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 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate l’11 marzo 2020 ( 1 )

Causa C-231/19

Blackrock Investment Management (UK) Limited

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Tribunale superiore, Sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), Regno Unito]

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera g) – Esenzioni della gestione di fondi comuni d’investimento – Prestazione di un insieme di servizi tramite una piattaforma informatica – Prestazione unica – Società di gestione – Quota minoritaria di fondi comuni d’investimento»

1. 

Il sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è nuovamente sottoposto alla prova delle nuove tecnologie. Questa volta, si tratta dell’intelligenza artificiale in materia d’investimento nel contesto dei vari tipi di fondi d’investimento.

2. 

La gestione di fondi comuni d’investimento (in prosieguo: i «FCI») è espressamente esentata, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 2 ). La gestione dei fondi d’investimento che non costituiscono FCI (in prosieguo: gli «altri fondi») è, per contro, soggetta a tale imposta.

3. 

La società BlackRock Investment Management (UK) Ltd (in prosieguo: la «BlackRock») gestisce nel contempo FCI e altri fondi. A tal fine, essa si avvale dei servizi della BlackRock Financial Management Inc (in prosieguo: la «BFMI»), società avente sede negli Stati Uniti appartenente allo stesso gruppo della BlackRock. La BFMI gestisce una piattaforma informatica denominata Aladdin (in prosieguo: «Aladdin») che fornisce una vasta gamma di servizi di gestione d’investimenti, quali l’analisi dei mercati, il monitoraggio delle prestazioni, la valutazione dei rischi, il controllo del rispetto della normativa e l’esecuzione delle operazioni. Poiché la BFMI è una società di diritto statunitense, spetta alla BlackRock, nell’ambito del meccanismo di autoliquidazione ( 3 ), provvedere direttamente al pagamento dell’IVA per le prestazioni fornite dalla BFMI.

4. 

La controversia nel procedimento principale vede contrapposte la BlackRock e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (amministrazione delle imposte e delle dogane, Regno Unito; in prosieguo: l’«amministrazione fiscale») a proposito della concessione dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112. Dato che la BFMI presta servizi di gestione tramite Aladdin, in maniera indifferenziata, ai FCI e agli altri fondi, si pone la questione di stabilire quale sia il regime fiscale applicabile a tali servizi, in considerazione di tale esenzione.

5. 

Il giudice del rinvio, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (Sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), Regno Unito], chiede alla Corte se, e a quali condizioni, la detta esenzione dovrebbe essere concessa alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, e cioè la prestazione di servizi di gestione a favore di tutti i tipi di fondi senza distinzioni, tramite una piattaforma informatica unica.

I. Contesto normativo

A.   Normativa dell’Unione

6.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, sono soggette all’IVA «le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

7.

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

f)

le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;».

8.

Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della detta direttiva:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(…)

g)

la gestione di [FCI] quali sono definiti dagli Stati membri;»

9.

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, che ha abrogato e sostituito, dal 1o gennaio 2007, la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), è redatto, in sostanza, in termini identici a quelli dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva ( 4 ).

10.

In forza dell’articolo 194 della direttiva 2006/112, nel caso in cui il prestatore di servizi non sia stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, gli Stati membri hanno la possibilità di prevedere l’applicazione del meccanismo di autoliquidazione.

B.   Normativa del Regno Unito

11.

L’articolo 31, paragrafo 1, del Value Added Tax Act 1994 (legge del 1994 relativa all’IVA) dispone, in particolare:

«Una cessione di beni o una prestazione di servizi è esente se corrisponde alla descrizione attualmente contenuta nell’allegato 9 (...)».

12.

L’allegato 9 di detta legge menziona, alla voce 9, gruppo 5, «la gestione» di un certo numero di enti d’investimento e di determinati tipi di fondi. Tali enti e tali fondi sono quelli che, nel Regno Unito, vanno qualificati come FCI.

II. Procedimento principale e questione pregiudiziale

13.

La BlackRock beneficia delle prestazioni di servizi fornite dalla BFMI, società dello stesso gruppo stabilita negli Stati Uniti. La BlackRock utilizza tali servizi nell’ambito della gestione sia dei FCI sia degli altri fondi. In applicazione del meccanismo di autoliquidazione, è la BlackRock che versa l’IVA dovuta dalla BFMI per i servizi da questa prestati alla BlackRock.

14.

Il 2 maggio 2012, la BlackRock chiedeva all’amministrazione fiscale un parere fiscale sulla questione se i beneficiari dei servizi di Aladdin, nell’ambito della gestione di FCI, potessero essere esenti dall’IVA.

15.

Il 24 luglio 2013, la BlackRock presentava una domanda di rimborso dell’IVA per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 3 marzo 2013.

16.

Con lettera del 30 agosto 2013, l’amministrazione fiscale respingeva la domanda di esenzione nonché la domanda di rimborso.

17.

La BlackRock proponeva ricorso dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria), Regno Unito], che, con sentenza del 15 agosto 2017, respingeva il ricorso. Tale giudice considerava in particolare che i servizi prestati da Aladdin erano servizi di «gestione» rientranti nelle esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112. Tuttavia, l’applicazione di un importo di IVA in proporzione ai servizi forniti dalla BFMI a favore dei soli altri fondi non era possibile dato che tali servizi erano prestati in maniera unica nel contempo per i FCI e per gli altri fondi. Dato che gli altri fondi costituivano la maggior parte dei fondi gestiti dalla BlackRock, sia dal punto di vista del loro numero che del loro valore, si doveva applicare un’aliquota unica agli altri fondi e ai FCI. In tale contesto, tale società ha proposto un ricorso contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

18.

Secondo il giudice del rinvio, un certo numero di elementi di fatto è pacifico. Esso rileva così che, in primo luogo, in seno alla BlackRock, le persone responsabili della gestione di fondi sono i gestori di portafoglio. La gestione di investimenti si sviluppa in fasi successive di analisi, di processo decisionale, di esecuzione delle operazioni e di soluzioni e conciliazioni successive alle transazioni. In secondo luogo, i servizi di gestione di fondi della BlackRock sono forniti tramite Aladdin, una piattaforma costituita da un insieme di hardware, software e componente umana. Inoltre, le funzionalità di Aladdin coprono l’intero ciclo dell’investimento. In termini generali, Aladdin fornisce ai gestori di portafoglio analisi e monitoraggio delle prestazioni dei rischi a supporto delle decisioni di investimento, controlla il rispetto della normativa e consente ai gestori di portafoglio della BlackRock di attuare le decisioni relative alle operazioni. In terzo luogo, la BlackRock gestisce sia FCI sia altri fondi e utilizza i servizi di gestione di Aladdin per gestire tutti questi fondi. In quarto luogo, la maggior parte dei fondi ai quali la BlackRock fornisce servizi di gestione corrisponde ad altri fondi, in termini sia di numero di fondi sia di valore degli attivi in gestione. In quinto luogo, la BFMI fornisce servizi di gestione a gestori di fondi diversi dalla BlackRock, alcuni dei quali gestiscono principalmente FCI.

19.

Il giudice del rinvio osserva che la questione che si pone è quella di stabilire se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 autorizzi la ripartizione, proporzionale del corrispettivo di una sola e unica prestazione, in funzione della sua destinazione. A tal riguardo, due tesi contrapposte sono al suo esame. Mentre l’amministrazione fiscale sostiene che l’insieme delle prestazioni di Aladdin di cui beneficia la BlackRock è imponibile ai fini dell’IVA dato che tale società gestisce per la maggior parte altri fondi, detta società ritiene, dal canto suo, che la sua utilizzazione di Aladdin dovrebbe, in ogni caso, essere esentata per quanto riguarda le prestazioni di cui beneficiano i FCI, e la quota dell’ammontare di tali fondi nell’ammontare totale dei fondi gestiti permette di stimarne il valore.

20.

