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12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 17 ottobre 2012 — ATP PensionService A/S/Skatteministeriet

(Causa C-464/12)

2013/C 9/52

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: ATP PensionService A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 6, della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «fondi di investimento quali sono definiti dagli Stati membri» comprende casse pensioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale con le seguenti caratteristiche, allorché lo Stato membro riconosce gli istituti elencati nella sezione 2 dell’ordinanza di rinvio come fondi di investimento:

a)

il rendimento al lavoratore (beneficiario della pensione) dipende dal rendimento degli investimenti delle casse pensioni;

b)

il datore di lavoro non deve effettuare versamenti ulteriori per assicurare al beneficiario della pensione un determinato rendimento;

c)

le casse pensioni investono collettivamente le somme accantonate applicando il principio della ripartizione del rischio;

d)

la parte essenziale dei versamenti alle casse pensioni dipende da contratti collettivi di lavoro tra il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro, e non dalle decisioni individuali del singolo lavoratore;

e)

il singolo lavoratore può decidere individualmente di effettuare ulteriori versamenti alle casse pensioni;

f)

lavoratori autonomi, datori di lavoro e dirigenti possono scegliere di versare contributi pensionisti alle casse pensioni;

g)

una parte predeterminata del risparmio previdenziale integrativo, stabilito con contratto collettivo, viene utilizzata per acquistare una rendita vitalizia

h)

i beneficiari della pensione sostengono le spese delle casse pensioni;

i)

i versamenti alle casse pensioni sono deducibili entro massimali fissati dalla normativa nazionale sulla tassazione del reddito;

j)

i versamenti ad una pensione integrativa individuale, tra cui una pensione costituita presso un istituto finanziario, in cui gli importi possono essere piazzati in un fondo di investimento, sono deducibili ai sensi della normativa nazionale sulla tassazione del reddito nella misura indicata alla lettera i);

k)

il diritto all’esenzione per i versamenti di cui alla lettera i) corrisponde alla tassazione delle erogazioni, e

l)

gli importi accantonati saranno erogati di regola dopo il compimento dell’età pensionabile:

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 6, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale (v. sezione 1.2 dell’ordinanza di rinvio).

3)

Se un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale concernente versamenti pensionistici (v. sezione 1.2 dell’ordinanza di rinvio) debba essere considerato, con riferimento all’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva, come un servizio unico o come una serie di servizi specifici, da valutarsi separatamente.

4)

Se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA, stabilita nella disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale riguardante versamenti pensionistici (v. sezione 1.2. dell’ordinanza di rinvio).

5)

In caso di soluzione negativa della quarta questione, se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA, stabilita nella disposizione per operazioni relative ai depositi di conti o ai conti correnti, comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale riguardante versamenti pensionistici (v. sezione 1.2. dell’ordinanza di rinvio).


(1)  GU L 145, pag. 1.