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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 luglio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera g) – Esenzioni delle operazioni di gestione di fondi comuni d’investimento – Prestazione unica utilizzata per la gestione di fondi comuni d’investimento e di altri fondi»

Nella causa C-231/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery), Regno Unito], con decisione del 15 marzo 2019, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2019, nel procedimento

BlackRock Investment Management (UK) Ltd

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 dicembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la BlackRock Investment Management (UK) Ltd, da N. Skerrett, solicitor, L. Poots, barrister, e A. Hitchmough, QC;

–        per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery e F. Shibli, in qualità di agenti, assistiti da R. Hill, barrister;

–        per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e R. Lyal, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la BlackRock Investment Management (UK) Ltd (in prosieguo: la «BlackRock») e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (amministrazione delle imposte e delle dogane, Regno Unito) (in prosieguo: l’«amministrazione fiscale») in merito al rifiuto da parte di tale amministrazione di concederle il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA così recita:

«A ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».

4        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(...)

c)      le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)».

5        Il titolo IX della predetta direttiva, intitolato «Esenzioni», contiene gli articoli da 131 a 166 della stessa.

6        L’articolo 131 della direttiva IVA, che figura nel capo 1 di tale titolo, intitolato «Disposizioni generali», così dispone:

«Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso».

7        L’articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva, ricompreso nel capo 3 di detto titolo, rubricato «Esenzioni a favore di altre attività», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

g)      la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri;

(...)».

8        L’articolo 196 della medesima direttiva, come modificato dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, così dispone:

«L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro».

 Diritto del Regno Unito

9        Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del Value Added Tax Act 1994 (legge del 1994 relativa all’imposta sul valore aggiunto), «[u]na cessione di beni o una prestazione di servizi è esente se corrisponde alla descrizione attualmente contenuta nell’allegato 9».

10      Il gruppo 5 di tale allegato, che riguarda la finanza, prevede l’esenzione, in particolare, dei servizi di gestione di un elenco di enti di investimento e di tipi di fondi determinati. Secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, tali enti e fondi sono quelli che, nel Regno Unito, devono essere considerati come fondi comuni d’investimento.

 Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

11      La BlackRock è membro di un gruppo IVA stabilito nel Regno Unito di cui è rappresentante e che riunisce società che esercitano l’attività di gestione di fondi.

12      La BlackRock gestisce fondi comuni d’investimento e altri fondi, sebbene i primi non rappresentino, alla luce sia del numero che del valore degli attivi gestiti, la maggioranza dei fondi gestiti.

13      Per gestire l’insieme di questi fondi, la BlackRock beneficia di prestazioni di servizi fornite dalla BlackRock Financial Management Inc. (in prosieguo: la «BFMI»), società di diritto americano appartenente allo stesso gruppo commerciale. Tali prestazioni sono fornite tramite una piattaforma informatica, denominata Aladdin, costituita da una combinazione di hardware, software e risorse umane. Aladdin fornisce ai gestori di portafoglio analisi di mercato e monitoraggio delle prestazioni e dei rischi per assisterli nell’adozione di decisioni di investimento, vigila sul rispetto della normativa e consente di attuare le decisioni relative alle operazioni. Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, trattasi di un’unica e medesima prestazione, indipendentemente dai fondi gestiti.

14      Poiché la BFMI non ha sede nel Regno Unito, la BlackRock assolve l’IVA nell’ambito del meccanismo di inversione contabile, conformemente all’articolo 196 della direttiva IVA.

15      Per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 gennaio 2013, la BlackRock ha ritenuto che i servizi utilizzati per la gestione dei fondi comuni d’investimento dovessero essere esentati dall’IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, cosicché essa ha assolto l’imposta unicamente sui servizi utilizzati per la gestione degli altri fondi; il valore di tali servizi veniva calcolato proporzionalmente all’importo di tali fondi nell’importo totale dei fondi gestiti.

16      Non condividendo tale approccio, l’amministrazione fiscale ha emesso avvisi di accertamento relativi a tale periodo. Tali avvisi sono stati contestati dalla BlackRock dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (sezione tributaria), Regno Unito], che ha respinto il suo ricorso.

