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24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/17


Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-492/08)

(2009/C 19/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Afonso, in qualità di agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica francese, applicando un'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d'État e presso la Cour de Cassation e dai procuratori legali, per le quali questi ultimi ricevono un indennizzo totale o parziale dallo Stato nell'ambito dell'assistenza legale, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 96 e 98, n. della direttiva IVA (1);

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta l'applicazione da parte della convenuta di un'aliquota ridotta dell'IVA alle prestazioni rese, nell'ambito dell'assistenza legale, dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d'État e presso la Cour de Cassation e dai procuratori legali, dal momento che siffatte prestazioni non rientrano in nessuna delle categorie contemplate all'allegato III della direttiva 2006/112/CE.

Per confutare i tre principali argomenti della convenuta, la Commissione afferma innanzitutto che la garanzia di accesso alla giustizia non può costituire una valida giustificazione per derogare alla normale aliquota IVA sui servizi degli avvocati in quanto detta garanzia sarebbe maggiormente connessa alla portata dell'aiuto concesso dallo Stato che all'aliquota IVA stabilita in modo uniforme a livello comunitario.

Inoltre, secondo la ricorrente, il carattere sociale delle attività in questione non è sufficiente per poterle includere nelle altre categorie di servizi di cui all'allegato III della direttiva, per i quali è consentita un'aliquota ridotta rispetto all'aliquota normalmente applicabile. Infatti, conformemente a costante giurisprudenza della Corte, è necessario interpretare restrittivamente la natura dei servizi in parola al fine di mantenere il carattere limitativo del citato allegato.

La Commissione ricorda infine che lo scopo perseguito sia dagli artt. 96 e 98, n. 2, della direttiva IVA, sia dall'allegato III della medesima, non è quello di evitare distorsioni di concorrenza fra operatori economici che forniscono gli stessi prodotti o servizi, ma più semplicemente quello di favorire un'armonizzazione progressiva delle legislazioni degli Stati membri, allineando le aliquote IVA applicate e limitando le operazioni che possono essere oggetto di aliquote ridotte.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).