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CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 18 marzo 2004(1)


Causa C-319/02







(Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Korkein Hallinto-Oikeus, Finlandia)

«Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Credito relativo all'imposta sulle società nella tassazione di dividendi di società nazionali – Giustificazione per motivi di coerenza del regime fiscale»






I – Introduzione

1.        Oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein Hallinto-Oikeus (Suprema corte amministrativa) sono le norme finlandesi che disciplinano la tassazione di dividendi. Tali norme prevedono che l’azionista di una società nazionale ottenga, in aggiunta ai dividendi, un credito d’imposta sul pro-quota di imposta sulle società («avoir fiscal») versata dall’impresa. Al momento della tassazione dei dividendi tale importo viene accreditato, di modo che l’azionista non deve in pratica pagare alcuna ulteriore imposta su questo reddito da capitale. Per contro, il percettore di dividendi di società estere non può imputare l’imposta sulle società versata nello Stato dove ha sede la società.

2.        Il sig. Manninen vive in Finlandia, dove è soggetto all’imposta sul reddito per dividendi da lui percepiti da una società svedese. Egli ritiene che le norme finlandesi, che gli impediscono di imputare l’imposta sulle società versata in Svezia, siano incompatibili con la libera circolazione dei capitali.

3.        La ratio della normativa finlandese è quella di evitare la doppia tassazione degli utili delle imprese da parte del fisco finlandese (doppia imposizione economica). Tale ipotesi si verificherebbe, infatti, se gli utili venissero tassati una prima volta con l’imposta sulle società nella tassazione dell’impresa e poi una seconda volta con l’imposta sul reddito nella tassazione dei dividendi.

4.        Numerosi Stati membri dispongono o disponevano di normative analoghe di accredito o di esenzione, volte ad escludere o a mitigare gli effetti di questa doppia imposizione  (2) . Tuttavia, spesso tali normative trovano applicazione – come nel caso presente – esclusivamente a fattispecie strettamente nazionali, dal momento che gli Stati membri ritengono opportuno prendere in considerazione l’imposta sulle società nella tassazione dei dividendi solo se tale imposta è stata anche versata al fisco nazionale  (3) .

5.        In particolare nella sentenza Verkooijen  (4) la Corte ha già statuito che un’esenzione dall’imposta sul reddito per dividendi non può essere subordinata alla condizione che tali dividendi siano distribuiti da una società stabilita nel territorio nazionale. Tuttavia, in nessuno dei casi affrontati sino ad ora era presente un collegamento economico e giuridico tra l’imposta sulle società, da un lato, e l’imposta sul reddito per dividendi, dall’altro, tanto forte quanto nel caso presente. Per tale motivo, nel presente contesto si pone nuovamente la questione della giustificazione per motivi di coerenza fiscale, che la Corte ha ammesso sino ad ora solo nelle sentenze Bachmann  (5) e Commissione/Belgio  (6) .

II – Normativa nazionale sul credito relativo all’imposta sulle società

6.        In Finlandia i dividendi distribuiti a persone fisiche normalmente contribuenti sono soggetti ad un’aliquota fiscale del 29%. L’aliquota dell’imposta sulle società, che le imprese devono pagare sui propri utili, corrisponde altresì al 29%. Allo scopo di evitare una doppia imposizione degli utili distribuiti come dividendi, l’art. 4 del Gesetz über die Körperschaftsteuergutschrift (legge sul credito relativo all’imposta sulle società) prevede che il percettore di dividendi ottenga un credito corrispondente a 29/71 dei dividendi. Il credito e i dividendi percepiti in liquido vengono sommati e assoggettati all’imposta sul reddito da capitale.

7.        Il seguente esempio può illustrare gli effetti del credito d’imposta. Ammettendo che l’utile lordo di una società ammonti a 100 centesimi per azione, l’impresa versa quindi 29 centesimi di tale importo come imposta sulle società. I restanti 71 centesimi vengono distribuiti come dividendi. Il credito relativo all’imposta sulle società ammonta a 29/71 dei dividendi (71 centesimi), quindi a 29 centesimi. Il percettore di dividendi riceve per azione 71 centesimi in liquido e 29 centesimi sotto forma di credito relativo all’imposta sulle società, per un totale di 100 centesimi. Dal momento che l’imposta sul reddito da capitale corrisponde al 29% di questi 100 centesimi, l’importo di tale imposta è di 29 centesimi, che si compensano con l’identico importo del credito. Al netto delle imposte, quindi, al percettore di dividendi resta esattamente l’importo dei dividendi percepiti in liquido per un ammontare di 71 centesimi. Pertanto, l’accredito dell’imposta sulle società pagata dall’impresa porta in pratica ad una compensazione integrale dell’imposta sui redditi da capitale.

8.        Tra l’imposta sulle società a carico dell’impresa e il credito relativo all’imposta sulle società esiste un rapporto di reciproca influenza. Infatti, nel caso in cui l’imposta sulle società concretamente versata dall’impresa sia di importo inferiore a 29/71 dei dividendi (importo minimo dell’imposta sul reddito), quindi inferiore al credito relativo all’imposta sulle società, l’impresa deve integrare la differenza con un supplemento d’imposta. Tale caso si verifica quando i dividendi distribuiti superano l’utile dell’impresa al netto dell’imposta.

9.        Qualora, al contrario, l’imposta sulle società pagata dall’impresa sia maggiore di quanto gli azionisti abbiano ricevuto come credito relativo all’imposta sulle società, la differenza resta in capo alla società quale credito relativo all’imposta sulle società, che può essere utilizzato per dieci anni per compensare corrispondenti debiti fiscali.

10.      Tuttavia, la legge sul credito relativo all’imposta sulle società si applica, in conformità all’art. 1, n. 1, solo nell’ambito della tassazione nazionale e municipale, ai dividendi distribuiti da una società per azioni nazionale e ad un percettore di dividendi, senza restrizioni soggetto passivo di imposta, che riceve dividendi da tale società. Secondo il n. 4 del medesimo articolo, le disposizioni di tale legge si applicano anche ad una società con sede in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, le cui azioni produttive di dividendi siano effettivamente connesse ad un centro stabile di affari in Finlandia.

