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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 26 giugno 2012 (1)

Causa C-137/11

Partena ASBL

contro

Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Cour du Travail de Bruxelles (Belgio)]

«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 13 e 14 quater – Stato membro nel quale è esercitata un’attività – Non discriminazione – Libera circolazione delle persone – Diritto di stabilimento»





I –    Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 13 e 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (3), nonché dell’articolo 21 TFUE.

2.        Il rinvio è stato proposto nell’ambito di un ricorso promosso dalla Partena ASBL (in prosieguo: la «Partena»), l’ente di previdenza sociale per i lavoratori autonomi in Belgio, contro la società Les Tartes de Chaumont Gistoux SA (in prosieguo: la «società»), per il recupero di contributi previdenziali dovuti dal sig. Rombouts, un mandatario della società, per il periodo compreso tra il primo trimestre del 1999 e il quarto trimestre del 2007.

3.        Il giudice del rinvio chiede di chiarire se la gestione dall’estero di una società soggetta ad imposta in uno Stato membro si possa considerare come esercizio di tale attività nel detto Stato membro ai fini dei contributi previdenziali. Egli inoltre chiede se l’articolo 21 TFUE osti ad una presunzione assoluta, prevista per legge, secondo la quale il mandatario che gestisce dall’estero una società, soggetta ad imposta in uno Stato membro, è assoggettato al regime previdenziale dei lavoratori autonomi di detto Stato membro.

II – Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

4.        A mio avviso, alla presente causa sono applicabili gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE. Sono altresì applicabili l’articolo 13 e l’articolo 14 del regolamento n. 1408/71, inseriti nel Titolo II del regolamento stesso e intitolato «Determinazione della legislazione applicabile».

B –    Diritto nazionale

5.        In diritto belga, l’assoggettamento al regime di previdenza sociale dei lavoratori autonomi è disciplinato dal regio decreto 27 luglio 1967, n. 38, relativo all’applicazione del regime di previdenza sociale dei lavoratori autonomi (4), che è stato modificato, in particolare, dal regio decreto 18 novembre 1996, recante disposizioni finanziarie ed altre disposizioni relative al regime previdenziale dei lavoratori autonomi, in forza del Titolo VI della legge 26 luglio 1996, recante modernizzazione della previdenza sociale e volta ad assicurare il funzionamento dei regimi pensionistici di legge, e dell’articolo 3 della legge 26 luglio 1996, che garantisce le condizioni di bilancio per la partecipazione del Belgio all’Unione economica e monetaria (5).

6.        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regio decreto n. 38, «il lavoratore autonomo è qualsiasi persona fisica che esercita in Belgio un’attività professionale per il cui svolgimento non è vincolata da un contratto di lavoro (…) né da uno statuto».

7.        Il regio decreto 18 novembre 1996 ha aggiunto all’articolo 3, paragrafo 1, del regio decreto n. 38 un nuovo quarto comma redatto come segue:

«[S]i presume in modo irrefutabile che le persone designate come mandatari in una società o associazione assoggettata all’imposta belga sulle società o all’imposta belga sui non residenti esercitino in Belgio un’attività professionale come lavoratori autonomi».

8.        Con sentenza del 3 novembre 2004, n. 176/2004, la Corte costituzionale (6) ha dichiarato l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto n. 38 incostituzionale limitatamente ai mandatari di società assoggettate all’imposta belga sulle società o all’imposta belga sui non residenti e che non gestiscono la società di cui trattasi dall’estero. La suddetta corte ha considerato che la presunzione assoluta nei confronti dei suddetti mandatari era sproporzionata in quanto impediva ai mandatari che avessero cessato la loro attività di dimostrare tale cessazione se non dimettendosi, nonché di porre fine ai loro obblighi derivanti dal proprio status di lavoratori autonomi. La Corte costituzionale tuttavia non ha considerato la disposizione in parola incostituzionale rispetto ai mandatari che gestiscono tali società dall’estero. Essa ha ritenuto che la natura assoluta della presunzione si potesse considerare necessaria per garantire che tali mandatari fossero assoggettati al regime previdenziale per i lavoratori autonomi, considerato che l’autorità nazionale non aveva, nei confronti di tali soggetti, le informazioni e il potere di cui disponeva nei confronti di quei mandatari che gestiscono società in Belgio.

