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22.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 471/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 17 agosto 2021 — Aquila Part Prod Com S.A. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-512/21)

(2021/C 471/33)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Aquila Part Prod Com S.A.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli articoli 9, paragrafo 1, e 10 della direttiva IVA (1), nonché con il principio di neutralità fiscale, una prassi dell’amministrazione tributaria secondo cui quest’ultima, automaticamente e senza effettuare alcuna verifica, desume dalla consapevolezza della persona fisica legata da un rapporto giuridico con una persona giuridica che agisce in qualità di agente, che è indipendente dal soggetto passivo in veste di mandante e che è dotata di una personalità giuridica propria, senza che tale persona fisica sia giuridicamente legata al soggetto passivo, la consapevolezza di quest’ultimo, non tenendo conto né delle disposizioni del contratto concluso tra il mandante e l’agente né del diritto estero che disciplina il rapporto giuridico di agenzia.

2)

Se gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, qualora l’amministrazione tributaria accerti l’esistenza di una catena di fatturazione circolare, tale circostanza sia sufficiente, di per sé, a valere quale circostanza oggettiva per accertare la frode fiscale, o se invece, in tal caso, l’amministrazione tributaria debba altresì indicare quale partecipante o quali partecipanti della catena abbiano commesso la frode fiscale e quale sia stato il loro modus operandi.

3)

Se i citati articoli della direttiva IVA, alla luce dei requisiti di proporzionalità e di razionalità, debbano essere interpretati nel senso che, nemmeno quando l’amministrazione tributaria ritiene, sulla base delle circostanze specifiche del caso, che il soggetto passivo avrebbe dovuto essere più diligente, si possa pretendere da quest’ultimo la verifica di circostanze che l’amministrazione tributaria ha potuto scoprire solo dopo un’indagine durata circa cinque anni, che ha richiesto diverse verifiche supplementari mediante strumenti di diritto pubblico, di modo che la tutela dei segreti commerciali dei soggetti passivi non ha rappresentato un ostacolo alla verifica. Nel caso in cui si richieda una maggiore diligenza, se sia sufficiente, affinché si possa ritenere dimostrata la dovuta diligenza, il fatto che il soggetto passivo estenda il suo controllo anche a circostanze che vanno oltre quelle menzionate nella sentenza Mahagében per quanto riguarda i potenziali partner commerciali, cosicché disponga di regole interne di approvvigionamento per la verifica di tali partner, non accetti pagamenti in contanti, inserisca nei contratti che conclude clausole su eventuali rischi ed esamini anche altre circostanze nel corso dell’operazione.

4)

Se i citati articoli della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, qualora l’amministrazione tributaria accerti che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a una frode fiscale, sia sufficiente al riguardo che le prove da essa acquisite comprovino che il soggetto passivo, impiegando la dovuta diligenza, avrebbe potuto sapere di partecipare a una frode fiscale, senza dimostrare che quest’ultimo sapesse di partecipare a una frode fiscale mediante il suo comportamento attivo nella stessa. Qualora si dimostri la partecipazione attiva a una frode fiscale, ossia il fatto di essere consapevoli di tale partecipazione, se l’amministrazione tributaria debba dimostrare l’azione fraudolenta del soggetto passivo che si è concretizzata nella sua condotta concordata con i membri che lo precedono nella catena o se sia sufficiente che si basi su prove oggettive della conoscenza reciproca fra i membri della catena.

5)

Se sia compatibile con i summenzionati articoli della direttiva IVA e con il diritto a un equo processo riconosciuto come principio generale dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con il principio della certezza del diritto, una prassi dell’amministrazione tributaria che consiste nel fondare la propria decisione su una presunta violazione di norme in materia di sicurezza della catena alimentare che non hanno alcun effetto sull’osservanza degli obblighi fiscali da parte del soggetto passivo o sulla circolazione delle sue fatture, che, secondo la normativa fiscale, non hanno alcuna relazione con il soggetto passivo e che non hanno alcun effetto sulla realtà delle operazioni controllate dall’amministrazione tributaria e sulla consapevolezza del soggetto passivo esaminata nell’ambito del procedimento tributario.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale:

6)

Se sia compatibile con i summenzionati articoli della direttiva IVA e con il diritto a un equo processo, riconosciuto come principio generale dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con il principio della certezza del diritto, una prassi dell’amministrazione tributaria secondo cui, in assenza dell’intervento di un organismo ufficiale in materia di sicurezza della catena alimentare che abbia una competenza oggettiva e territoriale, tale amministrazione effettui nella sua decisione valutazioni relative al soggetto passivo che rientrano nella sfera di competenza di tale organismo ufficiale, in modo tale che, sulla base delle violazioni riscontrate in materia di sicurezza della catena alimentare — materia che esula dalla sua competenza –, trae conseguenze fiscali a carico del soggetto passivo, senza che quest’ultimo abbia potuto contestare l’accertamento della violazione delle norme in materia di sicurezza della catena alimentare in un procedimento indipendente da quello tributario e che rispetti le garanzie fondamentali e i diritti delle parti.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)