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62000J0436

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 novembre 2002. - X e Y contro Riksskatteverket. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Regeringsrätten - Svezia. - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Imposte sul reddito - Vantaggi fiscali per la cessione sottoprezzo di azioni a società in cui il cedente detiene una partecipazione. - Causa C-436/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-10829


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nel procedimento C-436/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

X,

Y

e

Riksskatteverket,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 43 CE, 46 CE, 48 CE, 56 CE e 58 CE,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per X e Y, dal sig. P. Nordquist, advokat;

- per il Riksskatteverket, dal sig. T. Wallén, skattejurist;

- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e J. Enegren, in qualità di agenti;

- per l'Autorità di vigilanza dell'AELS (EFTA), dal sig. P. A. Bjørgan, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali di X e Y, rappresentati dall'avv. P. Nordquist, del governo svedese, rappresentato dal sig. A. Kruse, in qualità di agente, della Commissione, rappresentata dai sigg. R. Lyal e J. Enegren, e dell'Autorità di vigilanza dell'AELS (EFTA), rappresentata dal sig. P.A. Bjørgan, all'udienza del 20 marzo 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 1_ novembre 2000, pervenuta in cancelleria il 27 novembre successivo, il Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 43 CE, 46 CE, 48 CE, 56 CE e 58 CE.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un ricorso proposto da due cittadini svedesi, X e Y, avverso un parere preliminare pronunciato dallo Skatterättsnämnden (commissione tributaria) in merito all'esclusione di X e Y, in quanto cedenti sottoprezzo di azioni di società, dal beneficio del differimento del pagamento dell'imposta dovuta sulle plusvalenze realizzate su tali azioni grazie all'applicazione di una norma nazionale che prevede tale esclusione nel caso in cui la cessione sia effettuata a favore di una persona giuridica straniera nella quale il cedente detenga direttamente o indirettamente una partecipazione ovvero di una società per azioni svedese nella quale tale persona giuridica straniera detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione.

Contesto giuridico nazionale

3 La lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (legge sull'imposta statale sul reddito), modificata (in prosieguo: la «SIL»), all'art. 3, n. 1, lett. h), primo, secondo, terzo e ottavo comma, prevede quanto segue:

«La cessione gratuita di un attivo, cui si applichino le disposizioni degli artt. 25-31, ad una società per azioni svedese nella quale il cedente o un suo congiunto detenga azioni direttamente o - in casi diversi da quelli di cui al terzo comma - indirettamente è considerata come un'alienazione a titolo oneroso nella quale il prezzo ottenuto dal cedente corrisponde al costo. Lo stesso vale nel caso di una cessione a titolo oneroso il cui prezzo sia inferiore tanto al valore di mercato del bene quanto al costo. Se il valore di mercato è inferiore al costo, una cessione come quella descritta è considerata come un'alienazione a titolo oneroso il cui prezzo corrisponde al valore di mercato.

Se non è stato versato alcun prezzo, il costo complessivo delle azioni della società possedute dal cedente o da un suo congiunto è maggiorato di un importo pari al costo sostenuto per l'acquisizione dell'attivo o - nel caso di cui al primo comma, terza frase - di un importo pari al valore di mercato. Se è stato versato un prezzo, il costo è maggiorato di un importo pari alla differenza tra il costo stesso o il valore di mercato, da una parte, e il prezzo, dall'altra.

La cessione di un attivo, cui si applichino le disposizioni degli artt. 25-31, effettuata gratuitamente o per un prezzo inferiore al valore di mercato dell'attivo stesso, a favore di una persona giuridica straniera nella quale il cedente o un suo congiunto detenga direttamente o indirettamente una partecipazione è considerata come un'alienazione a titolo oneroso il cui prezzo corrisponde al valore di mercato. Lo stesso vale nel caso in cui l'attivo venga ceduto ad una società per azioni svedese in cui una siffatta persona giuridica straniera detenga una partecipazione diretta o indiretta.

(...)

Un attivo che, in forza del primo o del terzo comma, dev'essere considerato ceduto contro una remunerazione determinata si reputa, ai fini dell'applicazione (...) della presente legge, essere stato acquisito contro la stessa remunerazione da parte dell'acquirente».

4 Secondo il giudice del rinvio, queste disposizioni sono state introdotte nel 1998 e nel 1999 allo scopo di precisare, grazie ad una normativa più dettagliata, il trattamento fiscale da riservare al conferimento (cessione a titolo gratuito o sottoprezzo) di azioni ad imprese.

5 Riassumendo, secondo il giudice del rinvio, le disposizioni precitate indicano come base imponibile la differenza tra il valore reale delle azioni cedute al momento della cessione («valore di mercato») e il valore d'acquisto di tali azioni da parte del cedente («spese di acquisto») nel caso di cessione sottoprezzo ad una persona giuridica straniera in cui il cedente possieda partecipazioni dirette o indirette o di una società svedese in cui tale persona giuridica straniera detiene una partecipazione diretta o indiretta. Nel caso, invece, di cessione sottoprezzo ad una società svedese in cui non vi sono partecipazioni straniere non si procede ad alcuna imposizione immediata. In tal caso, la plusvalenza corrispondente alla differenza tra il valore di mercato e il valore di acquisizione delle azioni cedute sottoprezzo è solitamente tassato quando il cedente aliena la propria partecipazione nella società cessionaria. In linea di massima la riscossione dell'imposta sulla plusvalenza è dunque differita fino alla cessione della partecipazione detenuta dal cedente nella società cessionaria.