A tal riguardo, nella sua sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo ( 5 ), in ordine all’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, la Corte avrebbe, in linea di principio, ammesso la ripartizione proporzionale fondata sulla destinazione di una stessa prestazione di servizi, vale a dire a seconda che essa sia destinata ad elementi esenti o ad elementi soggetti all’IVA. Logicamente, si porrebbe quindi la questione se una ripartizione del genere valga anche nell’ambito di altre esenzioni, come quelle previste all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che tale sentenza non fornisca alcuna indicazione chiara per l’esito della presente causa, in quanto la ripartizione proporzionale in relazione all’esenzione relativa alla condivisione dei costi sembra essere fondata su considerazioni pratiche e non di principio o relative alla finalità.

21.

Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, l’orientamento favorevole ad autorizzare la ripartizione proporzionale del corrispettivo di una prestazione unica di servizi di gestione, tra i servizi destinati alla gestione di FCI e quelli destinati alla gestione di altri fondi, potrebbe eventualmente essere accolto. Tuttavia, esso si chiede quale sia il collegamento di tale orientamento con la soluzione secondo la quale le cessioni o prestazioni uniche debbono essere assoggettate ad imposta in base all’uso principale o predominante per cui sono destinate.

22.

Il giudice del rinvio ritiene, di conseguenza, per il caso in cui venga fatto ricorso a servizi per la gestione sia di FCI sia di altri fondi, di non essere in grado di stabilire con certezza l’approccio corretto per l’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, necessaria ai fini della soluzione della controversia.

23.

In tale contesto, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (Sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in base alla corretta interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della [direttiva 2006/112], quando un’unica prestazione di servizi di gestione ai sensi di tale articolo è effettuata da un fornitore terzo a un gestore di fondi ed è utilizzata da detto gestore sia nella gestione di [FCI] sia nella gestione [di altri fondi]:

a)

tale prestazione unica debba essere assoggettata a un’aliquota d’imposta unica e, in caso affermativo, in che modo vada determinata detta aliquota unica; o se

b)

il corrispettivo di tale prestazione unica debba essere ripartito in funzione dell’uso dei servizi di gestione (ad esempio, in base agli importi dei fondi gestiti rispettivamente nei FCI e negli altri fondi) in modo da trattare una parte della prestazione unica come esente e l’altra parte come imponibile».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

24.

La BlackRock, il governo del Regno Unito nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

25.

Nel corso dell’udienza, tenutasi il 18 dicembre 2019, hanno presentato osservazioni orali la BlackRock, il governo del Regno Unito nonché la Commissione.

IV. Analisi

26.

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, e secondo quali modalità, prestazioni di servizi effettuate da un fornitore terzo a beneficio di un gestore di fondi possano essere esenti in forza dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, nel caso in cui tali servizi siano destinati ad essere utilizzati nel contempo per la gestione di FCI e di altri fondi.

27.

In particolare, detto giudice cerca di stabilire se la base imponibile di tale prestazione possa essere ripartita in funzione del valore degli attivi dei fondi. Infatti, dalla decisione pregiudiziale risulta che, nel procedimento principale, i servizi di cui trattasi sono prestati nel contempo a beneficio di FCI, la cui gestione è in linea di principio esente, e a beneficio di altri fondi, la cui gestione è soggetta all’IVA. È questa duplice destinazione di un servizio unico che è all’origine del problema in esame. La sua risoluzione implica che venga determinato se la base imponibile ( 6 ) debba essere ricondotta al solo prezzo dei servizi prestati da Aladdin a beneficio della gestione di altri fondi.

28.

Mentre la giurisprudenza relativa all’esenzione delle operazioni della gestione di fondi d’investimento, in applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, è abbastanza estesa ( 7 ), che io sappia nessuna sentenza della Corte verte su circostanze identiche a quelle del procedimento principale, e cioè una duplice destinazione dei servizi diretti a provvedere alla gestione, nel contempo, dei FCI e di altri fondi. Dato che la Corte ha già interpretato, a più riprese, l’articolo135, paragrafo 1, di tale direttiva e la disposizione che lo ha preceduto, mi sembra necessario richiamare taluni principi relativi alle esenzioni previste in tale disposizione (sub A), per poi menzionare i limiti, nell’ambito della presente causa, della discussione vertente sull’ambito di applicazione dell’esenzione prevista in detta disposizione (sub B) ed, infine, determinare il trattamento fiscale da accordare alle prestazioni controverse (sub C).

A.   Rilievi preliminari relativi alle esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112

29.

In primo luogo, risulta da una giurisprudenza costante che le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione che hanno lo scopo di evitare divergenze nell’applicazione del regime IVA da uno Stato membro all’altro e che debbono essere ricollocate nel contesto generale del sistema comune dell’IVA ( 8 ).

30.

In secondo luogo, si deve ricordare che i termini impiegati per designare le esenzioni figuranti all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 sono d’interpretazione restrittiva, dato che queste ultime costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo ( 9 ). Ne consegue che, quando una prestazione di servizi non rientra nelle esenzioni previste dalla direttiva 2006/112, tale prestazione è soggetta all’IVA, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva ( 10 ).

31.

Fermo restando ciò, l’interpretazione di detti termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA. Da quest’ultimo principio discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appaia loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le operazioni da essi effettuate vengano escluse dall’esenzione prevista a detta disposizione ( 11 ).

B.   Sui limiti della discussione vertente sull’ambito di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112

32.

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 esenta dall’IVA «la gestione di [FCI] quali sono definiti dagli Stati membri». Dalla formulazione di tale disposizione discende che, da una parte, essa non si applica a tutti i fondi, ma esclusivamente a quelli che sono qualificati come FCI. Dall’altra parte, rientrano nell’ambito di applicazione di tale esenzione le attività che vengono considerate come una «gestione» ( 12 ). Per poter essere qualificata come «attività di gestione di un FCI» e beneficiare di detta esenzione, un’attività deve rispondere a queste due condizioni.

33.

Più in particolare, risulta dalla giurisprudenza relativa all’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 che, quanto alla nozione di «FCI», tale disposizione riguarda i FCI indipendentemente dalla loro forma giuridica ( 13 ). Rientrano quindi nell’ambito di applicazione di tale disposizione tanto gli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale, o di trust, quanto quelli aventi forma statutaria ( 14 ). Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, tale disposizione rimette agli Stati membri il potere di definire la nozione di «FCI» ( 15 ), potere che «trova tuttavia i propri limiti nel divieto di violare i termini stessi dell’esenzione utilizzati dal legislatore dell’Unione» ( 16 ). Nella presente causa, alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, non vi è dubbio, e ciò è pacifico tra le parti, che i fondi beneficiari dei servizi della BFMI sono, tra l’altro, FCI ( 17 ).

34.

Per contro, quanto alla questione di stabilire se i servizi della BFMI rientrino nella gestione di FCI, la Corte, per quanto riguarda la nozione di «gestione», ha innanzitutto affermato, nella sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National, che essa si definisce esclusivamente sulla base del diritto dell’Unione e costituisce così una nozione autonoma di tale diritto, e gli Stati membri non dispongono a questo riguardo di alcun margine di discrezionalità ( 18 ).

35.

Per quanto riguarda il contenuto della nozione di «gestione», occorre ricordare che i suoi contorni sono stati precisati in numerose sentenze della Corte. Così, innanzitutto, la Corte ha dichiarato che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, oltre alle funzioni di gestione di portafogli, quelle di amministrazione degli organismi d’investimento collettivo stesse ( 19 ). Al contrario, sono escluse da tale campo le funzioni di depositario degli organismi d’investimento collettivo ( 20 ). Per giunta, nella sua sentenza GfBk ( 21 ), la Corte ha precisato che prestazioni quali il calcolo dell’importo degli utili e del prezzo delle quote o delle azioni del fondo, le valutazioni di patrimoni, la contabilità, la preparazione di dichiarazioni per la distribuzione degli utili, il rilascio di informazioni e di documentazioni per i conti periodici e per le dichiarazioni fiscali, statistiche e di IVA, nonché la preparazione delle previsioni di utili rientrano nella nozione di «gestione» di un FCI ( 22 ).

36.

La Corte ha poi affermato che la gestione di FCI, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, è definita in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario del servizio ( 23 ). Essa ha pertanto dichiarato che, perché dei fondi possano rientrare nella nozione di «FCI», nulla osta a che la gestione dei fondi di investimento sia smembrata in diversi servizi distinti e che taluni siano forniti da un gestore esterno ( 24 ).

