Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Avviso legale importante

|

61995C0016

Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 12 ottobre 1995. - Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. - Inadempimento non contestato - Ritardo nel rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese. - Causa C-16/95.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04883


Conclusioni dell avvocato generale


++++

1 La causa in esame verte su alcuni ritardi verificatisi in Spagna nel rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti. L'addebito non è stato contestato e non vi è stata quindi necessità di una trattazione orale.

2 La Commissione ha proposto il presente ricorso, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, nel quale chiede alla Corte

- di dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato:

a) non avendo rispettato il termine di sei mesi previsto per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel suo territorio, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 7, n. 4, dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, relativa alle modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese;

b) non avendo rispettato l'obbligo di cooperazione degli Stati membri di cui all'art. 5 del Trattato CE;

- di condannare il Regno di Spagna alle spese.

3 L'art. 7, n. 4, dell'ottava direttiva del Consiglio, 79/1072/CEE (in prosieguo: l'«ottava direttiva» (1)) dispone che:

«Le decisioni concernenti le domande di rimborso devono essere notificate, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione, al servizio competente di cui al paragrafo 3, delle domande corredate di tutti i documenti richiesti dalla presente direttiva per l'istruzione della domanda. Il rimborso deve essere effettuato prima della scadenza del termine di cui sopra, su domanda del richiedente, nello Stato membro del rimborso o nello Stato di residenza. In quest'ultimo caso, le spese bancarie di spedizione sono a carico del richiedente.

Le decisioni di rifiuto devono essere motivate. Possono essere oggetto di un ricorso dinanzi agli organi competenti dello Stato membro interessato, nelle forme e nei termini previsti per i reclami relativi ai rimborsi chiesti dai soggetti passivi residenti in tale Stato».

4 La Commissione riconosce che, in linea di principio, le disposizioni dell'ottava direttiva sono state correttamente attuate con il Regio decreto n. 1624/92 (2); essa contesta tuttavia il modo in cui le disposizioni di tale direttiva, pur formalmente recepite nel diritto nazionale, vengono di fatto applicate. Tali perplessità nascono dal fatto che, sin dal 1991, sono pervenute alla Commissione numerose denunce di imprese stabilite in altri Stati membri le quali lamentavano di non aver mai ricevuto rimborsi entro il termine di sei mesi e di aver subito ritardi che arrivavano talvolta fino ai dodici mesi. In molti casi, inoltre, l'amministrazione finanziaria spagnola avrebbe persino omesso di fornire informazioni sullo stato di avanzamento della pratica ai richiedenti che non erano stati rimborsati entro il termine di sei mesi.

5 Considerata l'apparente mancata attuazione delle disposizioni dell'art. 7, n. 4, dell'ottava direttiva, la Commissione si è risolta ad avviare il procedimento precontenzioso ai sensi dell'art. 169 del Trattato. Con lettera 10 novembre 1992, il governo spagnolo è stato formalmente invitato a presentare le proprie osservazioni su tali ritardi entro il termine di due mesi. Su richiesta delle autorità spagnole, questo termine è stato prorogato dalla Commissione al 10 febbraio 1993.

6 In mancanza di una risposta ufficiale da parte del governo spagnolo, il 28 marzo 1994 la Commissione ha emesso un parere motivato, ai sensi dell'art. 169, secondo comma, del Trattato, invitando il Regno di Spagna a conformarvisi nel termine di due mesi. Non avendo ricevuto alcuna risposta nel termine sopra menzionato, la Commissione ha proposto il presente ricorso, registrato presso la cancelleria della Corte il 18 gennaio 1995.

7 Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte ha deciso, con il consenso delle parti e in conformità ai poteri attribuitile dall'art. 44 bis del regolamento di procedura, di non passare alla fase orale nella causa in esame.

8 Basandosi sui dati forniti dalle autorità spagnole nel corso di un incontro informale con alcuni funzionari della Commissione, svoltosi il 14 luglio 1993, la Commissione ha rilevato che sin dal 1990 il numero delle pratiche rimaste inevase alla fine dell'anno era di oltre 5 000, arrivando nel 1993 fino a 5 479, di cui 4 915 relative a soggetti passivi residenti all'interno della Comunità. Secondo i dati forniti per i soggetti residenti nella Comunità, in più di 400 casi il rimborso non era stato effettuato nel termine di sei mesi.

9 Secondo la Commissione, questi dati dimostrano che il Regno di Spagna è manifestamente venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 7, n. 4, dell'ottava direttiva. Essa rinvia alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Commissione/Italia (3), nell'ambito della quale la Repubblica italiana è stata condannata per la medesima violazione del diritto comunitario. Per la Commissione, tale sentenza ha chiaramente stabilito il principio che uno Stato membro non può far valere carenze della propria organizzazione amministrativa per sottrarsi agli obblighi che gli impone l'ottava direttiva.

10 Il Regno di Spagna non contesta l'inadempimento. Nel controricorso esso sottolinea l'impegno dimostrato già da numerosi anni al fine di conformarsi alle esigenze dell'ottava direttiva per quanto riguarda il termine di sei mesi previsto per completare l'istruzione delle domande di rimborso. Esso fa valere, basandosi su dati statistici recenti, che grazie a quest'impegno il ritardo massimo non supera attualmente i due mesi e mezzo, mentre il ritardo medio è ora di 52 giorni (4). Il governo spagnolo rileva le differenze esistenti tra la situazione in esame e quella valutata dalla Corte nella sentenza pronunciata contro l'Italia: mentre in quel caso la mancata osservanza del termine previsto dall'ottava direttiva aveva un carattere di sistematicità, nel caso di specie i ritardi nei pagamenti sono da considerarsi meramente occasionali e marginali poiché riguardano solo una percentuale ridotta di pratiche - di fatto l'11,4% - e le conseguenze del ritardo, sia in termini temporali sia quantitativi, sono scarsamente rilevanti.

