI, ad un onere fiscale del 33,33%.

36

A tal riguardo, si deve tuttavia sottolineare che la sola circostanza che i dividendi corrisposti ad una società non residente siano tassati mediante ritenuta alla fonte del 15% in Francia non impedisce al Regno del Belgio di assoggettare parimenti a tassazione i dividendi stessi, in base al potere impositivo riconosciutogli dall’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione franco-belga, nei limiti previsti dal successivo articolo 19, parte A, paragrafo 1.

37

Inoltre, la circostanza rilevata supra al punto 35 non può, ad ogni modo, far venir meno il trattamento meno favorevole cui sono soggetti i dividendi corrisposti ad una società non residente.

38

Infatti, da un lato, uno sfavorevole trattamento fiscale in contrasto con una libertà fondamentale non può essere considerato compatibile con il diritto dell’Unione in considerazione dell’esistenza di altri vantaggi, anche ammesso che tali vantaggi esistano (sentenze del 18 luglio 2007, Lakebrink e Peters-Lakebrink, C-182/06, EU:C:2007:452, punto 24, nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, punto 32).

39

Dall’altro, l’aliquota d’imposizione meno favorevole invocata dal governo francese con riguardo ai dividendi corrisposti ad una società residente non è, in ogni caso, pertinente, considerato che tali dividendi sono oggetto di esenzione dall’imposta nel caso in cui la società residente cessi la propria attività senza aver conseguito, successivamente alla distribuzione dei dividendi stessi, un risultato d’esercizio attivo. Orbene, è stato affermato che la circostanza che una normativa nazionale sfavorisca i soggetti non residenti non può essere compensata dal fatto che, in altre situazioni, la normativa medesima sia tale da non colpire i non residenti rispetto ai residenti (sentenze del 18 luglio 2007, Lakebrink e Peters-Lakebrink, C-182/06, EU:C:2007:452, punto 23, nonché del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 38).

40

Una simile differenza di trattamento fiscale dei dividendi a seconda del loro luogo di residenza delle rispettive società beneficiarie è idonea a dissuadere, da un lato, le società non residenti dall’effettuare investimenti in società stabilite in Francia e, d’altro lato, gli investitori residenti in Francia dall’acquisire partecipazioni in società non residenti.

41

Ne consegue che una normativa come quella oggetto della causa principale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.

42

Occorre tuttavia esaminare se tale restrizione possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato FUE.

Sull’esistenza di una giustificazione alla restrizione alla libera circolazione dei capitali in base all’articolo 65 TFUE

43

Il governo francese deduce che, ammesso che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisca una restrizione, da un lato, le situazioni delle società residenti e non residenti sono oggettivamente differenti e, dall’altro, che la normativa medesima appare giustificata dall’esigenza di garantire la riscossione dell’imposta e risponde alla ripartizione del potere impositivo tra Stato membro di residenza e Stato membro di origine del reddito.

44

A termini dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE «le disposizioni dell’articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: (…) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale».

45

Tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, dev’essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui collocano i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato. Infatti, la deroga di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, subisce essa stessa una limitazione per effetto del paragrafo 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale le disposizioni nazionali di cui al detto paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 [TFUE]» (sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C-10/14, C-14/14C-17/14, EU:C:2015:608, punto 63).

46

Occorre pertanto distinguere le differenze di trattamento consentite dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE dalle discriminazioni vietate dal paragrafo 65, paragrafo 3, TFUE. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, perché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento che ne risulta riguardi situazioni che non siano obiettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale (sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C-10/14, C-14/14C-17/14, EU:C:2015:608, punto 64).

– Sulla comparabilità delle situazioni in esame

47

Secondo la giurisprudenza della Corte, dal momento in cui uno Stato membro assoggetta, unilateralmente o mediante accordi, all’imposta sui redditi non soltanto le società residenti, ma anche quelle non residenti, per i dividendi che esse percepiscono da una società residente, la situazione di tali società non residenti si avvicina a quella delle società residenti (sentenze del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C-284/09, EU:C:2011:670, punto 56, nonché del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C-10/14, C-14/14C-17/14, EU:C:2015:608, punto 67 e giurisprudenza citata).

