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Causa C-379/05

Amurta SGPS

contro

Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam)

«Artt. 56 CE e 58 CE — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria nazionale che prevede l’esenzione delle partecipazioni dall’imposta sulle società — Tassazione dei dividendi — Ritenuta alla fonte — Esenzione dalla ritenuta alla fonte — Applicazione alle società beneficiarie che dispongono di una sede o di una stabile organizzazione nello Stato membro che accorda l’esenzione e le cui partecipazioni godono dell’esenzione dall’imposta sulle società — Rifiuto di applicare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte ai dividendi distribuiti a una società beneficiaria che non dispone di una sede né di una stabile organizzazione in detto Stato membro»

Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 7 giugno 2007 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 novembre 2007 

Massime della sentenza

1.     Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società

(Artt. 56 CE e 58 CE; direttiva del Consiglio 90/435, art. 5, n. 1)

2.     Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti

(Art. 234 CE)

3.     Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società

(Art. 56 CE)

1.     Gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per il caso in cui non sia raggiunta la soglia minima di partecipazioni della società madre nel capitale della società figlia, fissata all’art. 5, n. 1, della direttiva 90/435, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, prevede una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società stabilita in questo Stato membro ad una società beneficiaria stabilita in un altro Stato membro, esonerando tuttavia da tale ritenuta i dividendi versati ad una società beneficiaria che è soggetta, nel primo Stato membro, all’imposta sulle società o che dispone, in questo stesso Stato membro, di una stabile organizzazione cui appartengono le azioni detenute nella società distributrice.

Infatti, tale trattamento svantaggioso dei dividendi versati alle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro rispetto a quello riservato ai dividendi versati alle società beneficiarie stabilite nello Stato membro interessato può dissuadere le società stabilite in un altro Stato membro dal procedere a investimenti nello Stato membro interessato e costituisce, conseguentemente, una restrizione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’art. 56 CE.

È vero che, con riguardo ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o attenuare l’imposizione a catena ovvero la doppia imposizione economica degli utili distribuiti da una società residente, gli azionisti beneficiari residenti non si trovano necessariamente in una situazione analoga a quella di azionisti beneficiari che risiedono in un altro Stato membro. Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o per via convenzionale, assoggetta all’imposta sul reddito non soltanto gli azionisti residenti, ma anche gli azionisti non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di tali azionisti non residenti si avvicina a quella degli azionisti residenti. Infatti, è il solo esercizio da parte di questo stesso Stato della sua competenza tributaria che, indipendentemente da ogni imposizione in un altro Stato membro, genera un rischio di imposizione a catena o di doppia imposizione economica. In tal caso, affinché le società beneficiarie non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, lo Stato di residenza della società distributrice deve provvedere affinché, in relazione al meccanismo previsto dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica, le società azioniste non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società azioniste residenti. Così non è quando una doppia imposizione economica, di cui sono oggetto i dividendi distribuiti alle società beneficiarie non stabilite nello Stato di residenza della società distributrice, deriva dal solo esercizio della competenza tributaria da parte di tale Stato membro, che assoggetta tali dividendi all’imposta sui dividendi, mentre ha scelto di prevenire tale doppia imposizione economica per le società beneficiarie che hanno in quello stesso Stato la loro sede o una stabile organizzazione cui appartengono le azioni della società distributrice.

Siffatta normativa non può essere giustificata dall’esigenza di garantire la coerenza del sistema tributario nazionale né dalla necessità di salvaguardare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Qualora uno Stato membro abbia scelto di non tassare le società beneficiarie stabilite nel suo territorio in relazione a redditi di tal tipo, esso non può invocare l’esigenza di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta delle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro.

(v. punti 28, 37-40, 59-61, dispositivo 1)

2.     Le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte. La detta presunzione di rilevanza non può superata dalla semplice circostanza che una delle parti nella causa principale contesta taluni fatti di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame.

(v. punti 64-65)

3.     Uno Stato membro non può invocare l’esistenza di un credito d’imposta integrale, concesso unilateralmente da un altro Stato membro ad una società beneficiaria stabilita nello stesso Stato, al fine di sottrarsi all’obbligo di prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi derivante dall’esercizio del suo potere impositivo, in una situazione in cui il primo Stato membro previene la doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti alle società beneficiarie stabilite nel suo territorio. Qualora uno Stato membro faccia valere una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione, stipulata con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale accertare se si debba tener conto, nella controversia principale, di questa convenzione e, se del caso, verificare se questa consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libera circolazione dei capitali.

