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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 novembre 2009 – Commissione / Spagna

(causa C-154/08)

«Inadempimento di uno Stato – Sesta direttiva IVA – Artt. 2 e 4, nn. 1, 2 e 5 – Armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – Soggetti passivi – Attività o operazioni svolte dai “registradores de la propiedad” nella loro qualità di titolari di una conservatoria dei registri immobiliari competente territorialmente – Attività economiche – Attività esercitata in modo indipendente – Organismi di diritto pubblico che svolgono attività nell’ambito dell’esercizio di funzioni pubbliche – Violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale»

1.                     Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del ricorso – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Formulazione non equivoca delle conclusioni [Art. 226 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)] (v. punti 60, 63, 67)

2.                     Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche esercitate in modo indipendente ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 4, nn. 1 e 2) (v. punti 90, 93, 97, 103, 107, 109, 118, 127 e dispositivo)

3.                     Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Responsabilità – Portata – Istituzioni costituzionalmente indipendenti (Art. 226 CE) (v. punti 125-126)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2 e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Soggetti passivi – Attività o operazioni svolte dai «registradores de la propiedad».

Dispositivo

1)

Considerando che i servizi prestati ad una Comunidad Autónoma (Comunità autonoma) da parte dei «registradores de la propiedad» (conservatori dei registri immobiliari), nella loro qualità di titolari di una conservatoria dei registri immobiliari competente territorialmente («oficina liquidadora de distrito hipotecario») non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base agli artt. 2 e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.