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15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 19 giugno 2008 — CopyGene A/S/Skatteministeriet

(Causa C-262/08)

(2008/C 209/50)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: CopyGene A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di operazioni «strettamente connesse» all'ospedalizzazione di cui all'art. 13, A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva (1) debba essere interpretata nel senso che essa stabilisce un requisito temporale, vale a dire nel senso che l'ospedalizzazione cui la prestazione di servizi è strettamente connessa deve esistere ed essere effettuata concretamente, iniziata o programmata, oppure se sia sufficiente che tale prestazione di servizi possa essere semplicemente strettamente connessa ad una possibile ospedalizzazione non ancora esistente, né ancora programmata, di modo che rientrano nell'ambito di tale nozione le prestazioni di servizi di una banca di cellule staminali, consistenti nel prelievo, nel trasporto, nell'analisi e nello stoccaggio del sangue del cordone ombelicale di neonati, destinato ad innesti autologhi.

Se al riguardo incida il fatto che le summenzionate prestazioni non possono essere effettuate a un momento diverso dalla nascita.

2)

Se l'art. 13, A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda qualsiasi prestazione effettuata a titolo preventivo, allorché le dette prestazioni sono effettuate prima che abbiano luogo l'ospedalizzazione o le cure mediche e prima che queste siano persino necessarie, temporalmente o sotto il profilo sanitario.

3)

Se la nozione di «altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti» ex. art. 13, A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva debba essere interpretata nel senso che essa comprende banche private di cellule staminali, le cui prestazioni — effettuate dal personale medico autorizzato, vale a dire da infermieri, ostetriche e tecnici sanitari — consistono nella raccolta, nel trasporto, nell'analisi e nello stoccaggio del sangue del cordone ombelicale di un neonato ai fini degli innesti autologhi da utilizzare per una futura ospedalizzazione, allorché le dette banche di cellule staminali non fruiscano di alcun aiuto del regime pubblico di previdenza sociale e la retribuzione ad esse versata non è presa a carico da detto regime.

A questo proposito se incida il fatto che, in base ad una legge nazionale che recepisce la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (2), una banca privata di cellule staminali sia stata autorizzata dalle autorità sanitarie competenti di uno Stato membro a trattare tessuti e cellule umane, trattamento consistente nel prelievo, consegna e stoccaggio delle cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per innesti autologhi.

4)

Se per risolvere le prime tre questioni incida il fatto che le prestazioni di servizi siano effettuate per eventuali innesti allogenici da parte di una banca privata di cellule staminali, autorizzata dalle competenti autorità sanitarie di uno Stato membro a trattare i tessuti e le cellule umane — in base alla legge nazionale che recepisce la suddetta direttiva 2004/23.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  GU L 102, pag. 48.