11.      In Svezia i dividendi distribuiti a contribuenti nazionali sono soggetti senza limitazioni all’imposta sul reddito. Per percettori di dividendi non residenti in Svezia viene operata una trattenuta alla fonte. Conformemente ad una Convenzione sulla doppia imposizione conclusa dai Paesi nordici, nello Stato dove avviene la distribuzione dei dividendi può essere trattenuta alla fonte un’imposta massima del 15% sui dividendi, che viene accreditata nello Stato di residenza del percettore di dividendi al momento della tassazione del reddito.

12.      Proseguendo l’esempio di prima, se un’impresa svedese distribuisce un dividendo di importo corrispondente a 71 centesimi per azione ad un contribuente residente in Finlandia, si avrà la seguente tassazione. Il fisco svedese trattiene alla fonte un’imposta del 15% (massimo), quindi 10,65 centesimi. In Finlandia il percettore di dividendi deve versare come imposta sul reddito il 29% di 71 centesimi (20,59 centesimi), nei quali sono conteggiati anche i 10,65 centesimi già trattenuti alla fonte. In conclusione, al netto dell’imposta resta un dividendo di 50,41 centesimi. L’imposta sulle società già versata in Svezia dall’impresa non viene presa in considerazione.

III – Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

13.      Nel suo ricorso dinanzi alla Keskusverolautakunta (commissione tributaria centrale), il sig. Manninen chiedeva una decisione preliminare sulla questione se, alla luce degli artt. 56 CE e 58 CE, i dividendi versati dalla società svedese quotata in borsa Telia Ab (publ) al ricorrente potessero essere assoggettati all’imposta in Finlandia, ove quest’ultimo è senza restrizioni soggetto passivo. Nella decisione preliminare la Keskusverolautakunta stabiliva che i dividendi distribuiti dalla Telia Ab (publ) in Finlandia nell’esercizio fiscale 2001 erano totalmente assoggettati all’imposta sul reddito e che non sussisteva alcun diritto ad un credito relativo all’imposta sulle società.

14.      Contro tale decisione preliminare il Sig. Manninen proponeva ricorso di fronte al Korkein Hallinto-Oikeus, il quale, con ordinanza 10 febbraio 2002, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)se l’art. 56 CE vada interpretato nel senso che esso osta ad un sistema di credito relativo all’imposta sulle società quale il sistema finlandese più sopra descritto, in cui un credito relativo all’imposta sulle società viene accordato ad un percettore di dividendi, di norma contribuente in Finlandia, sui dividendi pagati da una società per azioni nazionale, ma non su un reddito da dividendo che riceva da una società per azioni registrata in Svezia;

2)in caso di soluzione positiva della prima questione, se l’art. 58 CE possa interpretarsi nel senso che le disposizioni dell’art. 56 CE non pregiudicano il diritto della Finlandia di applicare le pertinenti disposizioni della legge sul credito relativo all’imposta sulle società, poiché la condizione per ottenere in Finlandia un credito relativo all’imposta sulle società è che la società distributrice del dividendo abbia versato in Finlandia l’imposta corrispondente o il supplemento d’imposta, il che non si è verificato rispetto a dividendi pagati da società estere, nel qual caso non ha avuto luogo alcuna tassazione.

IV – Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni

15.      Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno espresso osservazioni il sig. Manninen, i governi di Finlandia, Francia e del Regno Unito, nonché la Commissione. Mentre il sig. Manninen e la Commissione affermano l’incompatibilità con gli artt. 56 CE e 58 CE del sistema finlandese di credito relativo all’imposta sulle società, i governi sono concordemente di avviso contrario.

16.      Secondo il sig. Manninen e la Commissione si è in presenza di una restrizione della libera circolazione dei capitali, giacché le modalità del sistema del credito relativo all’imposta sulle società sarebbero tali da disincentivare gli operatori dall’investire capitali in un altro Stato membro. Dall’impossibilità di accreditare l’importo relativo all’imposta sulle società nella tassazione di dividendi percepiti all’estero conseguirebbe che in pratica tale reddito viene tassato più pesantemente rispetto ai dividendi distribuiti nel territorio nazionale. Contemporaneamente, la normativa renderebbe più gravosa anche l’acquisizione di capitali in Finlandia per società aventi sede in un altro Stato membro.

17.      L’art. 58 CE e la coerenza del regime fiscale non giustificherebbero tale normativa. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Verkooijen  (7) , non si può invocare la coerenza fiscale quando si tratta di imposte distinte che gravano su contribuenti distinti. La normativa controversa riguarderebbe, da un lato, l’imposta sulle società a carico dell’impresa e, dall’altro, l’imposta sul reddito del percettore di dividendi.

18.      La Commissione ritiene che un sistema di credito relativo all’imposta sulle società diretto ad evitare la doppia imposizione sia ammissibile solo quando esso non operi discriminazioni e sia effettivamente coerente. La normativa finlandese non soddisferebbe tali condizioni, dal momento che per investimenti all’estero non viene accordato alcun credito relativo all’imposta sulle società. Inoltre, i contribuenti residenti in un altro Stato non otterrebbero alcun credito per i dividendi percepiti da società finlandesi. In realtà, la normativa in questione avrebbe l’obiettivo di assicurare le entrate del fisco.

19.      Anche il sig. Manninen è dell’avviso che il sistema sarebbe coerente solo se venisse accordato un credito relativo all’imposta sulle società anche nel caso di dividendi versati all’estero. Una conferma della fattibilità di tale ipotesi sarebbe costituita da una corrispondente disposizione della Convenzione tra Irlanda e Finlandia sulla doppia imposizione, a norma della quale anche i contribuenti residenti in Irlanda, che percepiscono dividendi da società finlandesi, ottengono entro certi limiti un credito relativo all’imposta sulle società.

20.      I governi finlandese, francese e britannico fanno riferimento alla giurisprudenza che permette di operare distinzioni tra contribuenti, ove questi non si trovino nella medesima situazione  (8) . Nel caso presente, la situazione si differenzierebbe per il fatto che nel caso delle imprese in Finlandia, grazie al supplemento d’imposta, si avrebbe una piena corrispondenza tra l’imposta sulle società concretamente versata dall’impresa e il credito accordato al percettore dei dividendi. Per società straniere, non assoggettate al supplemento d’imposta, ciò non sarebbe possibile. Per il governo francese tale normativa è espressione del principio di territorialità riconosciuto dalla Corte  (9) .