17      La BlackRock ha interposto appello avverso tale sentenza davanti al giudice del rinvio.

18      Dinanzi a quest’ultimo giudice la BlackRock sostiene che il proprio utilizzo di Aladdin dovrebbe in ogni caso essere esente per le prestazioni di gestione a favore dei fondi comuni d’investimento e il valore di tali prestazioni può essere determinato in funzione della loro proporzione rispetto all’importo totale dei fondi gestiti. Per contro, l’amministrazione fiscale sostiene che si deve tassare l’insieme delle prestazioni di cui beneficia la BlackRock tramite la piattaforma Aladdin, dal momento che tale società gestisce prevalentemente fondi che non costituiscono fondi comuni d’investimento.

19      In tale contesto, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery, Regno Unito)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in base alla corretta interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della [direttiva 2006/112], quando un’unica prestazioni di servizi di gestione ai sensi di tale articolo è effettuata da un fornitore terzo a un gestore di fondi ed è utilizzata da detto gestore sia nella gestione di fondi comuni di investimento sia nella gestione di altri fondi che non sono fondi comuni d’investimento (“altri fondi”):

a)      tale prestazione unica debba essere assoggettata a un’aliquota d’imposta unica e, in caso affermativo, in che modo vada determinata detta aliquota unica; o se

b)      il corrispettivo di tale prestazione unica debba essere ripartito in funzione dell’uso dei servizi di gestione (ad esempio, in base agli importi dei fondi gestiti rispettivamente nei fondi comuni di investimento e negli altri fondi) in modo da trattare una parte della prestazione unica come esente e l’altra parte come imponibile».

 Sulla questione pregiudiziale

20      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione, fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo sia fondi comuni d’investimento che altri fondi, rientra nell’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione e, in caso affermativo, quali siano le modalità di applicazione di detta esenzione.

21      Si deve ricordare che, come risulta da una costante giurisprudenza, le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (sentenza del 25 luglio 2018, DPAS, C-5/17, EU:C:2018:592, punto 28 e giurisprudenza citata).

22      Inoltre, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Mailat, C-17/18, EU:C:2018:1038, punto 37). Ne consegue che, quando una prestazione di servizi non rientra nelle esenzioni previste dalla suddetta direttiva, tale prestazione è soggetta all’IVA, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva (sentenza del 10 aprile 2019, PSM «K», C-214/18, EU:C:2019:301, punto 43).

23      In via preliminare, per quanto riguarda la questione se la prestazione di servizi fornita dalla BFMI alla BlackRock tramite la piattaforma Aladdin debba essere considerata costitutiva di una prestazione unica, occorre ricordare, come risulta da una giurisprudenza costante, che, sebbene ciascuna operazione debba normalmente essere considerata, ai fini dell’IVA, distinta e indipendente, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA, l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA. Per questo motivo si è in presenza di un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (sentenza del 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam, C-463/16, EU:C:2018:22, punto 22 e giurisprudenza citata).

24      Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, dagli elementi forniti alla Corte, in particolare in udienza, risulta che il valore della prestazione di servizi di cui trattasi nel procedimento principale risiede, dal punto di vista dei suoi beneficiari, nell’utilizzazione combinata delle diverse funzionalità della piattaforma informatica Aladdin, cosicché tale prestazione di servizi sembra dover essere considerata, nonostante la pluralità degli elementi e degli atti forniti a detti beneficiari, come una prestazione economica inscindibile.

25      Non spetta tuttavia alla Corte, adita nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, qualificare i fatti della controversia principale, dal momento che tale qualificazione rientra unicamente nella competenza del giudice nazionale. Il ruolo della Corte si limita a fornire a quest’ultimo un’interpretazione del diritto dell’Unione utile per la decisione da adottare nella controversia che gli è sottoposta (sentenze del 13 ottobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, punto 32, e del 21 maggio 2015, Kansaneläkelaitos, C-269/14, non pubblicata, EU:C:2015:329, punto 25).

26      Orbene, nel caso di specie, dalla formulazione della questione pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio considera la prestazione di servizi di cui trattasi nel procedimento principale come una «prestazione unica».

27      Di conseguenza, detta prestazione di servizi deve essere considerata una prestazione unica ai fini della risposta da fornire alla suddetta questione pregiudiziale.

