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Avviso legale importante

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62000C0235

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 12 luglio 2001. - Commissioners of Customs & Excise contro CSC Financial Services Ltd. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Regno Unito. - Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 - Operazioni esenti - Operazioni relative a titoli - Negoziazione - Fornitura di un servizio denominato di "call center". - Causa C-235/00.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-10237


Conclusioni dell avvocato generale


1. La questione sottoposta alla Corte dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (giudice di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto civile, commerciale e della navigazione) (in prosieguo: la «High Court»), ha ad oggetto l'interpretazione di una delle esenzioni relative ad operazioni effettuate all'interno di uno Stato previste dalla sesta direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «sesta direttiva») .

2. La controversia dinanzi al giudice britannico ha lo scopo di precisare se i servizi prestati dalla CSC Financial Services Limited (in prosieguo: la «CSC») ad un istituto finanziario siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»). In particolare, la High Court chiede se detti servizi beneficino della norma relativa alle esenzioni di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva.

I I fatti, il procedimento nella causa principale e la questione pregiudiziale

3. La CSC è una società che fornisce alle istituzioni finanziarie un servizio di mediazione consistente nella ricezione e gestione di comunicazioni telefoniche per conto di dette istituzioni mediante una centrale telefonica («call centre»).

4. La prestazione, in sostanza, consiste nel fatto che una società propaganda i suoi prodotti finanziari, fornendo i numeri telefonici della CSC la quale, mediante personale specializzato, dà le informazioni richieste ed eventualmente evade le richieste di investimento, ma non presta consulenze né effettua l'operazione. Sino a tale momento, tutti i contatti tra la società fornitrice del prodotto ed il pubblico avvengono attraverso la centrale telefonica.

5. La CSC ha fornito alla Sun Alliance Group (in prosieguo: la «Sun Alliance») servizi come quelli descritti, in relazione ad un prodotto finanziario denominato Daisy personal equity plan o «PEP» (in prosieguo: il «Daisy)», ossia un piano personalizzato di investimenti in valori mobiliari a rendita variabile .

6. La Sun Alliance propagandava i titoli Daisy tramite i mezzi d'informazione, indicando un numero telefonico cui rispondeva la centrale telefonica della CSC. I potenziali investitori che chiamavano tale numero ricevevano informazioni dall'operatore a nome della Sun Alliance . Se gli interlocutori decidevano di investire, la CSC evadeva le richieste ed il suo personale accertava che i moduli di adesione fossero stati adeguatamente compilati, che i potenziali aderenti rispondessero ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'operazione e che alla richiesta fosse allegato il pagamento. Lo stesso iter veniva seguito per le cancellazioni .

7. Le formalità relative all'emissione e al trasferimento dei titoli, nonché alla cancellazione, venivano espletate da una società terza rispetto alla CSC .

8. Il corrispettivo per i servizi prestati dalla CSC alla Sun Alliance si componeva di due parti: una fissa ed una variabile in funzione del volume delle vendite, nonché del numero e della durata delle chiamate telefoniche.

9. La CSC impugnava la decisione adottata dai Commissioners of Customs and Excise (amministrazione delle imposte indirette; in prosieguo: i «Commissioners») il 21 aprile 1997, secondo cui i servizi forniti alla Sun Alliance non erano esenti da IVA. Il ricorso veniva esaminato dal London Value Added Tax and Duties Tribunal (Tribunale amministrativo competenti in materia tributaria) che, nella sentenza 11 febbraio 1998, dichiarava che l'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva si applica alle operazioni necessarie all'emissione o al trasferimento di titoli.

10. I Commissioners interponevano appello dinanzi alla High Court, sostenendo che la disposizione di cui trattasi riguarda solo le operazioni relative ai titoli e non si estende alle operazioni preliminari svolte da terzi per conto dell'emittente. Da parte sua, la CSC affermava che i servizi prestati alla Sun Alliance erano specifici ed essenziali per l'emissione dei titoli Daisy in quanto, a suo parere, si trattava di operazioni relative a titoli esenti da IVA in forza della predetta disposizione.

11. La High Court, nutrendo dubbi sulla portata dell'esenzione prevista nella succitata disposizione della sesta direttiva, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

«Come si debba interpretare l'esenzione prevista per le "operazioni relative a titoli" dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, e, precisamente:

1) Se l'espressione "operazioni relative a titoli" si riferisca solamente a un'operazione in cui i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo risultano modificati.