21.      Ad avviso dei governi britannico, francese e finlandese si tratta anche di un sistema coerente. La normativa garantirebbe che gli stessi redditi vengano tassati una volta sola in Finlandia. Dal momento che i redditi provenienti da società straniere non sarebbero soggetti a tassazione in Finlandia, ne deriverebbe che nella tassazione dei dividendi che queste società distribuiscono a contribuenti in Finlandia non si ha una doppia imposizione da parte del fisco finlandese.

22.      Tra la tassazione del percettore dei dividendi e della società esistererebbe anche un legame diretto, dal momento che la concessione del credito relativo all’imposta sulle società dipenderebbe dalla circostanza che la corrispondente imposta sulle società sia stata effettivamente versata. Per questo motivo la normativa in esame si differenzierebbe dal regime di esenzione oggetto della causa Verkooijen.

23.      L’accredito dell’imposta sulle società versata all’estero richiesto dal sig. Manninen sarebbe incompatibile con il sistema, il quale si basa proprio sul collegamento tra il credito e l’imposta sulle società. Per società con sede all’estero tale collegamento non sarebbe presente.

24.      Per i governi britannico e francese non è chiaro quale sarebbe poi il campo di applicazione dell’art. 58, n. 1, lett. a), CE e del principio della coerenza fiscale, se il sistema finlandese non rispondesse agli obblighi di queste disposizioni. Certamente, la coerenza non si otterrebbe nell’ambito della tassazione di un contribuente. Tuttavia, la normativa perseguirebbe il legittimo obiettivo di evitare una doppia imposizione. In mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, la Corte non dovrebbe intervenire in maniera troppo pesante nell’organizzazione dei regimi fiscali nazionali, autorizzando esclusivamente una determinata forma di accredito o di esenzione dall’imposta sulle società.

V – Valutazione di diritto

25.      Con le due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo essenzialmente chiede se norme come quelle finlandesi controverse sul credito relativo all’imposta sulle società siano compatibili con le disposizioni sulla libera circolazione dei capitali, in particolare con gli artt. 56 CE e 58, nn. 1, lett. a), e 3, CE.

26.      Per quanto attiene all’applicabilità della libera circolazione dei capitali a norme nazionali che disciplinano le imposte dirette, occorre fare riferimento alla costante giurisprudenza secondo la quale «se è vero che allo stato attuale del diritto comunitario la materia delle imposte dirette non rientra, in quanto tale, nella competenza della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli Stati membri sono tenuti ad esercitare le competenze loro attribuite nel rispetto del diritto comunitario»  (10) . Il legislatore fiscale finlandese è pertanto obbligato a rispettare le libertà fondamentali ed in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali.

A – Restrizione alla circolazione dei capitali

27.      A norma dell’art. 56, n. 1, CE sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri. Conformemente al punto III, lett. A, n. 2, della nomenclatura contenuta nell’allegato I della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’art. 67 del Trattato  (11) , l’acquisto di titoli esteri quotati in borsa da parte di residenti costituisce un’operazione che rientra nel campo di applicazione della libera circolazione dei capitali, come la Commissione ha giustamente osservato. La nomenclatura può continuare ad essere utilizzata anche dopo l’introduzione degli artt. 73 B-73 D del Trattato CE (divenuti artt. 56 CE-58 CE) ad opera del Trattato di Maastricht  (12) .

28.      Ogni provvedimento che renda più oneroso o meno attraente il trasferimento transfrontaliero di capitali e sia pertanto tale da distogliere da questo l’investitore costituisce una restrizione della libera circolazione dei capitali  (13) . La nozione di restrizione ai movimenti di capitali corrisponde in tal misura alla nozione di restrizione che la Corte ha elaborato nell’ambito delle altre libertà fondamentali, in particolare della libera circolazione delle merci  (14) .

29.      Le norme nazionali controverse non riguardano direttamente l’acquisto di azioni, bensì il regime fiscale degli utili provenienti dagli investimenti di capitale. Tuttavia, dal momento che l’obiettivo principale di un investimento di capitale è la realizzazione di utili netti, le norme che disciplinano il regime fiscale degli utili incidono anche sul carattere attraente dello stesso investimento di capitale.

30.      La normativa finlandese prevede un regime differente per dividendi di società nazionali ed estere. Nel caso del ricavo di dividendi di società nazionali, l’azionista riceve un credito relativo all’imposta sulle società, la cui imputazione in pratica annulla l’imposta sul reddito. I dividendi percepiti all’estero devono essere tassati all’aliquota del 29%, senza che l’imposta sulle società pagata dall’impresa straniera possa essere accreditata. Per investimenti di capitale all’estero, quindi, in pratica si ha una doppia imposizione degli utili dell’impresa, seppure non ad opera del medesimo fisco, che in fattispecie meramente nazionali viene evitata grazie all’accredito dell’importo relativo all’imposta sulle società.

31.     È vero che la trattenuta alla fonte già riscossa all’estero viene computata. Tuttavia, ciò non comporta un alleggerimento della pressione fiscale sul percettore dei dividendi. Quest’ultimo deve invece pagare poi complessivamente il 29% di imposte, di cui una parte come trattenuta alla fonte nello Stato dove ha sede la società distributrice e la parte rimanente come imposta sul reddito in Finlandia.

32.      Il più svantaggioso regime fiscale riservato all’investimento di capitali in azioni di società con sede all’estero rende tale investimento meno attraente per gli investitori rispetto all’acquisto di azioni di società nazionali, e opera in tal modo una restrizione al movimento di capitali.

33.      Dal momento che alle persone fisiche risulta svantaggioso dal punto di vista fiscale acquistare azioni di società estere, contemporaneamente viene resa più gravosa per imprese straniere l’acquisizione di capitali sul mercato finlandese. Anche ciò costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali a danno di società di capitali estere.

B – Giustificazione della restrizione

1. Interpretazione dell’art. 58 CE

34.      L’art. 58, n. 1, lett. a), CE  (15) permette agli Stati membri «di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale».

