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61995C0002

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 4 luglio 1996. - Sparekassernes Datacenter (SDC) contro Skatteministeriet. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Østre Landsret - Danimarca. - Sesta direttiva IVA - Art. 13 B, lett. d), punti 3-5 - Operazioni esenti. - Causa C-2/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03017


Conclusioni dell avvocato generale


1 L'Østre Landsret della Danimarca ha sollevato sei questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2 La causa pendente dinanzi al giudice danese verte sulla questione se determinati servizi prestati dal ricorrente ad una serie di istituti di credito (casse di risparmio e banche) siano o meno soggetti all'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»). Concretamente il giudice a quo chiede se essi possano beneficiare delle disposizioni in materia di esenzione dall'IVA di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, della sesta direttiva.

Fatti e procedimento principale, come emergono dall'ordinanza di rinvio

3 La Sparekassernes Datacenter (in prosieguo: la «SDC») è una persona giuridica iscritta nel registro IVA, fondata dalla Danmarks Sparekasseforening (Associazione delle casse di risparmio danesi). Essa non costituisce, secondo il diritto interno, un istituto di credito o una società finanziaria (2). Fino al 1993 essa offriva un gran numero di servizi, prevalentemente alle casse di risparmio, ma anche ad altre imprese del settore finanziario (3).

4 Dopo la ristrutturazione avvenuta nel 1993, la SDC ha costituito una società per azioni (SDC af 1993 A/S), che effettua tutte le operazioni che sino ad allora erano state realizzate dalla ricorrente e si occupa di conseguenza dei servizi a favore degli organismi di credito. Per motivi organizzativi la SDC af 1993 A/S li fattura alla ricorrente, la quale a sua volta li fattura ai membri dell'associazione SDC.

5 I fatti di causa si riferiscono alla situazione precedente la riorganizzazione delle attività della ricorrente, avvenuta nel 1993. Gli effetti che potrebbero eventualmente produrre le prestazioni successive alla detta ristrutturazione sono oggetto dell'ultima questione pregiudiziale (questione 6).

6 I soci della ricorrente sono le casse di risparmio e le banche (4). Secondo il bilancio dell'esercizio 1992, il fatturato lordo della SDC raggiungeva i 650,2 milioni di DKR, 378,2 dei quali provenivano da «entrate da elaborazione dati».

7 Nel luglio del 1986 la ricorrente chiedeva all'amministrazione competente (Distriktstoldkammer) se la parte delle sue attività definibile come «semplici» operazioni di trasferimento fosse esente da IVA. Fino a quel momento la ricorrente aveva corrisposto l'IVA su tutte le prestazioni fornite.

8 Il 23 settembre 1986 la Distriktstoldkammer stabiliva che la parte delle attività della ricorrente consistente nell'effettuare trasferimenti (di fondi) fra due istituti di credito era esente da IVA.

9 Il 18 luglio 1988 la ricorrente chiedeva il rimborso di circa 229 milioni di DKR, corrispondenti all'importo dell'IVA che, a suo parere, era stata pagata in eccesso nel periodo 1_ ottobre 1981 - 31 marzo 1988, relativamente a trasferimenti di fondi.

10 Tenuto conto dell'entità dell'importo e della rilevanza di principio del caso, la Distriktstoldkammer sottoponeva il caso alla massima autorità amministrativa, vale a dire la Told- og Skattestyrelsen (direzione generale delle dogane e delle imposte indirette).

11 Quest'ultima, con provvedimento 20 aprile 1990, stabiliva che soltanto i servizi di trasferimento «come tali», menzionati al punto 4.7 del catalogo dei prodotti della ricorrente (guida per l'utente) potevano ritenersi contemplati fra le esenzioni IVA di cui all'art. 2, n. 3, lett. j), della legge danese in materia di IVA, con cui è stata data attuazione all'art. 13, parte B), lett. d), della sesta direttiva.

12 Sulla base della detta pronuncia, la Told- og Skattestyrelsen disponeva il rimborso alla ricorrente dell'IVA riscossa in eccesso (61 022 170 DKR), maggiorata di interessi per un importo di 13 376 520 DKR.

13 La ricorrente deferiva il provvedimento dinanzi alla Momsnævn (commissione amministrativa di appello in materia di IVA) la quale, con provvedimento 14 febbraio 1992, si pronunciava in quanto ultima istanza amministrativa nel senso che nessuno dei servizi prestati dal ricorrente era esente.

14 Il 27 aprile 1992 la ricorrente impugnava il provvedimento della Momsnævn dinanzi all'Østre Landsret. Questo sollevava sei questioni pregiudiziali formulate nei seguenti termini:

«1) Se l'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, della sesta direttiva IVA vada interpretato nel senso che sono esenti da IVA le prestazioni del tipo descritto ai punti 3 e 5 [dell'ordinanza di rinvio].

Se in tale contesto osti alla concessione dell'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, il fatto che un'operazione ai sensi della detta disposizione venga eseguita in tutto o in parte per via elettronica.

2) Nell'art. 13, parte B, lett. d), punti 1-2, della direttiva vengono utilizzate le parole "da parte di chi li ha concessi" e "da parte di chi ha concesso questi ultimi". Tale qualificazione del soggetto non figura alla lett. d), punti 3-5, dell'articolo.

Se questa differenza sia rilevante per l'interpretazione della lett. d), punti 3-5, dell'articolo.

3) A. Se sia rilevante per l'applicazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, il fatto che operazioni vengono eseguite da istituti di credito o da altri soggetti.

B. Se sia rilevante per l'applicazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, il fatto che il complesso delle prestazioni finanziarie viene eseguito da un istituto di credito che si trova in relazione con un cliente.

C. Qualora non sia necessario, per l'applicazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, che l'istituto di credito esegua tutta la prestazione, se l'istituto di credito possa acquistare le operazioni, in tutto o in parte, da un'altra persona con la conseguenza che le prestazioni da quest'ultima eseguite rientrino nell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, ovvero se tale altra persona debba soddisfare condizioni particolari.

4) Come vadano interpretati i termini "operazioni (...) relative" di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-4.