37.

Infine e soprattutto, la Corte ha elaborato criteri in base ai quali, per essere qualificati come operazioni esenti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, i servizi di gestione prestati da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di FCI ( 25 ). Ne consegue che, in forza di tale giurisprudenza, l’esenzione di cui trattasi non ricomprende tutte le forme di gestione di FCI, ma unicamente la gestione di FCI rispondente a tali criteri. Orbene, nelle sue osservazioni scritte, la Commissione esprime dubbi sulla qualificazione della prestazione fornita dalla BFMI e, in particolare, sul suo carattere specifico.

38.

Nella presente causa, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la BlackRock beneficia delle prestazioni di servizi fornite dalla BFMI tramite la piattaforma Aladdin, che essa utilizza nell’ambito della gestione sia dei FCI sia degli altri fondi. Più in particolare, il giudice del rinvio precisa che, in primo luogo, Aladdin fornisce analisi di mercato, monitoraggi di prestazioni e di valutazione dei rischi a supporto dei gestori di portafoglio nell’adozione di decisioni d’investimento. In secondo luogo, Aladdin controlla il rispetto della normativa. In terzo luogo, il giudice del rinvio specifica che Aladdin consente di attuare le decisioni relative alle operazioni. Pertanto le funzioni di Aladdin coprono l’intero ciclo dell’investimento assistendo i gestori di portafoglio nell’adozione delle decisioni d’investimento, nel rispetto della normativa, e nell’attuazione delle decisioni relative alle operazioni. Sia il giudice del rinvio che il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria)] hanno concluso nel senso che i servizi forniti dalla BFMI, tramite la piattaforma Aladdin, rispondono ai criteri elaborati dalla Corte per determinare se prestazioni di servizi effettuate da un fornitore esterno a beneficio di un gestore di fondi possano essere esentati in forza dell’articolo135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, e cioè se esse formino un insieme distinto, valutato globalmente e costituiscano elementi specifici ed essenziali per la gestione di FCI ( 26 ).

39.

Anche se le circostanze della causa principale potevano offrire un’eccellente occasione per rivedere i criteri ai quali deve rispondere una prestazione di servizi al fine di rientrare nella «gestione di FCI» ai sensi dell’articolo135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 qualora tale servizio sia fornito da un terzo mediante una piattaforma informatica, sono del parere che tale discussione non sia possibile nell’ambito della presente causa. Al riguardo, si deve ricordare, da un lato, che nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale è competente in via esclusiva a valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale sia la pertinenza delle questioni da esso sottoposte alla Corte ( 27 ).Dall’altro lato, nell’ambito di tale cooperazione, spetta ai giudici nazionali esaminare le operazioni controverse, mentre la Corte è tenuta a fornire a tali giudici tutti gli elementi di interpretazione rientranti nel diritto dell’Unione che possono essere utili alla decisione della causa di cui essi sono investiti ( 28 ). In particolare, spetta al giudice del rinvio, il quale dispone di tutti gli elementi che gli consentono di esaminare ciascuna delle operazioni controverse nel procedimento principale, valutare se le prestazioni rientrino nella nozione di «gestione di FCI» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 ( 29 ).

40.

Nella presente causa, non c’è dubbio che il giudice del rinvio abbia esaminato, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa all’esenzione controversa, i criteri di applicazione sopra menzionati. Al termine di un’analisi dettagliata, tale giudice è giunto alla conclusione che le prestazioni di terzi fornite dalla BFMI tramite Aladdin per gestire i FCI rispondono a tali criteri ( 30 ). Quindi, con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio sottopone alla Corte la questione se una prestazione unica debba essere assoggettata a un’aliquota d’imposta unica e se il corrispettivo di tale prestazione debba essere determinato in maniera specifica in funzione della destinazione dei servizi di gestione.

41.

Di conseguenza, non è possibile, nella presente causa, ritornare sulla questione se, nel mondo moderno, in cui un numero sempre maggiore di servizi viene fornito attraverso strumenti digitali, si debbano precisare i criteri giurisprudenziali relativi alle prestazioni di servizi di gestione da parte di terzi, qualora tali servizi siano forniti tramite una piattaforma elettronica. A tal riguardo, occorre sottolineare che il procedimento principale solleva una questione più ampia, ossia se la condizione di specificità a cui debbono rispondere i prestatori di servizi esterni sia soddisfatta in un contesto in cui tali servizi sono forniti da una piattaforma informatica che funziona allo stesso modo per tutti i fondi ( 31 ). Ciononostante, alla luce della constatazione di cui al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, è sufficiente, nell’ambito dell’analisi della questione pregiudiziale, partire dalla premessa che i servizi forniti dalla BFMI, tramite la sua piattaforma Aladdin (in prosieguo: i «servizi di Aladdin»), sono, oltre alla loro destinazione alla gestione di altri fondi, specifici ed essenziali per la gestione di FCI e formano un insieme distinto.

C.   Sul trattamento fiscale di una prestazione unica

42.

Innanzitutto si deve osservare che la prestazione unica ( 32 ) può ricomprendere due tipi di situazioni ( 33 ). Infatti, nella sentenza Deutsche Bank ( 34 ), la Corte ha dichiarato che vi è una prestazione unica, in particolare, nel caso in cui un elemento dev’essere considerato come la prestazione principale o quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al consumatore, considerato come consumatore medio, sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale ( 35 ). Inoltre, in tale sentenza ( 36 ), la Corte ha dichiarato che detti elementi possono essere «non solo inscindibili», ma anche posti «sullo stesso piano» se sono «entrambi indispensabili per la realizzazione della prestazione complessiva, ragion per cui non è possibile ritenere che l’uno debba essere considerato la prestazione principale e l’altro la prestazione accessoria» ( 37 ). Peraltro, risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’elemento predominante della prestazione unica deve essere determinato, nel contesto di una valutazione d’insieme, tenendo conto dell’importanza qualitativa e quantitativa degli elementi rientranti nell’esenzione controversa rispetto a quelli che non vi rientrano ( 38 ).

43.

Ove si dia per acquisito il fatto che i servizi di Aladdin sono, a parte la loro destinazione alla gestione di altri fondi, specifici ed essenziali per la gestione di FCI e formano un insieme distinto, occorre verificare se essi costituiscano un’unica prestazione economicamente indissociabile (1). Si pone poi la questione del trattamento fiscale, allorché esistono sentenze che consentono il trattamento differenziato di operazioni distinte, sentenze nelle quali la Corte si è discostata dall’orientamento giurisprudenziale classico (2). Infine, ve esaminato il caso specifico di una società di fondi d’investimento qualora una quota minoritaria di tale società sia composta da FCI (3).

1. Sulla qualificazione di una prestazione come prestazione unica

44.

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle decisioni ad essa allegate ( 39 ) risulta che i giudici nazionali hanno qualificato i servizi di Aladdin come prestazione unica. Orbene, dato che tale prestazione unica è utilizzata dalla BlackRock nel contempo per la gestione dei FCI e per quella degli altri fondi, le posizioni delle parti divergono sulla questione se, in una fattispecie come quella in esame, la prestazione di servizi vada considerata come una «prestazione unica e indissociabile» o se essa possa considerarsi come una prestazione principale, e cioè la gestione di altri fondi che compongono la maggior parte dei fondi gestiti dalla BlackRock, accompagnata da una prestazione accessoria, e cioè la gestione di FCI, che formano una quota minoritaria dei fondi gestiti dalla BlackRock. La questione posta dal giudice nazionale sembra fondarsi sulla premessa che i servizi di Aladdin costituiscono una prestazione unica composta da più elementi.

45.

Secondo la Commissione, non esiste, nel caso di specie, una prestazione unica suddivisa in prestazione principale accompagnata da una o più prestazioni secondarie ( 40 ). Il governo del Regno Unito ritiene, per contro, che la prestazione controversa costituisca una prestazione unica composta da più elementi, il cui elemento predominante, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, è costituito dalla gestione degli altri fondi. Ne conseguirebbe che l’intera prestazione unica dev’essere assoggettata all’imposta. Al fine di rispondere a tale problematica e procedere alla qualificazione della prestazione controversa, mi soffermerò sulla giurisprudenza relativa alla prestazione unica complessa.

