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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 1º marzo 2007 1(1)

Causa C-363/05

JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc

The Association of Investment Trust Companies

contro

Commissioners of HM Revenue and Customs

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal VAT and Duties Tribunal, Londra (Regno Unito)]

«Imposta sul valore aggiunto – Esenzione a favore della gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione di fondo comune d’investimento come definito dagli Stati membri – Fondi d’investimento chiusi»





I –    Considerazioni introduttive

1.     Ai sensi della sesta direttiva sull’IVA 77/388/CEE (in prosieguo: la sesta direttiva)(2), la gestione di fondi comuni d’investimento è esente da IVA. La Corte, nella sua sentenza Abbey National(3) – sempre su rinvio pregiudiziale del VAT and Duties Tribunal, London – ha già individuato le operazioni ricomprese nel termine gestione di fondi comuni d’investimento e le condizioni in presenza delle quali servizi di gestione svolti da terzi nei confronti di un fondo sono esenti da IVA.

2.     La causa Abbey National verteva su fondi d’investimento aperti in forma di trust (Authorised Unit Trusts; in prosieguo: gli «AUT») e su società d’investimento in forma statutaria (Open-ended Investment Companies; in prosieguo: le «OEIC»). Nel presente procedimento viene ora sollevata la questione se l’esenzione valga anche per determinati fondi chiusi, ossia le Investment Trust Companies (in prosieguo: le «ITC»). Fondamentalmente, fondi aperti e fondi chiusi si differenziano per il fatto che il capitale di fondi aperti varia a seconda dell’emissione e del riacquisto di quote da parte del fondo, mentre nei fondi chiusi il capitale rimane invariato.

3.     L’incertezza relativa al trattamento delle ITC deriva dal fatto che la direttiva rinvia alla normativa nazionale per la definizione di patrimoni separati e autonomi (fondi comuni d’investimento) che beneficiano di agevolazioni fiscali. È vero che nel Regno Unito esistono norme generali sulle ITC, ma esse non prevedono il beneficio dell’esenzione da IVA. Occorre quindi chiarire la portata dei poteri di definizione in capo agli Stati membri e, in particolare, i limiti loro posti dal principio della neutralità dell’IVA.

II – Ambito normativo

A –    Normativa comunitaria

4.     Ai sensi dell’art. 13, parte B, della sesta direttiva:

«gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(…)

d)      le operazioni seguenti:

(…)

6.      la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri; (…)».

5.     La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (4) armonizza le normative interne in materia di fondi comuni d’investimento. Tuttavia, ai sensi del suo art. 1, n. 2, secondo trattino, nel suo ambito di applicazione rientrano solo fondi aperti le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. Invece, i fondi chiusi sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva (art. 2, n. 1, primo trattino, della direttiva 85/611).

B –    Normativa nazionale

6.     Nel Regno Unito l’esenzione prevista dalla sesta direttiva per la gestione di fondi d’investimento e società di investimento è stata attuata dalle voci 9 e 10, Gruppo 5, allegato 9 del Value Added Tax Act 1994 (legge sull’IVA del 1994). La disciplina si applica, in particolare, agli AUT (voce 9) e alle OEIC (voce 10), ma non alle ITC.

7.     Per la definizione degli organismi esenti, le disposizioni della legge sull’IVA del 1994, nella versione nel frattempo vigente, rinviano alle disposizioni relative al Collective Investment Schemes nella parte XVII del Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari; in prosieguo: il «FSMA»). Il FSMA recepisce la direttiva 85/611 nel diritto interno. Le ITC non rientrano tra i Collective Investment Schemes ai sensi del FSMA. Diversamente dagli AUT e dalle OEIC, esse non necessitano di alcuna autorizzazione come fondo d’investimento da parte della Financial Service Authority (FSA), ma sono comunque soggette al controllo di quest’ultima in qualità di Listing Authority (autorità di borsa).

8.     Perché una società sia qualificata come ITC nel senso della normativa in materia di imposta sul reddito e di imposta sulle società, essa deve soddisfare una serie di requisiti stabiliti nella sezione 842 dell’Income and Corporation Taxes Act del 1988. A questa disposizione fanno rinvio altre norme. Inoltre, alle ITC sono applicabili le norme in materia di società di investimento di cui al Companies Act del 1985.