6 Il giudice del rinvio osserva, inoltre, che il diverso trattamento fiscale del conferimento a società soggette ad imposta in Svezia e del conferimento a società che non sono ivi soggette ad imposta è motivata, nei lavori preparatori della SIL, con il rischio che l'imponibile venga sottratto alla tassazione in Svezia. Ciò potrebbe accadere, per esempio, se il socio di una società per azioni, prima di un trasferimento all'estero, cedesse sottoprezzo le sue azioni in tale società ad un'impresa straniera nella quale egli ha pure una partecipazione. Originariamente, la regola di cui all'art. 3, paragrafo 1, lett. h), terzo comma, della SIL contemplava solo le cessioni ad una persona giuridica straniera. Tuttavia, in seguito il legislatore svedese ha ritenuto che si potesse avere evasione fiscale anche nel caso in cui il socio ceda le sue azioni ad una società svedese controllata dalla società straniera in cui egli ha una partecipazione. Le norme sono state quindi modificate in modo da ricomprendere tanto la cessione a favore di persone giuridiche straniere, nelle quali il cedente o un suo congiunto detenga una partecipazione diretta o indiretta, quanto alle cessioni a favore di una persona giuridica svedese in cui una siffatta persona giuridica straniera abbia una partecipazione diretta o indiretta.

7 Il giudice del rinvio precisa che, dall'anno fiscale 2002 (redditi del 2001) la inkomstskattelagen (1999:1229) si applicherà al posto della SIL. Tale legge contiene disposizioni uguali a quelle della SIL che sono pertinenti nella causa principale.

La convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra il Regno del Belgio e il Regno di Svezia

8 Ai sensi dell'art. 13, n. 4, della convenzione tra il Regno del Belgio e il Regno di Svezia volta ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio (SFS 1991, n. 606), sottoscritta il 5 febbraio 1991 ed entrata in vigore il 24 febbraio 1993 (in prosieguo: la «convenzione belgo-svedese»):

«I redditi provenienti dall'alienazione di tutti i beni tranne quelli (...) sono imponibili solo nello Stato contraente in cui il cedente è residente».

9 Questa norma della convenzione belgo-svedese è identica all'art. 13, n. 4, della convenzione tipo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (modello di convenzione in materia di doppie imposizioni concernente i redditi e il patrimonio, relazione del comitato degli affari fiscali dell'OCSE 1977, versione del 29 aprile 2000).

10 Inoltre, l'art. 13, n. 5, della convenzione belgo-svedese così dispone:

«Nonostante le disposizioni del n. 4, i redditi che una persona fisica residente in uno Stato contraente trae dalla cessione di azioni di una società che ha sede nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato se la detta persona fisica è un cittadino del secondo Stato e vi ha risieduto in un momento qualsiasi durante i cinque anni immediatamente precedenti la data di cessione delle azioni (...)».

11 Infine, gli artt. 26 e 27 della convenzione belgo-svedese prevedono regole in materia, rispettivamente, di scambio di informazioni e di assistenza al recupero.

Causa principale

12 X e Y, persone fisiche di nazionalità svedese e residenti in Svezia, hanno chiesto allo Skatterättsnämnden un parere preliminare sull'applicazione delle disposizioni relative alle cessioni di azioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. h), della SIL.

13 Il sistema svedese del parere preliminare in materia fiscale mira a dare ai contribuenti, su loro richiesta, pareri vincolanti sul modo in cui deve essere risolta, ai fini della tassazione, una determinata questione che riveste per loro una certa importanza. Il diritto svedese prevede che, in linea di principio, ai procedimenti in cui vengono chiesti dei pareri sia applicato il principio della riservatezza.

14 Nella presente causa, la domanda di parere preliminare riguarda le conseguenze fiscali della cessione, programmata da X e Y, delle loro azioni nella X AB, società svedese, alla Z AB, società anch'essa svedese che è a sua volta controllata dalla Y SA, società belga, al loro costo di acquisizione. Prima di procedere alla ristrutturazione del gruppo, X e Y hanno infatti ritenuto opportuno trasferire alcune attività alla Y SA.

15 La X AB è la capogruppo di un gruppo attualmente posseduto in parti uguali da X e Y, nonché da una società maltese. In quest'ultima società X e Y non hanno nessuna partecipazione. La Y SA è anch'essa una società capogruppo che è posseduta dagli attuali soci della X AB.

16 Nella domanda, X e Y hanno chiesto allo Skatterättsnämnden, in particolare, se la disparità di trattamento fiscale a seconda che le azioni siano cedute sottoprezzo ad una società svedese senza soci stranieri [art. 3, n. 1, lett. h), primo comma, della SIL] o ad una società svedese con soci stranieri [art. 3, n. 1, lett. h), terzo comma, secondo periodo della SIL] possa essere mantenuta in vigore alla luce, da una parte, delle disposizioni della convenzione belgo-svedese e, dall'altra, delle disposizioni del Trattato CE riguardanti la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.

17 Nel parere preliminare, pronunciato il 27 settembre 1999, lo Skatterättsnämnden ha dichiarato che la cessione delle azioni della X AB, qualora avesse dovuto effettuarsi, avrebbe dovuto essere trattata come una cessione effettuata a fronte di un prezzo pari al valore di mercato e che X e Y avrebbero dovuto essere tassati per un profitto uguale alla differenza tra il valore delle dette azioni e le spese d'acquisto.

18 Inoltre, lo Skatterättsnämndem ha dichiarato che nel caso di specie non veniva in rilievo la libertà di stabilimento e che, riguardo alla libera circolazione dei capitali, era applicabile la deroga prevista all'art. 58, n. 1, lett. a), CE.