11 La Commissione ha anche sostenuto inizialmente che l'atteggiamento non cooperativo delle autorità spagnole, che non hanno risposto né alla lettera di diffida né al parere motivato e non hanno tempestivamente fornito, prima della riunione del 14 luglio 1993, i dati e le informazioni richieste dalla Commissione, configurava una violazione da parte del Regno di Spagna dell'obbligo di cooperazione di cui all'art. 5 del Trattato. Nel controricorso, il governo spagnolo ha respinto tale censura. Esso ha evidenziato i contatti informali intercorsi con la Commissione e, in particolare, l'incontro del 14 luglio, a testimonianza dell'atteggiamento di cooperazione mostrato durante la fase pre-contenziosa del procedimento di cui trattasi.

12 Nella sua replica, la Commissione ha contestato le affermazioni del governo spagnolo in ordine alla cooperazione informale che le sarebbe stata prestata anteriormente alla fase giudiziale del procedimento. Per quanto riguarda, inoltre, il numero delle domande inevase, i ritardi nell'istruzione delle pratiche e la rilevanza degli importi in gioco, la Commissione nega che vi sia stato, a differenza di quanto sostiene il governo spagnolo, un miglioramento significativo dal 1993. Nondimeno, alla luce dei chiarimenti offerti dal governo spagnolo nel suo controricorso, la Commissione ha ritenuto che non fosse più necessario tener ferme le proprie conclusioni riferite alla violazione dell'art. 5 del Trattato.

13 Nella controreplica, il governo spagnolo non ha contestato l'interpretazione poco ottimista che la Commissione ha dato, in fase di replica, ai dati recenti forniti dallo stesso governo nel controricorso. Pur confermando la richiesta di rigetto del ricorso, esso ha sottolineato come la Commissione abbia riconosciuto gli sforzi compiuti per la piena attuazione delle disposizioni dell'ottava direttiva ed abbia dichiarato la propria intenzione di non interrompere e anzi di intensificare il proprio impegno in tal senso.

14 L'obbligo sancito dall'art. 7, n. 4, dell'ottava direttiva ha carattere incondizionato. Gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare pienamente, ed in modo preciso, l'applicazione delle disposizioni di qualsiasi direttiva. (5) Ne consegue, a mio parere, che uno Stato membro non può cercare di minimizzare il fatto di non essersi conformato, pienamente e precisamente, agli obblighi imposti in termini privi di ambiguità da una direttiva, richiamando le occasioni, seppure prevalenti, in cui le autorità nazionali hanno dato attuazione alle disposizioni del caso. E' possibile, visti soprattutto i miglioramenti apportati, che i ritardi da parte della Spagna nei rimborsi ai soggetti passivi non residenti non configurino una inosservanza sistematica delle prescrizioni dell'art. 7, n. 4, dell'ottava direttiva. Nondimeno, la Commissione ha senz'altro ragione a sostenere che un ritardo dai 50 ai 60 giorni oltre il termine consentito per il rimborso in un numero non irrilevante di domande non può che essere considerato come una violazione manifesta di questa disposizione da parte del Regno di Spagna.

15 A mio parere, il Regno di Spagna deve essere condannato a sostenere le spese relative al presente procedimento ai sensi dell'art. 69, n. 2, del Regolamento di procedura. Considerato che la Commissione ha deciso, in un secondo momento, di rinunciare ad un capo delle sue conclusioni mentre il Regno di Spagna ha chiesto la condanna della Commissione stessa alle spese, non si può ritenere, a mio parere, che la Commissione abbia causato spese superflue o defatigatorie, ai sensi dell'art. 69, n. 3, secondo paragrafo, del Regolamento di procedura, sottoponendo quella questione all'esame della Corte. Prima della più che ragionevole decisione della Commissione di rinunciare alle sue conclusioni relative all'art. 5 del Trattato, non è stata data una spiegazione convincente né in merito alla contestazione relativa ai ritardi precedenti al luglio 1993 nella trasmissione dei dati e delle informazioni da parte delle autorità spagnole né sulla mancanza di una risposta ufficiale alla Commissione da parte del governo spagnolo nel corso di tutta la fase precontenziosa di questo procedimento.

Ritengo pertanto che la Corte debba

1) dichiarare che

- il Regno di Spagna, non avendo rispettato il termine di sei mesi previsto per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese contrariamente a quanto stabilito dall'art. 7, n. 4, dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, relativa alle modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese,

è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato;

2) condannare il Regno di Spagna alle spese. LOM

(1) - GU 1979 L 331, pag. 11.

(2) - Le disposizioni dell'art. 7, n. 4 sono state recepite nell'art. 31 di tale decreto, datato 29 dicembre 1992.

(3) - Causa C-287/91 (Racc. 1992, pag. I-3515).

(4) - I dati forniti dal Regno di Spagna nel controricorso coprono il periodo che arriva fino al 20 febbraio 1995.

(5) - V., ad esempio, cause 91/79 e 92/79, Commissione/Italia (Racc. 1980, pagg. 1099 e 1115, punto 6 delle due sentenze).