In tale contesto, se l'espressione "operazioni (...) relative" vada intesa nel senso che è altresì prevista un'esenzione IVA nei casi in cui un soggetto effettui solo una parte della detta prestazione ovvero solo alcune delle operazioni, ai sensi delle disposizioni della direttiva, necessarie per l'esecuzione dell'operazione finanziaria nel suo complesso.

5) Se per l'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, sia rilevante il fatto che il soggetto passivo che chiede l'esenzione dall'IVA per le operazioni ai sensi della detta disposizione effettua queste ultime per conto dell'istituto di credito in nome del quale l'operazione viene eseguita.

6) Se sia rilevante per l'applicazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, il fatto che, dopo la ristrutturazione della ricorrente, le operazioni di cui trattasi vengono ora eseguite da una società per azioni per conto degli istituti di credito aderenti.

Occorre notare che le citate prestazioni vengono fatturate dalla società per azioni alla ricorrente, la quale a sua volta le fattura agli istituti di credito aderenti».

Osservazioni preliminari sulla natura dei servizi offerti dallo Sparekassernes Datacenter e sulla portata delle questioni sollevate

15 Nell'ordinanza di rinvio il giudice remittente ha espresso la propria valutazione in merito alle caratteristiche delle prestazioni offerte dalla ricorrente ai suoi aderenti o ai clienti di questa (5). La detta valutazione, che risulta dall'analisi delle prove (soprattutto documentali) (6) agli atti, costituisce il punto di partenza per la qualificazione giuridica dei servizi offerti, ai fini della loro inclusione o esclusione dalla base imponibile dell'imposta.

16 In un sistema di cooperazione giurisdizionale come quello disciplinato dall'art. 177 del Trattato CE, il compito di valutare le prove prodotte nella causa principale spetta, logicamente ed esclusivamente, al giudice nazionale. La Corte di giustizia può, pertanto, «considerare accertato», come si afferma letteralmente nell'ordinanza di rinvio, che le prestazioni della ricorrente hanno le seguenti caratteristiche:

- la ricorrente esegue prestazioni di servizi unicamente su richiesta di una cassa di risparmio aderente, di uno dei suoi clienti ovvero di un terzo che sia stato autorizzato dal cliente, ad esempio, a chiedere determinati pagamenti;

- la richiesta consiste nell'invio elettronico di dati; tali dati possono avere per effetto l'esecuzione immediata di una prestazione ovvero l'esecuzione successiva di più prestazioni nel corso di un periodo più o meno lungo;

- i clienti possono trasmettere dati solo se autorizzati a tal fine dall'istituto finanziario, ad esempio mediante il rilascio di una carta bancaria o di credito;

- il nome della ricorrente non risulta ai singoli clienti delle casse di risparmio aderenti ed essa non si assume nessuna obbligazione giuridica nei loro confronti;

- la ricorrente non addebita il costo del servizio ai singoli clienti, bensì unicamente ai suoi aderenti;

- le prestazioni della ricorrente avvengono sostanzialmente, in tutto o in parte, per via elettronica.

17 Secondo l'ordinanza di rinvio la SDC offre servizi nei seguenti quattro settori di attività:

- operazioni di trasferimento;

- assistenza in materia di gestione di titoli - valori mobiliari; (7)

- gestione di depositi, contratti di acquisto e crediti;

- compiti attinenti a situazioni interne dei suoi aderenti.

18 L'oggetto del procedimento principale promosso, in varie istanze, dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali danesi era limitato alla restituzione delle quote pagate dalla ricorrente a titolo di IVA per quanto riguarda la sua attività di «trasferimento» di fondi.

19 E' vero che la decisione finale della Momsnævn, in qualità di ultima istanza amministrativa, ha negato, in generale, alla ricorrente il diritto all'esenzione fiscale per tutti i servizi prestati, ma la detta decisione (8) era la risposta finale, in sede amministrativa, ad una domanda iniziale con la quale si chiedeva soltanto il rimborso dei tributi assolti a titolo di IVA per i trasferimenti di fondi.

20 In altre parole, l'SDC non aveva contestato dinanzi alle autorità danesi (quantomeno così emerge dalla descrizione dei fatti della lite da parte del giudice del rinvio) (9) il fatto di essere obbligata al pagamento dell'IVA per i servizi attinenti a settori di attività distinti dal trasferimento di fondi.

21 Stando così le cose, non ritengo di grande utilità per il giudice a quo una risposta della Corte in merito all'assoggettamento all'IVA o all'esenzione dall'IVA di altre attività distinte dai menzionati trasferimenti di fondi.

22 In particolare, se nel corso di tutto il procedimento principale l'SDC non ha chiesto il rimborso dell'IVA pagata per le proprie attività di consulenza nella gestione di portafogli mobiliari, di crediti o di depositi e per le operazioni attinenti alle situazioni interne dei suoi aderenti, non vedo come possa essere utile al giudice danese una risposta della Corte di giustizia sul regime tributario di tali operazioni.

23 Ad ogni modo il valore di questa obiezione è limitato; infatti il tenore del quelle questioni formulate dal giudice a quo consentirebbe, a mio giudizio, di formulare una risposta globale, di principio, senza che sia necessario scendere nei dettagli per ciascuna delle diverse operazioni effettuate.

24 Per maggiore chiarezza, dopo aver riprodotto la lettera della norma comunitaria da interpretare, procederò all'analisi delle questioni pregiudiziali sollevate, accorpandole in tre gruppi:

a) le questioni attinenti all'aspetto soggettivo dell'esenzione (questioni 2, 3A e 6);

b) le questioni attinenti all'oggetto delle operazioni esenti (questioni 3B, 3C, 4 e 5);

c) la questione relativa all'inclusione delle operazioni concrete dell'SDC tra le operazioni esenti (questione 1).

La norma comunitaria da interpretare

25 L'art. 13 della sesta direttiva stabilisce le esenzioni che gli Stati membri devono introdurre nella disciplina IVA. Le parti del detto articolo di cui si chiede interpretazione sono le seguenti:

«B. Altre esenzioni

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite, per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(...)

d) le operazioni seguenti:

1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

(...)