9.        Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regio decreto n. 38, le società sono responsabili congiuntamente e in solido per il pagamento dei contributi dei loro mandatari.

III – Controversia nel procedimento principale e questioni proposte

10.      La società è stata costituita il 17 aprile 1993. Essa è assoggettata all’imposta belga avendo in detto paese la propria sede. Al momento dell’assemblea generale del 12 ottobre 1995, il sig. Rombouts e il sig. Van Acker detenevano ciascuno la metà del capitale della società. Il loro mandato di amministratori è stato rinnovato in occasione delle assemblee generali del 7 giugno 2000 e del 7 giugno 2006.

11.      Il sig. Rombouts risiede in Portogallo dalla fine del 1999. In tale paese egli ha esercitato un’attività subordinata o ha beneficiato dell’indennità di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2001 sino al luglio 2005. Secondo il giudice del rinvio, a partire dal novembre 2007 il sig. Rombouts ha esercitato in Portogallo un’attività autonoma. Come rilevato da detto giudice, la società sostiene che tale attività è stata avviata nel novembre 2005.

12.      Il 28 maggio 2008 la Partena faceva notificare al sig. Rombouts e alla società un’ingiunzione di pagamento per un importo di EUR 125 696,50 corrispondente ai contributi dovuti dal sig. Rombouts per il periodo compreso tra il primo trimestre 1999 e il quarto trimestre 2007.

13.      Con atto del 5 agosto 2008, la società presentava opposizione avverso tale ingiunzione dinanzi al Tribunal du travail (Tribunale del lavoro) di Nivelles (Belgio). Con sentenza 14 dicembre 2009 il Tribunal du travail dichiarava, tra l’altro, fondata tale opposizione.

14.      Il 29 gennaio 2010 la Partena interponeva appello dinanzi alla Cour du travail de Bruxelles (Belgio). Nel corso del procedimento, la Partena ammetteva che, tenuto conto dello status di lavoratore dipendente del sig. Rombouts in Portogallo dal 1° gennaio 2001, egli non può più essere assoggettato al regime sociale belga dei lavoratori autonomi se non a titolo complementare. Di conseguenza, l’importo attualmente reclamato dalla Partena è di EUR 68 317,61, cui devono essere aggiunti gli interessi, anziché la somma di EUR 125 696,50.

15.      La società chiede la conferma della sentenza del Tribunal du travail e la condanna della Partena alle spese. La società contesta che il sig. Rombouts sia assoggettato al regime previdenziale dei lavoratori autonomi in Belgio. In via subordinata, essa chiede che sia sottoposta alla Corte una questione pregiudiziale riguardante, tra l’altro, la conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto n. 38 con l’articolo 18 CE (divenuto articolo 21 TFUE).

16.      È in tale contesto che la Cour du travail de Bruxelles ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se uno Stato membro, per l’applicazione degli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 e, più in particolare, per l’applicazione dell’articolo 14 quater, possa, nell’ambito della competenza ad esso riconosciuta per definire le condizioni di assoggettamento al regime di previdenza sociale da esso istituito per i lavoratori autonomi, trattare la “gestione dall’estero di una società soggetta all’imposta di tale Stato” allo stesso modo dell’esercizio di un’attività nel suo territorio.

2. Se l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto 27 luglio 1967, n. 38, che disciplina il regime previdenziale dei lavoratori autonomi, sia compatibile con il diritto dell’Unione europea e in particolare con la libertà di circolazione e di soggiorno garantita dall’articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal momento che non consente alla persona che risiede in un altro Stato membro e gestisce dall’estero una società soggetta all’imposta belga di confutare la presunzione di assoggettamento al regime previdenziale dei lavoratori autonomi, mentre il mandatario che risiede in Belgio e non gestisce una siffatta società dall’estero ha la facoltà di confutare tale presunzione e di produrre la prova che egli non esercita un’attività autonoma ai sensi dell’articolo 3, n. 1, primo comma, del regio decreto n. 38».

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

17.      La società, il governo belga e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza del 22 marzo 2012 essi hanno svolto anche osservazioni orali.

