14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 31 gennaio 2011 — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG
(Causa C-44/11)
2011/C 145/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Convenuta: Deutsche Bank AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la gestione patrimoniale relativa a titoli (gestione del portafoglio), in occasione della quale un soggetto passivo decide discrezionalmente e dietro remunerazione in merito alla compravendita di titoli, attuando tale decisione mediante la compravendita di titoli, sia esente
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2) |
Quale ruolo svolga, in sede di determinazione delle prestazioni principale e accessoria, il criterio secondo il quale la prestazione accessoria non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore, rispetto alla fatturazione separata della prestazione accessoria e all’idoneità della prestazione accessoria di essere fornita da terzi. |
3) |
Se l’art. 56, n. 1, lett. e), della direttiva 2006/112/CE comprenda unicamente le prestazioni menzionate dall’art. 135, n. 1, lett. a)-g), della direttiva 2006/112/CE, oppure anche la gestione patrimoniale relativa a titoli (gestione del portafoglio), anche qualora tale operazione non sia assoggettata alla disposizione menzionata da ultimo. |
(1) GU L 347, pag. 1.