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7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 18 giugno 2020 — Finanzamt T / S

(Causa C-269/20)

(2020/C 297/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento prinncipale

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Finanzamt T

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: S

Questioni pregiudiziali

1)

Se la facoltà degli Stati membri prevista dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (1), di considerare quale unico soggetto passivo le persone residenti all’interno del paese indipendenti sotto il profilo giuridico, ma strettamente interdipendenti per effetto di rapporti finanziari, economici ed organizzativi debba essere esercitata in modo tale

a)

che una di dette persone, la quale sia soggetto passivo con riguardo a tutte le operazioni compiute dalle persone stesse, venga considerata quale unico soggetto passivo, ovvero in modo tale

b)

che la considerazione quale unico soggetto passivo debba necessariamente condurre — sebbene ciò implichi significative perdite di gettito fiscale — ad un gruppo IVA distinto dalle persone interdipendenti, consistente in un’entità fittizia istituita specificamente ai fini dell’IVA.

2)

Qualora sia corretta la risposta sub a) alla prima questione pregiudiziale: se dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa ai fini estranei all’impresa di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388 (sentenza della Corte del 12 febbraio 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, C 515/07, EU:C:2009:88) derivi che, nel caso di un soggetto passivo

a)

il quale, da un lato, eserciti un’attività economica consistente in prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, e

b)

dall’altro lato, eserciti, allo stesso tempo, un’attività in quanto pubblica autorità (esercizio di potestà pubbliche), per la quale non sia considerato soggetto passivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388,

le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito eseguite nell’ambito della propria attività economica nell’ambito dell’esercizio di potestà pubbliche debbano essere esenti da imposta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388.


(1)  GU 1977, L 145, pag. 1.