V –    Valutazione

A –    Ricevibilità

18.      Il governo belga solleva due eccezioni di irricevibilità.

19.      In primo luogo, il governo belga considera le due questioni proposte irricevibili in quanto la presunzione assoluta di cui trattasi è inapplicabile al sig. Rombouts. Detta presunzione si applica solo ai mandatari che gestiscono dall’estero società aventi la propria sede in Belgio e che non dichiarano alcun reddito come mandatari in detto Stato invocando il carattere non retribuito del loro incarico. Secondo il governo belga questo avviene per evitare il pagamento dei contributi previdenziali, in quanto per essere considerato lavoratore autonomo in Belgio un lavoratore deve svolgere, tra l’altro, un’attività professionale, concetto che implica che l’attività sia a titolo oneroso.

20.      Il governo belga sostiene che durante il periodo di cui trattasi nella causa principale il sig. Rombouts era assoggettato al regime impositivo belga come non residente in ragione della sua attività di mandatario della società conformemente agli articoli 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a), 227, paragrafo 1 e 228, paragrafo 1, del Codice delle imposte sui redditi del 1992 e all’articolo 16 del Trattato tra Belgio e Portogallo sulla doppia imposizione fiscale (7).

21.      Inoltre, secondo il governo belga, il sig. Rombouts non ha contestato il fatto di essere assoggettato all’imposta sui redditi belga. I suoi contributi previdenziali venivano calcolati sulla base del suo reddito di mandatario che era preso in considerazione dall’amministrazione fiscale e comunicato all’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants [Istituto nazionale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi] («Inasti»). Pertanto, né il sig. Rombouts né la società possono invocare il carattere non retribuito del suo mandato facendo valere la mancata osservanza del requisito dell’esercizio di un’attività professionale.

22.      In secondo luogo, a detta del governo belga, le questioni proposte sono irricevibili in quanto dirette ad una valutazione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.

23.      A mio avviso non vi è motivo di dar seguito alla prima eccezione di irricevibilità sollevata dal governo belga. Sebbene l’interpretazione della normativa fiscale nazionale e internazionale proposta dal governo belga possa essere corretta, ritengo che dall’ordinanza di rinvio emerga chiaramente che la controversia di cui è investito il giudice nazionale verte sull’applicabilità della normativa previdenziale belga al sig. Rombouts. Tale valutazione è necessariamente basata sulle norme contenute nel Titolo II del regolamento n. 1408/71 relativo all’individuazione della legislazione applicabile. Inoltre, il giudice del rinvio chiede chiarimenti riguardo all’interpretazione delle disposizioni sulla libera circolazione contenute nel Trattato (8). Di conseguenza, le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

24.      Quanto alla seconda eccezione di irricevibilità, relativa al fatto che le questioni sono dirette ad una valutazione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, è sufficiente dichiarare che dal tenore letterale delle questioni emerge chiaramente che esse mirano ad ottenere un’interpretazione del diritto dell’Unione ossia, nel caso di specie, diverse disposizioni del regolamento n. 1408/71 e le norme in materia di libera circolazione.

B –    Nel merito

1.      Prima questione

25.      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, conformemente agli articoli 13 e 14 quater del regolamento n. 1408/71, uno Stato membro possa stabilire che il mandatario di una società soggetta ad imposta in detto Stato membro (9) esercita ivi un’attività anche se gestisce la società dall’estero. La prima questione mira pertanto a chiarire dove venga svolta un’attività subordinata o autonoma, conformemente alle citate disposizioni.

26.      Gli articoli 13 e 14 quater del regolamento n. 1408/71 ricadono nell’ambito del Titolo II del regolamento stesso, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile». Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 che determinano la normativa applicabile costituiscono un sistema di norme di conflitto il cui carattere completo ha l’effetto di sottrarre ai legislatori nazionali il potere di determinare la portata e le condizioni di applicazione della loro legislazione nazionale in materia, ratione personae e ratione loci (10).

27.      Le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 sono intese non solo a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del detto regolamento non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso, ma anche ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (11).

28.      Le norme di conflitto previste dal regolamento n. 1408/71 s’impongono imperativamente agli Stati membri e la loro applicazione dipende solo dalla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato (12).

