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9.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 26 marzo 2018 — Idealmed III — Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-211/18)

(2018/C 240/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Idealmed III — Serviços de Saúde SA

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») osta a che un istituto ospedaliero appartenente a una società commerciale di diritto privato, che abbia stipulato convenzioni per la prestazione di servizi di assistenza medica con lo Stato e con persone giuridiche di diritto pubblico, vada a operare a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico previsti da tale disposizione, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

più del 54,5 % del fatturato, inclusi i valori fatturati ai rispettivi utenti beneficiari, è realizzato con servizi dello Stato e sottosistemi di salute pubblici, a prezzi fissati in accordi e convenzioni con questi stipulati;

più del 69 % degli utenti sono beneficiari di sottosistemi di salute pubblici o usufruiscono di servizi prestati nell’ambito di convenzioni stipulate con servizi dello Stato;

più del 71 % delle prestazioni mediche sono state realizzate nel quadro delle convenzioni stipulate con sottosistemi di salute pubblici e servizi dello Stato; e

l’attività svolta ha grande importanza dal punto di vista dell’interesse pubblico generale.

2)

Considerato che il Portogallo ha optato, ai sensi dell’articolo 377 della direttiva IVA, per continuare a esentare dall’IVA le operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non menzionati dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva e ha concesso a questi soggetti passivi la facoltà di optare per l’imposizione di dette operazioni ai sensi dell’articolo 391 della direttiva, con l’obbligo di rimanere assoggettati a tale regime fiscale per un periodo minimo di cinque anni e con la possibilità di tornare a beneficiare del regime di esenzione solo qualora manifestino tale intenzione, se il menzionato articolo 391 e/o i principi della tutela dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento, dell’uguaglianza, della non discriminazione, della neutralità e della non distorsione della concorrenza relativamente agli utilizzatori e ai soggetti passivi che siano enti di diritto pubblico ostano a che la Autoridade Tributária e Aduaneira (amministrazione finanziaria portoghese; in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria portoghese») imponga il regime di esenzione, prima della decorrenza del termine di cui sopra, a partire dal momento in cui ritenga che il soggetto passivo inizi a prestare servizi a condizioni sociali analoghe agli enti di diritto pubblico.

3)

Se l’articolo 391 della direttiva o i principi sopra menzionati ostano a che una nuova legge imponga il regime di esenzione ai soggetti passivi che abbiano optato anteriormente per il regime di imposizione, prima della decorrenza del termine di cinque anni;

4)

Se il menzionato articolo 391 e/o i principi sopra menzionati ostano a una normativa in virtù della quale un soggetto passivo che abbia optato per l’applicazione del regime di imposizione, poiché al momento in cui aveva formulato tale scelta non prestava servizi sanitari a condizioni sociali analoghe agli enti di diritto pubblico, possa continuare a essere assoggettato a tale regime nel caso in cui vada a prestar tali servizi a condizioni sociali analoghe agli enti di diritto pubblico.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.