3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;

4. le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; sono considerati da collezione le monete d'oro, d'argento o di altro metallo ed i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;

5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:

- dei titoli rappresentativi di merci;

- dei diritti o titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3».

26 Va sottolineato ovviamente che l'art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva ha consentito agli Stati membri, durante il periodo transitorio di cui al n. 4 dello stesso articolo, di continuare a considerare esenti determinate operazioni, elencate nell'allegato F, alle condizioni vigenti in ciascuno Stato membro.

27 Le dette operazioni - che in assenza della citata disposizione sarebbero necessariamente state soggette all'IVA - erano:

a) la gestione di crediti e di garanzie di crediti, effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso i crediti (numero 13 dell'allegato F);

b) il recupero di crediti (numero 14 dell'allegato F);

c) la custodia e la gestione di azioni, di partecipazioni in società o associazioni, di obbligazioni e di altri titoli o effetti commerciali, ad eccezione dei titoli rappresentativi di merci, e dei diritti o titoli di cui all'art. 5, n. 3 (numero 15 dell'allegato F).

28 Il periodo transitorio durante il quale gli Stati potevano, in via eccezionale, mantenere in vigore l'esenzione si è definitivamente concluso il 1_ gennaio 1990 (per il recupero di crediti), o il 1_ gennaio 1991 (per le operazioni degli altri due tipi) (10). Dalle date indicate, dunque, le dette operazioni sono assoggettate alla disciplina generale istituita dalla sesta direttiva e pertanto hanno lo stesso regime fiscale delle operazioni soggette.

I soggetti delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, della sesta direttiva

29 Le questioni dell'ordinanza di rinvio sottoposte alla Corte di giustizia in merito agli aspetti soggettivi delle esenzioni controverse sono tre, e mi pare opportuno, trattandosi di questioni connesse, trattarle congiuntamente.

30 La questione chiave a questo proposito è la 3A, con la quale il giudice a quo intende determinare se provochi qualche differenza nell'applicazione delle esenzioni il fatto che le operazioni esenti siano state effettuate da istituti di credito o da altri soggetti. La questione 2 riguarda il medesimo problema, e chiede se talune espressioni dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 2 (che si riferiscono ai soggetti delle operazioni) che non figurano nei punti 3-5, siano in qualche modo rilevanti a questo proposito. Da ultimo, la questione 6 accenna alle ripercussioni che potrebbe avere l'intermediazione di una società per azioni nelle prestazioni di servizi effettuate dalla SDC.

31 In generale, mi sembra chiaro che le disposizioni testé riprodotte non contengono alcun riferimento ai fattori soggettivi delle operazioni esenti. Si tratta di norme configurate soltanto con riferimento alla natura oggettiva delle dette operazioni, a prescindere da quali siano i soggetti che le effettuano.

32 Non v'è dubbio che talune delle operazioni esenti [in particolare molte tra quelle menzionate all'art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 4] fanno normalmente parte dell'attività bancaria e, in taluni Stati membri, sono riservate per legge, in via esclusiva, a determinati istituti bancari o intermediari finanziari. Questo però è frutto delle scelte politico-economiche di ciascuno Stato membro, e non dell'applicazione della sesta direttiva.

33 Nella misura in cui soggetti che non siano istituti bancari o intermediari finanziari possono, sulla base del diritto interno, effettuare le operazioni di cui alle disposizioni citate, sarà possibile applicare loro pienamente le esenzioni di cui è causa. Non vi è quindi alcuna obiezione al fatto che qualunque soggetto fisico o giuridico, bancario o non bancario, possa fruire dell'esenzione che stiamo esaminando.

34 La Corte di giustizia ha concluso allo stesso modo nella sentenza 27 ottobre 1993, Muys (11), in merito ad un'altra operazione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva, in particolare la concessione di crediti. Il fatto che una tale operazione sia esente in forza del punto 1 e non dei punti 3-5 della citata lett. d), non ha alcuna rilevanza, in quanto il ragionamento seguito nella sentenza citata è perfettamente applicabile, per analogia, nel presente procedimento.

35 Nel punto 13 della sentenza Muys si afferma che «se è pur vero che le esenzioni previste dall'art. 13 devono essere interpretate restrittivamente (v. sentenza 15 giugno 1989, causa 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties, Racc. pag. 1737), resta nondimeno il fatto che, in mancanza di precisa identificazione del mutuante o del mutuatario, la nozione di "concessione e negoziazione di crediti" è in linea di principio sufficientemente ampia da ricomprendere un finanziamento concesso da un fornitore di beni sotto forma di dilazione del pagamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la limitazione della portata dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, ai soli mutui e finanziamenti concessi da istituti bancari e finanziari non risulta affatto dal tenore letterale della detta disposizione» (12).

36 Quanto al resto, tornando nuovamente all'analisi della lett. d), punti 3-5, buona parte delle operazioni esenti ai sensi delle dette disposizioni non presuppongono nemmeno l'intervento di un'istituzione bancaria. Anche se è vero che, nell'attuale disciplina, i depositi di fondi, i conti correnti e gli assegni vengono in genere negoziati attraverso istituti bancari, questi ultimi possono essere estranei ad alcune normali operazioni del traffico commerciale, come l'emissione di taluni effetti commerciali. Del pari, talune operazioni aventi per oggetto azioni o obbligazioni vengono spesso effettuate senza l'intervento di istituti bancari.

37 Nel medesimo ordine di idee è comprensibile che nei punti 3-5 manchi l'espressione «da parte di chi li ha concessi» che figura in altri punti della stessa lett. d) in cui si concede l'esenzione alla «gestione di crediti da parte di chi li ha concessi» (punto 1) o alla «gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi» (punto 2).

38 Ai punti 1 e 2 si vuole limitare l'esenzione a taluni tipi di operazioni: il diritto all'esenzione sorge soltanto quando la gestione di crediti o delle garanzie ad essi relative avvenga da parte di chi ha concesso i detti crediti. Tale diritto non sorge quando la gestione avviene da parte di un terzo, che non è il soggetto che ha concesso il credito.