29.      A mio avviso, considerata la natura imperativa delle norme di cui trattasi e anche lo scopo stesso del Titolo II del regolamento n. 1408/71, uno Stato membro non può unilateralmente arrogarsi il potere di determinare se un lavoratore sia soggetto alla propria legislazione stabilendo che tale lavoratore ha esercitato un’attività in detto Stato membro qualora tale determinazione non corrisponda alla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato e alle norme imperative per la determinazione della legislazione applicabile.

30.      Come dichiarato dalla Corte nella sentenza Aldewereld (13), la normativa da applicare risulta obiettivamente dalle disposizioni del Titolo II del regolamento n. 1408/71, tenuto conto degli elementi che ricollegano la situazione del lavoratore alle leggi degli Stati membri. Diversamente, a mio avviso, si correrebbe il rischio di svuotare il Titolo II del regolamento n. 1408/71 relativo alle regole per la determinazione della legislazione applicabile di ogni scopo ed effetto concreto, in particolare ove tale approccio venisse adottato da più Stati membri.

31.      Nel caso di specie, dal fascicolo depositato dinanzi alla Corte risulterebbe che il sig. Rombouts, oltre ad agire come mandatario per la società, aveva esercitato un’attività autonoma in Portogallo a partire dal novembre 2007 (anche se la società afferma che questo periodo di attività autonoma era iniziato nel novembre 2005) ed aveva svolto un’attività subordinata o era rimasto disoccupato in Portogallo dal 1° gennaio 2001 sino al luglio 2005.

32.      Benché il momento esatto in cui il sig. Rombouts è divenuto lavoratore autonomo in Portogallo sia controverso, è chiaro che diventando lavoratore autonomo in Portogallo egli non era soggetto alla legislazione previdenziale belga per quanto riguarda l’attività da lui svolta come mandatario della società (14). La controversia dinanzi al giudice del rinvio verte quindi, in sostanza, sui periodi in cui il sig. Rombouts esercitava un’attività subordinata ed era disoccupato in Portogallo. Al riguardo, ritengo che il giudice del rinvio chieda chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 14 quater, lettera b) (15) e dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b) (16) del regolamento n. 1408/71 all’attività del sig. Rombouts quale mandatario residente in Portogallo della società.

33.      Dal fascicolo depositato dinanzi alla Corte risulterebbe che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, in considerazione della situazione obiettiva del sig. Rombouts egli aveva effettivamente o concretamente esercitato il suo incarico di mandatario della società «nel territorio» del Portogallo (17). Sebbene l’esercizio di detto mandato possa produrre effetti in Belgio come sostenuto dal governo belga (18), tali effetti non possono tuttavia modificare la situazione obiettiva del sig. Rombouts. Tale situazione è una questione di fatto che dev’essere accertata su base individuale dal giudice del rinvio, conformemente al Titolo II del regolamento n. 1408/71, e non sulla base di una presunzione assoluta stabilita a priori e in astratto da una normativa nazionale.

34.      Pertanto, alla luce dello scopo e dell’inequivoco tenore letterale dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, che fanno parte delle norme imperative per determinare la legislazione applicabile dettate nel Titolo II del detto regolamento, ritengo che tali disposizioni vadano interpretate nel senso che ostano a che uno Stato membro tratti nello stesso modo la «gestione dall’estero di una società soggetta all’imposta di tale Stato» e l’esercizio di un’attività nel suo territorio, qualora tale trattamento non corrisponda alla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato e tale attività venga effettivamente esercitata nel territorio di un altro Stato membro.

2.      Seconda questione

35.      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 21 TFUE osti ad una normativa nazionale che stabilisce una presunzione assoluta come quella di cui si tratta nel procedimento principale.

36.      A mio avviso, come sottolineato dal giudice nazionale nell’ordinanza di rinvio (19), ai fatti del procedimento principale sono applicabili l’articolo 45 TFUE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, e l’articolo 49 TFUE, relativo al diritto di stabilimento, anziché l’articolo 21 TFUE. L’articolo 21 TFUE, il quale enuncia in chiave generale il diritto, per ogni cittadino dell’Unione, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, trova specifica riconferma nell’articolo 45 TFUE e nell’articolo 49 TFUE (20).

37.      Secondo una giurisprudenza consolidata, l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare ai cittadini dell’Unione l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro. Di conseguenza, gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE ostano a qualsiasi provvedimento che, seppur applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sia idoneo ad ostacolare o a scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (21).