46.

Innanzitutto, si deve ricordare che, ai fini dell’IVA, ciascuna prestazione deve normalmente essere considerata come distinta e autonoma, così come discende dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112. Ciò significa che l’operazione costituita da una sola prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare il funzionamento del sistema dell’IVA ( 41 ). Nel contempo, non può essere escluso che, a causa della sua complessità, una prestazione comprenda elementi che, presi separatamente, sarebbero assoggettati ad imposta in maniera differente. Al riguardo, secondo la giurisprudenza, quando una prestazione comprende un elemento principale e un elemento accessorio, quest’ultimo segue lo stesso regime dell’elemento principale. Si tratta della giurisprudenza che applica l’adagio «accessorium principale sequitur».

47.

La giurisprudenza che ha sancito tale orientamento si è sviluppata in particolare a partire dalla sentenza CPP ( 42 ). Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte era chiamata a determinare se i vari servizi forniti nell’ambito di un piano concepito per offrire ai detentori di carte di credito, a fronte del pagamento di una certa somma, una prestazione di servizi di assicurazione e una prestazione di registrazione di carta, potessero beneficiare dell’esenzione delle operazioni di assicurazione prevista all’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva ( 43 ). La Corte ha ricordato il principio secondo il quale «la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA» ( 44 ). Così, si configura una prestazione unica nel caso in cui uno o alcuni elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre al contrario uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale ( 45 ). La Corte ha altresì precisato che una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore ( 46 ).

48.

L’orientamento poi secondo il quale l’accessorio segue il principale è stato recentemente confermato nell’ambito di altre cause.

49.

Così, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Žamberk ( 47 ), alla Corte è stata sottoposta la questione se l’accesso ad un parco acquatico che offriva ai visitatori non soltanto impianti che consentivano la pratica di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive e ricreative, rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112. A tale riguardo, la Corte ha considerato che il fatto che il parco acquatico proponesse soltanto un unico tipo di biglietto d’ingresso che dava accesso a tutte le installazioni, a prescindere dal tipo di installazione effettivamente utilizzato, dalle modalità e dalla durata del suo utilizzo durante il periodo di validità del biglietto medesimo, costituiva un indizio importante dell’esistenza di un’unica prestazione ( 48 ). Ne consegue che, qualora più elementi siano proposti come un insieme, senza alcuna distinzione quanto agli elementi effettivamente utilizzati, si deve concedere loro un trattamento unico.

50.

Lo stesso orientamento è stato adottato anche nella sentenza Stadion Amsterdam ( 49 ). Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte doveva pronunciarsi sul trattamento fiscale di un biglietto che permetteva al visitatore di beneficiare nel contempo di una visita guidata allo stadio dell’AFC Ajax e di una visita del museo di tale associazione calcistica. La Corte ha qualificato tali operazioni come prestazione unica, composta da una visita guidata dello stadio, in quanto elemento principale, e dalla visita del museo dell’AFC Ajax, in quanto elemento accessorio. La Corte è stata in particolare investita della questione di stabilire quale fosse l’aliquota IVA applicabile a tale prestazione unica. A questo proposito, essa ha precisato, in maniera esplicita, che «dalla qualifica stessa come prestazione unica di un’operazione che comporta più elementi discende che tale operazione sarà assoggettata a una medesima aliquota IVA», in quanto la «facoltà, lasciata agli Stati membri, di assoggettare i diversi elementi che compongono una prestazione unica alle diverse aliquote IVA ad essi applicabili, comporterebbe la scomposizione artificiale di tale prestazione e rischierebbe di alterare la funzionalità del sistema dell’IVA» ( 50 ). A mio modo di vedere, ne risulta chiaramente che un’operazione comportante più elementi deve ricevere un trattamento uniforme ( 51 ).

51.

Infine, alla luce delle circostanze di fatto della presente causa, quali descritte dal giudice del rinvio, sono del parere che non si configuri nel caso in esame una situazione rientrante nella fattispecie «accessorium principale sequitur». Infatti, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che i gestori della BlackRock beneficiano di informazioni varie, che includono fasi diverse dall’attività d’investimento, ma che, prese globalmente, possono essere considerate come un flusso unico di informazioni avente come base l’accordo di licenza e di prestazione di servizi di Aladdin, in data 1o gennaio 2010 ( 52 ). Anche se non può escludersi che tutti i servizi summenzionati possano essere forniti separatamente, sembra emergere dalle indicazioni fornite all’udienza e nel fascicolo sottoposto alla Corte ( 53 ) che i gestori di portafogli ricercano l’insieme di questi elementi cosicché è concepibile che essi siano considerati così strettamente connessi da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile. Pertanto, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il valore della prestazione di servizi controversa risiede, dal punto di vista del beneficiario di tale prestazione, nell’utilizzazione congiunta della piattaforma informatica di cui trattasi nelle diverse fasi d’investimento. Più in particolare, i servizi di analisi di mercato, di monitoraggio delle prestazioni, di valutazione dei rischi, di controllo del rispetto della normativa e di esecuzione delle operazioni possono essere forniti insieme, in maniera complementare, e posti sullo stesso piano. Pertanto, sembra che la prestazione controversa costituisca una prestazione unica, composta da più elementi posti sullo stesso piano ( 54 ).

52.

Di conseguenza, si tratta, sotto il profilo economico, di una prestazione che la società BlackRock acquista ai fini della gestione dell’attività d’investimento dei fondi di sua proprietà. Dato che gli stessi elementi dei servizi di Aladdin sono utilizzati nel contempo per la gestione dei FCI, operazione rientrante nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, e per la gestione degli altri fondi, operazione che non può beneficiare di tale esenzione, si pone la questione di stabilire quale sia il trattamento fiscale da riservare a tali servizi.

2. Sul trattamento differenziato delle operazioni distinte

53.

La BlackRock fa valere, in sostanza, che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 può essere interpretato nel senso che autorizza la determinazione differenziata della base imponibile riguardante un’unica prestazione di servizi di gestione, in modo tale che rientrino in tale base imponibile unicamente le operazioni effettuate a beneficio di un fondo la cui gestione non è esente. Essa sostiene che, qualora il destinatario dei servizi controversi detenga FCI e altri fondi, si deve applicare al corrispettivo un calcolo proporzionale in funzione del «valore degli attivi gestiti» dal destinatario dei detti servizi.

54.

Tanto il governo del Regno Unito quanto la Commissione sostengono, invece, che una stessa prestazione composta da più elementi, destinata in maniera preponderante alla gestione imponibile di fondi diversi dai FCI, non può formare oggetto di una siffatta determinazione, di modo che essa è integralmente assoggettabile ad imposta.

a) L’inapplicabilità nel caso di specie delle eccezioni ammesse dalla giurisprudenza

55.

Come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte e dalle osservazioni delle parti, la giurisprudenza della Corte ha già ammesso situazioni nelle quali agli elementi di una prestazione unica vengono applicati trattamenti IVA distinti. Tra le sentenze citate nella domanda di pronuncia pregiudiziale, come ha sottolineato il governo del Regno Unito, le sentenze Talacre Beach Caravan Sales ( 55 ) e Commissione/Francia ( 56 ) costituiscono i soli casi in cui la Corte ha autorizzato che i diversi elementi di una prestazione unica formassero oggetto di due trattamenti IVA distinti ( 57 ). Tuttavia, malgrado il riferimento operato dal giudice del rinvio a tali sentenze eccezionali ( 58 ), ritengo che, poiché non sanciscono principi generali, esse non vadano applicate nel caso di specie.

56.

In primo luogo, la causa in cui è stata pronunciata la sentenza Talacre Beach Caravan Sales ( 59 ) verteva sulla questione se l’attrezzatura delle case mobili dovesse essere assoggettata ad imposta nella stessa misura delle case mobili stesse. La normativa del Regno Unito ( 60 ) limitava l’applicazione dell’aliquota zero alle case mobili stesse ed escludeva espressamente le loro attrezzature. Orbene, la Corte ha dichiarato che, qualora l’elemento principale di una prestazione unica sia soggetto ad aliquota zero (esenzione con rimborso dell’imposta), gli altri elementi accessori restano ciononostante assoggettati ad imposta. Pertanto, la nozione di operazione unica composta da più elementi non obbligava lo Stato membro a concedere lo stesso trattamento agli altri elementi.