48

Richiamandosi alla sentenza del 22 dicembre 2008, Truck Center (C-282/07, EU:C:2008:762), i governi francese, belga, tedesco e del Regno Unito sostengono, tuttavia, che una normativa che preveda unicamente modalità di riscossione dell’imposta differenti, a seconda della sede della società beneficiaria, risulta giustificata a causa di una differenza di situazione oggettiva in cui si trovano le società residenti e quelle non residenti.

49

In tal senso, l’applicazione di tecniche di riscossione dell’imposta differenti a seconda del luogo di residenza del beneficiario dei dividendi rifletterebbe la differenza oggettiva delle situazioni in cui si troverebbero le società non residenti rispetto alle società residenti, ove lo Stato francese agirebbe nei confronti delle società non residenti quale Stato d’origine dei dividendi e non quale Stato di residenza del beneficiario dei dividendi medesimi, il che limiterebbe la sua capacità di riscossione con riguardo a queste ultime società, giustificando l’applicazione di una ritenuta alla fonte sui dividendi loro corrisposti.

50

Tale ragionamento non può essere, tuttavia, seguito.

51

Se è pur vero che la Corte ha dichiarato, al punto 41 della sentenza del 22 dicembre 2008, Truck Center (C-282/07, EU:C:2008:762), che una differenza di trattamento consistente nell’applicazione di tecniche impositive diverse a seconda del luogo di residenza del contribuente riguarda situazioni che non sono oggettivamente analoghe, essa ha tuttavia precisato, ai successivi punti 43 e 44, che i redditi in questione nella causa sfociata nella sentenza medesima erano, in ogni caso, redditi assoggettati ad imposta a prescindere dalla circostanza di essere stati percepiti da un soggetto residente o da un soggetto non residente.

52

Orbene, come rilevato supra al punto 33, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale non si limita a prevedere modalità di riscossione dell’imposta differenti a seconda del luogo di residenza del beneficiario dei dividendi di origine nazionale, bensì è tale da determinare, in caso di risultato d’esercizio negativo della società residente, il differimento della tassazione del reddito proveniente dai dividendi ad un esercizio successivo, se non la sua esenzione in caso di cessazione dell’attività in assenza di ritorno ad un risultato d’esercizio in attivo (v., per analogia, sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 43).

53

Pertanto, atteso che la normativa in questione è fonte di un vantaggio fiscale sostanziale per le società residenti in perdita, vantaggio che non viene invece riconosciuto alle società non residenti in perdita, non può sostenersi che la disparità di trattamento nella tassazione dei dividendi, a seconda che vengano percepiti da una società residente o da una società non residente, si limiti alle modalità di riscossione dell’imposta.

54

Ne consegue che tale disparità di trattamento non è giustificata da una situazione oggettivamente differente.

– Sulla necessità di garantire un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri

55

Il governo francese deduce che la ritenuta alla fonte cui sono soggetti unicamente i dividendi percepiti da una società non residente rappresenta l’unica tecnica che consente allo Stato francese di assoggettare ad imposta tali redditi senza ridurre il proprio gettito fiscale a causa del risultato d’esercizio negativo realizzato in un altro Stato membro.

56

A tal riguardo, la Corte ha riconosciuto che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri costituisce un obiettivo legittimo e che, in assenza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione europea, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo (sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, punto 35).

57

Tale giustificazione può essere ammessa, in particolare, nel caso in cui la disciplina di cui trattasi sia intesa a prevenire comportamenti tali da pregiudicare il diritto degli Stati membri di esercitare il proprio potere impositivo in relazione alle attività svolte sul proprio territorio (sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Spagna, C-269/09, EU:C:2012:439, punto 77).