38.      Nel caso di cui al procedimento principale, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembrerebbe che la presunzione applicabile in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del decreto n. 38 non distingua a seconda della cittadinanza dei mandatari interessati. Parrebbe tuttavia che tale disposizione di diritto nazionale produca l’effetto di collocare i mandatari delle società che si trovano nella situazione del sig. Rombouts, avendo esercitato il loro diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione, in una posizione meno favorevole rispetto ai mandatari che non hanno esercitato tale diritto.

39.      In primo luogo, mentre un mandatario che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione e gestisce una società dall’estero è soggetto ad una presunzione assoluta secondo la quale egli esercita in Belgio un’attività professionale ed è pertanto tenuto a versare i contributi previdenziali in tale paese con riferimento a tale attività, un mandatario che non abbia esercitato il diritto alla libera circolazione può confutare la presunzione in forza della sentenza della Corte costituzionale belga del 3 novembre 2004, n. 176/2004, e fornire la prova del fatto che egli non esercita un’attività come lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regio decreto n. 38.

40.      In secondo luogo, e cosa ancor più importante, l’applicazione della presunzione assoluta di cui trattasi espone i mandatari di società soggette al regime impositivo belga e che abbiano effettivamente o concretamente svolto il loro incarico di mandatari da un altro Stato membro al rischio di dover versare i contributi previdenziali con riferimento alla stessa attività in due Stati membri.

41.      È proprio questo rischio che il titolo II del regolamento n. 1408/71 mira ad evitare.

42.      Il governo belga sostiene che lo scopo della normativa nazionale di cui trattasi, e in particolare della presunzione assoluta, è di evitare la frode previdenziale in Belgio attraverso un trasferimento artificioso della sede. Grazie ai moderni mezzi di comunicazione, i mandatari delle società possono svolgere dall’estero il loro incarico per società a scopo di lucro situate in Belgio. Secondo tale governo, non dichiarando il loro reddito di mandatari all’amministrazione fiscale belga e affermando che il loro incarico non è retribuito, i mandatari possono eludere il versamento dei contributi previdenziali obbligatori come lavoratori autonomi in Belgio.

43.      Sebbene l’obiettivo di impedire la frode previdenziale sia meritevole e debba anche essere incoraggiato, in particolare attraverso il coordinamento o l’armonizzazione delle misure adottate in forza del diritto dell’Unione, ritengo che la presunzione assoluta di cui trattasi, diretta a impedire la frode previdenziale in Belgio, sia del tutto inadatta a contrastare tale frode nel suddetto Stato membro nel caso di mandatari di società che, a causa della loro situazione obiettiva e dell’applicazione delle norme imperative contenute nel Titolo II del regolamento n. 1408/71, sono soggetti al sistema previdenziale di un altro Stato membro.

44.      Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio sui fatti e sulle circostanze del procedimento principale e più in particolare sulla situazione obiettiva del sig. Rombouts, sembrerebbe che non sussista alcun problema di frode previdenziale in Belgio con riferimento alla sua attività di mandatario della società, che parrebbe essere esercitata nel territorio del Portogallo.

45.      Di conseguenza, ritengo che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 49 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del decreto n. 38, dal momento che non consente ad una persona che risiede in un altro Stato membro e che concretamente gestisce da tale altro Stato una società soggetta all’imposta nel primo Stato membro di produrre la prova che egli effettivamente esercita tale attività nel territorio dell’altro Stato membro e pertanto di confutare la presunzione di assoggettamento al regime previdenziale dei lavoratori autonomi del primo Stato membro.

VI – Conclusione

46.      Per le ragioni sopra esposte, sono dell’opinione che le questioni sollevate dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) debbano essere risolte come segue:

–        L’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che fanno parte delle norme imperative per determinare la legislazione applicabile dettate dal Titolo II di tale regolamento, vanno interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro tratti nello stesso modo la «gestione dall’estero di una società soggetta all’imposta di tale Stato» e l’esercizio di un’attività nel suo territorio, qualora tale trattamento non corrisponda alla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato e tale attività venga effettivamente esercitata nel territorio di un altro Stato membro.