35.      La controversa normativa fiscale opera una distinzione tra i contribuenti che hanno investito in imprese nazionali e contribuenti che abbiano analoghi investimenti in un altro Stato membro. Pertanto, si è in presenza di una distinzione con riguardo al luogo di collocamento del capitale, distinzione che gli Stati membri, conformemente all’art. 58, n. 1, lett. a), CE, possono in linea di principio prevedere nell’ambito della loro legislazione tributaria.

36.     È invero possibile che, come ha sostenuto il governo britannico nella trattazione orale, gli Stati membri abbiano introdotto l’art. 73 D, n. 1, lett. a), del Trattato CE (divenuto art. 58 CE) con il Trattato di Maastricht, allo scopo di permettere ad alcuni Stati membri di mantenere il proprio sistema di computo differenziato a seconda del luogo di investimento  (16) . Tuttavia, a partire dalla sentenza Verkooijen è certo che tale disposizione non concede agli Stati membri la libertà di introdurre con la propria legislazione tributaria qualsiasi genere di trattamento differenziato tra soggetti passivi con riguardo al luogo di collocamento del capitale.

37.      Al contrario, l’art. 58, n. 1, lett. a), CE, in quanto eccezione al principio della libera circolazione dei capitali, deve essere interpretato restrittivamente  (17) . Inoltre, tale disposizione deve essere interpretata in combinato disposto con l’art. 58, n. 3, CE, il quale prescrive che le misure e le disposizioni di cui al n. 1 non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali  (18) .

38.      Nella sentenza Verkooijen  (19) , la Corte ha inoltre rilevato che le eccezioni previste dall’art. 58 CE alla libera circolazione dei capitali erano già state ammesse dalla giurisprudenza. La Corte ha quindi qualificato l’art. 58 CE quasi come una codificazione della sua giurisprudenza precedente  (20) . Pertanto, tale norma dev’essere interpretata anche alla luce della giurisprudenza emanata prima della sua introduzione  (21) .

39.      Occorre pertanto tener fermo che restrizioni alla libera circolazione dei capitali di cui all’art. 58, n. 1, lett. a), CE sono soggette a loro volta a limiti da parte dei principi contenuti nell’art. 58 , n. 3, CE e di quelli elaborati dalla giurisprudenza.

2. Equiparabilità della situazione in caso di investimenti di capitale nel territorio nazionale e all’estero (giurisprudenza Schumacker)

40.      Perché il differente regime fiscale dei dividendi con riguardo al luogo di investimento risulti ammissibile, occorre che, a norma dell’art. 58, n. 3, CE, non si tratti di una discriminazione arbitraria o di una restrizione dissimulata.

41.      Una discriminazione arbitraria potrebbe essere esclusa per il fatto che il diverso trattamento riguarda fattispecie differenti. Nella sentenza Schumacker, infatti, la Corte ha stabilito che una differenza di trattamento basata sulla circostanza che il contribuente abbia la propria residenza nel territorio nazionale o in un altro Stato membro non costituisce una discriminazione vietata, dal momento che residenti e non residenti non si trovano in una situazione analoga  (22) .

42.      Il principio di territorialità citato dal governo francese si ricollega in ultima analisi a tale considerazione. Secondo l’interpretazione della Corte nella sentenza Futura Participations e Singer  (23) , questo principio comporta che nella tassazione dei non residenti devono essere considerati solo gli utili e le perdite che si sono verificati nello Stato della tassazione, mentre per i contribuenti residenti la base imponibile comprende utili e perdite prodottisi ovunque. Dal momento che il caso presente riguarda proprio la tassazione di una persona fisica, senza restrizioni soggetto passivo d’imposta, dal principio di territorialità non può discendere che è escluso l’accredito dell’imposta sulle società versata all’estero.

43.      Con riferimento alla giurisprudenza Schumacker, i governi che hanno presentato osservazioni hanno affermato che la situazione è diversa a seconda che un dividendo venga distribuito da una società nazionale o da una società estera.

44.      A tal proposito, in primo luogo occorre stabilire che la situazione iniziale nei due casi non presenta diversità. Si rischia una doppia imposizione fiscale degli utili di un’impresa a prescindere dal fatto che l’impresa che distribuisce i dividendi abbia la propria sede in uno Stato membro diverso da quello del percettore dei dividendi o nello stesso Stato membro. In entrambi i casi, gli utili sono soggetti innanzi tutto all’imposta sulle società e successivamente – se vengono distribuiti come dividendi – all’imposta sul reddito.

45.      L’unica differenza consiste nel fatto che la doppia imposizione è dovuta, in un caso, alla tassazione da parte del medesimo Stato, mentre nella distribuzione transfrontaliera di dividendi la tassazione è effettuata da due Stati. Tuttavia, questa differenza non ha rilevanza né per l’investitore, né per l’impresa che vuole procurarsi capitale.

46.      La circostanza che i contribuenti abbiano la residenza in Stati differenti e che quindi l’importo della tassazione sia ripartito tra due Stati acquista, pertanto, una particolare rilevanza solo ove si vogliano introdurre sistemi diretti ad evitare la doppia imposizione fiscale. L’obiettivo di tali sistemi è che l’utile dell’impresa sia tassato precisamente una volta sola. Per questo motivo, occorre adattare reciprocamente la tassazione dei due contribuenti. Dal momento che nell’ambito delle imposte dirette non è avvenuta alcuna armonizzazione comunitaria e che tra Finlandia e Svezia non esiste neppure alcuna convenzione sulla doppia imposizione, un tale adattamento risulta senz’altro possibile, quindi, solo qualora entrambi i contribuenti abbiano la residenza nello stesso Stato membro.

47.      Come prima conclusione occorre tener fermo che, con riguardo all’esclusione della doppia imposizione fiscale degli utili di un’impresa, si è in presenza di situazioni differenti a seconda che un’impresa soggetta all’imposta sulle società e una persona fisica soggetta all’imposta sul reddito per i dividendi percepiti da questa società abbiano o meno la residenza nello stesso Stato.

48.      Tuttavia, ciò non comporta l’ammissibilità di qualsiasi disparità di trattamento. Infatti, è possibile trattare in maniera differenziata fattispecie differenti solo nella misura in cui le differenze lo rendano inevitabile  (24) .