III – Fatti e questioni pregiudiziali

9.     Le ITC sono strumenti d’investimento collettivo con diversificazione del rischio, costituite in forma di società per azioni quotate in borsa e che investono in un paniere di investimenti. Gli investitori detengono azioni della società. A differenza degli AUT e delle OEIC, il numero delle quote rimane invariato (fatti salvi eventuali aumenti di capitale). Gli investitori non hanno alcun diritto al riacquisto delle quote da parte della società, come invece accade nel caso degli altri tipi di fondi. Piuttosto, essi devono eventualmente vendere le quote in borsa. Il valore di borsa delle quote varia sulla base dell’offerta e della domanda, tenendo conto del fatto che il valore del paniere di investimenti della ITC costituisce un fattore di valutazione essenziale ma non esclusivo.

10.   La JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc è una ITC. Essa riceve da un terzo soggetto, la JP Morgan Fleming Asset Management (UK) Limited, servizi di gestione relativi a sue operazioni d’investimento, rispetto ai quali attualmente versa l’IVA. Essa ha impugnato l’obbligo di versare l’IVA sui servizi di gestione dei fondi ad essa forniti dinanzi al VAT and Duties Tribunal, che, con ordinanza 19 settembre 2005, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.      Se l’espressione «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva IVA possa includere fondi di investimento di tipo chiuso come le ITC.

2.      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’espressione «quali sono definiti dagli Stati membri», contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6:

a)      consenta agli Stati membri di limitare a taluni «fondi comuni d’investimento» presenti nei loro ordinamenti il beneficio dell’esenzione fiscale per i servizi di gestione e di escluderne altri, ovvero

b)      implichi che gli Stati membri debbano identificare, tra i tipi di fondi presenti nel loro ordinamento, quelli rientranti nella definizione di «fondi comuni d’investimento», estendendo a tutti tali fondi il beneficio dell’esenzione fiscale.

3.      In caso di soluzione della seconda questione nel senso che gli Stati membri possono limitare a taluni «fondi comuni d’investimento» il beneficio dell’esenzione d’imposta, come incidano sull’esercizio di tale potere discrezionale i principi di neutralità fiscale, di parità di trattamento e di prevenzione di distorsioni della concorrenza.

4.      Se l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, abbia un’efficacia diretta.

IV – In diritto

A –    Osservazioni preliminari

11.   Di per sé, l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6 della sesta direttiva non provvede a meglio precisare l’espressione «gestione di fondi comuni d’investimento». Tuttavia, la formulazione contiene due elementi che necessitano una specificazione, ossia il termine «gestione» ed il termine «fondi comuni d’investimento».

12.   Come statuito dalla Corte nella sentenza Abbey National, la questione del significato di gestione ai sensi della citata disposizione va risolta unicamente sulla base del diritto comunitario. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, le esenzioni d’imposta previste dall’art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni di diritto comunitario, che devono evitare divergenze nell’applicazione del regime tributario da uno Stato membro all’altro (5).

13.   Per espressa disposizione della direttiva, spetta invece agli Stati membri definire maggiormente i fondi comuni d’investimento in questione. Al riguardo, nella sentenza Abbey National, la Corte ha dichiarato quanto segue:

«Anche se, di conseguenza, gli Stati membri non possono [con riferimento alla sesta direttiva] modificarne il contenuto, in particolare quando ne fissano le condizioni di applicazione, ciò non vale quando il Consiglio ha affidato loro il compito di definire taluni termini di un’esenzione»(6).

14.   Tale formulazione è ambigua. La Corte sembra attribuire agli Stati membri il potere di modificare il contenuto della direttiva, il che, in generale, è riservato al legislatore comunitario.

15.   Quindi, l’unico senso attribuibile è che, in determinati casi espressamente indicati, la direttiva rinvia ad una definizione più precisa del termine da parte degli ordinamenti nazionali, così lasciando agli Stati membri il compito di specificare tali termini. Tali rinvii a definizioni nazionali ricorrono spesso nella sesta direttiva. Così, ad esempio, spetta agli Stati membri definire le professioni mediche e paramediche le cui prestazioni sono esenti da imposta ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva. Inoltre, l’esenzione di prestazioni fornite da enti di utilità pubblica o caritativi è subordinata alla loro qualifica come tali da parte degli Stati membri (7).