19 X e Y hanno impugnato questa decisione davanti al Regeringsrätten chiedendo, in particolare, che dichiarasse che l'imposta sulla cessione doveva essere determinata in base al prezzo della cessione progettata.

20 In sostanza essi hanno sostenuto dinanzi al Regeringsrätten che il trattamento fiscale meno vantaggioso applicato alle cessioni di azioni sottoprezzo alle società svedesi nelle quali il cedente ha una partecipazione per il tramite di una persona giuridica straniera costituisce chiaramente un ostacolo alla libera circolazione dei capitali prevista all'art. 56 CE e alla libertà di stabilimento prevista all'art. 43 CE.

21 Secondo X e Y, tale ostacolo non sarebbe giustificabile sul fondamento dell'art. 58, n. 1, CE, soprattutto in considerazione della giurisprudenza della Corte, e sarebbe, in ogni caso, contrario all'art. 58, n. 3, CE. Tale ostacolo non potrebbe essere giustificato, secondo X e Y, nemmeno adducendo la necessità di preservare la neutralità della tassazione, per evitare frodi fiscali o per un motivo simile.

22 Inoltre, tale ostacolo non sarebbe giustificabile sul fondamento dell'art. 46 CE, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, considerazioni di carattere economico quali il rischio di evasione fiscale o la diminuzione del gettito fiscale non possono giustificare restrizioni discriminatorie.

23 Infine, X e Y hanno sostenuto che le norme nazionali controverse sono incompatibili con gli artt. 43 CE e 56 CE, in quanto sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, dal momento che l'obiettivo perseguito - evitare che le plusvalenze sulle azioni cedute sottoprezzo non siano sottratte all'imposizione in Svezia a favore di altri paesi - potrebbe essere raggiunto con provvedimenti considerevolmente meno restrittivi, per esempio prevedendo che l'imposta sulle plusvalenze sia esigibile nel momento in cui il cedente si trasferisce all'estero.

24 Dinanzi al Regeringsrätten, il Riksskatteverket (Tesoreria dello Stato) ha sostenuto, in sostanza, che l'art. 43 CE non è applicabile alla fattispecie e che, anche qualora tale disposizione fosse applicabile e l'art. 3, n. 1, lett. h), della SIL fosse ritenuto discriminatorio, una simile discriminazione sarebbe giustificata da ragioni imperative di interesse generale riconosciute dalla Corte, tra cui l'efficacia dei controlli fiscali e la coerenza del regime fiscale. Inoltre, una disposizione nazionale che può essere giustificata sul fondamento delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolazione dei capitali non può, in virtù dell'art. 43, secondo comma,CE, essere dichiarata ingiustificata ai sensi dell'art. 43 CE.

25 Il Riksskatteverket ha sostenuto, peraltro, che l'unico obiettivo della cessione a una società svedese costituita a tal fine, piuttosto che a una società belga, è di godere di vantaggi fiscali e che, inoltre, nel caso di specie vi erano gravi motivi di evasione fiscale. A questo proposito, il Riksskatteverket ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro ha il diritto di adottare misure volte a impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all'impero delle leggi nazionali e che, inoltre, gli interessati non possano avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario.

Questione pregiudiziale

26 Ritenendo necessaria un'interpretazione del diritto comunitario per la soluzione della controversia nella causa principale, il Regeringsrätten decideva di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in un caso come quello oggetto del presente procedimento, gli artt. 43 CE, 46 CE, 48 CE, 56 CE e 58 CE ostino all'applicazione di una normativa di uno Stato membro che - come la normativa svedese di cui è causa - prevede per i conferimenti di capitale realizzati mediante cessione di azioni sottoprezzo un trattamento fiscale meno vantaggioso quando le azioni sono cedute vuoi ad una persona giuridica di un altro Stato membro nella quale il cedente detenga una partecipazione diretta o indiretta, vuoi ad una società per azioni del primo Stato membro nella quale la suddetta persona giuridica straniera detenga azioni, e un trattamento fiscale più vantaggioso quando la cessione non interessa azionisti stranieri».

Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale

27 Prima di risolvere la questione pregiudiziale proposta, si deve ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già stabilito che il Regeringsrätten, adito in sede d'appello contro un parere preliminare pronunciato dallo Skatterättsnämnden in merito ad una transazione che non ha ancora avuto luogo, svolge una funzione di natura giurisdizionale. In secondo luogo, benché la causa principale verta sulla possibilità di effettuare, in futuro, un'operazione che non è ancora stata realizzata, si tratta di una controversia effettiva e la questione di diritto comunitario posta dal giudice del rinvio non è affatto di natura ipotetica (v. sentenza 18 novembre 1999, causa C-200/98, X e Y, Racc. pag. I-8261, punti 16-22).

28 La questione pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten è pertanto ricevibile.

Sul merito

29 Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 43 CE, 46 CE e 48 CE, relativi alla libertà di stabilimento, nonché gli artt. 56 CE e 58 CE, relativi alla libera circolazione dei capitali, ostino ad una norma nazionale, come quella di cui alla causa principale, che applica alla cessione sottoprezzo di azioni di società un trattamento fiscale diverso a seconda della natura del cessionario.