58

Nella specie, lo Stato francese ha optato per la tassazione dei dividendi corrisposti ad una società non residente per mezzo di una ritenuta alla fonte ad aliquota fissa nell’ambito di una convenzione volta a prevenire le doppie imposizioni, senza peraltro applicare la stessa imposizione ai dividendi versati ad una società residente in perdita.

59

Tuttavia, nel procedimento principale, il differimento della tassazione dei dividendi percepiti dalla società non residente in perdita non implicherebbe, per lo Stato francese, di dover rinunciare al proprio diritto d’assoggettare ad imposizione un reddito generato sul proprio territorio. Infatti, i dividendi distribuiti dalla società residente verrebbero assoggettati ad imposizione una volta che la società non residente chiudesse un esercizio successivo in attivo, al pari di quanto avverrebbe per una società residente in analoga situazione.

60

È ben vero che, nel caso in cui la società non residente non ritornasse in attivo prima di cessare la propria attività, ne deriverebbe un’esenzione definitiva dei redditi rappresentati dai dividendi con conseguente perdita di gettito fiscale per lo Stato membro d’imposizione.

61

Tuttavia, da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, la riduzione delle entrate tributarie non può essere considerata una ragione imperativa di interesse generale che possa essere fatta valere per giustificare un provvedimento che sia, in linea di principio, in contrasto con una libertà fondamentale (sentenza del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C-284/09, EU:C:2011:670, punto 83).

62

Dall’altro, gli Stati membri, laddove si avvalgano della propria facoltà di assoggettare ad imposta i redditi generati sul proprio territorio, sono tenuti a rispettare il principio di parità di trattamento e le libertà di circolazione garantite dal diritto primario dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, punto 36).

63

Orbene, il governo francese non può sostenere che il minore gettito tributario connesso alla tassazione dei dividendi percepiti da società non residenti in caso di cessazione della loro attività sia idoneo a giustificare l’applicazione di una ritenuta alla fonte sui redditi medesimi unicamente nei confronti di dette società, quando lo Stato francese accetta tale minor gettito nel caso di società residenti che cessino la propria attività senza ritornare in attivo.

64

Ciò detto, la giustificazione della normativa nazionale oggetto del procedimento principale, fondata sulla necessità di mantenere una equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, non può essere accolta.

– Sulla giustificazione relativa all’efficacia della riscossione delle imposte

65

Il governo francese deduce, inoltre, che l’assoggettamento ad una ritenuta alla fonte dei dividendi versati ad una società non residente costituisce un mezzo legittimo ed adeguato per garantire la tassazione dei redditi di un soggetto stabilito al di fuori dello Stato d’imposizione ed evitare che i redditi medesimi sfuggano ad imposizione nello Stato della fonte.

66

La ritenuta alla fonte cui i dividendi corrisposti a società non residenti sono assoggettati consentirebbe di agevolare le formalità amministrative che deriverebbero dall’obbligo, per le società stesse, di provvedere alla presentazione, all’amministrazione finanziaria francese, di una dichiarazione dei redditi alla chiusura dell’esercizio fiscale.

67

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che la necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta costituisce un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare un restrizione alla libera prestazione dei servizi, sempreché, tuttavia, l’applicazione di tale restrizione sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, punto 39).

68

È stato inoltre affermato che la procedura della ritenuta alla fonte costituisce un mezzo legittimo ed adeguato per garantire la tassazione dei redditi di un soggetto stabilito al di fuori dello Stato d’imposizione (sentenza del 18 ottobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, punto 39).

69

A tal riguardo, si deve ricordare che la restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale risiede, come rilevato supra al punto 34, nella circostanza che, contrariamente alle società residenti in perdita, le società non residenti, anch’esse in perdita, non godono del differimento dell’imposizione dei dividendi percepiti.

70

Orbene, la concessione del beneficio del differimento d’imposizione alle società non residenti, eliminando necessariamente tale restrizione, non rimetterebbe in discussione il conseguimento dell’obiettivo connesso all’efficace riscossione dell’imposta dovuta dalle società medesime laddove percepiscano dividendi da una società residente.