16.   Tale tecnica normativa comporta che le condizioni per l’applicazione della sesta direttiva possano variare da Stato membro a Stato membro per quanto riguarda singoli aspetti. Però, in settori non armonizzati dettagliatamente dal legislatore comunitario nella sesta direttiva, tale tecnica assicura una certa certezza giuridica in quanto si possono pur sempre applicare le disposizioni rilevanti degli Stati membri. Questi conservano un potere discrezionale che permette loro di subordinare la concessione di un’esenzione al soddisfacimento di determinati standard fissati dal diritto interno sulla base delle circostanze presenti nello Stato membro in questione.

17.   Da un lato, il potere discrezionale degli Stati membri è limitato dalla lettera nonché dalla ratio delle disposizioni rilevanti della stessa direttiva(8). Pertanto, è escluso che gli Stati membri ricomprendano tra i fondi comuni d’investimento di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva enti che, sulla base della ratio della disposizione, non rientrano evidentemente in tale nozione. Dall’altro, gli Stati membri devono anche osservare i principi generali posti a fondamento della sesta direttiva, quali, in particolare, il principio della neutralità dell’IVA(9).

B –    Sulla prima questione pregiudiziale

18.   Con la prima questione pregiudiziale occorre chiarire se fondi chiusi quali le ITC possano costituire «fondi comuni d’investimento» ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.

19.   Nella sentenza Abbey National, pronunciata dopo l’ordinanza di rinvio all’origine del presente procedimento, la Corte ha già dichiarato che l’esenzione per la gestione di fondi comuni d’investimento vale indipendentemente dalla loro forma giuridica ed è applicabile sia ad enti d’investimento collettivo aventi forma contrattuale o di trust, sia a quelli aventi forma statutaria(10).

20.   È vero che fondi privi di personalità giuridica propria - ossia fondi aventi forma contrattuale o di trust – dipendono, innanzi tutto, dai servizi di gestione forniti da un gestore esterno. Invece, in linea di principio, società di investimenti in forma statutaria possono gestirsi anche senza intervento di un terzo(11). Tuttavia, qualora fondi di investimento in forma statutaria prevedano l’intervento di un gestore esterno, essi si trovano nella stessa situazione dei fondi senza personalità giuridica propria(12). Come già dichiarato dalla Corte nella sentenza Abbey National, vi sarebbe una violazione del principio di neutralità fiscale qualora i servizi di gestione forniti a fondi in forma statutaria venissero tassati, a fronte dell’esenzione fiscale a favore della gestione di fondi dotati di altra forma giuridica(13).

21.   Le ITC sono società per azioni, ossia fondi comuni d’investimento con personalità giuridica propria, costituite sulla base di uno statuto. Non sussiste alcuna differenza rilevante tra fondi dotati di tale forma giuridica ed altre società di investimento costituite tramite statuto, come ad esempio le OIEC, tale da escludere a priori la qualifica di detti fondi chiusi come fondi comuni d’investimento ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.

22.   Tale conclusione non è preclusa dal fatto che la direttiva 85/611 non è applicabile a fondi chiusi. È vero che nella sentenza Abbey National, la Corte, al fine di risolvere la questione di cosa si intenda per gestione esente da IVA di un fondo d’investimento, ha richiamato alcune disposizioni della direttiva 85/611. Tuttavia, la sesta direttiva fu emanata molto prima della direttiva 85/611 ed è caratterizzata da un ambito normativo diverso(14). Pertanto, la direttiva 85/611 non permette di trarre alcuna conclusione vincolante relativamente agli enti a cui sia applicabile l’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.

23.   Peraltro, l’esclusione dei fondi chiusi dall’ambito di applicazione della direttiva 85/611 non era nemmeno dovuta a ragioni estendibili all’interpretazione della sesta direttiva. Piuttosto, il legislatore ha proceduto gradualmente all’armonizzazione della normativa sui fondi d’investimento e si è riservato di disciplinare i fondi chiusi in un momento successivo(15).

24.   Pertanto, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’espressione «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, può anche includere fondi di investimento di tipo chiuso come le ITC.

C –    Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

25.   Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, che occorre esaminare congiuntamente, occorre chiarire la portata delle competenze degli Stati membri in sede di definizione dei fondi comuni d’investimento la cui gestione è esente da imposta ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.