57.

Tuttavia, è importante sottolineare che le circostanze che caratterizzavano tale causa erano molto particolari, dato che era controversa la facoltà lasciata agli Stati membri, in forza dell’articolo 28, paragrafo 2, della sesta direttiva ( 61 ), di applicare esenzioni con rimborso dell’imposta pagata, equiparabile ad una clausola di standstill e configurante una deroga alla disposizione che prevedeva l’aliquota normale dell’IVA ( 62 ). Inoltre, la Corte ha espressamente riconosciuto il carattere eccezionale della causa in esame quando ha osservato che «[v]ero è che da[lla] giurisprudenza discende che una cessione unica è in via di principio assoggettata ad una sola aliquota IVA, tuttavia questa giurisprudenza non osta alla trattazione separata di talune componenti della cessione qualora soltanto una tassazione di questo genere risulti conforme alle condizioni cui l’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva subordina l’applicazione di esenzioni con rimborso della tassa pagata ( 63 )».

58.

In secondo luogo, nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Francia ( 64 ), relativa al trattamento fiscale applicabile al trasporto di salme nell’ambito di servizi forniti dalle agenzie di pompe funebri ( 65 ), la Corte è stata chiamata a determinare se la Repubblica francese fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98, e dell’articolo 99, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. Infatti, la Commissione riteneva che la scomposizione artificiale del servizio di trasporto di salme con veicoli rispetto all’insieme composto dalle prestazioni fornite dalle agenzie di pompe funebri portasse tale Stato membro ad applicare due aliquote IVA diverse a due componenti di una prestazione da considerare unica. La Corte ha concluso che la normativa francese non costituiva una violazione dell’articolo 98, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, che prevedeva la facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta ad una categoria di prestazioni figurante all’allegato III di tale direttiva, e cioè, in particolare, le prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri. Infatti, la Corte ha dichiarato che il trasporto di salme con veicoli costituiva un elemento concreto e specifico nell’ambito delle prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri ( 66 ). In tale procedimento per inadempimento, la Corte ha ritenuto che essa non avesse bisogno di esaminare la questione se le prestazioni fornite da tali agenzie costituissero prestazioni uniche ( 67 ), così come quella relativa al trattamento differenziato di tali servizi.

59.

Di conseguenza, ritengo che le circostanze delle cause in cui sono state pronunciate le sentenze summenzionate spieghino perché queste ultime si discostino dall’orientamento giurisprudenziale in materia. Orbene, la presente causa non rientra in alcuna delle due eccezioni al principio generale in forza del quale va riservato un trattamento unico ad una prestazione unica. Tuttavia, a sostegno della propria tesi a favore dell’applicazione proporzionale in funzione della destinazione dei servizi, la BlackRock fa valere la sentenza Commissione/Lussemburgo ( 68 ) che, a mio parere, non è trasponibile alla presente causa.

b) L’inapplicabilità nella fattispecie della sentenza Commissione/Lussemburgo

60.

Tale sentenza ( 69 ) è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento per inadempimento riguardante il modo in cui il Granducato di Lussemburgo aveva applicato l’esenzione per associazioni autonome di persone (in prosieguo: le «AAP») di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112. La Corte si è in particolare occupata della questione di stabilire se, e come, l’esenzione prevista in tale disposizione potesse applicarsi a prestazioni effettuate da un’associazione autonoma nei confronti dei suoi membri che avessero effettuato attività ( 70 ). La Corte ha dichiarato che tale disposizione non prevedeva alcuna esenzione per prestazioni di servizi che non siano direttamente necessari all’esercizio delle attività esenti di detti membri di un’AAP o per le quali essi non abbiano la qualità di soggetti passivi.

61.

I passaggi della sentenza Commissione/Lussemburgo ( 71 ) sui quali si fonda la BlackRock figurano ai punti 53 e 54, che costituiscono una risposta della Corte agli argomenti addotti dallo Stato membro convenuto. Così, al punto 53 di tale sentenza, la Corte ha precisato che «i servizi prestati da un’AAP i cui membri esercitino anche attività imponibili possono beneficiare di detta esenzione, ma solo nei limiti in cui tali servizi sono direttamente necessari alle attività esenti dei citati membri o per le quali essi non abbiano la qualità di soggetti passivi». Al punto 54 di detta sentenza, la Corte ha in particolare rilevato che lo Stato membro convenuto «non ha provato per quale ragione, se del caso, sarebbe eccessivamente difficile per l’AAP fatturare i suoi servizi IVA esclusa, in funzione della parte costituita, rispetto all’insieme delle attività dei suoi membri, dalle attività esenti da detta imposta, o per le quali detti membri non abbiano la qualità di soggetti passivi» ( 72 ).

62.

Sono del parere che la sentenza Commissione/Lussemburgo ( 73 ) non possa servire come punto di riferimento per la presente causa. A tale riguardo, è vero che risulta da tale sentenza che, in linea di principio, l’esenzione può essere calcolata proporzionalmente al fine di mantenere la sua efficacia. Tuttavia, tale considerazione sembra essere fondata, in detta sentenza, sulla formulazione letterale dell’articolo132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 che menziona esplicitamente la «parte» delle spese a carico dei membri delle AAP. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che una menzione del genere manca all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva. Pertanto, da un raffronto delle formulazioni delle due disposizioni di cui trattasi risulta che la determinazione delle «parti» che potrebbe essere autorizzata dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), di detta direttiva non può essere trasposta all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della stessa, e ciò tanto più che dall’esame della motivazione della sentenza Commissione/Lussemburgo ( 74 ), in particolare da quella contenuta ai punti 51 e 53, emerge che la Corte, nel suo esame, accorda un’importanza particolare alla formulazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112.

63.

Inoltre, anche se alle motivazioni contenute nelle sentenze della Corte dovrebbe, in linea di principio, essere accordato un valore identico indipendentemente dalla natura del ricorso, ossia un ricorso per inadempimento disciplinato dagli articoli da 258 a 260 TFUE o un rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE, nondimeno è azzardato voler applicare le considerazioni connesse a tali sentenze in maniera automatica alle altre cause, senza tener conto delle circostanze di fatto, di diritto e contestuali di queste ultime. Come si è già detto, da un lato, la formulazione della disposizione che ha formato oggetto di applicazione nell’ambito della sentenza Commissione/Lussemburgo ( 75 ) differisce da quella che la Corte è chiamata ad interpretare nella presente causa. Dall’altro lato, la Corte era investita di una questione limitata, cioè se lo Stato membro in questione avesse trasposto in maniera corretta l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112. Alla luce di tali osservazioni, ritengo che, con tale sentenza, la Corte non mirasse a modificare la sua consolidata giurisprudenza relativa alla prestazione unica composta da più elementi ( 76 ). Il ragionamento esposto, come pure la giurisprudenza contenuta in detta sentenza, non possono venire a corroborare una conclusione opposta. Alla luce di tali considerazioni, sono del parere che la sentenza Commissione/Lussemburgo ( 77 ) non costituisca una sentenza di principio che possa valere come punto di riferimento per la presente causa.

3. Sul caso specifico di una società costituita da una quota minoritaria di FCI

64.

Dopo aver posto, da una parte, la premessa che i servizi di Aladdin sono specifici ed essenziali per la gestione di FCI e di altri fondi, e formano un insieme distinto, e che, dall’altra, essi costituiscono una prestazione unica che forma una sola prestazione economica indissociabile, si deve esaminare la questione se la base imponibile corrispondente a tale prestazione debba essere scomposta, per il motivo che una parte di tale prestazione è destinata alla gestione di FCI, e che, ove fosse destinata ai FCI considerati in maniera distinta, essa sarebbe esente dall’IVA. In altri termini, l’esistenza di una quota minoritaria di FCI, la cui gestione dovrebbe essere esente, in seno ad una società detentrice di vari fondi, dovrebbe richiedere la scomposizione della base imponibile? A mio parere, a tale questione dovrebbe essere data una risposta negativa, e ciò per una serie di ragioni.