39 Il fatto che i punti 3-5 non contengano la stessa espressione («da parte di chi li ha concessi») corrobora, qualora fosse necessario, l'idea secondo cui le dette disposizioni prescindono dal fattore soggettivo delle operazioni, disciplinando il vantaggio fiscale soltanto in termini oggettivi, riferiti alle operazioni in quanto tali.

40 Da ultimo, il fatto che i soggetti che pongono in essere le operazioni in questione siano associazioni, società per azioni, persone fisiche o qualunque altro tipo di ente dotato di personalità giuridica non pregiudica quanto ho appena detto. I problemi di intermediazione di una società per azioni, ai quali fa riferimento l'ultima questione pregiudiziale, possono essere messi a fuoco nell'ottica del contenuto delle prestazioni complesse e delle interrelazioni tra imprese (cui farò riferimento nel seguito), ma scompaiono se esaminati in una prospettiva soggettiva.

L'oggetto delle operazioni esenti di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, della sesta direttiva

41 Le «operazioni» (13) di cui alla lett. d) sono veri negozi giuridici di natura contrattuale di carattere squisitamente civile o - nella maggioranza dei casi - di carattere commerciale. Quando una delle parti del negozio giuridico corrispondente è un istituto di credito, cassa di risparmio o banca, non si può negare la loro natura commerciale.

42 Il legislatore comunitario ha concesso la discussa esenzione a una serie di «operazioni» caratterizzate per la loro frequenza nel traffico giuridico, in quanto altrimenti sarebbero risultati gravati sia l'attività economica ordinaria che si svolge attraverso le figure commerciali menzionate (assegni, effetti commerciali, conti correnti, ecc.), sia i trasferimenti di azioni, quote sociali, obbligazioni e altri titoli.

43 Le «operazioni» esenti, quando presentano, come elemento soggettivo, gli istituti di credito e i loro clienti - e a questo caso fa riferimento più volte l'ordinanza di rinvio -, (14) costituiscono in realtà contratti bancari di carattere molto diverso. In essi, l'istituto (di credito) si impegna a prestare un servizio ai suoi clienti in cambio di un determinato corrispettivo (15). I servizi possono essere prestati una tantum o ripetutamente, senza che ciò rilevi nella concessione dell'esenzione.

44 Importante per la soluzione della controversia è, a mio parere, che l'esenzione viene concessa all'«operazione» realizzata tra l'istituto e il suo cliente, vale a dire il solo negozio giuridico in cui entrambi siano parte. La detta operazione, in via di principio, sarebbe assoggettata all'IVA, di modo che il tasso d'imposta sarebbe trasferito al cliente, in quanto utente finale. L'esenzione viene ammessa proprio per evitare un simile gravame dell'attività economica.

45 E' necessario insistere sul fatto che l'«operazione» assoggettata all'IVA (e subito esentata) è il negozio giuridico concluso tra il cliente e l'istituto bancario. Se si tratta per esempio di un ordine di pagamento o di un trasferimento, parti del rapporto giuridico sono il cliente che dà l'ordine e la cassa di risparmio - o, in generale, l'istituto di credito - che accetta l'ordine e offre al cliente un servizio che consiste nel trasferire fondi a favore di un terzo.

46 Ciò detto, è irrilevante, per l'applicazione dell'esenzione, quali siano i mezzi o gli strumenti mediante i quali l'istituto bancario esegue le proprie obbligazioni inerenti al negozio giuridico concluso con il cliente. E' altrettanto irrilevante che, utilizzando tali mezzi o strumenti, l'istituto di credito si avvalga a sua volta della collaborazione di terzi.

47 In altri termini, l'«operazione», vale a dire il negozio giuridico tra la banca o la cassa di risparmio e il cliente, è cosa ben diversa dalla modalità seguita dall'istituto di credito per adempiere materialmente la propria obbligazione, che consiste nel prestare il servizio concordato. La sesta direttiva, parlando di «operazioni esenti» - art. 13, parte B, lett. d) -, si riferisce solo al primo negozio giuridico.

48 In alcune delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo (16) vi è una certa ambiguità che occorre dissipare: nelle «operazioni» analizzate non vi è una «prestazione finanziaria complessiva» scomponibile in diverse «parti» o sottoprestazioni autonome, ciascuna delle quali possa venire ascritta a soggetti diversi. Al contrario, vi è una sola prestazione finanziaria originata dal negozio giuridico che vincola il cliente e la sua banca o cassa di risparmio, a prescindere da quali siano le modalità, interne o esterne, con cui l'istituto bancario, in concreto, fornisce il servizio di cui trattasi.

49 Lo stesso giudice a quo riconosce che non esiste alcun vincolo giuridico tra il richiedente e i clienti degli istituti di credito. La SDC infatti offre i propri servizi ai detti istituti ed è obbligata solo nei confronti di questi, senza che il suo nome nemmeno appaia dinanzi ai clienti. Non vi sono pertanto «operazioni» di alcun tipo tra il richiedente e i clienti degli istituti bancari.

50 L'intervento della ricorrente è circoscritto allo specifico servizio di elaborazione elettronica prestato alle casse di risparmio e banche associate (17) che, allo stato attuale della tecnologia informatica, facilita enormemente la gestione del traffico bancario: la SDC offre quindi agli istituti bancari che vi aderiscono un servizio che consiste fondamentalmente nel trattamento e nella trasmissione elettronica di dati (18).

51 Questo «servizio» configura un mero strumento, tra i tanti a disposizione delle banche e delle casse di risparmio, per eseguire i negozi giuridici che queste concludono con i rispettivi clienti. Esso non può però essere confuso con le autentiche «operazioni» bancarie oggetto dell'esenzione, che ho menzionato in precedenza. Trattasi invece di un mezzo tecnico, tra i vari possibili, che l'istituto di credito utilizza secondo la propria convenienza.

52 Per effettuare l'elaborazione e la trasmissione elettronica di dati, al fine di eseguire materialmente le operazioni di trasferimento, pagamento, gestione di conti correnti e simili, le casse di risparmio o banche hanno due possibilità: utilizzare risorse umane e materiali proprie, come per tutte le altre attività bancarie, oppure affidare a terzi l'esecuzione materiale di alcune di tali incombenze.