26.   Il giudice del rinvio indica due possibili interpretazioni. Secondo la prima interpretazione uno Stato membro può limitare a taluni fondi comuni d’investimento presenti nel suo ordinamento l’esenzione dall’IVA per servizi di gestione ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, escludendovene altri. Ai sensi della seconda interpretazione, la gestione di tutti i fondi d’investimento, definiti come tali dagli Stati membri, è esente da IVA.

27.   Al riguardo, occorre, innanzi tutto, rilevare che l’espressione «fondi comuni d’investimento» (special investment fund) non costituisce di per sé una nozione giuridica dell’ordinamento interno, come evidenziato anche dalla Commissione. Quindi, la circostanza che il diritto interno riconosca tra le forme d’investimento i fondi d’investimento, non permette di concludere automaticamente che si tratti anche di un «fondo comune d’investimento» ai sensi della direttiva. Piuttosto, gli Stati membri, nell’esercizio del loro potere, devono specificare gli organismi da considerarsi come fondi comuni d’investimento la cui gestione è esente da IVA. In tale ambito, in linea di principio, determinati tipi di fondi d’investimento possono anche essere esclusi dall’esenzione e ciò nonostante il fatto che tali fondi d’investimento siano, per determinati aspetti, soggetti ad un regime particolare nel diritto interno(16).

28.   Quindi, dal mero fatto che le ITC sono riconosciute come fondi d’investimento ai sensi del diritto britannico non si può dedurre automaticamente che la gestione dei fondi di tale tipo sia esente da IVA. Piuttosto, occorre esaminare se il legislatore nazionale, non estendendo l’esenzione fiscale alla gestione delle ITC, abbia esercitato correttamente il suo potere discrezionale.

29.   Nell’esercizio del loro potere discrezionale, gli Stati membri devono rispettare le finalità perseguite dall’esenzione e il principio di neutralità fiscale(17).

30.   L’esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva è diretta, in particolare, a non ostacolare i piccoli investitori nell’accesso a tale forma d’investimento. In assenza di tale esenzione, i detentori di quote di un fondo d’investimento risulterebbero svantaggiati sul piano fiscale rispetto ad investitori che investono i propri capitali direttamente in azioni o in altri titoli e non richiedono servizi di gestione del fondo(18). Proprio per i piccoli risparmiatori l’investimento in fondi comuni è particolarmente importante. Infatti, a causa del modesto volume del capitale d’investimento di cui dispongono, per essi risulta limitata la possibilità di un investimento diretto in un ampio paniere di titoli. A ciò occorre aggiungere che essi spesso non dispongono delle necessarie conoscenze per la valutazione e la scelta dei titoli (19).

31.   Come rilevato dal governo britannico, le esenzioni fiscali di cui all’art. 13 della sesta direttiva vanno interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo(20). Tuttavia, l’interpretazione dei termini impiegati da tale disposizione dev’essere, allo stesso tempo, conforme alle sue finalità(21). Ciò comporta che gli Stati membri non possono restringere eccessivamente la nozione di fondi comuni d’investimento la cui gestione è esente da imposta(22) in quanto, altrimenti, si mancherebbe l’obiettivo di non ostacolare il collocamento di capitali in fondi comuni d’investimento.

32.   In particolare, essi non possono escludere dall’esenzione nessun fondo comune d’investimento che rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611, che, nel frattempo, si è sovrapposta al potere di definizione degli Stati membri(23). Infatti, poiché tale direttiva armonizza le disposizioni nazionali in materia di determinati tipi di fondi d’investimento secondo un livello elevato allo scopo di tutelare gli investitori, i fondi d’investimento contemplati dalla direttiva sono particolarmente idonei agli investimenti dei piccoli risparmiatori.

33.   Gli Stati membri possono escludere dall’esenzione altri tipi di fondi d’investimento non compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611, nella misura in cui ciò sia conforme al principio di neutralità fiscale.

34.   Il principio di neutralità fiscale è menzionato per la prima volta nel quinto ‘considerando’ della prima direttiva sull’IVA(24) che recita quanto segue: «Considerando che un sistema di imposta sul valore aggiunto raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l’imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo campo d’applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione, nonché il settore delle prestazioni di servizi (…)».