28      In primo luogo, occorre prestare attenzione al fatto che la nozione di «prestazione unica» può ricomprendere, nella giurisprudenza della Corte, due tipi di situazioni, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni.

29      Da un lato, si configura una prestazione unica nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati costitutivi della prestazione principale, mentre altri elementi devono invece essere considerati come una o più prestazioni accessorie, cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (sentenze del 25 febbraio 1999, CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, punto 30, e del 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam, C-463/16, EU:C:2018:22, punto 23 e giurisprudenza citata).

30      Dall’altro lato, gli elementi inscindibili della prestazione unica possono anche essere posti sullo stesso piano, con la conseguenza che non è possibile ritenere che l’uno debba essere considerato la prestazione principale e l’altro la prestazione accessoria (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank, C-44/11, EU:C:2012:484, punto 27).

31      Secondo il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la prestazione di cui trattasi nel procedimento principale consta di due elementi: quello accessorio è costituito dalla fornitura di servizi per la gestione dei fondi comuni d’investimento, e quello principale dalla fornitura di servizi per la gestione degli altri fondi. Tale Stato ne trae la conclusione che l’elemento accessorio dovrebbe seguire il trattamento fiscale dell’elemento principale e, pertanto, essere tassato allo stesso modo dei servizi di gestione degli altri fondi, senza beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.

32      Tuttavia, occorre rilevare che, in realtà, il Regno Unito non riesce a isolare un elemento principale e un elemento accessorio della prestazione di cui trattasi nel procedimento principale, ma si limita a distinguere due utilizzi dell’insieme dei servizi offerti dalla piattaforma Aladdin, uno consistente nel gestire i fondi comuni d’investimento, l’altro nel gestire gli altri fondi.

33      Inoltre, dalla decisione di rinvio non risulta che sia possibile distinguere, nell’ambito della prestazione fornita da una piattaforma come quella di cui trattasi nel procedimento principale, le prestazioni principali da quelle accessorie. I servizi di analisi di mercato, di monitoraggio delle prestazioni, di valutazione dei rischi, di controllo del rispetto della normativa e di esecuzione delle operazioni corrispondono a fasi successive, tutte parimenti necessarie alla realizzazione in condizioni adeguate delle operazioni di investimento Di conseguenza, una prestazione del genere si configura come una prestazione unica composta da diversi elementi di importanza equivalente.

34      La Corte ha peraltro già dichiarato che la prestazione di gestione di portafoglio è una prestazione unica, composta da una prestazione di analisi e di custodia del patrimonio del cliente investitore e da una prestazione di acquisto e di vendita di titoli, entrambe parimenti indispensabili per la realizzazione della prestazione complessiva (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank, C-44/11, EU:C:2012:484, punti 26 e 27).

35      In secondo luogo, dalla qualificazione stessa come prestazione unica di un’operazione costituita da più elementi deriva che tale operazione deve essere assoggettata a un’unica aliquota IVA. Infatti, la facoltà lasciata agli Stati membri di assoggettare i diversi elementi che compongono una prestazione unica alle diverse aliquote IVA ad essi applicabili comporterebbe la scomposizione artificiale di tale prestazione e rischierebbe di alterare la funzionalità del sistema dell’IVA (sentenza del 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam, C-463/16, EU:C:2018:22, punto 26 e giurisprudenza citata).

36      La Blackrock contesta tuttavia che tale regola generale sia applicabile nel procedimento principale. Infatti, secondo tale società, se è vero che la suddetta regola osta a che i diversi elementi di una prestazione unica siano oggetto di un trattamento fiscale distinto, essa non osta invece a che il trattamento fiscale di una prestazione unica differisca a seconda dell’utilizzazione di quest’ultima. Un trattamento fiscale distinto in funzione della destinazione delle prestazioni di servizi sarebbe stato peraltro ammesso dalla Corte ai punti 53 e 54 della sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo (C-274/15, EU:C:2017:333).

37      Tuttavia, tale sentenza non risulta pertinente per il procedimento principale.

38      Infatti, nella richiamata sentenza, la Corte si è pronunciata su una censura relativa alla violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA. Orbene, quest’ultimo esenta le «prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività». La disposizione definisce così l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’IVA che essa prevede in funzione della destinazione delle prestazioni di servizi di cui trattasi. Essa prevede quindi un trattamento fiscale differenziato a seconda di tale destinazione, come dichiarato dalla Corte nella sentenza summenzionata.