53 Nella seconda ipotesi, che corrisponde alla presente fattispecie, il rapporto giuridico tra il cliente e la cassa di risparmio rimane inalterato come se quest'ultima effettuasse l'esecuzione materiale delle incombenze menzionate con i propri mezzi. Varia soltanto l'organizzazione interna del lavoro dell'istituto di credito stesso, ma ciò non ha alcuna rilevanza di fronte al cliente, il quale tratta esclusivamente con la banca o cassa di risparmio, che rimane unica responsabile nei suoi confronti.

54 La scelta di una delle due alternative è una decisione di politica aziendale che, in questo settore d'attività, ha conseguenze fiscali analoghe a quelle della maggior parte degli altri settori. Se un'impresa affida l'esecuzione di taluni compiti ad un'altra impresa, anziché portarla a termine con le proprie risorse umane e materiali, dovrà pagare l'IVA corrispondente alla prestazione di servizi richiesta.

55 Non si può accogliere pertanto l'argomento della ricorrente attinente a una presunta discriminazione fiscale tra le imprese bancarie che dispongono di risorse informatiche proprie e quelle obbligate a procurarsi, in questo campo, i servizi di un terzo. Come illustrerò oltre, questa è la conseguenza logica della struttura impositiva caratteristica dell'IVA.

56 Il principio della neutralità fiscale, alla base dell'IVA, non viene incrinato dalla scelta della detta alternativa. Infatti, il fatto imponibile, nella sua modalità di «prestazioni di servizio», comporta la presenza di due soggetti d'imposta indipendenti, tra i quali sussiste una relazione giuridica e uno dei quali svolge un'azione a favore dell'altro.

57 Ovviamente non sono soggetti passivi i lavoratori salariati che, secondo le direttive del datore di lavoro e alle sue dipendenze prestano i loro servizi all'impresa che li chiede loro. Nella prestazione di tali servizi non esiste fatto imponibile soggetto all'IVA: a rigore, si tratta di un fenomeno di non imponibilità (19), che deriva a contrario dall'effettiva configurazione del fatto imponibile e anche dalla natura stessa di questo tributo.

58 Le decisioni di politica aziendale possono portare a svolgere determinate incombenze con le risorse proprie dell'impresa, avvalendosi dei propri dipendenti. In tal caso, non esiste fatto imponibile soggetto all'IVA. Al contrario, possono invece portare a concordare con terzi, giuridicamente estranei all'impresa, la prestazione dei loro servizi: in questo caso trattasi di operazione gravata da IVA.

59 Questo schema, generalmente piuttosto elementare nella dinamica IVA, è perfettamente applicabile al caso in esame. Una cassa di risparmio può eseguire materialmente i negozi giuridici concordati con i suoi clienti, inerenti a trasferimenti di fondi e operazioni analoghe, avvalendosi dei propri impiegati, computers e sistemi di trasmissione dati, o ricorrendo a tal fine all'assistenza di un'altra impresa. Nel primo caso non si deve versare alcuna IVA; nel secondo, la prestazione di servizi effettuati da un'impresa esterna per la cassa di risparmio produce IVA.

60 In proposito ad un problema analogo, anche se avente profili diversi, la sentenza della Corte di giustizia 6 aprile 1995, BLP Group (20), ha risolto nello stesso senso, distinguendo le conseguenze fiscali delle scelte aziendali tra operazioni esenti e operazioni soggette ad imposta. Considerazioni identiche valgono per i casi, come quello di specie, in cui l'alternativa non sia tra operazioni esenti e operazioni soggette ad imposta, bensì tra operazioni non soggette e operazioni soggette ad imposta.

61 Per il resto, il fatto che l'intervento dell'impresa esterna, al servizio degli istituti bancari, avvenga in relazione alle attività commerciali di queste non incide su quanto ho appena detto. Tutte le imprese che offrono servizi agli istituti bancari, coadiuvandoli nel normale svolgimento del loro traffico commerciale (vale a dire delle loro operazioni con i clienti), in definitiva «collaborano» alle attività finanziarie delle banche e casse di risparmio e non vengono perciò esonerate dal pagamento dell'IVA.

62 Il governo danese sottolinea, fondatamente, che, se si accolgono gli argomenti della ricorrente, qualsiasi impresa indipendente che si trovi in relazione d'affari con un istituto bancario al fine di fornire a quest'ultimo un servizio più o meno collegato alle «operazioni» tipiche bancarie, che la sesta direttiva considera esenti, potrebbe anch'essa aspirare all'esenzione; ciò varrebbe per l'impresa telefonica con l'intervento della quale vengono trasmessi gli ordini di trasferimento, o per l'impresa di trasporti e di sicurezza che trasporta fisicamente i fondi da una succursale all'altra, e così via.

63 Siffatti esempi, o altri analoghi che potremmo aggiungere, dimostrano la necessità di circoscrivere i limiti dell'esenzione a ciò che costituisce il suo oggetto giuridico: le transazioni (21) o le operazioni finanziarie concluse tra agenti economici. Il ricorso, da parte di un istituto bancario, ai servigi di terzi (siano essi imprese di trattamento elettronico di dati, imprese telefoniche, di trasporti o di messaggeria), per l'esecuzione delle proprie obbligazioni originate dai contratti conclusi con i suoi clienti, è un fenomeno di per sé estraneo all'esenzione in esame.

L'inclusione delle varie operazioni della SDC nella categoria delle operazioni esenti

64 La descrizione dei servizi prestati dalla SDC ai suoi aderenti, come riassunta in precedenza, porta, se si accettano le conclusioni da me sostenute, a negare la loro appartenenza alla categoria delle operazioni esenti di cui è causa.

65 Infatti, ho già sottolineato come la SDC non realizza, in senso proprio, operazioni con i privati e le imprese clienti delle banche o delle casse di risparmio. Essa si limita, al contrario, ad offrire ai detti istituti di credito taluni specifici mezzi o servizi tecnici per il migliore svolgimento delle operazioni tipicamente bancarie che essi realizzano con i loro clienti.