35.   La Corte ha riconosciuto importanza a tale principio in diverse situazioni. In connessione con il diritto alla detrazione, tale principio impone una neutralità in termini di valore, il che implica che l’imposta sulle prestazioni a monte sia totalmente detraibile dall’imposta esigibile sulla prestazione al consumatore finale(25). Così si evita che l’onere fiscale su una prestazione risulti moltiplicato secondo il numero di prestazioni a monte.

36.   In altre situazioni è predominante l’aspetto della parità di trattamento di tutte le prestazioni, ossia di tutti i soggetti passivi, relativamente all’imposizione fiscale e all’aliquota applicabile(26). La Corte ha riformulato in vari modi tale specificazione del principio di neutralità.

37.   In alcune decisioni essa ha statuito che: «Il principio di neutralità fiscale osta (…) a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione dell’IVA»(27).

38.   In altre sentenze la Corte si è espressa nel senso che il principio di neutralità fiscale osta in particolare «a che merci o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA»(28). Spesso la Corte ha anche chiarito che, per valutare se i prodotti o le prestazioni di servizi sono simili, l’identità del produttore o del prestatore di servizi e la forma giuridica sotto la quale essi esercitano la loro attività sono, in linea di principio, prive di rilevanza(29).

39.   Queste dichiarazioni evidenziano di volta in volta diversi aspetti, quali la parità di trattamento degli operatori economici e, altre volte, la parità di trattamento delle prestazioni da essi fornite. Essi si fondano però sulla medesima concezione del principio di neutralità. In particolare, la sua portata sarebbe troppo limitata se si dovessero trattare in modo identico, dal punto di vista fiscale, solo prestazioni identiche, sulla base della formulazione citata al paragrafo 37, come sostenuto dal governo britannico. Piuttosto, il principio di neutralità impone anche la parità di trattamento tra prestazioni dirette al medesimo scopo, interscambiabili e quindi in reciproca concorrenza.

40.   Il Regno Unito teme che una tale interpretazione del principio di neutralità estenda illimitatamente la nozione di fondi comuni d’investimento a cui si applica l’agevolazione fiscale, in quanto, di conseguenza, andrebbe esentata anche la gestione di numerose altre forme di investimento collettivo, come fondi pensione, polizze assicurative vincolate, Investment Clubs e Venture Capital Trusts.

41.   Tuttavia, come giustamente rilevato dalla Commissione, oggetto del presente procedimento è solo la questione se alla gestione di fondi d’investimento chiusi quali le ITC si applichi l’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva. La qualifica da attribuire ad altri strumenti di investimento alla luce delle finalità di tale disposizione e sulla base del principio di neutralità fiscale rappresenta una questione ipotetica.

42.   Peraltro, il governo britannico sostiene che, anche qualora si ammettesse la sussistenza di una situazione di concorrenza, il diverso trattamento fiscale non vi avrebbe alcuna incidenza, poiché, in pratica, l’onere aggiuntivo a carico delle ITC sarebbe troppo lieve.

43.   Tale argomento non può essere accolto. Il principio di neutralità fiscale osta a che merci o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in maniera diversa sotto il profilo dell’esenzione dall’IVA. Una violazione di tale principio non presuppone che la diversa imposizione fiscale conduca anche effettivamente ad una distorsione della concorrenza dimostrabile. In caso diverso si dovrebbe applicare l’esenzione di caso in caso, in quanto l’effettiva incidenza della tassazione della gestione dei fondi sulla concorrenza dipende dalle circostanze del singolo caso, ad esempio dalla struttura dei costi del tipo di fondo in questione e dalla sensibilità al prezzo del segmento di fondo interessato.

44.   Peraltro, in sede di esame della conformità al principio di neutralità, nel caso di specie non è in discussione la comparabilità delle operazioni di gestione stesse o la parità di trattamento dei gestori di fondi esterni. Piuttosto, si tratta della comparabilità dei fondi d’investimento la cui posizione di mercato possa essere condizionata dall’imposizione fiscale sulla gestione del fondo. In tale situazione, quindi, il principio di neutralità fiscale vieta un diverso trattamento fiscale di prestazioni a seconda del destinatario della prestazione, nella misura in cui tali destinatari sono, da parte loro, comparabili e si trovano in una situazione di reciproca concorrenza.