30 Infatti, con riferimento al diritto nazionale di cui alla causa principale, si devono distinguere tre tipi di cessione sottoprezzo - cioè effettuate al di sotto del valore di mercato - di azioni, in funzione della natura del rapporto esistente tra il cedente e il cessionario, come segue:

- le cessioni a favore di una persona giuridica straniera nella quale il cedente o un suo congiunto detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione [art. 3, n. 1, lett. h), terzo comma, primo periodo, della SIL] (in prosieguo: le «cessioni di azioni di tipo A»);

- le cessioni a favore di una società per azioni svedese in cui una siffatta persona giuridica straniera detenga una partecipazione diretta o indiretta [art. 3, n. 1, lett. h), terzo comma, secondo periodo, della SIL] (in prosieguo: le «cessioni di azioni di tipo B»);

- le cessioni a favore di una società per azioni svedese diversa da quella di cui al trattino precedente in cui il cedente o un suo congiunto detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione [art. 3, n. 1, lett. h), primo comma, della SIL] (in prosieguo: le «cessioni di azioni di tipo C»).

31 La norma nazionale controversa nella causa principale prevede che la tassazione in capo al cedente delle plusvalenze sulle azioni che formano oggetto di una cessione di azioni di tipo C sia di regola differita, generalmente fino al momento in cui avrà luogo l'alienazione da parte del cedente della sua partecipazione nella società cessionaria, mentre il beneficio di tale differimento d'imposta è negato al cedente per le plusvalenze sulle azioni che formano oggetto di cessioni di azioni di tipo A o di tipo B. Per questi ultimi tipi di cessione, le plusvalenze sono tassate direttamente in capo al cedente.

32 Occorre ricordare preliminarmente che, secondo una giurisprudenza costante, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 19, e 15 gennaio 2002, causa C-55/00, Gottardo, Racc. pag. I-413, punto 32).

Sulla libertà di stabilimento

33 Fondandosi sulla sentenza 26 gennaio 1993, causa C-112/91, Werner (Racc. pag. I-429), il Riksskatteverket sostiene che la causa principale non rientra nel campo delle libertà fondamentali garantite dal Trattato in quanto si tratterebbe di una situazione interna ad uno Stato membro. La causa principale riguarderebbe una modifica delle strutture giuridiche di controllo di una attività economica esercitata in Svezia che, dopo tale modifica, continuerebbe ad essere svolta in tale Stato membro.

34 Tale argomento non può essere accolto. Infatti, la disposizione nazionale controversa nella causa principale implica l'esistenza di un elemento di estraneità manifestamente pertinente per la libertà di stabilimento garantita dal Trattato, ovvero, per le cessioni di azioni di tipo A, il fatto che la società cessionaria sia stabilita in un altro Stato membro e, per le cessioni di azioni di tipo B, il fatto che una società stabilita in un altro Stato membro detenga una partecipazione nella società cessionaria, e che tale elemento di estraneità dia luogo a un trattamento fiscale differenziato in questo stesso Stato membro.

35 Conseguentemente, si deve verificare, in primo luogo, se la disposizione nazionale controversa nella causa principale possa costituire una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 43 CE.

36 A questo fine, si deve constatare che, per quanto riguarda, da un lato, le cessioni di azioni di tipo A, la norma nazionale controversa nella causa principale sancisce un trattamento differenziato che consiste nel rifiutare al cedente il beneficio di un differimento dell'imposta sulle plusvalenze realizzate sulle azioni cedute sottoprezzo, provocandogli quindi uno svantaggio in termini di liquidità, qualora la società cessionaria nella quale il cedente detiene una partecipazione abbia sede in un altro Stato membro. In tal modo, la privazione di tale vantaggio fiscale, per il fatto che la società cessionaria nella quale il soggetto passivo detiene una partecipazione ha sede in un altro Stato membro, può avere un effetto deterrente sull'esercizio da parte dello stesso del diritto conferitogli dall'art. 43 CE di svolgere la propria attività in tale altro Stato membro attraverso una società.

37 Una simile disparità di trattamento costituisce quindi una restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini dello Stato membro interessato (nonché, del resto, a quella dei cittadini di altri Stati membri che risiedono nel territorio del detto Stato membro) che detengono una partecipazione nel capitale di una società con sede in un altro Stato membro, purché, tuttavia, tale partecipazione conferisca loro una sicura influenza sulle decisioni della società e consenta loro di indirizzarne le attività (v., in particolare, sentenze 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars, Racc. pag. I-2787, punti 22 e 28-31, e 5 novembre 2002, causa C-208/00, Überseering, Racc. pag. I-9919, punto 77). Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nella causa principale.

38 Per quanto riguarda, dall'altro lato, le cessioni di azioni di tipo B, si deve constatare che la disposizione nazionale controversa nella causa principale costituisce una restrizione, ai sensi dell'art. 43 CE, alla libertà di stabilimento di una società, costituita in un altro Stato membro, nella causa principale una società per azioni belga, e assimilata, ai sensi dell'art. 48 CE, ad una persona fisica cittadina di tale Stato membro che desideri esercitare la propria attività per mezzo di una società controllata nello Stato membro interessato (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1997, causa C-250/95, Futura Participations e Singer, Racc. pag. I-2471, punto 24, e 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I-6161, punto 35). Ammettere nella fattispecie che lo Stato membro interessato possa negare il beneficio del differimento dell'imposta sulle plusvalenze, privando così il cedente di un vantaggio in termini di liquidità, per il fatto che la sede della società che controlla la società cessionaria è situata in un altro Stato membro svuoterebbe infatti di contenuto l'art. 43 CE (v., in questo senso, in particolare, sentenza 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft e a., Racc. pag. I-1727, punto 42).