3. Coerenza del regime fiscale e principio di proporzionalità

49.      Inoltre, un regime fiscale differenziato di fattispecie puramente nazionali e fattispecie transfrontaliere, che pregiudica la circolazione di capitali, non costituisce una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata ai sensi dell’art. 58, n. 3, CE, solo se tale regime si rende necessario per motivi imperativi di interesse generale. A tal proposito, il regime deve essere conforme al principio di proporzionalità, cioè dev’essere idoneo e necessario al conseguimento di uno degli obiettivi stabiliti con il Trattato CE e proporzionato in senso stretto  (25) .

a) Nozione di coerenza del regime fiscale

50.      Il governo finlandese e gli altri governi sono dell’avviso che le norme sul credito relativo all’imposta sulle società siano giustificate dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale.

51.      Questa nozione un po’ vaga si è consolidata nella giurisprudenza e nella dottrina a partire dalle sentenze Bachmann  (26) e Commissione/Belgio  (27) . In queste sentenze, la Corte ha riconosciuto in via di principio che la necessità di garantire la coerenza del regime fiscale costituisce uno degli obiettivi ammessi dall’ordinamento comunitario, che gli Stati membri possono invocare per giustificare restrizioni delle libertà fondamentali  (28) . Di fatto ciò per lo più non vuol dire altro che l’esclusione di una doppia imposizione  (29) o la garanzia che una fattispecie sia in genere assoggettata (una volta) a tassazione  (30) (principio dell’imposizione unica). La normativa belga allora controversa, infatti, doveva escludere che il reddito che un contribuente investiva in un’assicurazione vecchiaia venisse tassato prima come reddito da lavoro e successivamente, al momento del pagamento della pensione, di nuovo con l’imposta sul reddito.

52.      Un aspetto essenziale nel presente contesto è che l’eliminazione della doppia imposizione contribuisce altresì alla neutralità concorrenziale del regime fiscale. Una finalità del legislatore finlandese al momento dell’introduzione della legge sull’imposta sulle società, infatti, era l’equiparazione, dal punto di vista fiscale, dell’acquisizione di capitale proprio e del finanziamento mediante mutui bancari. Anche gli interessi passivi, infatti, sono tassati una volta sola – e cioè come reddito della banca. Il beneficiario del mutuo può invece detrarre dalle imposte le spese per l’accensione del mutuo come spese professionali.

53.      In seguito alla sentenza Bachmann, la coerenza del regime fiscale è stata frequentemente addotta come motivo di giustificazione per restrizioni di diverse libertà fondamentali. Allo scopo di tener conto del carattere eccezionale di questa giustificazione, nelle pronunce successive la Corte ha fortemente ristretto la nozione di coerenza fiscale. In una giurisprudenza costante la Corte richiede che esista un legame diretto tra la concessione di un vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio con un prelievo fiscale, effettuati nell’ambito di una stessa imposta  (31) .

54.      Nella sentenza Bosal, la Corte prosegue poi: «Quando un tale legame manca, perché si tratta, per esempio, d’imposte distinte o del trattamento fiscale di soggetti passivi diversi, l’argomento della coerenza del regime fiscale non può essere allegato»  (32) .

55.      Non è chiaro se i requisiti dello «stesso contribuente» e dello «stesso tipo di imposta» debbano necessariamente essere presenti in via cumulativa, oppure se a tal riguardo si tratti solo di indizi – seppur molto forti – della presenza di un legame diretto tra un vantaggio e uno svantaggio fiscali.

56.      Qualora si scegliesse la prima interpretazione, la Finlandia fin dall’inizio non potrebbe invocare la coerenza del regime fiscale. Invero, l’imposta sulle società e quella sul reddito si potrebbero considerare essenzialmente dello stesso tipo, dal momento che – diversamente ad esempio dall’imposta sul patrimonio – esse riguardano rispettivamente redditi correnti  (33) . Tuttavia, è assente il requisito dello stesso contribuente. Come la Corte ha già chiarito nella sentenza Verkooijen, infatti, la tassazione dell’impresa con l’imposta sulle società, da un lato, e la tassazione del reddito del percettore di dividendi, dall’altro, costituiscono due imposte distinte che gravano su contribuenti distinti (34) .

57.      A favore di questa interpretazione restrittiva della nozione di coerenza fiscale depone il fatto che ciò risulta particolarmente funzionale allo scopo di un’ammissione restrittiva di eccezioni alla libera circolazione dei capitali. Per un altro verso, attenersi strettamente al requisito dello stesso contribuente può portare a volte a risultati arbitrari, come emerge proprio da una fattispecie quale quella in esame.

58.      In linea di principio, l’eliminazione della doppia imposizione degli utili d’impresa può essere ottenuta in diversi modi. Si può accreditare per intero l’imposta sulle società nella tassazione dei dividendi (il modello finlandese per dividendi nazionali), o invece esentare i dividendi dall’imposta sul reddito. In questo caso, l’unica imposizione avviene esclusivamente a livello dell’impresa. È ipotizzabile, tuttavia, anche la modalità opposta, e cioè che solo gli utili dell’impresa che non vengono distribuiti siano assoggettati all’imposta sulle società. In questo caso, l’azionista ottiene i propri dividendi da utili non ancora tassati, mentre i dividendi vengono tassati per la prima volta presso l’azionista con l’imposta sul reddito  (35) .

59.      Infine, le imposte possono essere riscosse in parte presso l’impresa e in parte presso il percettore dei dividendi, come si verifica ad esempio nel metodo d’imposizione del 50% o nei sistemi che la Commissione definisce cedolari  (36) . Anche nella causa principale solo una parte dei dividendi del sig. Manninen è tassata in Finlandia. L’altra parte, infatti, è già stata tassata in precedenza con trattenuta alla fonte al momento della distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa in Svezia.

60.      Questi esempi mostrano che alla fine è relativamente indifferente chi, tra l’impresa e l’azionista, venga assoggettato all’unica imposizione, perlomeno se nei due casi si applicano le stesse aliquote d’imposta. Nel caso del sistema finlandese del credito d’imposta, si potrebbe anche ritenere – come fa il giudice del rinvio – che l’impresa, in ultima analisi, pagando l’imposta sulle società per utili d’impresa successivamente distribuiti come dividendi, versa in nome dell’azionista una sorta di imposta sui dividendi anticipata.