45.   Nella sua ordinanza, il giudice del rinvio ha stabilito che le ITC, così come gli AUT e le OEIC, consentono agli investitori privati di investire in un ampio paniere di investimenti, così riducendo i rischi finanziari. In tutti i tipi di fondo, gli investitori privati beneficiano inoltre di una gestione finanziaria professionale, le cui spese sono ripartite e con costi amministrativi e di gestione complessivamente ridotti. Inoltre, esse rispondono alle stesse funzioni anche nei confronti di investitori istituzionali. Ciò implica che le ITC sono comparabili ai tipi di fondo che beneficiano delle agevolazioni fiscali (AUT, OEIC) e si trovano rispetto ad essi in una situazione di concorrenza. Pertanto, anche la loro gestione andrebbe esentata dall’IVA.

46.   Una disparità di trattamento sarebbe ammissibile solo se i diversi tipi di fondo non rispondessero in eguale misura alle finalità perseguite dall’esenzione. L’esenzione mira, in particolare, ad agevolare ai piccoli risparmiatori l’accesso ad investimenti in titoli nell’ambito di un investimento collettivo. Tale gruppo di investitori può difficilmente controllare direttamente l’attività di un fondo ed ha quindi particolarmente bisogno di meccanismi di tutela previsti per legge.

47.   L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, nella parte in cui rinvia alla definizione dei fondi comuni d’investimento da parte degli Stati membri, rimette a questi il compito di definire l’ambito normativo relativamente alla struttura e alla gestione degli strumenti d’investimento che beneficiano delle agevolazioni fiscali. Sarebbe conforme agli scopi dell’esenzione che gli Stati membri, nell’esercizio di tale potere di definizione, prendessero in considerazione anche il grado di tutela dell’investitore assicurato da un tipo di fondo.

48.   In tal senso, per fondi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611, agli Stati membri non rimane più alcun margine di valutazione, in quanto per tali fondi si suppone garantita una sufficiente tutela dell’investitore. Invece, altre forme di fondi d’investimento possono essere escluse dall’esenzione qualora la tutela dell’investitore non sia assicurata in eguale misura, come nel caso dei fondi la cui gestione è esente.

49.   Il giudice del rinvio deve chiarire se, nel caso di specie, il livello di tutela dell’investitore offerto dalle ITC è pari al livello di tutela presente negli AUT e nelle OIEC. A seconda del tipo di fondo, possono essere impiegati diversi meccanismi che, alla fine, portano ad un livello di tutela equiparabile.

50.   Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva attribuisce agli Stati membri il potere di definire i fondi comuni d’investimento la cui gestione è esente da imposta. Nell’esercizio di tali poteri, gli Stati membri devono osservare la lettera e le finalità della disposizione nonché il principio di neutralità fiscale, il quale impone di trattare allo stesso modo, sotto il profilo impositivo, tutti i fondi comuni d’investimento di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza gli uni con gli altri.

D –    Sulla quarta questione pregiudiziale

51.   Qualora uno Stato membro, nell’esercizio del suo potere di definire i fondi comuni d’investimento che beneficiano dell’agevolazione fiscale ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, violasse il principio di neutralità fiscale, a torto escludendo taluni fondi, si pone la questione se la direttiva abbia un’efficacia diretta nei confronti degli interessati.

52.   A tale proposito occorre ricordare che in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere fatte valere, in mancanza di provvedimenti d’attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, e, inoltre, in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato(30).

53.   Poiché l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva descrive in maniera sufficientemente precisa ed incondizionata le operazioni che devono essere esentate dall’imposta, il singolo può invocare direttamente tale disposizione.

54.   A ciò non osta il fatto che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale nel definire i fondi comuni d’investimento la cui gestione è esente. Nel caso in cui il legislatore nazionale abbia superato i limiti di tale potere, il singolo può, ad ogni modo - richiamandosi direttamente all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva - esigere l’esenzione dall’IVA, se, anche sulla base di criteri obiettivi, risulta che in realtà l’interessato avrebbe dovuto essere incluso nel gruppo dei beneficiari(31). In caso di violazione del principio di neutralità, il soggetto passivo deve dimostrare che il fondo di cui trattasi equivale ai fondi che beneficiano di vantaggi ai sensi del diritto nazionale e si trova con questi in rapporto di concorrenza.