39 Conseguentemente, l'applicazione della norma controversa nella causa principale costituisce, tanto per le cessioni di azioni di tipo A, purché, tuttavia, la condizione ricordata al punto 37 della presente sentenza sia soddisfatta, quanto per le cessioni di azioni di tipo B, una restrizione all'esercizio della libertà di stabilimento garantita dal Trattato.

40 Il Riksskatteverket afferma che, nella causa principale, esiste un rischio di evasione fiscale doppiamente pertinente per la libertà di stabilimento. Da un lato, tale rischio consentirebbe di dubitare dell'applicabilità della libertà di stabilimento in quanto, nella fattispecie, vi sarebbero indizi di un possibile abuso di tale libertà. Dall'altro, anche supponendo che la libertà di stabilimento trovi applicazione nella fattispecie, tale rischio potrebbe essere fatto valere per giustificare un'eventuale restrizione a quella libertà, e ciò a titolo di ragione imperativa di interesse pubblico.

41 Quanto a un eventuale abuso della libertà di stabilimento, il Riksskatteverket fa osservare che la ricerca di vantaggi fiscali costituisce la sola ragione dell'operazione di cessione di azioni prevista dai ricorrenti nella causa principale e che tale operazione evidenzia gravi motivi di evasione fiscale, soprattutto tenendo conto del fatto che X e Y hanno chiesto innanzitutto all'autorità fiscale competente se l'operazione prevista dovesse essere qualificata come evasione fiscale. Pertanto, il Riksskatteverket, fondandosi sulla sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros (Racc. pag. I-1459, punto 24), ritiene che, in conformità della giurisprudenza della Corte, il Regno di Svezia abbia il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all'impero delle leggi nazionali e che, inoltre, i soggetti di diritto non possano avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario.

42 A questo proposito, si deve ricordare che, sebbene i giudici nazionali possano tener conto, caso per caso, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo o fraudolento dell'interessato per negargli eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di diritto comunitario invocate, tuttavia, nel valutare tale comportamento, essi devono tener presente le finalità perseguite dalle disposizioni comunitarie di cui trattasi (v., in particolare, sentenza Centros, già citata, punto 25).

43 Orbene, è giocoforza constatare che la disposizione nazionale controversa nella causa principale, escludendo in modo categorico e generalizzato ogni cessione di azioni di tipo A o di tipo B dal beneficio del differimento dell'imposta, non consente ai giudici nazionali di procedere a un tale esame caso per caso, tenendo conto delle particolarità di ogni fattispecie.

44 Si deve rilevare, inoltre, che il criterio adottato dalla disposizione nazionale controversa nella causa principale al fine di escludere le cessioni di azioni di tipo A e di tipo B dal citato vantaggio fiscale - cioè il fatto che la cessione è effettuata a favore di una società costituita secondo la legislazione di un altro Stato membro o a favore di una società controllata costituita in Svezia ad opera di tale società - è in relazione con l'esercizio stesso della libertà di stabilimento garantita dal Trattato e non può, quindi, costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento (v., in particolare, in questo senso, sentenza Centros, già citata, punto 27).

45 Conseguentemente, il fatto che uno Stato membro escluda da un vantaggio fiscale qualsiasi cessione sottoprezzo di azioni a una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ovvero a una società controllata da detta società che abbia sede nel suo territorio, come previsto dalla disposizione nazionale controversa nella causa principale, non può essere giustificata adducendo un abuso del diritto di stabilimento.

46 In secondo luogo, si deve verificare se le restrizioni alla libertà di stabilimento che risultano dalla disposizione nazionale controversa nella causa principale possano essere giustificate tenendo conto, in particolare, delle ragioni addotte dal Riksskatteverket, come indicato al punto 24 della presente sentenza.

47 Come emerge dai lavori preparatori della norma nazionale controversa nella causa principale, secondo quanto riportato dal giudice del rinvio (v. punto 6 della presente sentenza), e dalle osservazioni del Riksskatteverket, l'esclusione dal vantaggio fiscale consistente nel differimento dell'imposta sulla plusvalenza per ogni cessione di azioni di tipo A e di tipo B è volta ad evitare che la base imponibile non si sottragga alla tassazione in Svezia, in particolare nell'ipotesi in cui, prima di un trasferimento definitivo all'estero, il proprietario di azioni di una società per azioni svedese le ceda sottoprezzo a una persona giuridica straniera nella quale il cedente o un suo congiunto detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione ovvero a una società per azioni svedese nella quale la stessa persona giuridica straniera detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione.

48 Il Riksskatteverket sostiene che la disparità di trattamento fiscale di cui si tratta nella causa principale mira a raggiungere questo obiettivo e che, in tal senso, è giustificata da ragioni imperative di interesse generale relative alla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale, al rischio di evasione fiscale e all'efficacia dei controlli fiscali, nonché dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, cioè l'art. 58, nn. 1 e 2, CE. Infatti, quest'ultima disposizione potrebbe giustificare altresì restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 43 CE, in virtù del secondo comma di tale articolo.

49 A questo proposito, si deve rilevare che una restrizione alla libertà di stabilimento, quale la norma nazionale controversa nella causa principale, può essere giustificata solo se la disposizione persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, essa deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per farlo (v., in particolare, citata sentenza Futura Participations e Singer, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

50 Bisogna ricordare che la riduzione di entrate fiscali che potrebbe risultare dalla concessione del detto vantaggio alle cessioni di azioni di tipo A e di tipo B non rientra fra i motivi enunciati all'art. 46 CE e non può considerarsi motivo imperativo di interesse pubblico invocabile per giustificare una disparità di trattamento in linea di principio incompatibile con l'art. 43 CE (v., in particolare, citate sentenze ICI, punto 28; Metallgesellschaft e a., punto 59, e Saint-Gobain ZN, punto 51). Infatti, un tale obiettivo è di natura puramente economica e non può, quindi, secondo una giurisprudenza costante, costituire un motivo imperativo di interesse generale (v., in particolare, sentenza 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen, Racc. pag. I-4071, punto 48).