–        L’articolo 45 TFUE e l’articolo 49 TFUE debbono essere interpretati nel senso che ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del decreto del 27 luglio 1967, n. 38, dal momento che non consente ad una persona che risiede in un altro Stato membro e che concretamente gestisce da tale altro Stato una società soggetta all’imposta nel primo Stato membro di produrre la prova che egli effettivamente esercita tale attività nel territorio dell’altro Stato membro e pertanto di confutare la presunzione di assoggettamento al regime previdenziale dei lavoratori autonomi del primo Stato membro.


1 – Lingua originale: l’inglese.


2–      GU L 149, pag. 2.


3–      GU L 209, pag. 1.


4–      Moniteur belge del 29 luglio 1967, pag. 8071.


5 – Moniteur belge del 12 dicembre 1996, pag. 31018 (in prosieguo: il «regio decreto n. 38»).


6 – Conosciuta all’epoca come Cour d’arbitrage (Corte arbitrale).


7 – Monitor belge, 2 marzo 1971, pag. 2613, e 5 aprile 2001, pag. 11473.


8–      V. paragrafo 36 infra.


9–      V. paragrafo 10 supra.


10 – V. al riguardo, tra l’altro, sentenza del 12 giugno 1986, Ten Holder (302/84, Racc. pag. 1821, punto 21), e sentenza del 10 luglio 1986, Luijten (60/85, Racc. pag. 2365, punto 14).


11 – V., per analogia, sentenza del 7 luglio 2005, van Pommeren-Bourgondiën (C-227/03, Racc. pag. I-6101, punto 34).


12–      V. sentenza del 14 ottobre 2010, van Delft e a. (C-345/09, Racc. pag. I-9879, punto 52).


13–      Sentenza del 29 giugno 1994, Aldewereld (C-60/93, Racc. pag. I-2991, punto 20). Come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni, uno Stato membro è libero di definire le nozioni di «lavoratore dipendente» e di «lavoratore indipendente» di cui al regolamento n. 1408/71, ma non può decidere se tali lavoratori abbiano esercitato le loro attività nel suo territorio.


14 – Dunque anche nel caso in cui l’attività da lui svolta come mandatario della società si dovesse considerare come un’attività autonoma esercitata in Belgio, divenendo lavoratore autonomo in Portogallo e conformemente all’articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, il sig. Rombouts sarebbe soggetto alla normativa previdenziale portoghese. V. sentenza del 30 gennaio 2007, de Jaeck (C-340/94, Racc. pag. I-461, punto 11).


15–      Dall’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71 risulta che, nei casi elencati nell’allegato VII, la persona che svolge al contempo un’attività subordinata in uno Stato membro e un’attività autonoma in un altro Stato membro è soggetta simultaneamente alla normativa di ciascuno di tali Stati. Questa persona è pertanto obbligata a versare i contributi che le siano eventualmente imposti da entrambe le legislazioni. Vedi sentenza del 9 marzo 2006, Piatkowski (C-493/04, Racc. pag. I-2369, punto 22).


16–      Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. V. sentenza del 19 novembre 2009, Filipiak (C-314/08, Racc. pag. I-11049, punto 64).


17 – V. il testo degli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), 14 quater, lettera b) e dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, che riprende tale formulazione.


18 – Il governo belga ha sottolineato che gli atti adottati dai mandatari della società hanno effetti giuridici in Belgio. Pertanto, secondo detto governo, l’attività professionale di cui trattasi è esercitata ai sensi dell’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71 in Belgio anche se gli atti vengono trasmessi da un altro Stato membro (nel presente caso il Portogallo) attraverso i moderni mezzi di comunicazione. Inoltre il governo belga sottolinea che gli atti del sig. Rombouts sono quelli della società stessa.


19 – Come emerge chiaramente dall’ordinanza di rinvio, il sig. Rombouts aveva lasciato il Belgio per trasferirsi in Portogallo e in tale secondo Stato membro egli era stato disoccupato, aveva svolto un’attività subordinata e anche un’attività autonoma.


20–      V., per analogia, sentenza del 1° ottobre 2009, Leyman (C-3/08, Racc. pag. I-9085, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).


21–      V. sentenza del 1° aprile 2008, Gouvernement de la Communauté française e Gouvernement wallon (C-212/06, Racc. pag. I-1683, punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata).