12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 17 ottobre 2012 — ATP PensionService A/S/Skatteministeriet
(Causa C-464/12)
2013/C 9/52
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: ATP PensionService A/S
Convenuto: Skatteministeriet
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 6, della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «fondi di investimento quali sono definiti dagli Stati membri» comprende casse pensioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale con le seguenti caratteristiche, allorché lo Stato membro riconosce gli istituti elencati nella sezione 2 dell’ordinanza di rinvio come fondi di investimento:
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 6, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale (v. sezione 1.2 dell’ordinanza di rinvio). |
3) |
Se un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale concernente versamenti pensionistici (v. sezione 1.2 dell’ordinanza di rinvio) debba essere considerato, con riferimento all’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva, come un servizio unico o come una serie di servizi specifici, da valutarsi separatamente. |
4) |
Se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA, stabilita nella disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale riguardante versamenti pensionistici (v. sezione 1.2. dell’ordinanza di rinvio). |
5) |
In caso di soluzione negativa della quarta questione, se l’articolo 13, parte B, lettera d), paragrafo 3, della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA, stabilita nella disposizione per operazioni relative ai depositi di conti o ai conti correnti, comprende un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale riguardante versamenti pensionistici (v. sezione 1.2. dell’ordinanza di rinvio). |
(1) GU L 145, pag. 1.