55.   In una situazione del genere, uno Stato membro non può opporre al soggetto passivo il fatto di non avere adottato disposizioni ai sensi delle quali il tipo di fondo in questione è qualificato come un fondo comune d’investimento ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva(32). A fortiori, uno Stato membro non può richiamarsi a disposizioni nazionali da esso adottate nell’esercizio del suo potere di definizione ma contrarie al principio di neutralità fiscale(33).

56.   Pertanto, occorre rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva ha efficacia diretta nei confronti di coloro che, ai sensi del diritto interno e in violazione del principio di neutralità fiscale, non beneficiano dell’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione.

V –     Conclusione

57.   Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali proposte dal VAT and Duties Tribunal come segue:

1.      L’espressione «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, può anche includere fondi d’investimento di tipo chiuso come le Investment Trust Companies.

2.      L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva attribuisce agli Stati membri il potere di definire i fondi comuni d’investimento la cui gestione è esente da imposta. Nell’esercizio di tali poteri, gli Stati membri devono osservare la lettera e le finalità della disposizione nonché il principio di neutralità fiscale, il quale impone di trattare allo stesso modo, sotto il profilo impositivo, tutti i fondi comuni d’investimento di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza gli uni con gli altri.

3.      L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva ha efficacia diretta nei confronti di coloro che, ai sensi del diritto interno e in violazione del principio di neutralità fiscale, non beneficiano dell’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1). Tale direttiva è stata abrogata con efficacia dal 1º gennaio 2007 e sostituita dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


3 – Sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National e Inscape Investment Fund (Racc. pag. I-4027).


4 – GU L 375, pag. 3, da ultimo modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2005, 2005/1/CE, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 pag. 9).


5 – V. sentenze 12 settembre 2000, causa C-358/97, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-6301, punto 51); 3 marzo 2005, causa C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn (Racc. pag. I-1527, punto 27), e Abbey National e Inscape Investment Fund (cit. nella nota 3, punto 38).


6 –      Sentenza Abbey National e Inscape Investment Fund (cit. nella nota 3, punto 39), che rinvia alla sentenza 28 marzo 1996, causa C-468/93, Gemeente Emmen (Racc. pag. I-1721, punto 25).


7 – V., ad esempio, l'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), g), h), i), l), n), della sesta direttiva.


8 – V. sentenze Gemeente Emmen (cit. nella nota 6, punto 25), 12 febbraio 1998, causa C-346/95, Blasi (Racc. pag. I-481, punto 21) e le mie conclusioni 15 dicembre 2005 nella causa definita con sentenza 27 aprile 2006, cause riunite C-443/04 e C-444/04, Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen (Racc. pag. I-3617, paragrafo 23).


9 – V. sentenze 10 settembre 2002, causa C-141/00, Kügler (Racc. pag. I-6833, punti 55 e segg.), 6 november 2003, causa C-45/01, Dornier (Racc. pag. I-12911, punto 69), e sentenza Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen (cit. nella nota 8, punti 35 e 36), nonché paragrafi 23 e 37 e segg. delle conclusioni nella medesima causa.


10 – Cit. nella nota 3, punto 53.


11 – Al riguardo v., in particolare, le conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro 18 maggio 2004 nella causa definita con sentenza 21 ottobre 2004, causa C-8/03, BBL (Racc. pag. I-10157, paragrafo 26), nonché le mie conclusioni 8 settembre 2005, nella causa definita con sentenza 4 maggio 2006, C-169/04, Abbey National e Inscape Investment Fund (Racc. pag. I-4027, paragrafi 29 e segg.).


12 – V. conclusioni Abbey National e Inscape Investment Fund (cit. nella nota 11, paragrafo 32) e conclusioni BBL (cit. nella nota 11, paragrafo 27).


13 – Sentenza Abbey National e Inscape Investment Fund (cit. nella nota 3, punto 56).


14 – V. conclusioni Abbey National e Inscape Investment Fund (cit. nella nota 11, paragrafo 79).


15 – V. il sesto ‘considerando’ della direttiva 85/611.


16 – Così la Corte nella sentenza Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen (cit. nella nota 8, punto 33) relativamente al potere discrezionale degli Stati membri in merito alla definizione delle professioni paramediche a cui si applica l'esenzione fiscale prevista dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva.


17 – V. la giurisprudenza citata nelle note 8 e 9.