71

Infatti, in primo luogo, il regime del differimento d’imposizione in caso di risultato negativo dell’esercizio costituisce, per sua natura, una deroga al principio d’imposizione dei dividendi nell’esercizio fiscale di loro distribuzione, ragion per cui tale regime non è destinato ad applicarsi alla maggio parte delle società percettrici di dividendi.

72

In secondo luogo, si deve sottolineare che spetterebbe alle società non residenti fornire gli elementi pertinenti che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato membro d’imposizione di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per poter godere del differimento.

73

In terzo luogo, i meccanismi di cooperazione esistenti tra le autorità degli Stati membri a livello dell’Unione sono sufficienti per consentire allo Stato membro di origine di verificare la veridicità degli elementi prodotti dalle società non residenti che intendano avvalersi del differimento dell’imposizione dei dividendi percepiti (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Spagna, C-269/09, EU:C:2012:439,), punto 68).

74

A tal riguardo, da un lato, la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (GU 1977, L 336, pag. 15), come modificata dalla direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004 (GU 2004, L 359, pag. 30), abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/7999/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1), consente ad uno Stato membro di chiedere alle autorità competenti di uno altro Stato membro tutte le informazioni che gli consentano la corretta fissazione delle imposte sui redditi.

75

Dall’altro, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU 2008, L 150, pag. 28), abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU 2010, L 84, pag. 1), dispone che «[l]’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il recupero del credito». Tale direttiva consente quindi allo Stato membro d’origine di ottenere dalle competenti autorità dello Stato membro di residenza le informazioni necessarie ai fini di consentirgli la riscossione di un credito tributario sorto con la distribuzioni di dividendi.

76

La direttiva 2008/55 offre quindi alle autorità dello Stato membro di origine un quadro di cooperazione e di assistenza tale da consentire loro l’effettiva riscossione di crediti fiscali nello Stato membro di residenza o recupero (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, punto 78, nonché del 12 luglio 2012, Commissione/Spagna, C-269/09, EU:C:2012:439, punti 70 e 71).

77

Conseguentemente, dal riconoscimento, anche alle società non residenti in perdita, del beneficio relativo al differimento d’imposizione dei dividendi distribuiti deriverebbe l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera circolazione dei capitali senza fare peraltro ostacolo alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale.

78

Ciò detto, la giustificazione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, relativa all’efficace riscossione delle imposte, non può trovare accoglimento.

79

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni prima e seconda nonché al primo capo della terza questione dichiarando che gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati a ritenuta alla fonte se percepiti da una società non residente, mentre, nel caso in cui vengano percepiti da una società residente, la loro tassazione, secondo il regime di diritto comune d’imposta sulle società, si realizza alla chiusura dell’esercizio di loro percepimento subordinatamente alla condizione che il risultato della società medesima realizzato nell’esercizio medesimo sia in attivo, laddove la tassazione dei dividendi può, eventualmente, non verificarsi mai qualora la società stessa cessi la propria attività senza aver ottenuto un risultato in attivo successivamente al percepimento dei dividendi.

Sul secondo capo della terza questione

80

Alla luce della risposta fornita alle questioni prima e seconda nonché al primo capo della terza questione, non occorre procedere all’esame del secondo capo della terza questione.

Sulle spese

81

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati a ritenuta alla fonte se percepiti da una società non residente, mentre, nel caso in cui vengano percepiti da una società residente, la loro tassazione, secondo il regime di diritto comune d’imposta sulle società, si realizza alla chiusura dell’esercizio di loro percepimento subordinatamente alla condizione che il risultato della società medesima realizzato nell’esercizio medesimo sia in attivo, laddove la tassazione dei dividendi può, eventualmente, non verificarsi mai qualora la società stessa cessi la propria attività senza aver ottenuto un risultato in attivo successivamente al percepimento dei dividendi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.