2) Se l'espressione "operazioni, compresa la negoziazione, relative a titoli" possa riferirsi a un servizio di fornitura di informazioni a potenziali investitori, di ricezione ed evasione di richieste provenienti da investitori al fine dell'emissione di un titolo (esclusa la preparazione e la spedizione dei relativi documenti rappresentativi), qualora il detto servizio venga fornito ad un soggetto, titolare di diritti e obblighi derivanti da tale titolo, da un soggetto che non è destinatario di alcun diritto od obbligo riguardo a tale titolo».

II La norma comunitaria oggetto d'interpretazione

12. La sesta direttiva dedica il titolo X alla disciplina delle esenzioni. L'art. 13 prevede le esenzioni relative alle operazioni interne, distinguendo tra quelle a favore di alcune attività d'interesse pubblico (parte A), quelle motivate da criteri di politica economica e finanziaria (la maggior parte delle esenzioni comprese nella parte B) e quelle che parte della dottrina ha denominato esenzioni tecniche [quelle contemplate alle lettere c) e f) della parte B e alla parte C]. Il secondo gruppo comprende le operazioni relative ai titoli.

13. La norma che la High Court chiede alla Corte di interpretare recita quanto segue:

«Esenzioni all'interno del paese

(...).

B. Altre esenzioni

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(...)

d) le operazioni seguenti:

(...);

5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:

dei titoli rappresentativi di merci;

dei diritti o titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3».

III Il procedimento dinanzi alla Corte

14. Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte, nei termini a tal fine prescritti dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, il governo britannico, la CSC e la Commissione.

15. All'udienza del 12 luglio 2001 le parti sono comparse per esporre oralmente i loro argomenti.

IV L'esame della questione pregiudiziale

16. I quesiti posti dalla High Court riguardano le «operazioni relative a titoli» e in particolare la questione se detta espressione, da un lato, debba comprendere gli interventi che modificano il contenuto del rapporto giuridico incorporato nel titolo mobiliare e, dall'altro, includa i servizi come quelli prestati dalla CSC.

1. I criteri di interpretazione

17. La soluzione della Corte deve tenere conto, come punto di partenza, del fatto che la regola generale è l'assoggettamento ad IVA di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all'interno di ogni Stato membro da un soggetto passivo . L'esonero è l'eccezione e, come ogni esenzione da un obbligo fiscale, dev'essere interpretato restrittivamente . Viceversa, ogni esclusione dall'eccezione, poiché implica un ritorno al criterio generale, sfugge al principio dell'interpretazione in senso restrittivo .

18. Non si deve neppure dimenticare che la norma di cui la High Court chiede l'interpretazione contiene una misura di aiuto di carattere economico e di tenore negativo , che viene definita esclusivamente in base a criteri oggettivi. Sono esentate le operazioni, non i soggetti che le effettuano, sebbene siano questi ultimi i beneficiari .

19. Infine, un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno richiede che sia garantita la neutralità del sistema comune dell'IVA , che il regime delle esenzioni altera in una certa misura per derogare al principio della generalità dell'onere impositivo. Pertanto, al fine di ridurre le esenzioni e, soprattutto, di dare coerenza e coesione al sistema dell'imposta in tutti gli Stati membri, occorre convenire che le esenzioni previste all'art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario .

2. La nozione di «operazioni relative a titoli»

20. L'analisi della nozione richiede una duplice indagine. Una di natura grammaticale e l'altra teleologica.

21. Sulla prima ho già avuto modo di svolgere alcune considerazioni nelle conclusioni presentate nella causa decisa con la sentenza SDC, citata . Ho dichiarato che le «operazioni» di cui all'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva costituiscono veri negozi giuridici.

22. Le versioni linguistiche delle lingue romanze utilizzano un termine di scarso significato derivante dal verbo latino operari, che significa «agire», «operare» o «lavorare».

23. Da parte sua, il testo inglese della sesta direttiva contiene un vocabolo anch'esso di origine latina ma più specifico e quindi dotato di maggiore capacità espressiva. Si tratta della voce transactions, che deriva dalla parola latina transactus, participio del verbo transigere che, a sua volta, trae origine da agere. Letteralmente, significa «far passare attraverso». Nella versione tedesca appare l'espressione Umsätze, che fa riferimento a «movimenti commerciali», «transazioni». Orbene, in spagnolo quest'ultimo termine esprime, nella sua seconda accezione, un affare, un negozio, un accordo commerciale. Per definizione, ogni negozio modifica la situazione giuridica preesistente ed è quindi atto a creare, modificare ed estinguere diritti e obblighi. Non per nulla il negozio giuridico è una delle fonti degli obblighi .

