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24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/16


Ricorso proposto l'11 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-487/08)

(2009/C 19/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e I. Martinez del Peral Cagigal, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, riservando un diverso trattamento ai dividendi distribuiti ad azionisti stranieri e nazionali, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 56 del Trattato CE e dell'art. 40 dell'Accordo SEE.

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Conformemente alla normativa spagnola, le società che detengono una rilevante partecipazione nel capitale di una società figlia possono dedurre dal proprio reddito imponibile il 100 % dell'importo lordo dei dividendi percepiti da essa. Per beneficiare di tale regime, le società madri residenti in Spagna devono aver detenuto, per un periodo continuativo non inferiore ad un anno, una partecipazione nel capitale della società figlia residente uguale o superiore al 5 %. I dividendi che riuniscano tutti i requisiti richiesti per l'applicazione di tale regime sono esentati dalla ritenuta alla fonte.

Per quanto attiene alle società madri non residenti in Spagna, affinché esse possano giovarsi della esenzione è necessario che detengano una partecipazione del 20 %, ridotta al 15 % a partire dal 1o gennaio 2007 e al 10 % a partire dal 1o gennaio 2009. Quindi, a differenza delle società madri residenti in Spagna, le società madri di altri Stati membri della CE e di Stati membri dell'Accordo sullo Spazio economico europeo titolari di una partecipazione nel capitale uguale o superiore al 5 % ma inferiore alle soglie sopra menzionate sono soggette ad imposizione per i dividendi distribuiti dalla società figlia.

La Commissione ritiene che la disparità di trattamento posta dalla normativa spagnola, imponendo un requisito di partecipazione nel capitale superiore per le società madri non residenti rispetto a quelle residenti onde beneficiare della esenzione fiscale dei dividendi distribuiti dalle società figlie residenti nel territorio spagnolo configuri una discriminazione in spregio dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'Accordo SEE. A giudizio della Commissione, non sussiste alcun motivo che giustifichi il suddetto onere fiscale ulteriore a carico delle società madri di altri Stati membri e degli Stati membri del SEE.