18 – V. sentenza Abbey National e Inscape Investment Fund (cit. nella nota 3, punto 62) e paragrafi 27 e 68 delle conclusioni pronunciate in tale causa, nonché le conclusioni nella causa BBL (cit. nella nota 11, paragrafo 26).


19 – Conclusioni Abbey National e Inscape Investment Fund (cit. nella nota 11, paragrafo 28).


20 – V., tra l'altro, sentenze 20 novembre 2003, causa C-8/01, Taksatorringen (Racc. pag. I-13711, punto 36), 26 maggio 2005, causa C-498/03, Kingscrest e Montecello (Racc. pag. I-4427, punto 29), Abbey National e Inscape Investment Fund (cit. nella nota 3, punto 60) e sentenza 14 dicembre 2006, causa C-401/05, VDP Dental Laboratory (Racc. pag. I-0000, punto 23).


21 – V. sentenze Dornier (cit. nella nota 9, punto 42) e Kingscrest e Montecello (cit. nella nota 20, punto 29).


22– V. sentenza 11 gennaio 2001, causa C-76/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-249, punto 23), in cui la Corte dichiara che l'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva non va interpretato in maniera particolarmente restrittiva, dato che l'esenzione delle operazioni strettamente connesse all'ospedalizzazione ed alle cure mediche è intesa a garantire che il beneficio di cure mediche ed ospedaliere non divenga inaccessibile a causa dell'aumento del costo di tali cure che deriverebbe dalla riscossione dell'IVA sulle medesime, ovvero sulle operazioni ad esse strettamente connesse.


23 – V. conclusioni nella causa Abbey National e Inscape Investment Fund (cit. nella nota 11, paragrafo 38).


24 – Direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301). Tale direttiva è stata abrogata con efficacia dal 1º gennaio 2007 e sostituita dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


25 – V. al riguardo, ad esempio, sentenze 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman (Racc. pag. 655, punto 19), 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a. (Racc. pag. I-1577, punto 44), 27 settembre 2001, causa C-16/00, Cibo Participations (Racc. pag. I-6663, punto 27), e 26 maggio 2005, causa C-465/03, Kretztechnik (Racc. pag. I-4357, punto 34).


26 – Sentenza Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen (cit. nella nota 8, punto 35). V. anche sentenza Dornier (cit. nella nota 9, punto 74), in cui la Corte si fonda direttamente sul principio della parità di trattamento.


27 – Sentenza 7 settembre 1999, causa C-216/97, Gregg (Racc. pag. I-4947, punto 20). V. anche sentenze 29 marzo 2001, causa C-404/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2667, punto 45), Kügler (cit. nella nota 9, punto 30) e Abbey National e Inscape Investment Fund (cit. nella nota 3, punto 56).


28 – Sentenze 23 ottobre 2003, causa C-109/02, Commissione/Germania (Racc. pag. I-12691, punto 20), 17 febbraio 2005, cause riunite C-453/02 e C-462/02, Linneweber e Akritidis (Racc. pag. I-1131, punto 24), 12 gennaio 2006, causa C-246/04, Turn- und Sportunion Waldburg (Racc. pag. I-589, punto 33), e Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen (cit. nella nota 8, punto 39). La Corte evidenziò l'importanza del prelievo neutrale dell'IVA ai fini della concorrenza già nella sentenza 12 giugno 1979, causa 126/78, Nederlandse Spoorwegen (Racc. pag. 2041, punto 12).


29 – Sentenza Linneweber e Akritidis (cit. nella nota 28, punto 25), e la giurisprudenza ivi citata. In altre fattispecie, però, determinate qualità del fornitore del servizio, come ad esempio la sua qualifica professionale, possono costituire una differenza rilevante ai fini del trattamento fiscale della prestazione (v. sentenza Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, cit. nella nota 8, punti 40 e segg.).


30 – V. sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker (Racc. pag. 53, punto 25), Kügler (cit. nella nota 9, punto 51) e Linneweber e Akritidis (cit. nella nota 28, punto 33).


31 – V., in tal senso, le sentenze Dornier (cit. nella nota 9, punto 81) e Kügler (cit. nella nota 9, punti 55-57).


32 – V., in tal senso, sentenza Linneweber e Akritidis (cit. nella nota 28, punto 35).


33 – V. sentenza Linneweber e Akritidis (cit. nella nota 28, punti 36 e segg.).