61.      Queste considerazioni conducono a ritenere che in via eccezionale possa esistere un legame che giustifica la coerenza fiscale, anche ove l’imposizione a carico di un contribuente si compensi con lo sgravio di un altro contribuente.

A tal fine è necessario:

–che la tassazione si riferisca se non già allo stesso contribuente, però comunque allo stesso reddito o alla stessa operazione economica e

–che le modalità giuridiche del sistema garantiscano che il contribuente benefici del vantaggio solo se vi sia un effettivo ed equivalente svantaggio nei confronti dell’altro contribuente.

62.      L’applicazione di questi criteri garantisce in misura tanto efficace, quanto il criterio dello stesso contribuente che la coerenza del regime fiscale non si trasformi in un criterio di giustificazione privo di limiti. Così, ad esempio, sulla base delle condizioni suddette, le pertinenti normative nazionali nella causa Verkooijen  (37) , nonché nella causa Svensson e Gustavsson  (38) parimenti non avrebbero dovuto essere considerate sistemi coerenti.

63.      Nella causa Verkooijen non veniva garantito che i dividendi fossero esentati dall’imposta sul reddito solo se l’impresa distributrice dei dividendi avesse effettivamente versato un’imposta sulle società d’importo corrispondente. Nella normativa lussemburghese, su cui verteva la sentenza Svensson e Gustavsson, era già assente il requisito della stessa operazione economica e dello stesso reddito. Conformemente a tale normativa, infatti, i contribuenti lussemburghesi ottenevano un abbuono d’interessi per mutui concessi da banche nazionali per il finanziamento di alloggi. La limitazione alle sole banche nazionali era stata motivata con la circostanza che solo queste erano contribuenti nel territorio nazionale.

64.      La normativa finlandese in esame soddisfa le condizioni elencate al paragrafo 61. Essa fa riferimento allo stesso reddito, e cioè il reddito della società, che viene quasi trasmesso al soggetto passivo dell’imposta sul reddito sotto forma di dividendi, e garantisce che il vantaggio (l’accredito dell’imposta sulle società) sia concesso solo dopo che anche lo svantaggio (il pagamento dell’imposta sulle società) si sia effettivamente verificato. Le disposizioni sul supplemento di imposta assicurano, inoltre, che il credito relativo all’imposta sulle società coincida con l’importo della tassa versata dalla società.

65.      Pertanto, in questo caso, il richiamo alla coerenza del regime fiscale non è escluso già per il fatto che esso si riferisce a due contribuenti, ovvero la società e il percettore dei dividendi.

b) Coerenza del regime fiscale quale legittimo obiettivo nell’ambito della giustificazione della disparità di trattamento di fattispecie nazionali ed estere

66.     È dubbio in quale misura la coerenza del regime fiscale possa essere anche concretamente fatta valere come un obiettivo compatibile con il Trattato CE, se nell’ambito del regime sono trattate in maniera differenziata fattispecie nazionali ed estere. Se il Trattato CE imponesse di garantire la coerenza non solo a livello nazionale, ma, per quanto possibile, anche con riguardo a fattispecie estere, la finalità della normativa finlandese risulterebbe già non conforme al diritto comunitario.

67.      Le controverse disposizioni finlandesi sul credito relativo all’imposta sulle società non trovano applicazione se la società che distribuisce i dividendi ha sede all’estero. La normativa si limita quindi ad escludere una doppia imposizione per fattispecie strettamente nazionali, ma non prevede effetti equivalenti per investimenti di capitale all’estero.

68.      La Commissione lamenta, inoltre, che anche un percettore straniero di dividendi di una società finlandese non ottiene il credito relativo all’imposta sulle società. Tuttavia, al riguardo il governo finlandese, nella trattazione orale, ha giustamente osservato che non rientra nel potere del fisco finlandese provvedere all’accredito dell’imposta sulle società nella tassazione del percettore di dividendi all’estero.

69.      Il diritto comunitario, invero, non indica agli Stati membri come essi devono organizzare i propri sistemi per evitare la doppia imposizione economica. Tuttavia, come è già stato esposto all’inizio, il legislatore fiscale nazionale deve comunque rispettare le libertà fondamentali nel mercato interno, in questo caso la libera circolazione dei capitali, anche se la Comunità nell’ambito delle imposte dirette attualmente non possiede una competenza propria  (39) . Inoltre, in via di principio gli Stati membri possono trattare in maniera differenziata fattispecie interamente nazionali e fattispecie estere. Tuttavia, se tale trattamento differenziato è connesso con la restrizione di una libertà fondamentale, la differenziazione non può eccedere quanto risulta inevitabile per la diversità delle situazioni  (40) .

70.      Su questo punto si inseriscono gli argomenti dei governi partecipanti. In sostanza vengono addotti due argomenti. Da un lato, viene fatto presente che il fisco finlandese non beneficia dell’imposta sulle società versata all’estero – in questo caso in Svezia – che quindi non può essere computata nella tassazione dei dividendi in Finlandia. D’altro lato, viene fatto valere che il fisco finlandese non può garantire la totale copertura dell’imposta sulle società versata in Svezia e del corrispondente credito che dev’essere riconosciuto in Finlandia, perché esso non può imporre alla società svedese alcun supplemento d’imposta.

71.      In merito al primo argomento, occorre fare riferimento alla giurisprudenza costante, secondo la quale la riduzione di entrate fiscali in linea di principio non può essere fatta valere per giustificare un provvedimento in contrasto con una libertà fondamentale  (41) . La Finlandia deve pertanto accettare il fatto che, attraverso l’accredito dell’imposta sulle società versata al fisco svedese nella tassazione di percettori di dividendi nazionali, essa perde entrate fiscali, che, in ultima analisi, restano quindi nello Stato nel quale un’attività imprenditoriale ha condotto al conseguimento di utili.

72.      Per quanto attiene al secondo argomento fatto valere dai governi, è innegabile che la compensazione risulta notevolmente più semplice se i due contribuenti interessati sono soggetti alla stessa autorità fiscale. Ciò non può, tuttavia, giustificare che l’imposta sulle società versata all’estero non venga mai accreditata e che in questo modo sia ostacolata la libera circolazione dei capitali.