66 La funzione ausiliare o strumentale della SDC, in quanto impresa esterna alle banche o casse di risparmio, è analoga a quella di qualunque altra impresa che offra ad un istituto di credito i suoi servizi professionali nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati. Nella misura in cui tali servizi non costituiscono, di per sé, nessuna delle «operazioni» o negozi giuridici di cui all'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva non possono beneficiare dell'esenzione prevista in detta disposizione.

67 Queste considerazioni vanno precisate e poste in relazione con ciascuno dei quattro tipi di operazioni che l'ordinanza di rinvio descrive dettagliatamente nella parte 3.1.

68 Per quanto riguarda i trasferimenti (parte 3.1, lett. A, dell'ordinanza di rinvio), che costituiscono la quota maggiore dell'attività della SDC, ho già rilevato che l'operazione esonerata è il negozio giuridico concluso tra l'istituto di credito e i suoi clienti, e non i servizi ausiliari offerti da terzi, imprese o persone, alla cassa di risparmio o alla banca per la realizzazione di tale negozio giuridico.

69 Le operazioni bancarie di trasferimento, la cui importanza per la realizzazione del mercato interno ha dato origine ad un'iniziativa legislativa della Commissione (22), iniziano con un ordine dato da una persona fisica o giuridica ad un istituto di credito in favore di un beneficiario (che può essere lo stesso ordinante), allo scopo di mettere una somma di denaro a disposizione di quest'ultimo.

70 L'operazione costituisce, come ho detto, un vero e proprio contratto, con obbligazioni a carico del cliente e dell'istituto di credito, le cui condizioni (in merito all'esistenza di fondi di copertura sufficienti, termine di esecuzione, commissioni dovute, interessi e indennizzi per mancata esecuzione o per eccessivo ritardo, tasso di cambio applicabile alle operazioni transfrontaliere, ecc.) vincolano giuridicamente entrambi (23).

71 I soggetti attivi e passivi delle operazioni di trasferimento cui si riferisce l'ordinanza di rinvio sono i clienti (privati e imprese, in veste di ordinanti o di beneficiari) e gli enti che realizzano i trasferimenti, assumendosi i rischi e le obbligazioni propri di questo tipo di contratti (24).

72 Gli enti che effettuano i trasferimenti offrono ai loro clienti uno specifico servizio finanziario, che consiste nel porre in essere un movimento di capitale, prestazione di servizi esente ai sensi della sesta direttiva. Il fatto che per fornire questo servizio siano obbligati ad avvalersi di determinati mezzi tecnici o materiali, o di servizi di terzi (imprese di telecomunicazioni, di trasporto di fondi, servizi postali, servizi informatici, servizi di assistenza legale e altri), non deve far confondere l'operazione esente in quanto tale con i servizi tecnici o ausiliari che rendono possibile lo svolgimento di questo aspetto dell'attività bancaria, servizi ai quali l'esenzione non è applicabile.

73 In particolare, la descrizione delle operazioni di trasferimento contenuta nell'ordinanza di rinvio mette in evidenza che la funzione strumentale della SDC è l'elaborazione informatica di dati, al servizio degli istituti di credito, e che essa, giuridicamente, non effettua personalmente l'operazione di trasferimento (25). Non si può dunque applicare alle dette funzioni strumentali l'esenzione oggetto di discussione.

74 Quanto alle operazioni di consulenza in materia di titoli (parte 3.1, lett. B, dell'ordinanza di rinvio) la descrizione delle attività della SDC fatta dal giudice a quo presenta una certa ambiguità:

a) nella descrizione generale delle operazioni, il punto 3.1, lett. B, dell'ordinanza di rinvio si limita, come ho segnalato, a menzionare le operazioni di «consulenza» in materia di titoli;

b) al contrario, esplicitando il contenuto della citata parte 3.1, lett. B, l'ordinanza di rinvio parla di «funzione di consulenza e di gestione (26) di titoli», e aggiunge che «la ricorrente procede ad operazioni di borsa per conto dei clienti degli aderenti. Le dette operazioni consistono nell'acquisto o vendita di titoli del portafoglio degli aderenti».

75 Se l'attività della SDC in questo campo si limita a procacciare alle casse di risparmio o alle banche informazioni o consulenza riguardo al mercato dei titoli mobiliari, il detto servizio, semplicemente, non figura tra le operazioni considerate esenti dalla sesta direttiva.

76 Infatti, un tipo di servizio come quello descritto nell'ordinanza di rinvio («la ricorrente dà ai membri la possibilità di accedere a un sistema avanzato di informazioni e consulenza sul mercato delle obbligazioni danesi e offre loro la possibilità di elaborare proposte di investimento in base a determinati criteri, come ad esempio l'importo dell'investimento e la sua durata») non gode di esenzione ai sensi della sesta direttiva.

77 Al contrario, se la SDC negoziasse, comprasse e vendesse valori mobiliari per conto dei suoi clienti, tali operazioni beneficierebbero dell'esenzione di cui all'art. 13, punto B, lett. d), punto 5 della sesta direttiva.

78 Sembra però che la realtà sia diversa. Ancora una volta l'intervento dell'SDC sembra limitato alla fornitura ai suoi membri (banche e casse di risparmio) del supporto tecnico necessario affinché questi a loro volta realizzino operazioni di intermediazione nella compravendita di titoli per conto dei loro clienti.

79 Stando così le cose, e con riserva della chiarificazione giuridica definitiva di queste attività, che spetta al giudice a quo effettuare, si deve nuovamente negare la possibilità di dichiarare esenti i servizi strumentali offerti dall'SDC agli istituti di credito affinché questi ultimi facciano da intermediari nella compravendita dei portafogli-titoli dei loro clienti.

80 Quanto alle operazioni di gestione di depositi, gestione di contratti di compravendita e gestione di crediti (parte 3.1, lett. C, dell'ordinanza di rinvio), la SDC ammette che tali operazioni non sono esenti a partire dal 1_ gennaio 1991, data in cui si è concluso il periodo transitorio durante il quale gli Stati membri potevano eccezionalmente mantenere in vigore le esenzioni per i casi specifici di cui all'allegato F della sesta direttiva (27).

81 Il profilo di queste operazioni (nel periodo precedente il 1_ gennaio 1991), come emerge dall'ordinanza di rinvio, suscita alcuni dubbi e non consente di affermare con certezza quale sia il regime giuridico applicabile.

