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14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/23


Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-552/15)

(2015/C 414/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier, J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che imponendo il pagamento integrale della tassa di immatricolazione per l’immatricolazione da parte di un residente irlandese di un veicolo a motore in leasing o noleggiato in un altro Stato membro, senza tenere conto del periodo di utilizzo, laddove non si intenda neppure utilizzare il veicolo essenzialmente in Irlanda in modo permanente né utilizzarlo effettivamente in tal modo, e prevedendo per il rimborso di tale tassa condizioni che vanno al di là di quanto strettamente necessario e proporzionato, l’Irlanda non ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Normativa nazionale in questione

La legge finanziaria irlandese del 1992 (come modificata) prevede l’imposizione di una tassa sull’immatricolazione dei veicoli a motore importati nello Stato. Conformemente a tale atto, si richiede a coloro che importano veicoli di versare, al momento dell’immatricolazione, l’intera tassa applicabile alle immatricolazioni permanenti. Questa previsione si applica a tutte le auto importate senza tener conto del previsto o effettivo periodo del loro utilizzo nello Stato comprese le auto in leasing o noleggiate dall’estero per un limitato periodo di tempo predeterminato. Sebbene le autorità irlandesi abbiano introdotto la possibilità di ottenere un successivo rimborso della tassa corrisposta in eccesso, tale rimborso può essere ottenuto solo a seguito di ispezione e esportazione del veicolo in questione. Non sussiste nessuna disposizione per gli interessi da corrispondere sulla tassa in eccesso che è stata trattenuta ed è previsto un diritto di EUR 500 per la gestione amministrativa del procedimento di rimborso.

Argomenti principali

La Commissione ritiene che il sistema irlandese per la tassazione dell’immatricolazione dei veicoli imponga un onere in termini di liquidità e un onere economico sproporzionati per i residenti irlandesi che intendono noleggiare o prendere in leasing auto per un limitato periodo di tempo predeterminato. Secondo la Commissione, le norme nazionali di cui trattasi rendono considerevolmente più difficoltoso e dispendioso noleggiare o prendere in leasing auto da altri Stati membri piuttosto che noleggiare o prendere in leasing auto da imprese stabilite in Irlanda. La Commissione sostiene che la tassa irlandese sull’immatricolazione è tale da ostacolare la fornitura e la fruizione dei servizi di leasing e noleggio, è sproporzionata e, conseguentemente, viola l’articolo 56 TFUE.