73.      Invece, al percettore di dividendi soggetto passivo d’imposta in Finlandia deve perlomeno essere lasciata la possibilità di fornire la prova, ad esempio dietro presentazione di corrispondenti certificati della società, di avere effettivamente versato l’imposta sulle società da esso dovuta. Tuttavia, tale prova non dev’essere subordinata a condizioni talmente eccessive da rendere praticamente impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio dei diritti previsti dall’ordinamento comunitario  (42) .

74.      Inoltre, l’accredito non comporta necessariamente che i dividendi provenienti dalla Svezia siano totalmente esenti dall’imposta sul reddito in Finlandia. Invece, il divieto di discriminazioni nell’esecuzione dell’(unica) imposizione impone solo che l’imposta sulle società effettivamente versata sia presa (totalmente) in considerazione. Dal momento che il fisco finlandese non può chiedere all’impresa straniera di operare una compensazione per compensare una differenza tra l’imposta sulle società versata e l’imposta sul reddito, sarebbe ammissibile che tale compensazione fosse effettuata gravando il contribuente nazionale di un’imposta sul reddito proporzionalmente maggiore.

75.      Anche con una soluzione di tale genere un percettore di dividendi con un investimento all’estero sarebbe trattato più svantaggiosamente rispetto al percettore di dividendi di una società nazionale. Da un lato, in singoli casi egli dovrebbe eventualmente assoggettarsi ad una tassazione un po’ più gravosa. D’altro lato, egli dovrebbe assolvere maggiori formalità per poter fruire del credito relativo all’imposta sulle società, mentre nel caso di investimenti nazionali l’accredito avviene d’ufficio. Tali disparità di trattamento sono tuttavia inevitabili in considerazione della diversità delle fattispecie  (43) .

76.      In relazione a tali argomenti, la Corte ha chiesto ai soggetti che hanno preso parte al procedimento quali difficoltà pratiche impedirebbero di imputare l’imposta sulle società versata all’estero nella tassazione di dividendi in Finlandia.

77.      Nella trattazione orale il governo finlandese e quello britannico hanno innanzi tutto fatto valere al riguardo che nell’ambito della tassazione dei dividendi per il contribuente e l’amministrazione tributaria è difficile ottenere le necessarie informazioni relative all’imposta sulle società versata dall’impresa in un altro Stato membro. Il governo finlandese ha aggiunto che nell’operazione di accredito non va considerata solo l’aliquota dell’imposta sulle società vigente all’estero, dal momento che la base imponibile può comprendere fattori che variano da Stato a Stato. Il governo britannico ha richiamato l’attenzione sulle particolari difficoltà che discenderebbero dall’applicabilità della libera circolazione dei capitali anche in relazione a Stati terzi.

78.      Tuttavia, tali difficoltà non possono giustificare la totale esclusione dell’accredito dell’imposta sulle società versata all’estero. Per tener conto delle differenze di aliquota fiscale e del vario tipo di base imponibile, sarebbe possibile accreditare l’importo effettivamente pagato per ogni azione come imposta sulle società. La società interessata dovrebbe essere in grado, ad esempio sulla base del proprio bilancio, di indicare tale importo il rispettivo esercizio finanziario per il quale siano stati distribuiti anche i dividendi. Se la società non fosse in grado di farlo, ciò andrebbe in ultima analisi a danno dell’azionista, che nella tassazione dei suoi dividendi non potrebbe quindi fornire una prova sufficiente dell’imposta da accreditare. Con ogni probabilità in questo caso egli deciderà di intraprendere un altro tipo di investimento.

79.      Problemi particolari possono prodursi in casi che interessano Stati terzi. Tuttavia, il principio della libera circolazione dei capitali di cui all’art. 56, n. 1, CE non prescrive in via imperativa con riguardo a Stati terzi che l’imposta sulle società versata in tali Stati debba essere accreditata, come accade per fattispecie interne alla Comunità. Invece, anche in questo contesto si applica il principio per cui la parità di trattamento risulta necessaria solo quando le situazioni siano analoghe. Con riguardo alla fattispecie della causa principale, tuttavia, può restare in sospeso la questione di stabilire entro quali limiti i principi qui sviluppati siano applicabili a casi che si riferiscono a Stati terzi.

80.      In conclusione, occorre dichiarare che una normativa sull’accredito dell’imposta sulle società nella tassazione di dividendi non può essere giustificata invocando la coerenza del regime fiscale, se l’accredito viene escluso per investimenti di capitale all’estero, nonostante esso sia in linea di principio possibile.

VI – Conclusione

81.      Alla luce delle considerazioni precedenti propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali del Korkein Hallinto-Oikeus nei termini seguenti:

Gli artt. 56, n. 1, CE e 58, n. 1, lett. a), e n. 3, CE ostano a norme di uno Stato membro in conformità alle quali nella tassazione di un dividendo, che una persona fisica senza restrizioni soggetto passivo d’imposta nel territorio nazionale ha percepito da una società per azioni nazionale, venga accreditata l’imposta sulle società versata dall’impresa, mentre un analogo accredito dell’imposta sulle società viene escluso se il dividendo è stato distribuito da una società con sede all’estero.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – Nella comunicazione COM (2003) 810 def. del 19 dicembre 2003 sulla tassazione dei dividendi delle persone fisiche nel mercato interno, la Commissione offre una sintesti attuale dei sistemi vigenti negli Stati membri. V. anche la normativa olandese, oggetto della sentenza 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen (Racc. pag. I-4071), nonché la normativa austriaca, che è stata esaminata dall’avvocato generale Tizzano nelle conclusioni 29 gennaio 2002, causa C-516/99, Schmid (Racc. pagg. I-4573, in particolare I-4575) [al riguardo v., inoltre, la causa C-315/02, attualmente pendente (Lenz)].


3 – I problemi che tale modalità di tassazione produce nel mercato interno sono oggetto di analisi da parte della Commissione sin dagli anni ’60 (v. Lupo, «Reliefs from Economic Double Taxation on EU Dividends: Impact of the Baars and Verkooijen Cases», European Taxation, 2000, pagg. 270 e 271). V., infine, la comunicazione cit. alla nota 2.


4 – Cit. alla nota 2.


5 – Sentenza 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann (Racc. pag. I-249).


6 – Sentenza 28 gennaio 1992, causa C-300/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-305).


7 – Cit. alla nota 2, punti 57 e 58. V., anche, le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Schmid (cit. alla nota 2, paragrafo 51).


