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20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 24 agosto 2021 — ASA / DGRFP Cluj

(Causa C-519/21)

(2021/C 513/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: ASA

Resistente: DGRFP Cluj

Chiamati in garanzia: BP, MB

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva IVA 2006/[1]12 (1), in generale, e gli articoli 9, 12, 14, 62, 63, 65, 73 e 78, in particolare, possano essere interpretati, in un contesto specifico come quello della controversia di cui al procedimento principale, nel senso [che]:

riguardo al verificarsi del fatto generatore in caso di operazioni imponibili di cessione di beni immobili e riguardo al metodo di formazione della relativa base imponibile, hanno la qualità di soggetto passivo anche le persone fisiche che sono parti di un contratto di associazione senza personalità giuridica [concluso] con il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta sulle operazioni a valle che egli avrebbe dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell’inizio dell’attività, ma è stato presentato a queste ultime prima dell’emissione degli atti amministrativi fiscali.

2)

Se la direttiva IVA 2006/112, in generale, e l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), l’articolo 178, lettera a), l’articolo 179, in particolare, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati, in un contesto specifico come quello della controversia di cui al procedimento principale, nel senso che:

a)

è riconosciuta la possibilità di concedere il diritto a detrazione a un soggetto passivo, nel caso in cui egli non sia debitore d’imposta né abbia assolto personalmente l’IVA a monte su beni e servizi utilizzati nell’ambito di operazioni imponibili, e l’IVA è dovuta/assolta a monte da persone fisiche rispetto alle quali non è stata accertata la qualità di soggetto passivo, ma che sono parti di un contratto di associazione senza personalità giuridica [concluso] con il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta sulle operazioni a valle che egli avrebbe dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell’inizio dell’attività[;]

b)

è riconosciuta la possibilità di concedere il diritto a detrazione a un soggetto passivo, in un contesto specifico come quello della controversia di cui al procedimento principale, nel caso in cui egli non sia debitore d’imposta né abbia assolto personalmente l’IVA a monte su beni e servizi utilizzati nell’ambito di operazioni imponibili, e l’IVA è dovuta/assolta a monte da una persona fisica rispetto alla quale è stata accertata la qualità di soggetto passivo, che è parte di un contratto di associazione privo di personalità giuridica e che, insieme al soggetto passivo, intende ugualmente esercitare o poteva esercitare il proprio diritto a detrazione, e questi ultimi sono tenuti ad assolvere l’imposta sulle operazione a valle che essi avrebbero dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell’inizio dell’attività.

3)

In caso di risposta negativa e/o alla luce anche del principio della certezza del diritto:

se sia ricevibile una domanda del soggetto passivo, su cui grava l’obbligo di pagamento dell’IVA e dei relativi oneri, di rivalersi nei confronti delle persone fisiche rispetto alle quali non è stata accertata la qualità di soggetto passivo e che sono parti di un contratto di associazione senza personalità giuridica [concluso] con il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta sulle operazioni a valle che egli avrebbe dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell’inizio dell’attività, al fine di ottenere la quota [di imposta] prevista per la ripartizione degli utili che spetta a suddette persone in base al contratto di associazione in relazione all’obbligo di pagamento dell’IVA e dei relativi oneri gravante sul soggetto passivo.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)