Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go





Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 – Commissione / Austria

(causa C-433/09)

«Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – IVA – Base imponibile – Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio – “Normverbrauchsabgabe”»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 78) (v. punti 33-35, 38-39, 43, 46)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 78 e 79 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 347, pag. 1) – Vendita di un autoveicolo – Inclusione nella base imponibile di una tassa gravante sulla fornitura di veicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato in funzione del loro valore e del loro consumo medio («Normverbrauchsabgabe»).

Dispositivo

1)

Includendo l’imposta sul consumo normale («Normverbrauchsabgabe») nel calcolo della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto riscossa in Austria al momento della fornitura di un autoveicolo, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 78 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica d’Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.