24. Lasciando tale piano formale e passando ad uno più sostanziale , qual è quello dello scopo che il legislatore comunitario persegue prevedendo un'eccezione all'obbligo di versare l'imposta quando il fatto generatore sia una delle operazioni menzionate all'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva, rilevo che l'esenzione non può avere altra ratio che quella di svincolare dal regime impositivo operazioni che, data la loro frequenza ed abitualità, costituiscono un elemento fondamentale dei sistemi finanziari e, pertanto, dell'attività economica degli Stati membri. Si tratta di evitare un onere a carico di determinate prestazioni che possa ostacolare il funzionamento del mercato .

25. Poiché tale è lo scopo della disposizione, a mio parere le operazioni esentate debbono essere solo quelle la cui esclusione risulti imprescindibile per conseguire il risultato voluto , ossia quelle atte ad alterare la realtà giuridica creando, modificando o estinguendo diritti ed obblighi. Le operazioni neutre, prive di effetti ad extra , possono essere assoggettate ad imposta, in quanto la loro imposizione non incide sul sistema finanziario.

26. Ho già rilevato che le esenzioni dall'IVA contrastano con il principio della generalità dell'imposta e ne mettono in discussione la neutralità, in quanto esentano dall'obbligo di ripercussione. Tale effetto, che è in contrasto con l'obiettivo principale del sistema comune dell'IVA, dev'essere ridotto ai minimi termini e limitato alle operazioni in cui la riscossione dell'IVA possa determinare un onere indesiderato sull'attività economica.

27. Per un motivo o per l'altro, tenendo conto del significato letterale e dello scopo della disposizione che si chiede alla Corte di interpretare, ritengo che le «operazioni relative a titoli» di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva siano operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo.

28. E' lodevole lo sforzo profuso dalla CSC nelle sue osservazioni scritte per attribuire alla sentenza nella causa SDC un significato che non ha. La CSC fa derivare da tale sentenza l'idea che affinché un elemento di un'operazione esente rientri nell'esenzione, si deve trattare di una pratica specifica, essenziale e identificabile, qualità che, secondo quanto afferma la CSC, i servizi prestati alla Sun Alliance posseggono. Tuttavia, il significato della sentenza è un altro. Secondo la Corte sono esenti le prestazioni che, comportando una modifica della situazione giuridica, svolgono in realtà la funzione dell'operazione esentata dall'imposta, ossia costituiscono siffatta operazione . E' evidente che i servizi prestati dalla CSC alla Sun Alliance non rientrano in tale categoria.

29. Solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto, come, tra l'altro, l'emissione, il trasferimento, la girata, il pagamento e l'ammortamento, rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione fiscale in esame. Le altre, ancorché strumentali, ne sono escluse. Prova evidente di ciò è data dal fatto che la disposizione di cui trattasi precisa che il vantaggio fiscale non si applica alle attività consistenti nella custodia e nella gestione dei titoli. La custodia e la gestione sono negozi giuridici relativi ai titoli inidonei ad incidere sul contenuto del rapporto giuridico che questi ultimi rappresentano .

30. L'eccezione è costituita dalla «negoziazione» di titoli che, benché sia esentata, tuttavia, come esporrò in seguito , è così collegata, soggettivamente ed oggettivamente, alle operazioni che creano, modificano o estinguono i diritti rappresentati dal titolo che la loro inclusione nella definizione del vantaggio fiscale appare pienamente giustificata.

3. I servizi di informazione sui titoli e di evasione delle richieste di adesione

31. Pertanto, solo le prestazioni che creano, modificano o estinguono i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo sono tutelate dalla disposizione che la High Court chiede di interpretare. Occorre ora esaminare se possa attribuirsi tale qualifica ai servizi consistenti nel fornire informazioni su un prodotto finanziario o nel ricevere ed evadere, se del caso, le richieste di adesione aventi ad oggetto i relativi titoli .

32. A tal fine è irrilevante che detti servizi vengano prestati da un terzo che interviene in un rapporto giuridico tra altri soggetti . Il carattere oggettivo dell'esenzione fa sì che l'elemento decisivo per la sua applicazione sia la natura dell'operazione e non la condizione di chi l'effettua. Non può opporsi alcuna eccezione al fatto che una persona fisica o giuridica diversa dai titolari dei diritti ed obblighi incorporati nel titolo fruisca dell'esenzione, qualora svolga operazioni esenti .

33. Pertanto, la condizione enunciata dalla High Court nella parte finale della sua seconda questione è superflua. Per fornire la soluzione, la Corte deve tenere conto solo della natura delle prestazioni, a prescindere dal soggetto che le effettua.

34. L'attività consistente nel fornire informazioni sul prodotto finanziario ed evadere le richieste d'investimento, senza prestare consulenze né intervenire nell'emissione o nella cancellazione dei titoli, è preliminare e inidonea ad incidere sul contenuto del rapporto giuridico incorporato nel titolo. Pertanto, conformemente alla soluzione da me proposta per la prima questione sottoposta dalla High Court, la seconda questione dev'essere risolta in senso negativo.

35. Infatti, l'operazione imponibile ed esentata in forza dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva è il negozio giuridico tra la Sun Alliance e il sottoscrittore di titoli Daisy, a prescindere dal fatto che si tratti dell'emissione, della modifica di taluni suoi elementi oggettivi o soggettivi o della cancellazione. Se tra le competenze contrattuali della CSC rientrano quelle necessarie ad effettuare alcuni di tali negozi giuridici agendo in nome della Sun Alliance, non ho il minimo dubbio ch'esse siano esenti da IVA. Qualora invece non sia così e l'intervento della CSC sia meramente accessorio e preliminare al compimento di tali negozi giuridici, a mio parere tale intervento non è esente dall'IVA.

36. La nozione di «prestazione accessoria» è stata esaminata dalla Corte, che l'ha definita come quella che «non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore» . Non è una nozione decisiva per stabilire se una determinata operazione sia esente dall'imposta, ma fornisce un criterio adeguato per giungere alla soluzione. Per definizione, un elemento accessorio non è necessario a quello principale, sebbene sia utile in quanto lo completa e lo migliora. In linea di principio, se l'esenzione in esame è oggettiva, si deve avere riguardo solo all'operazione descritta nel testo della disposizione, e non alle altre operazioni che si limitano a completarne l'esecuzione. Il principio di interpretazione in senso restrittivo delle esenzioni fiscali autorizza questa soluzione, che è applicabile anche agli interventi indispensabili per effettuare l'operazione esente dall'imposta .

37. Dev'esservi qualcosa in più, deducibile dalla natura finalistica delle esenzioni fiscali. Se una determinata categoria di negozi giuridici viene esentata dall'IVA per conseguire un dato obiettivo, potranno essere esonerate solo le operazioni accessorie dirette alla sua realizzazione. Per usare i termini impiegati dalla Corte, sono esentate solo le prestazioni accessorie che svolgano le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni descritte nella disposizione che stabilisce l'esenzione ; deve trattarsi di prestazioni che costituiscano di per sé operazioni esenti .

38. I servizi consistenti nella mera informazione e nell'evasione di richieste di sottoscrizione dei titoli non presentano le condizioni necessarie per poter ritenere ch'essi svolgano la funzione delle operazioni esenti di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva. Si tratta di prestazioni accessorie, quindi non indispensabili, prive di qualunque contenuto sostanziale e inidonee ad incidere sui diritti e sugli obblighi che derivano dal titolo. Nella sentenza nella causa SDC, più volte citata, la Corte ha escluso dall'esenzione le attività di informazione finanziaria . In tali condizioni e alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che tali operazioni non siano esenti dall'IVA.

39. Né esse possono rientrare nella nozione di «negoziazione» e fruire in tal modo del vantaggio fiscale in esame. L'idea del «negoziare» richiama quella del «transigere», «cedere» e «trattare», insomma del disporre dei propri diritti ed interessi per giungere ad un accordo. La capacità di fare uso del proprio patrimonio la possiede solo il titolare o chi lo rappresenta, in forza della legge (patria potestà, tutela) o di una norma convenzionale (mandato, rappresentanza) .

40. In definitiva, propongo alla Corte di dichiarare, in risposta al secondo quesito formulato dalla High Court, che l'espressione «operazioni, compresa la negoziazione, relative a titoli» di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, non comprende i servizi consistenti unicamente nel fornire informazioni su un prodotto finanziario e ricevere ed evadere, se del caso, le richieste di sottoscrizione dei relativi titoli, senza emissione di questi ultimi.

V Conclusione

41. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dalla High Court:

«1) Le "operazioni relative a titoli" di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo.

2) L'espressione "operazioni, compresa la negoziazione, relative a titoli", di cui alla predetta disposizione, non comprende i servizi consistenti unicamente nel fornire informazioni su un prodotto finanziario e ricevere ed evadere, se del caso, le richieste di sottoscrizione dei relativi titoli, senza emissione di questi ultimi».