8.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 64/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli Special Commissioners (Regno Unito) il 24 dicembre 2007 — HBSC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd/The Comissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-569/07)
(2008/C 64/38)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Special Commissioners (Regno Unito).
Parti
Ricorrente: HBSC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd.
Convenuto: The Comissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 10 o 11 della direttiva 69/335/CEE (1) come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (2) ovvero gli artt. 43 CE, 49 CE o 56 CE o qualsivoglia altra disposizione di diritto comunitario ostino alla riscossione, da parte di uno Stato membro (in prosieguo: il «primo Stato membro»), di un'imposta in ragione dell'1,5 % sul trasferimento o sull'emissione di azioni a favore di un servizio di compensazione, qualora:
i) |
una società (in prosieguo: la «società A»), con sede nel primo Stato membro, lanci un'offerta di acquisto delle azioni quotate in borsa di un'altra società (in prosieguo: la «società B»), con sede in un altro Stato membro (in prosieguo: il «secondo Stato membro»), offerta in cui la contropartita sia costituita da emittende azioni della società A sulla borsa del secondo Stato membro; |
ii) |
gli azionisti della società B possano optare per ricevere le azioni della nuova società A:
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iii) |
la normativa del primo Stato membro disponga sostanzialmente, che:
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iv) |
La vigente normativa per la Borsa dei valori del secondo Stato membro esiga che tutte le azioni emesse sul territorio del medesimo siano detenute, sotto forma non cartacea, tramite un unico servizio di compensazione con sede sul territorio dello Stato stesso, il cui operatore non abbia esercitato l'opzione precedentemente menzionata. |
(1) Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).
(2) GU L 156, pag. 23.