30.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgerichts (Austria) il 21 giugno 2021– P GmbH / Finanzamt Österreich
(Causa C-378/21)
(2021/C 349/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgerichts.
Parti
Ricorrente: P GmbH.
Resistente: Finanzamt Österreich
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’imposta sul valore aggiunto sia dovuta dall’emittente fattura ai sensi dell’articolo 203 della direttiva IVA (1), qualora — come nel caso in esame — non vi possa essere alcun rischio di perdita di gettito fiscale, in quanto i destinatari delle prestazioni di servizi non sono consumatori finali legittimati alla detrazione. |
2. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, con conseguente soggezione dell’emittente fattura all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 203 della direttiva IVA:
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(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1.)