82 Il giudice a quo infatti afferma che le «operazioni di gestione di depositi» di cui alla parte 3.1, lett. C, dell'ordinanza di rinvio, realizzate dalla SDC comportano la tenuta di un registro dei titoli dei clienti, il controllo e la registrazione degli accrediti e degli addebiti, il trasferimento nei conti degli aventi diritto dei rendimenti maturati e l'informazione scritta in merito ai movimenti prodottisi.

83 Ma la persona giuridica che compare dinanzi ai clienti come autore di tali attività non è la SDC, bensì l'istituto di credito al quale i clienti hanno affidato la gestione dei loro patrimoni mobiliari. Il compito della SDC sembra quello di fornire agli istituti di credito il supporto tecnico necessario affinché questi portino a termine la detta gestione, alle condizioni pattuite con i loro clienti.

84 Si deve affermare la stessa cosa riguardo alla gestione dei contratti di compravendita e di credito, nei quali si stabilisce un rapporto giuridico tra i clienti e gli istituti di credito. Questi ultimi rimangono responsabili della gestione di fronte ai loro clienti, che non sono neppure al corrente dell'intervento della SDC, il quale si limita a fornire agli istituti bancari i dati corrispondenti.

85 Da ultimo, per quanto riguarda le cosiddette «operazioni relative alle situazioni interne dei membri» (parte 3.1, lett. D, dell'ordinanza di rinvio), la risposta data dall'SDC al quesito postole dalla Corte di giustizia sul contenuto della sua richiesta di esenzione conferma che la detta associazione non ha mai preteso di beneficiarne per questo tipo di operazioni. Perciò è superflua qualsiasi risposta in merito al regime tributario loro applicabile.

Conclusioni

86 A seguito delle considerazioni fin qui esposte, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni sottopostele dall'Østre Landsret nei seguenti termini:

«1) Le esenzioni di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, non sono subordinate al fatto che nelle operazioni di cui trattasi intervenga necessariamente un istituto di credito, banca o cassa di risparmio.

2) Allorché nelle operazioni esenti ai sensi delle disposizioni citate interviene un istituto di credito che presta servizi finanziari ai propri clienti, la portata dell'esenzione è limitata ai negozi giuridici di cui trattasi, conclusi dal detto istituto con i propri clienti, ma non si estende alla fornitura di servizi ausiliari o strumentali che siano eventualmente forniti sotto forma di elaborazione elettronica di dati o, in generale, di trasmissione elettronica di informazioni da impresa esterna all'istituto di credito, per l'esecuzione delle operazioni bancarie che gli competono.

3) In particolare, l'esenzione controversa non si applica alla prestazione di servizi di trasmissione elettronica di dati eventualmente fornita da un'impresa esterna, estranea all'istituto di credito, in favore di quest'ultimo, per consentirgli di portare a termine le operazioni di trasferimento di fondi e di altro tipo menzionate all'art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 4, della sesta direttiva, o le operazioni su titoli e valori mobiliari di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della detta direttiva.

4) Spetta al giudice a quo determinare se, nel periodo transitorio di cui all'art. 28, n. 3, lett. b) della sesta direttiva, in combinato disposto con il n. 4 dello stesso articolo, l'impresa richiedente abbia effettivamente prestato servizi finanziari consistenti nella gestione di depositi di titoli, di contratti di compravendita e di crediti oppure se, al contrario, si sia limitata a fornire agli istituti di credito il sostegno tecnico necessario per effettuare tale gestione per i loro clienti. Il diritto all'esenzione controversa sussisterebbe soltanto nella prima ipotesi».

(1) - GU L 145, pag. 1.

(2) - Malgrado ciò, come riconosce il governo danese nelle sue osservazioni (punto 22), ad esso si applica il decreto 12 dicembre 1991, n. 820, che disciplina i controlli contabili generali dei servizi comuni di gestione informatica.

(3) - La ricorrente fornisce servizi al 99% delle casse di risparmio danesi (percentuale calcolata sulla base del bilancio complessivo delle casse di risparmio) nonché a talune singole banche.

(4) - In Danimarca, secondo i documenti prodotti dalle parti, banche e casse di risparmio sono disciplinate dalla stessa normativa.

(5) - Per maggiore chiarezza, con il termine «aderenti» alla SDC indicherò le banche e le casse di risparmio. Con il termine «clienti» le persone, fisiche o giuridiche, che sono in relazioni commerciali con tali banche o casse di risparmio.

(6) - Il documento di base è quello intitolato «Descrizione generale dell'attività della SDC».

(7) - Sulla portata di questo punto, v. paragrafi 74-79 delle presenti conclusioni.

(8) - La decisione della Momsnævn costituisce un esempio di reformatio in peius in quanto, sulla base di un ricorso amministrativo promosso da un soggetto che ha ottenuto l'accoglimento solo parziale della propria domanda, e pertanto si ritiene leso, essa aggrava la posizione giuridica del ricorrente fino al punto di privarlo anche dei vantaggi che gli erano stati riconosciuti grazie al detto accoglimento parziale.

(9) - La parte 2 dell'ordinanza di rinvio, relativa alla fase amministrativa del procedimento, descrive le varie tappe del reclamo della SDC nei termini che ho sintetizzato nei paragrafi 7-13 delle presenti conclusioni.

(10) - Così disponeva l'art. 1, n. 2, della diciottesima direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/465/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE (GU L 226, pag. 21).

(11) - Causa C-281/91 (Racc. pag. I-5405).

(12) - La Corte di giustizia rafforza il proprio argomento aggiungendo, al punto 14 della sentenza: «Tale interpretazione è avvalorata dalla finalità del sistema comune d'imposta, istituito dalla sesta direttiva IVA, che è soprattutto quella di garantire la parità di trattamento dei soggetti passivi. Tale principio risulterebbe violato se un acquirente dovesse essere tassato per il finanziamento concessogli dal proprio fornitore, mentre un acquirente che chieda un finanziamento ad una banca o ad un altro ente mutuante gode di un esenzione dall'imposta».

