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4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/22


Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-416/17)

(2017/C 293/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, agente, W. Roels, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

constatare che, mantenendo gli effetti di disposizioni aventi ad oggetto l’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi che consentono a una società controllante di imputare sull’anticipo d’imposta, che essa è tenuta a versare al momento della ridistribuzione, ai propri azionisti, dei dividendi percepiti dalle proprie controllate, il credito d’imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi se essi provengono da una controllata stabilita in Francia, ma nega tale possibilità nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro, dal momento che tale legislazione non dà diritto, in quest’ultimo caso, alla concessione di un credito d’imposta collegato alla distribuzione di tali dividendi da parte di tale controllata, nella misura in cui, secondo la giurisprudenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato), le domande di rimborso di anticipi d’imposta percepiti in violazione del diritto dell’Unione sono accolte, ai sensi della sentenza della Corte nella causa C-310/09 Accor  (1), con le tre restrizioni seguenti:

il diritto al rimborso dell’anticipo d’imposta illegittimamente percepito è limitato dal rifiuto di tenere in conto l’imposizione subita dalle controllate di secondo livello stabilite al di fuori della Francia;

il diritto al rimborso dell’anticipo d’imposta illegittimamente percepito è limitato da requisiti sproporzionati in materia di prova;

il diritto al rimborso dell’anticipo d’imposta illegittimamente percepito è sottoposto alla limitazione del credito d’imposta a un terzo dell’importo del dividendo ridistribuito in Francia che proviene da una controllata stabilita al di fuori della Francia,

e avendo il Conseil d’État, giudice amministrativo di ultima istanza, stabilito tali restrizioni senza interrogare la Corte di giustizia al fine di accertare la compatibilità di tali restrizioni con il diritto dell’Unione,

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dei principi di equivalenza e di effettività e in forza degli articoli 49, 63 e 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea contesta alla Francia il fatto di non aver, attraverso la giurisprudenza costante del Conseil d’État, giudice amministrativo di grado più elevato, dato piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA, in particolare imponendo restrizioni contrarie al diritto dell’Unione per il rimborso di un’imposta indebitamente percepita, vale a dire l’anticipo d’imposta.

Nella sua sentenza Accord, adottata in risposta a una questione pregiudiziale, la Corte di giustizia aveva constatato che le norme fiscali francesi dirette a eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi mantenevano una discriminazione in materia di imposizione dei dividendi provenienti da altri Stati membri dell’UE. Le imposte che la Corte ha ritenuto contrarie al diritto dell’Unione devono quindi essere rimborsate.

La Commissione ritiene che la Francia non rispetti la sentenza della Corte di giustizia su tre punti specifici:

essa non tiene conto dell’imposta già versata dalle controllante di secondo livello non francesi;

essa mantiene, per limitare il diritto al rimborso delle società interessate, requisiti quanto alla prova da fornire che non rispettano i criteri elaborati dalla Corte di giustizia;

essa limita in maniera assoluta il sistema di credito d’imposta a un terzo del dividendo ridistribuito da una controllata non francese.

Tali violazioni sono inoltre dovute al fatto che il Conseil d’État è venuto meno al suo obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in forza dell’articolo 267 TFUE.


(1)  Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 settembre 2011 nella causa C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA, EU:C:2011:581