1.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 27 febbraio 2009 — Future Health Tecnologies Ltd/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
(Causa C-86/09)
2009/C 102/27
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, Manchester
Parti
Ricorrente: Future Health Tecnologies Ltd
Convenuti: Her Majesty's Commissioners of revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, qualora uno Stato membro ammetta che i servizi sono prestati da un ente che dev’essere considerato un istituto di natura analoga a un istituto ospedaliero, a un centro medico o diagnostico ai sensi dell’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva IVA principale (1), l’espressione «ospedalizzazione e cure mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), debba essere interpretata nel senso che comprende l’insieme, o, in subordine, uno o più (e in tal caso quali) dei servizi di seguito descritti (come descritti più dettagliatamente nell’esposizione dei fatti):
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2) |
In subordine, se la nozione di operazioni «strettamente connesse» all’ospedalizzazione e alle cure mediche di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva IVA principale debba essere interpretata nel senso che include tutti i servizi sopra menzionati o alcuni di essi (e in tal caso, quali). |
3) |
Qualora uno Stato membro ammetta che detti servizi vengono svolti da o sotto la supervisione di uno o più professionisti del settore medico adeguatamente qualificati, se l’espressione «prestazioni mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. c), della direttiva IVA principale debba essere interpretata nel senso che essa include l’insieme o, in alternativa, uno o più (e in tal caso, quali) dei servizi di seguito descritti (come descritti più dettagliatamente nell’esposizione dei fatti):
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(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).