65.

Innanzitutto, è importante sottolineare che le esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 sono dirette a conseguire determinati obiettivi, tra cui quello di «agevolare agli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento, escludendo i costi dell’IVA ( 78 )». Con tale disposizione, il legislatore dell’Unione cerca, così, di garantire la neutralità del sistema comune dell’IVA quanto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello operato mediante organismi d’investimento collettivo ( 79 ). Se la Corte dovesse rispondere alla questione pregiudiziale nel modo proposto dalla BlackRock, tale obiettivo rischierebbe di essere compromesso. Essendo pacifico che i servizi di Aladdin costituiscono una prestazione che la BlackRock utilizza nel contempo per la gestione dei FCI e degli altri fondi, l’esenzione controversa viene richiesta per servizi che non vanno unicamente a beneficio della gestione di FCI. Dato che la gestione degli altri fondi non rientra nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, un’esenzione, anche solo parziale, di una prestazione del genere, che va prevalentemente a beneficio degli altri fondi, non è conforme a detto obiettivo, che tale esenzione mira a conseguire. Inoltre, la concessione dell’esenzione ad una prestazione di servizi che va a beneficio, nel contempo, degli altri fondi e dei FCI avrebbe l’effetto di discostarsi dalla giurisprudenza citata ai paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni che, alla luce di questo stesso obiettivo, impone che i servizi di gestione forniti da un gestore esterno formino un insieme distinto, valutato in maniera globale, e costituiscano elementi specifici ed essenziali per la gestione di FCI.

66.

A parte il fatto che l’esenzione controversa, nelle circostanze del procedimento principale, non sarebbe conforme all’obiettivo che tale esenzione mira a conseguire, argomenti di ordine pratico contraddicono l’orientamento propugnato dalla BlackRock. Relativamente ai servizi di Aladdin, non è infatti possibile isolare una caratteristica distinta all’interno di tale prestazione per determinare quale quota di servizi sia diretta a gestire i FCI e gli altri fondi. A tale riguardo, la BlackRock propone che «il prezzo pagato per i servizi di gestione [sia] sostanzialmente calcolato in proporzione del valore degli attivi gestiti». Non posso che esprimere le mie riserve quanto a tale proposta. Si deve sottolineare che il testo dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 riguarda l’esenzione delle «operazioni» consistenti nella «gestione di FCI» e non un’esenzione in funzione «degli attivi dei FCI gestiti». Inoltre, come fa giustamente valere il governo del Regno Unito, un meccanismo del genere sarebbe in contrasto con la natura del sistema dell’IVA e lo renderebbe inapplicabile ( 80 ). Infatti, l’IVA applicabile alla prestazione unica varierebbe continuamente in funzione del valore dei FCI e degli altri fondi alla gestione dei quali partecipa la piattaforma di cui trattasi. Pertanto, si pone la questione di stabilire in che momento detto valore debba essere determinato. Ne consegue che la ripartizione dell’IVA dovuta in funzione del valore dei fondi gestiti potrebbe avere come conseguenza l’estensione del beneficio di tale esenzione agli altri fondi, la cui gestione non può essere esentata. Orbene, un siffatto risultato non consentirebbe di conseguire l’obiettivo summenzionato.

67.

Tale considerazione è corroborata dalla giurisprudenza secondo la quale «una eccessiva divisione di una prestazione [unica] complessiva in più prestazioni singole da qualificare autonomamente rende più difficile l’applicazione delle disposizioni in materia di IVA», ove la Corte ha addirittura deciso di «dare la precedenza a considerazioni di opportunità pratica anziché alla precisione» ( 81 ). Così, se si assumesse una prestazione, ma poi si suddividesse la base imponibile per l’applicazione di più aliquote IVA, ciò si porrebbe in contrasto con la finalità della giurisprudenza relativa a prestazioni composte di non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA ( 82 ). Infatti, tale giurisprudenza sottolinea la problematica relativa ai criteri riguardanti la determinazione della prestazione unica in relazione al destinatario, e cioè che manca un criterio oggettivo, trasparente e prevedibile per effettuare una siffatta determinazione. Nelle circostanze del procedimento principale, come la BlackRock ha ammesso all’udienza, è molto difficile, se non impossibile, determinare la proporzione in cui la BlackRock utilizza i servizi di Aladdin per la gestione di FCI.

68.

Ammetto che la situazione sarebbe diversa se i servizi di Aladdin andassero a beneficio di una società che si occupi esclusivamente della gestione di FCI. In tale ipotesi, si porrebbe una questione relativa al principio di neutralità fiscale, in forza del quale gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo più conveniente dal punto di vista strettamente economico senza correre il rischio di vedere le loro operazioni escluse dall’esenzione prevista ( 83 ). Tuttavia, come ha già precisato la Corte, tale principio non è una regola di diritto primario che può incidere sulla validità di un’esenzione, ma un principio di interpretazione che dev’essere applicato unitamente al principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni ( 84 ). Così, questo stesso principio non permette di ampliare l’ambito di applicazione di un’esenzione in assenza di una disposizione non equivoca ( 85 ). Nella fattispecie, è evidente che, se l’esenzione in funzione dei valori dei fondi fosse ammessa, il beneficio dell’esenzione controversa sarebbe esteso agli altri fondi, che normalmente non debbono beneficiarne. Una diversa interpretazione del principio di neutralità urterebbe contro la soluzione accolta nella giurisprudenza citata ai paragrafi da 46 a 50 delle presenti conclusioni, con cui la Corte ha concluso che una prestazione unica composta da due elementi distinti, uno principale e l’altro accessorio, che, se fossero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote IVA differenti, deve essere tassata alla sola aliquota IVA applicabile a tale prestazione unica, determinata in funzione dell’elemento principale ( 86 ).

69.

Infine, sono del parere che, per le ragioni sopra menzionate, il fatto di assoggettare ad imposizione la prestazione unica costituita dai servizi di Aladdin non in maniera integrale violerebbe l’obbligo di interpretazione restrittiva delle esenzioni previste all’articolo135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. Tale obbligo rispecchia la volontà del legislatore dell’Unione di esentare dall’IVA la gestione di FCI e di non estendere tale esenzione agli altri tipi di fondi o alle attività diverse dalla gestione. Ritengo che in questo senso debbano intendersi i criteri relativi alla gestione dei FCI ( 87 ). Un orientamento contrario non sarebbe ammissibile alla lettura delle altre disposizioni della direttiva 2006/112 citate dalla BlackRock ( 88 ). Si deve concludere che la disposizione che forma oggetto del presente procedimento di rinvio pregiudiziale, l’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, è diretta a esentare unicamente la gestione dei FCI, il che è confermato dal suo obiettivo di agevolare per i piccoli investitori l’investimento in titoli mediante organismi d’investimento.

70.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’obiettivo dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 non sia quello di concedere tale esenzione ad attività di gestione fornite da una piattaforma informatica a favore, nel contempo, dei FCI e degli altri fondi. Ne consegue che, nel presente procedimento, l’esenzione prevista a favore della gestione dei FCI non può essere concessa ai servizi prestati dalla BFMI alla BlackRock.

71.

Tuttavia, tengo a sottolineare che, in circostanze diverse da quelle presentate alla Corte nella presente causa, detta esenzione potrebbe eventualmente essere concessa ai servizi prestati da un terzo a un gestore di fondi, a condizione che il prestatore di servizi fornisca dati dettagliati che consentano all’amministrazione fiscale di individuare in maniera precisa e oggettiva i servizi forniti specificamente a favore dei FCI. In tale ipotesi, infatti, le prestazioni fornite unicamente nei confronti dei FCI potrebbero essere esentate in forza dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, a condizione che il prestatore dei servizi di gestione dei fondi (o il beneficiario di tali servizi nell’ipotesi dell’autoliquidazione) giunga a fornire all’amministrazione fiscale siffatti dati, il che avrebbe come effetto, sotto il profilo fiscale, che situazioni analoghe siano trattate in maniera oggettiva. Poiché dati del genere mancano nella presente causa, tale ipotesi non si presenta e l’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 non può essere concessa.