51 Al contrario, deriva dalla giurisprudenza della Corte che la necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale (v. sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann, Racc. pag. I-249, e causa C-300/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-305), la lotta contro l'evasione fiscale (v. sentenze precitate ICI, punto 26, e Metallgesellschaft e a., punto 57) e l'efficacia dei controlli fiscali (v., particolare, sentenze Futura Participations e Singer, già citata, punto 31, e 8 luglio 1999, causa C-254/97, Baxter e a., Racc. pag. I-4809, punto 18) costituiscono motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare normative che restringono le libertà fondamentali garantite dal Trattato (v., in particolare, con riferimento a tali giustificazioni invocate nell'ambito di restrizioni relative a una disparità di trattamento in materia di imposte sui redditi, sentenza 28 ottobre 1999, causa C-55/98, Vestergaard, Racc. pag. I-7641, punto 23).

52 Per quanto riguarda, innanzitutto, la giustificazione invocata dal Riksskatteverket e fondata sulla necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale, si deve ricordare che, nelle cause Bachmann e Commissione/Belgio, già citate, nelle quali la Corte ha ammesso che una giustificazione di tale natura poteva legittimare una restrizione all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, esisteva un nesso diretto tra la deducibilità dei contributi versati nell'ambito di contratti di assicurazione contro i rischi di vecchiaia e morte, da un lato, e l'assoggettamento ad imposta delle somme dovute dagli assicuratori in esecuzione dei detti contratti, dall'altro, nesso che occorreva preservare al fine di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale interessato (v., in particolare, sentenza Vestergaard, già citata, punto 24, e giurisprudenza ivi citata).

53 Si deve constatare che, nella causa principale, dal momento che il Regno di Svezia ha concluso convenzioni contro le doppie imposizioni con altri Stati membri, la coerenza fiscale non è affermata a livello di uno stesso soggetto, sulla base di una correlazione rigorosa tra il differimento dell'assoggettamento ad imposta delle plusvalenze e la tassazione finale di queste ultime, ma è spostata su un altro livello, vale a dire quello della reciprocità delle norme applicabili negli Stati contraenti, previste da una tale convenzione e fondate su elementi di raccordo ai fini della ripartizione della competenza fiscale che gli Stati membri restano liberi di fissare in mancanza di misure comunitarie, come avviene nella causa principale (v., in particolare, sentenza 11 agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx, Racc. pag. I-2493, punto 24, e Saint-Gobain ZN, già citata, punto 57).

54 A questo proposito, occorre rilevare che, per effetto delle convenzioni contro le doppie imposizioni, come la convenzione belgo-svedese, in particolare il suo art. 13, n. 4, del resto identico allo stesso articolo del modello della convenzione tipo dell'OCDE, uno Stato assoggetta ad imposta, di regola, tutte le plusvalenze sulle azioni riscosse dai cedenti che risiedono nel suo territorio, ma, al contrario, rinuncia ad assoggettare ad imposta le plusvalenze riscosse dai cedenti che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, a prescindere dal fatto che il cedente abbia beneficiato di un differimento di imposta in occasione di una precedente cessione delle azioni di cui si tratta.

55 L'ipotesi del rischio di un trasferimento definitivo del cedente in caso di cessione di azioni di tipo A, cui la norma nazionale controversa nella causa principale cerca di porre rimedio mediante l'esclusione del differimento d'imposta, è quindi coperta dall'art. 13, n. 4, della convenzione belgo-svedese, e in maniera reciproca, nel senso che, in tale ipotesi, solamente lo Stato contraente nel quale il cedente ha trasferito la propria residenza è competente ad assoggettare ad imposta le plusvalenze di cui si tratta.

56 Si deve osservare, inoltre, che l'art. 13, n. 5, della convenzione belgo-svedese prevede un regime reciproco che ripartisce le pretese fiscali del Regno del Belgio e del Regno di Svezia specificamente in materia di tassazione dei profitti derivanti dall'alienazione di azioni. Tale disposizione è volta a disciplinare l'ipotesi prevista dalla norma nazionale controversa nella causa principale, cioè quella del rischio di un trasferimento definitivo del cedente in un altro Stato contraente nell'ambito di una cessione di azioni. A questo proposito, l'art. 13, n. 5, della convenzione belgo-svedese dispone, in sostanza, che, in caso di cessione di azioni in una società che abbia sede nel suo territorio ad opera dei suoi stessi cittadini, lo Stato contraente interessato perde unicamente il proprio diritto di assoggettare ad imposta le cessioni di azioni che avvengono più di cinque anni dopo il trasferimento definitivo del cedente nell'altro Stato contraente.

57 In ogni caso, l'esclusione del differimento dell'imposta per le cessioni di azioni di tipo A e di tipo B, come prevista dalla norma nazionale controversa nella causa principale, non è necessaria né proporzionata in relazione all'obiettivo perseguito.

