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8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli Special Commissioners (Regno Unito) il 24 dicembre 2007 — HBSC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd/The Comissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-569/07)

(2008/C 64/38)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Special Commissioners (Regno Unito).

Parti

Ricorrente: HBSC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd.

Convenuto: The Comissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 10 o 11 della direttiva 69/335/CEE (1) come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (2) ovvero gli artt. 43 CE, 49 CE o 56 CE o qualsivoglia altra disposizione di diritto comunitario ostino alla riscossione, da parte di uno Stato membro (in prosieguo: il «primo Stato membro»), di un'imposta in ragione dell'1,5 % sul trasferimento o sull'emissione di azioni a favore di un servizio di compensazione, qualora:

i)

una società (in prosieguo: la «società A»), con sede nel primo Stato membro, lanci un'offerta di acquisto delle azioni quotate in borsa di un'altra società (in prosieguo: la «società B»), con sede in un altro Stato membro (in prosieguo: il «secondo Stato membro»), offerta in cui la contropartita sia costituita da emittende azioni della società A sulla borsa del secondo Stato membro;

ii)

gli azionisti della società B possano optare per ricevere le azioni della nuova società A:

a)

sotto forma cartacea;

b)

sotto forma non cartacea tramite un sistema di pagamento-liquidazione nel primo Stato membro;

c)

sotto forma non cartacea tramite un servizio di compensazione del secondo Stato membro;

iii)

la normativa del primo Stato membro disponga sostanzialmente, che:

a)

in caso di emissione di azioni sotto forma cartacea (o sotto forma non cartacea in un sistema di pagamento-liquidazione di titoli non cartacei nel primo Stato membro), l'emissione delle azioni non sia soggetta ad alcuna imposta, essendo peraltro ogni successiva cessione delle azioni soggetta ad un'imposizione in ragione dell'aliquota dello 0,5 % del prezzo della cessione;

b)

tuttavia, all'atto della cessione o dell'emissione di azioni in forma non cartacea nei confronti dell'operatore di un servizio di compensazione l'imposta venga applicata all'aliquota dell'1,5 % del prezzo di emissione (in caso di emissione di azioni) ovvero all'aliquota dell'1,5 % del prezzo della cessione (in caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso) o, ancora, all'aliquota dell'1,5 % del valore delle azioni (in tutti gli altri casi), ove nessuna imposta venga successivamente applicata in caso di trasferimento delle azioni (o di diritti sulle azioni medesime) effettuate nell'ambito del servizio di compensazione;

c)

L'operatore di un servizio di compensazione possa optare, previa autorizzazione della competente amministrazione finanziaria, per l'applicazione di un sistema secondo cui nessuna imposta viene applicata sul trasferimento o sull'emissione delle azioni nei confronti del proprio servizio di compensazione, mentre ogni successiva cessione nell'ambito del sistema di compensazione viene assoggettata ad imposta all'aliquota dello 0,5 % del prezzo della cessione. L'amministrazione finanziaria competente può subordinare (possibilità di cui si avvale concretamente) la propria approvazione alla condizione che l'operatore del servizio di compensazione, che ne faccia richiesta, istituisca e mantenga procedure (idonee secondo l'amministrazione finanziaria) ai fini della riscossione dell'imposta nell'ambito del servizio di compensazione e dell'osservanza, o garanzia dell'osservanza, della normativa ivi afferente.

iv)

La vigente normativa per la Borsa dei valori del secondo Stato membro esiga che tutte le azioni emesse sul territorio del medesimo siano detenute, sotto forma non cartacea, tramite un unico servizio di compensazione con sede sul territorio dello Stato stesso, il cui operatore non abbia esercitato l'opzione precedentemente menzionata.


(1)  Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).

(2)  GU L 156, pag. 23.