V. Conclusione

72.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (Sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), Regno Unito]:

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che è fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a beneficio di una società di gestione di fondi comprendente nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi, non rientra nell’esenzione prevista in tale disposizione.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2006, L 347, pag. 1.

( 3 ) In base a tale meccanismo, l’IVA è percepita dal destinatario e non dal fornitore all’aliquota in vigore nel suo luogo di stabilimento.

( 4 ) La Corte ha già sottolineato che «[p]oiché le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/112 hanno una portata sostanzialmente identica a quelle della sesta direttiva 77/388, la giurisprudenza della Corte relativa a quest’ultima direttiva è altresì applicabile alla direttiva 2006/112» (sentenza del 10 aprile 2019, PSM K,C-214/18, EU:C:2019:301, punto 37).

( 5 ) C-274/15, EU:C:2017:333.

( 6 ) Per quanto concerne la determinazione della «base imponibile» dell’IVA dovuta, dall’articolo 73 e dall’articolo 78, lettera a), della direttiva 2006/112 risulta che la base imponibile di una prestazione di servizi comprende, ad eccezione dell’IVA stessa, tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al prestatore per la prestazione in questione da parte del destinatario o di un terzo.

( 7 ) Sentenze del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289); del 28 giugno 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust e The Association of Investment Trust Companies (C-363/05, EU:C:2007:391); del 19 luglio 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484); del 7 marzo 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141); del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e a. (C-424/11, EU:C:2013:144); del 13 marzo 2014, ATP PensionService (C-464/12, EU:C:2014:139), nonché del 9 dicembre 2015, Fiscale Eenheid X (C-595/13, EU:C:2015:801).

( 8 ) V., in particolare, sentenza del 9 dicembre 2015, Fiscale Eenheid X (C-595/13, EU:C:2015:801, punto 30 e giurisprudenza citata).

( 9 ) V., in particolare, sentenze del 28 ottobre 2010, Axa UK (C-175/09, EU:C:2010:646, punto 25); del 17 gennaio 2013, Woningstichting Maasdriel (C-543/11, EU:C:2013:20, punto 25); del 12 giugno 2014, Granton Advertising (C-461/12, EU:C:2014:1745, punto 25 e giurisprudenza citata); del 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection (C-308/16, EU:C:2017:869, punti 39 e 45); del 25 luglio 2018, DPAS (C-5/17, EU:C:2018:592, punto 29), nonché del 19 dicembre 2018, Mailat (C-17/18, EU:C:2018:1038, punto 37).

( 10 ) Sentenza del 10 aprile 2019, PSM K (C-214/18, EU:C:2019:301, punto 43).

( 11 ) Sentenze del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, punto 68), e del 7 marzo 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141, punto 31).

( 12 ) Su tale dicotomia delle nozioni di «FCI» e di «gestione», v. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Fiscale Eenheid X (C-595/13, EU:C:2015:327, paragrafi da 16 a 57).

( 13 ) Sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, punto 53).

( 14 ) Sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, punto 53).

( 15 ) Sentenza del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e a. (C-424/11, EU:C:2013:144, punto 16, nonché giurisprudenza citata).

( 16 ) Sentenza del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e a. (C-424/11, EU:C:2013:144, punto 17, nonché giurisprudenza citata). Secondo la Corte, «[i]n particolare, uno Stato membro non può, senza negare i termini stessi di “[FCI]”, selezionare quali tra detti [FCI] beneficino dell’esenzione e quali no».

( 17 ) Rilevo che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio precisa di aver «concluso che le prestazioni ricevute sono prestazioni di “gestione” secondo il significato attribuito a detto termine dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [2006/112]».

( 18 ) Sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, punti da 40 a 43), e conclusioni dell’avvocato general Kokott nella causa Fiscale Eenheid X (C-595/13, EU:C:2015:327, paragrafo 48).

( 19 ) Sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, punto 64).

( 20 ) Sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, punto 65).

( 21 ) Sentenza del 7 marzo 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141).

( 22 ) Sentenza del 7 marzo 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141, punto 27).

( 23 ) Sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, punto 66). Tale conclusione è stata ribadita successivamente nella sentenza del 7 marzo 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141, punto 20). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa GfBk (C-275/11, EU:C:2012:697, paragrafo 25).

( 24 ) V., in questo senso, sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289, punto 67). Tale conclusione è stata ribadita al punto 63 della sentenza del 13 marzo 2014, ATP PensionService (C-464/12, EU:C:2014:139).

( 25 ) V., in questo senso, sentenze del 5 giugno 1997, SDC (C-2/95, EU:C:1997:278, punto 66); del 4 maggio 2006, Abbey National, (C-169/04, EU:C:2006:289, punti da 70 a 72), nonché del 7 marzo 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141, punto 21).

( 26 ) V., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, ATP PensionService (C-464/12, EU:C:2014:139, punti 65 e 75).

( 27 ) V., in particolare, sentenza dell’8 settembre 2011, Rosado Santana (C-177/10, EU:C:2011:557, punto 32), e ordinanza del 24 ottobre 2019, Topaz (C-211/17, non pubblicata, EU:C:2019:906).

( 28 ) V., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 2005, Levob Verzekeringen e OV Bank (C-41/04, EU:C:2005:649, punto 23); del 27 settembre 2012, Field Fisher Waterhouse (C-392/11, EU:C:2012:597, punto 20), nonché del 21 febbraio 2013, Žamberk (C-18/12, EU:C:2013:95, punto 31).

( 29 ) Sentenza del 13 marzo 2014, ATP PensionService (C-464/12, EU:C:2014:139, punto 75).

( 30 ) Risulta dal fascicolo che il giudice di primo grado, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria)] è giunto alla stessa conclusione.

( 31 ) Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione esprime dubbi quanto alla qualificazione della prestazione fornita dalla BFMI e, in particolare, al suo carattere specifico ai fini della qualificazione come «gestione di un FCI».

( 32 ) Rilevo che, nella giurisprudenza della Corte, la prestazione unica è talora chiamata «prestazione unica complessa» (v., in particolare, sentenze del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing,C-224/11, EU:C:2013:15 e del 16 luglio 2015, Mapfre asistencia e Mapfre warranty, C-584/13, EU:C:2015:488) o «unica operazione complessa» (v., in particolare, sentenze dell’8 dicembre 2016, Stock ’94, C-208/15, EU:C:2016:936). Per le esigenze delle presenti conclusioni, faccio riferimento alla «prestazione unica».

( 33 ) Come ha sottolineato l’avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni nella causa Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:276, paragrafo 24) «[s]i ha un’unica cessione i) quando due o più elementi ceduti sono a tal punto strettamente connessi da formare un’unica cessione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale o ii) quando uno o più elementi costituiscono la cessione principale, mentre altri elementi sono considerati accessori».

( 34 ) Sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484).

( 35 ) V., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484, punti da 19 a 21 e giurisprudenza citata).

( 36 ) Sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484).

( 37 ) V., in questo senso, sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank, (C-44/11, EU:C:2012:484, punti 26 e 27).

( 38 ) V., in questo senso, sentenza del 21 febbraio 2013, Žamberk (C-18/12, EU:C:2013:95, punto 30 e giurisprudenza citata).

( 39 ) Decisioni del giudice del rinvio nonché del First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria)].

( 40 ) Rilevo che la Commissione, nel corso dell’udienza, ha qualificato i servizi controversi come «prestazione indifferenziata senza distinzione intrinseca [quanto al destinatario]».

( 41 ) V., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, punto 29).

( 42 ) Sentenza del 25 febbraio 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93).

( 43 ) Divenuto l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.

( 44 ) Sentenza del 25 febbraio 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, punto 29). V., a tale proposito, conclusioni dell’avvocato generale Fennelly nella causa CPP (C-349/96, EU:C:1998:281, paragrafo 26).