58 A questo proposito si deve constatare che un eventuale problema relativo alla coerenza del regime fiscale di cui alla causa principale avrebbe un'origine fondamentalmente diversa da quella discussa nelle cause Bachmann e Commissione/Belgio, già citate. Infatti, in tali procedimenti, determinati pagamenti rischiavano di sfuggire alla tassazione dello Stato membro che aveva accordato il vantaggio fiscale per il fatto che erano stati effettuati da terzi al di fuori di quest'ultimo Stato membro, cioè nel paese di residenza di tali terzi. Invece, in un caso come quello di cui alla causa principale, il rischio risiede nel fatto che la base imponibile potrebbe scomparire in uno stadio successivo a seguito di un trasferimento definitivo del soggetto passivo all'estero.

59 Ora, in una situazione di questo tipo, diversa da quella che ha originato le citate sentenze Bachmann e Commissione/Belgio (v. citate sentenze Bachmann, punto 28, e Commissione/Belgio, punto 20), la coerenza del regime fiscale può essere assicurata da misure meno restrittive o meno lesive della libertà di stabilimento, relative in particolare al rischio di un trasferimento definitivo del debitore, e applicabili a tutti i tipi di cessione di azioni che presentino lo stesso rischio oggettivo. Tali misure potrebbero, per esempio, consistere nel prevedere un sistema di cauzioni o altre garanzie necessarie ad assicurare il pagamento dell'imposta in caso di trasferimento definitivo del cedente all'estero.

60 Per quanto riguarda, poi, la giustificazione invocata dal Riksskatteverket fondata sul rischio di evasione fiscale e quella relativa all'efficacia dei controlli fiscali, si deve rilevare, in via preliminare, che, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla norma nazionale di cui si tratta nella causa principale, tali giustificazioni si sovrappongono. Nel caso di specie, si tratta infatti di una norma volta ad assicurare contemporaneamente l'effettivo assoggettamento ad imposta delle plusvalenze interessate e l'efficacia del controllo di tale assoggettamento di imposta.

61 Ora, la disposizione di cui si tratta nella causa principale non ha lo scopo specifico di escludere da un vantaggio fiscale le operazioni puramente artificiali il cui scopo sarebbe di aggirare la normativa fiscale svedese, ma riguarda, in maniera generale, ogni situazione in cui, per qualsiasi ragione, la cessione sottoprezzo sia effettuata a favore di una società costituita conformemente alla legislazione di un altro Stato membro in cui il cedente detiene una partecipazione o di una società controllata costituita nel Regno di Svezia da tale società.

62 Tuttavia, una presunzione generale di evasione o di frode fiscale non può fondarsi sul fatto che la società cessionaria o la società controllante di questa abbia sede in un altro Stato membro, né giustificare una misura fiscale che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., in questo senso, sentenza 26 settembre 2000, causa C- 478/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-7587, punto 45).

63 In ogni caso, si deve constatare che la misura adottata dal Regno di Svezia non è idonea a raggiungere l'obiettivo che dovrebbe perseguire, cioè che il cedente sia effettivamente assoggettato ad imposta in Svezia per le plusvalenze realizzate sulle azioni cedute, in particolare se la cessione si produce prima di un trasferimento definitivo di quest'ultimo all'estero. Infatti, è giocoforza constatare che, in caso di cessione di azioni di tipo C, il cedente beneficia in ogni caso di un differimento del pagamento dell'imposta sulle plusvalenze realizzate sulle azioni cedute. Ora, in risposta ad un quesito posto dalla Corte, il governo svedese non è stato in grado di dimostrare che, per questo tipo di cessioni, esistano situazioni oggettive diverse da cui si deduca che il rischio potenziale che comporta un trasferimento definitivo all'estero del cedente, per quanto riguarda il suo assoggettamento ad imposta, si pone sostanzialmente in termini diversi per le cessioni di azioni di tipo A e di tipo B.

64 Infine, per quanto riguarda l'argomento del Riksskatteverket secondo cui, quando una disposizione di diritto nazionale appare giustificata in base all'art. 58 CE, anche le restrizioni alla libertà di stabilimento che risultano da tale disposizione nazionale devono essere considerate giustificate, è sufficiente rilevare che, in ogni caso, come risulta dal punto 72 della presente sentenza, l'art. 58 CE non può essere invocato per giustificare l'applicazione di una misura nazionale come quella di cui si tratta nella causa principale.

65 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione pregiudiziale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento, che gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale che, in caso di cessione sottoprezzo di azioni di società, esclude il cedente dal beneficio di un differimento del pagamento dell'imposta sulle plusvalenze realizzate su tali azioni qualora la cessione sia effettuata a favore di una persona giuridica straniera nella quale il cedente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione - a condizione, tuttavia, che tale partecipazione sia tale da conferirgli un'influenza certa sulle decisioni della detta persona giuridica straniera e da consentirgli di determinarne le attività - o a favore di una società per azioni svedese controllata da tale persona giuridica straniera.

Sulla libera circolazione dei capitali

66 Stante la risposta data alla questione pregiudiziale per quanto riguarda le disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento, non occorre esaminare tale questione per la parte relativa alle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione dei capitali, se non in quanto, alla luce di queste ultime disposizioni, la norma nazionale di cui si tratta nella causa principale possa comportare una restrizione autonoma, dal momento che le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento non sono applicabili.

67 A questo proposito, come emerge dai punti 38 e 65 della presente sentenza, per quanto riguarda le cessioni di azioni di tipo B, la norma nazionale controversa comporta una restrizione non giustificata alla libertà di stabilimento. Invece, per quanto riguarda le cessioni di azioni di tipo A, dai punti 37 e 65 della presente sentenza discende che l'art. 43 CE osta alla norma nazionale controversa nella causa principale solo in quanto la partecipazione che il cedente detiene nella società cessionaria con sede in un altro Stato membro gli conferisca un'influenza certa sulle decisioni di tale società e gli consenta di determinarne le attività.

