12.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 52/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 28 novembre 2017 — Tratave–Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-672/17)
(2018/C 052/32)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il principio della neutralità e l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio del 28 novembre 2006 ostano ad una normativa nazionale come quella prevista dall’articolo 78, comma 11, del Codice IVA, interpretata nel senso che è intesa a non consentire la regolarizzazione dell’imposta, nei casi di non pagamento, prima che sia realizzata la comunicazione dell’annullamento dell’imposta all’acquirente del bene o del servizio, che sia soggetto passivo d’imposta, ai fini della rettifica della detrazione inizialmente effettuata; |
2) |
Nel caso di risposta affermativa al primo quesito, se il principio della neutralità e l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ostano ad una normativa nazionale come quella prevista dall’articolo 78, comma 11, del Codice IVA, intesa nel senso che non è permessa la regolarizzazione dell’imposta, nei casi di non pagamento, quando la comunicazione dell’annullamento dell’imposta all’acquirente del bene o del servizio, che sia soggetto passivo d’imposta, non viene eseguita entro il termine previsto per la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 98, comma 2, del Codice IVA. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).