(13) - Le versioni linguistiche spagnola, francese e italiana utilizzano, rispettivamente, le espressioni «operaciones siguientes», «opérations suivantes» e «operazioni seguenti»; le versioni inglese e danese, rispettivamente, le espressioni «following transactions» e «følgende transaktioner». La versione tedesca dal canto suo contiene l'espressione «folgenden Umsätze». Il termine di origine latina «transazione», nel suo significato di affare o negozio commerciale (e non nella accezione di risultato o azione del transigere), è forse più preciso giuridicamente del termine generico «operazione» per descrivere quali tipi di atti fruiscano dell'esenzione di cui è causa.

(14) - Riassumendo gli argomenti della SDC (parte 6.1 dell'ordinanza di rinvio), il giudice afferma che «la ricorrente sostiene che una gran parte delle prestazioni (operazioni) da essa effettuate per i clienti di istituti di credito per il tramite dei membri dell'associazioni (cioè gli istituti di credito) è esente dall'IVA (...)».

(15) - La forma, diretta o indiretta, del corrispettivo, è indifferente: in ogni caso, la causa del negozio continua ad essere la produzione di lucro.

(16) - In particolare, le questioni 1, 3 e 4.

(17) - La Commissione sostiene, nelle sue osservazioni, che ai sensi dell'art. 2 dello statuto della SDC, esso ha come oggetto sociale quello di effettuare elaborazioni informatiche per i suoi aderenti e altri enti o società collegate, mediante la concezione e la gestione di sistemi di gestione automatica di dati.

(18) - Secondo quanto emerge dall'ordinanza di rinvio (parte 3.1), le prestazioni di servizi della ricorrente consistono in una serie di componenti il cui complesso costituisce le prestazioni richieste dai singoli istituti di credito. Nel documento intitolato «Descrizione generale delle attività della SDC» si afferma che «(...) i componenti [delle prestazioni] possono essere suddivisi in componenti relativi al ricevimento, all'elaborazione e alla trasmissione elettronica dei dati» (corsivo dell'autore).

(19) - Non si tratta dunque di una mera esenzione. Si può parlare propriamente di esenzione fiscale quando esiste un fatto previamente gravato, vale a dire soggetto all'imposta. Concettualmente l'esenzione presuppone un'obbligazione iniziale di assolvere un tributo, per la quale il legislatore concede per vari motivi una dispensa dal pagamento. Trattasi dunque di un beneficio che dev'essere necessariamente previsto espressamente dalla legge per esonerare dall'obbligazione di pagamento del tributo. Prima di verificare se una data operazione presenta i requisiti necessari per godere dell'esenzione, è necessario accertarsi che rientri nella sfera di applicazione del tributo stesso.

(20) - Il punto 26 della sentenza BLP Group (C-4/94, Racc. pag. I-983 e ss., in particolare pag. I-1011) così recita: «(...) la scelta, da parte di un'imprenditore, tra operazioni esenti e operazioni soggette ad imposta può basarsi su tutta una serie di elementi, in particolare su considerazioni di carattere fiscale, riguardanti il regime dell'IVA. Ai sensi della giurisprudenza della Corte, il principio di neutralità dell'IVA non ha la portata attribuitagli dalla BLP. Il sistema comune dell'IVA garantisce perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano di per sé soggette all'IVA (v., in particolare, sentenza 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman, Racc. pag. 655, punto 19)».

(21) - Nel senso precisato alla nota 13.

(22) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui bonifici transfrontalieri nell'Unione europea (GU 1994, C 360, pag. 13; versione modificata in GU 1995, C 199, pag. 16). Su questa è già stata pubblicata la «posizione comune (CE) 4 dicembre 1995, n. 32, definita dal Consiglio in conformità del procedimento di cui all'articolo 189 B del Trattato istitutivo della Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui bonifici transfrontalieri» (GU C 353, pag. 52).

(23) - La Commissione ha adottato la raccomandazione 14 febbraio 1990, 90/109/CEE, concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere (GU L 67, pag. 39), stabilendo una serie di principi «al fine di migliorare la trasparenza delle informazioni e delle regole di fatturazione» di tali operazioni.

(24) - Nell'udienza alcuni intervenienti hanno cercato di sottolineare come la descrizione delle operazioni esenti di cui all'art. 13, punto B, lett. d), punti 3-5, della sesta direttiva è fatta in termini puramente oggettivi, senza esigere un nesso o vincolo diretto tra i clienti e gli istituti bancari. Come ho già fatto rilevare nell'introduzione di queste conclusioni in merito alla componente soggettiva delle esenzioni di cui è causa, nulla impedirebbe dal punto di vista della sesta direttiva che imprese diverse dagli istituti di credito (e tra queste la SDC) effettuino autentiche operazioni di trasferimento, vale a dire prestino il corrispondente servizio finanziario, assumendosi le obbligazioni e i rischi propri di questo. Nella fattispecie, però, il ruolo della SDC, secondo quanto risulta dagli antefatti esposti nell'ordinanza di rinvio, non è quello di intermediario finanziario, bensì quello di impresa informatica che offre agli istituti di credito una collaborazione tecnica.

(25) - L'oggetto del procedimento non si estende alle operazioni di stretta compensazione («clearing») tra banche, che possono avvenire mediante lo scambio elettronico di dati. Avviene di frequente infatti che le liquidazioni interbancarie avvengano attraverso un sistema comune di compensazione elettronica. Il governo britannico ha sottolineato in udienza che in questo contesto anche i trasferimenti realizzati da e tra banche, estranei quindi alle relazioni istituti di credito - clienti, beneficiano dell'esenzione controversa.

(26) - Senza corsivo nell'originale. Con il termine «gestione», utilizzato in questa parte dell'ordinanza di rinvio, il giudice sembra riferirsi non già alle attività tipiche di gestione dei patrimoni mobiliari (che di norma comprendono la loro amministrazione e custodia, la riscossione di dividendi e di interessi nonché azioni analoghe), bensì alla negoziazione e alla compravendita. Le attività di gestione di portafoglio in senso proprio sono menzionate nella parte 3.1, lett. C, dell'ordinanza di rinvio, alla rubrica «Gestione di depositi».

(27) - V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.