68 Non occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale per la parte che riguarda le disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali, se non per l'ipotesi che, in caso di cessione di azioni di tipo A, l'art. 43 CE non si applichi in quanto il cedente detiene un livello insufficiente di partecipazione nella società cessionaria che ha sede in un altro Stato membro.

69 A questo proposito, si deve constatare, in via preliminare, che la norma nazionale di cui si tratta nella causa principale non può essere considerata una misura puramente interna, dal momento che essa si applica in caso di movimenti di capitali tra Stati membri derivante dalla cessione sottoprezzo di azioni da parte del residente in uno Stato membro a favore di una società stabilita in un altro Stato membro nella quale il cedente o un suo congiunto detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione.

70 E' pacifico, inoltre, che la norma nazionale di cui si tratta nella causa principale è idonea a dissuadere i soggetti passivi dell'imposta sulle plusvalenze svedesi dal cedere sottoprezzo delle azioni a società cessionarie stabilite in altri Stati membri nelle quali essi detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione e, pertanto, costituisce per tali soggetti passivi una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'art. 56 CE (v., in particolare, in questo senso, sentenza 26 settembre 2000, Commissione/Belgio, già citata, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

71 Si deve verificare, quindi, se una simile restrizione possa essere giustificata.

72 A questo proposito, le giustificazioni invocate dal Riksskatteverket con riferimento all'art. 58 CE sono le stesse, sostanzialmente, di quelle addotte a giustificazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento generate dalla norma nazionale di cui si tratta nella causa principale e che sono relative alla coerenza del regime fiscale, alla lotta contro l'evasione fiscale e all'efficacia dei controlli fiscali [v., per quanto riguarda il rapporto tra i motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dalla Corte e l'art. 73 D, n. 1, lett. a), del Trattato CE [divenuto art. 58, n. 1, lett. a), CE], sentenza Verkooijen, già citata, punti 43-46]. Ora, per le stesse ragioni addotte in relazione alla libertà di stabilimento ai punti 46-63 della presente sentenza, tali giustificazioni non possono essere accolte per quanto riguarda la restrizione alla libertà di circolazione dei capitali evidenziata al punto 70 della presente sentenza.

73 Si deve quindi constatare che, sebbene, in caso di cessione di azioni di tipo A, l'art. 43 CE non osti alla norma nazionale controversa nella causa principale dato il livello insufficiente della partecipazione del cedente nella società cessionaria che ha sede in un altro Stato membro, detta norma nazionale costituisce, in ogni caso, una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali, ai sensi dell'art. 56 CE, che non può essere giustificata in virtù dell'art. 58 CE.

74 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione pregiudiziale, per la parte relativa alle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione dei capitali, nel senso che gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale che, in caso di cessione sottoprezzo di azioni di società, esclude il cedente dal beneficio di un differimento del pagamento dell'imposta sulle plusvalenze realizzate su tali azioni qualora la cessione sia effettuata a favore di una persona giuridica straniera nella quale il cedente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione che non è tale da conferirgli un'influenza certa sulle decisioni della detta persona giuridica straniera e da consentirgli di determinarne le attività.

75 Di conseguenza, la questione proposta deve essere risolta nel senso che:

- gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale che, in caso di cessione sottoprezzo di azioni di società, esclude il cedente dal beneficio di un differimento del pagamento dell'imposta sulle plusvalenze realizzate su tali azioni qualora la cessione sia effettuata a favore di una persona giuridica straniera nella quale il cedente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione - a condizione, tuttavia, che tale partecipazione sia tale da conferirgli un'influenza certa sulle decisioni della detta persona giuridica straniera e da consentirgli di determinarne le attività - o a favore di una società per azioni svedese controllata da tale persona giuridica straniera;

- gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale che, in caso di cessione sottoprezzo di azioni di società, esclude il cedente dal beneficio di un differimento del pagamento dell'imposta sulle plusvalenze realizzate su tali azioni qualora la cessione sia effettuata a favore di una persona giuridica straniera nella quale il cedente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione che non è tale da conferirgli un'influenza certa sulle decisioni della detta persona giuridica straniera e da consentirgli di determinarne le attività.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

76 Le spese sostenute dal governo svedese e dei Paesi Bassi, nonché dalla Commissione e dall'Autorità di vigilanza dell'AELS (EFTA), che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Regeringsrätten con ordinanza 1_ novembre 2000, dichiara:

1) Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale che, in caso di cessione sottoprezzo di azioni di società, esclude il cedente dal beneficio di un differimento del pagamento dell'imposta sulle plusvalenze realizzate su tali azioni qualora la cessione sia effettuata a favore di una persona giuridica straniera nella quale il cedente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione - a condizione, tuttavia, che tale partecipazione sia tale da conferirgli un'influenza certa sulle decisioni della detta persona giuridica straniera e da consentirgli di determinarne le attività - o a favore di una società per azioni svedese controllata da tale persona giuridica straniera.

2) Gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale che, in caso di cessione sottoprezzo di azioni di società, esclude il cedente dal beneficio di un differimento del pagamento dell'imposta sulle plusvalenze realizzate su tali azioni qualora la cessione sia effettuata a favore di una persona giuridica straniera nella quale il cedente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione che non sia tale da conferirgli un'influenza certa sulle decisioni della detta persona giuridica straniera e da consentirgli di determinarne le attività.