39      Per contro, l’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA è definita unicamente in relazione alla natura della prestazione di cui trattasi, nel caso di specie le operazioni di gestione di fondi comuni d’investimento. Il tenore letterale di tale disposizione non autorizza quindi a scomporre il trattamento fiscale di una prestazione unica in funzione dei suoi utilizzi.

40      Da quanto precede risulta che, in applicazione della regola ricordata al punto 35 della presente sentenza, una prestazione unica come quella di cui trattasi nel procedimento principale dev’essere oggetto di un trattamento fiscale unico.

41      In terzo luogo, occorre valutare se il trattamento fiscale unico di una prestazione di questo tipo debba essere determinato in funzione della natura dei fondi prevalentemente gestiti. Infatti, il giudice del rinvio prende in considerazione la possibilità che l’insieme delle prestazioni di cui beneficia la BlackRock tramite la piattaforma Aladdin sia tassato, dal momento che tali prestazioni sono utilizzate prevalentemente per gestire fondi che non sono fondi comuni d’investimento. Viceversa, seguendo la stessa logica, se la BlackRock gestisse prevalentemente fondi comuni d’investimento, l’insieme delle prestazioni dovrebbe essere esente dall’IVA.

42      Tuttavia, da un lato, tale soluzione non può basarsi sulla giurisprudenza relativa alle prestazioni complesse comportanti un elemento principale, che determina il trattamento fiscale della prestazione, e un elemento accessorio, assimilato fiscalmente all’elemento principale. Infatti, come illustrato al punto 32 della presente sentenza, nel caso di specie non vi è una prestazione principale accompagnata da una prestazione secondaria.

43      Dall’altro lato, in merito all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1), la cui formulazione è stata ripresa senza modifiche sostanziali dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, la Corte ha dichiarato che la gestione dei fondi comuni di investimento, ai sensi di tale disposizione, è definita in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario del servizio (sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, punto 66).

44      Infatti, l’applicazione di un’aliquota unica in funzione della destinazione principale dei servizi forniti tramite una piattaforma come la piattaforma Aladdin potrebbe condurre alla concessione del beneficio dell’esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento ad altri fondi. In tale ipotesi, un gestore di fondi comuni d’investimento a titolo principale potrebbe beneficiare dell’esenzione delle prestazioni per l’insieme della sua attività di gestione di fondi, compresi fondi diversi dai fondi comuni d’investimento.

45      Una conseguenza del genere contrasterebbe con il carattere rigoroso dell’interpretazione dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, al pari delle altre esenzioni di cui al medesimo paragrafo di tale articolo, come ricordato al punto 22 della presente sentenza.

46      Pertanto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il trattamento fiscale della prestazione di servizi non può essere determinato in funzione della natura dei fondi prevalentemente gestiti dalla società di cui trattasi.

47      In quarto luogo si deve ricordare che, come dichiarato dalla Corte, per essere qualificati come operazioni esenti, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento (v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2006, Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, punti 70 e 71, e del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 21).

48      Orbene, nel caso di specie, le parti nel procedimento principale concordano nell’ammettere che il servizio di cui trattasi è stato concepito ai fini della gestione di investimenti di varia natura e che, in particolare, esso può essere utilizzato indifferentemente per la gestione di fondi comuni d’investimento e per quella di altri fondi. Quindi tale servizio non può essere considerato specifico per la gestione di fondi comuni d’investimento.

49      Di conseguenza, una prestazione di servizi come quella di cui trattasi nel procedimento principale non soddisfa le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.

50      Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della BlackRock vertente sul principio di neutralità fiscale, in virtù del quale gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo per loro più conveniente dal punto di vista strettamente economico, senza correre il rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, punto 68).

51      Infatti, poiché il principio di neutralità fiscale è una regola d’interpretazione della direttiva IVA e non una norma di rango superiore alle disposizioni della medesima, esso non può consentire di ampliare l’ambito di applicazione di un’esenzione (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank, C-44/11, EU:C:2012:484, punto 45) e, pertanto, non può rendere applicabile l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA a una prestazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non ne soddisfa le condizioni.

52      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista da tale disposizione.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista da tale disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.