8 – Sentenze Verkooijen (cit. alla nota 2, punto 43), e 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker (Racc. pag. I-225, punti 26 e segg.).


9 – Sentenza 15 maggio 1997, causa C-250/95, Futura Participations e Singer (Racc. pag. I_2471, punto 22).


10 – Sentenza nella causa Schumacker (cit. alla nota 8, punto 21); v., inoltre, sentenze Verkooijen (cit. alla nota 2, punto 32), e 11 dicembre 2003, causa C-364/01, Barbier (Racc. pag. I-0000, punto 56).


11 – GU L 178, pag. 5.


12 – La Commissione fa riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Tesauro del 19 settembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lera e a. (Racc. pag. I-4823, paragrafi 9 e 10).


13 – In questo senso, sentenza 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e Mayer (Racc. pag. I-1661, punto 26).


14 – V. fondamentali sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5); 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger (Racc. pag. I-4221, punto 12), e 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165, punto 37).


15 – Secondo la dichiarazione n. 7 al Trattato di Maastricht, questa disposizione si applica solo a normative fiscali nazionali vigenti alla fine del 1993. Per la Finlandia dovrebbe a tal proposito rilevare la data di adesione. La versione attuale della legge sul credito relativo all’imposta sulle società sembra essere in vigore dal 1998. Dalle osservazioni del governo finlandese nel procedimento, tuttavia, risulta che il sistema di credito relativo all’imposta sulle società è stato introdotto già nel 1990.


16 – V. Terra/Watte, European Tax Law, terza ed., 2001, pag. 19.


17 – Sentenza 14 marzo 2000, causa C-54/99, Église de scientologie (Racc. pag. I-1335, punto 17).


18 – Sentenza Verkooijen (cit. alla nota 2, punto 44); conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Schmid (cit. alla nota 2, paragrafo 44).


19 – Sentenza Verkooijen (cit. alla nota 2, punto 43).


20 – V. le mie conclusioni del 12 febbraio 2004, causa C-242/03, Weidert e Paulus (Racc. pag. I-0000, paragrafo 27).


21 – In questi termini anche l’avvocato generale Tizzano, conclusioni nella causa Schmid (cit. alla nota 2, paragrafo 44).


22 – Sentenza Schumacker (cit. alla nota 8, punto 31 e segg.).


23 – V. sentenza Futura Participations e Singer (cit. alla nota 9, punti 20-22).


24 – V. sentenza 12 giugno 2003, causa C-234/01, Gerritse (Racc. pag. I-5933). In questa sentenza la Corte ha invero riconosciuto che riguardo ad una persona parzialmente soggetta ad imposta è ammissibile una tassazione forfettaria, che non tiene conto della situazione patrimoniale personale, poiché la situazione del soggetto passivo (parziale) non residente si differenzia da quella del soggetto passivo residente. Per contro, la differenza di trattamento delle spese professionali è stata ritenuta contraria al diritto comunitario.


25 – V. sentenze 26 settembre 2000, causa C-478/98, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-7587, punto 41), e 14 dicembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lera e a. (Racc. pag. I-4821, punto 23). V., anche, le conclusioni dell’avvocato generale Mischo 6 giugno 2002, per la sentenza nella causa C-436/00, X e Y (Racc. pagg. I-10829, I-10832, paragrafo 80), e conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Schmid (cit. alla nota 2, paragrafo 44).


26 – Cit. alla nota 5.


27 – Cit. alla nota 6.


28 – Anche lo stesso legislatore comunitario persegue tale obiettivo (V. il secondo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2004, L 7, pag. 41) «esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre».)


29 – È probabile che tale ordine di considerazioni sia stato alla base anche delle rispettive normative nazionali che hanno formato l’oggetto delle sentenze 3 ottobre 2002, causa C-136/00, Danner (Racc. pag. I-8147), e 26 giugno 2003, causa C-422/01, Skandia e Ramstedt (Racc. pag. I-6817).


30 – V. sentenza 21 novembre 2002, causa C-436/00, X e Y (Racc. pag. I-10829); obiettivo della normativa svedese allora in esame era che gli utili azionari fossero (in genere) assoggettati una volta a tassazione.


31 – Sentenza Verkooijen (cit. alla nota 2, punto 57), nonché sentenza 18 settembre 2003, causa C-168/01, Bosal (Racc. pag. I-0000, punto 29).


32 – Sentenza Bosal (cit. alla nota 31, punto 30) con riferimento alla sentenza 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars (Racc. pag. I-2787, punto 40).


33 – Nella sentenza Baars (cit. alla nota 32), un fattore decisivo per escludere la giustificazione per motivi di coerenza fiscale era, tra l’altro, che si trattava di due imposte distinte, e cioè l’imposta sul patrimonio e l’imposta sulle società.


34 – Sentenza Verkooijen (citata alla nota 2, punto 58).


35 – Tuttavia, secondo questo modello lo Stato, mediante una trattenuta alla fonte, si assicura che i dividendi che vengono versati all’estero non sfuggano alla tassazione. Un sistema di tale tipo esiste (o esisteva) in Grecia (V. Terra/Vattel, cit. alla nota 16, 4.2.3.2., pagg. 166 e segg.).


36 – V., al riguardo, la comunicazione della Commissione del 19 dicembre 2003 (cit. alla nota 2, punto 2.2.2.). Secondo i dati della Commissione, questo è attualmente il sistema impiegato – con determinate varianti – nei principali Stati membri (v. punto 2.4. della comunicazione).


37 – Cit. alla nota 2.


38 – Sentenza 14 novembre 1995, causa C-484/93, Svensson e Gustavsson (Racc. pag. I-3955).


39 – V. supra, paragrafo 27.


40 – V. supra, paragrafi 47 e seg.


41 – Sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI (Racc. pag. I-4695, punto 28), e 12 dicembre 2002, causa C-385/00, de Groot (Racc. pag. I-11819, punto 103), nonché sentenza Verkooijen (cit. alla nota 2, punto 59).


42 – Sul principio di effettività, v. in particolare sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe (Racc. pag. 1989, punto 5), e 24 settembre 2002, causa C-255/00, Grundig Italiana (Racc. pag. I-8003, punto 33).


43 – V. supra, paragrafo 48.