( 45 ) Sentenza del 25 febbraio 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, punto 30). Tali conclusioni sono state ribadite nella sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484), nella quale la Corte ha in particolare dichiarato che la prestazione di gestione di portafoglio, vale a dire un’attività remunerata in occasione della quale un soggetto passivo adotta decisioni autonome in merito alla compravendita di titoli e attua tali decisioni mediante la compravendita di titoli, si compone di due elementi che sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica. Dopo aver qualificato, ai punti da 22 a 29 di tale sentenza, la prestazione controversa come prestazione unica, la Corte ha tuttavia ritenuto che l’attività di gestione di portafoglio svolta dalla Deutsche Bank non potesse rientrare nella nozione di «gestione di FCI» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, dato che essa consisteva nel gestire gli attivi di una singola persona, che dovevano avere un valore complessivo relativamente elevato per poter essere gestiti in modo redditizio.

( 46 ) V., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, punto 23 e giurisprudenza citata).

( 47 ) Sentenza del 21 febbraio 2013 (C-18/12, EU:C:2013:95).

( 48 ) Sentenza del 21 febbraio 2013, Žamberk (C-18/12, EU:C:2013:95, punto 32).

( 49 ) Sentenza del 18 gennaio 2018 (C-463/16, EU:C:2018:22).

( 50 ) Sentenza del 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, punto 26 e giurisprudenza citata). Il corsivo è mio. Oltre alle sentenze sopra citate, l’orientamento secondo il quale l’accessorio segue il principale è stato confermato nell’ordinanza del 19 gennaio 2012, Purple Parking e Airparks Services (C-117/11, non pubblicata, EU:C:2012: 29, punto 31), in cui la Corte ha affermato che «il fatto che, in altre circostanze, gli elementi controversi possono essere o siano forniti singolarmente [non ha importanza] dato che tale possibilità è inerente alla nozione di operazione unica composta». Al punto 39 di tale ordinanza, la Corte ha precisato che «il trattamento di più servizi come prestazione unica sotto il profilo dell’IVA sfocia necessariamente in un trattamento fiscale diverso da quello che tali servizi avrebbero ricevuto se fossero stati forniti separatamente».

( 51 ) Sentenza del 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, punto 26 e giurisprudenza citata).

( 52 ) Domanda di pronuncia pregiudiziale, allegato 1, punto 9.

( 53 ) Il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria)], facendo riferimento alla sentenza del 7 marzo 2013, GfBk (C-275/11, EU:C:2013:141), afferma, al punto 184 della sua sentenza, che «i servizi di Aladdin erano intrinsecamente connessi (…) alle imprese beneficiarie in quanto gestori di fondi», aggiungendo che le «funzioni analitiche e di controllo, ad esempio, erano interamente orientate alla gestione efficace di fondi».

( 54 ) Rilevo che, all’udienza, la Commissione ha qualificato i servizi controversi come «prestazione indifferenziata senza alcuna distinzione intrinseca [quanto al destinatario]».

( 55 ) Sentenza del 6 luglio 2006 (C-251/05, EU:C:2006:451).

( 56 ) Sentenza del 6 maggio 2010 (C-94/09, EU:C:2010:253).

( 57 ) Per un esame completo dell’aliquota fiscale diversa, v. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Regards Photographiques (C-145/18, EU:C:2019:184, paragrafo 30).

( 58 ) Punto 22 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

( 59 ) Sentenza del 6 luglio 2006 (C-251/05, EU:C:2006:451).

( 60 ) Il trattamento fiscale favorevole (aliquota zero) delle case mobili risultava dall’esercizio, da parte del Regno Unito, di un’opzione disponibile durante il periodo transitorio ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della sesta direttiva. Tale opzione era un meccanismo che consentiva il mantenimento di talune deroghe al sistema comune di IVA, in vigore alla data del 1o gennaio 1991.

( 61 ) Divenuto l’articolo 110 della direttiva 2006/112.

( 62 ) Sentenza del 6 luglio 2006, Talacre Beach Caravan Sales (C-251/05, EU:C:2006:451).

( 63 ) Sentenza del 6 luglio 2006, Talacre Beach Caravan Sales (C-251/05, EU:C:2006:451, punto 24).

( 64 ) Sentenza del 6 maggio 2010 (C-94/09, EU:C:2010:253).

( 65 ) L’allegato III, punto 16, della direttiva 2006/112 autorizza l’applicazione di un’aliquota ridotta alle prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri.

( 66 ) Sentenza del 6 maggio 2010, Commissione/Francia (C-94/09, EU:C:2010:253, punto 39). La Commissione aveva sostenuto che detto trasporto faceva parte di uno stesso servizio composto da più elementi forniti dalle agenzie di pompe funebri.

( 67 ) Infatti, al punto 34 di tale sentenza, la Corte ha rilevato che, «al fine di pronunciarsi sulla fondatezza del presente ricorso, non è necessario accertare se, come sostiene la Commissione, le prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri debbano o no essere considerate, dal punto di vista delle aspettative di un consumatore medio, come un’unica operazione».

( 68 ) Sentenza del 4 maggio 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 69 ) Sentenza del 4 maggio 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 70 ) L’argomento addotto dalla Commissione verteva sul fatto che la normativa lussemburghese non limitava la possibilità di esenzione a servizi utilizzati per prestazioni esenti su un mercato situato a valle o per attività non rientranti nell’ambito di applicazione dell’imposta. Tali pratiche avrebbero permesso l’esenzione di servizi utilizzati per prestazioni tassate qualora il fatturato del beneficiario dei servizi tassati non eccedesse il 30% (in taluni casi il 45%) del suo fatturato globale.

( 71 ) Sentenza del 4 maggio 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 72 ) Sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo (C-274/15, EU:C:2017:333, punto 54). Il corsivo è mio.

( 73 ) Sentenza del 4 maggio 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 74 ) Sentenza del 4 maggio 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 75 ) Sentenza del 4 maggio 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 76 ) V. paragrafi 46 e 47 delle presenti conclusioni.

( 77 ) Sentenza del 4 maggio 2017 (C-274/15, EU:C:2017:333).

( 78 ) V. sentenza del 28 giugno 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust e The Association of Investment Trust Companies (C-363/05, EU:C:2007:391, punto 45).

( 79 ) V. sentenze del 28 giugno 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust e The Association of Investment Trust Companies (C-363/05, EU:C:2007:391, punto 45); del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e a. (C-424/11, EU:C:2013:144, punto 19); del 13 marzo 2014, ATP PensionService (C-464/12, EU:C:2014:139, punto 43), nonché del 9 dicembre 2015, Fiscale Eenheid X (C-595/13, EU:C:2015:801, punto 34). V., per quanto riguarda l’obiettivo dell’esenzione, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Abbey National (C-169/04, EU:C:2005:523, paragrafi 28 e 29), secondo cui la gestione dei FCI dev’essere esentata a causa del modesto volume del capitale d’investimento di cui i piccoli investitori dispongono, dato che per questi ultimi risulta limitata la possibilità di un investimento in titoli con minor margine di rischio. L’avvocato generale Kokott aggiunge che essi spesso non dispongono, peraltro, delle necessarie conoscenze per la valutazione e la scelta dei titoli.

( 80 ) Tuttavia, non condivido l’argomento del governo del Regno Unito, secondo il quale il terzo che fornisce il servizio di gestione dei fondi di cui trattasi non conosce il valore di questi ultimi, il che si rivelerebbe problematico qualora il gestore stesso versi l’IVA dovuta. Secondo buona logica, si può presumere che il terzo che fornisce tale tipo di servizi ne conosca il valore.

( 81 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Levob Verzekeringen e OV Bank (C-41/04 EU:C:2005: 292, paragrafo 66 e nota 23).

( 82 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Talacre Beach Caravan Sales (C-251/05, EU:C:2006:295, paragrafo 32).

( 83 ) V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

( 84 ) V., in questo senso, sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank (C-44/11 EU:C:2012:484, punto 45).

( 85 ) V., in questo senso, sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:484, punto 45), e conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Deutsche Bank (C-44/11, EU:C:2012:276, paragrafo 60).

( 86 ) Sentenza del 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam (C-463/16, EU:C:2018:22, punto 36).

( 87 ) V. paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni.

( 88 ) Nelle sue osservazioni scritte, la BlackRock menziona l’articolo 136 e l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112.