(v. punto 84, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 novembre 2007 (*)

«Artt. 56 CE e 58 CE – Libera circolazione dei capitali – Normativa tributaria nazionale che prevede l’esenzione delle partecipazioni dall’imposta sulle società – Tassazione dei dividendi – Ritenuta alla fonte – Esenzione dalla ritenuta alla fonte – Applicazione alle società beneficiarie che dispongono di una sede o di una stabile organizzazione nello Stato membro che accorda l’esenzione e le cui partecipazioni godono dell’esenzione dall’imposta sulle società – Rifiuto di applicare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte ai dividendi distribuiti ad una società beneficiaria che non dispone di una sede né di una stabile organizzazione in detto Stato membro»

Nel procedimento C-379/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) con ordinanza 21 settembre 2005, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2005, nella causa

Amurta SGPS

contro

Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, R. Schintgen, A. Borg Barthet e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 gennaio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–       per l’Amurta SGPS, dai sigg. L.C.A. Wijsman, J.J. Feenstra e R.M.P.G. Niessen-Cobben, advocaten;

–       per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;

–       per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–       per il governo del Regno Unito, inizialmente dalla sig.ra S. Nwaokolo, successivamente dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agenti, assistite dalla sig.ra J. Stratford, barrister;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e A. Weimar, in qualità di agenti;

–       per l’Autorità di vigilanza EFTA, dai sigg. M.S. Rydelski e P.A. Bjørgan, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 56 CE e 58 CE.

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra l’Amurta SGPS (in prosieguo: l’«Amurta»), società stabilita in Portogallo, e l’Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam, avente ad oggetto l’applicazione di una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti all’Amurta dalla Retailbox BV (in prosieguo: la «Retailbox»), società stabilita nei Paesi Bassi.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3       L’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), prevede quanto segue:

«Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest’ultima detiene una partecipazione minima del 25% nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte».

 La normativa nazionale

4       Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della legge del 1965 sull’imposta sui dividendi (Wet op de dividendbelasting 1965; in prosieguo: la «Wet DB»), un’imposta sui dividendi al tasso del 25% è trattenuta, in linea di principio, sui versamenti di dividendi effettuati da una società stabilita nei Paesi Bassi il cui capitale è integralmente o parzialmente suddiviso in azioni.

5       Tuttavia, l’art. 4, n. 1, della Wet DB stabilisce quanto segue:

«Si può omettere di prelevare l’imposta sui redditi provenienti da azioni, da certificati di godimento o da prestiti di cui all’art. 10, n. 1, lett. d), della legge del 1969 sull’imposta sulle società (Wet op de vennootschapsbelasting 1969; in prosieguo: la «Wet Vpb») qualora l’esenzione della partecipazione, di cui all’art. 13 della detta legge, si applichi ai benefici che l’avente diritto trae da tali azioni, certificati di godimento e prestiti e la partecipazione rientri nel patrimonio della sua impresa gestita nei Paesi Bassi. La prima frase non trova applicazione nei confronti dei redditi con riferimento ai quali l’avente diritto non è l’avente diritto finale».

6       L’art. 4a della Wet DB, basato sulla direttiva 90/435, prevede un’esenzione dall’imposta sui dividendi a beneficio degli azionisti stabiliti nell’Unione europea che detengano una partecipazione pari almeno al 25%. In conformità con il n. 3 di tale articolo, la percentuale del 25% è ridotta al 10% se lo Stato membro in cui è stabilito l’azionista applica la stessa riduzione.

7       L’art. 13 della Wet Vpb prevede quanto segue:

«1.      Non sono presi in considerazione, ai fini della determinazione degli utili, i benefici derivanti da una partecipazione e le spese – ivi compresi i benefici derivanti da variazioni dei tassi di cambio – che rientrano nell’ambito di una partecipazione, a meno che non risulti che tali spese servono indirettamente alla realizzazione di un utile imponibile nei Paesi Bassi (esenzione della partecipazione) (…).

2.      Si ha partecipazione quando la società soggetta ad imposta:

a)      è socia, per almeno il 5% del capitale nominale versato, di una società il cui capitale è interamente o parzialmente suddiviso in azioni;

(…)».

8       Come indicato dal giudice del rinvio, il combinato disposto degli artt. 13 della Wet Vpb e 4 della Wet DB comporta che l’esenzione di cui a tale art. 4 si applica unicamente qualora le azioni di una società olandese che versa dividendi siano detenute, da un lato, da azionisti assoggettati all’imposta sulle società nei Paesi Bassi ovvero, dall’altro, da azionisti stranieri che abbiano un’organizzazione stabile nei Paesi Bassi, laddove le azioni appartengano al patrimonio di tale stabile organizzazione.

 La convenzione relativa alla doppia imposizione

9       L’art. 10 della convenzione conclusa il 20 settembre 1999 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese, volta ad evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale in materia d’imposta sul reddito e sul patrimonio (in prosieguo: la «CDI»), così recita:

«1. I dividendi versati da una società che ha sede in uno degli Stati a un residente nell’altro Stato sono imponibili in quest’ultimo.

2. Tali dividendi possono, comunque, essere tassati nello Stato ove ha sede la società che paga i dividendi e conformemente alla normativa di questo Stato; tuttavia, se la persona che riceve i dividendi è residente nell’altro Stato, l’imposta prelevata non potrà eccedere il 10% dell’ammontare lordo dei dividendi.

(…)».

10     Il metodo di prevenzione della doppia imposizione è fissato all’art. 24 della CDI, che dispone quanto segue:

«Riguardo al Portogallo, si evita la doppia imposizione nel seguente modo:

a) qualora un residente in Portogallo percepisca redditi che, conformemente alla presente convenzione, possono essere tassati nei Paesi Bassi, il Portogallo concede una detrazione dall’imposta sui redditi di tale residente nei limiti dell’importo dell’imposta sul redditi pagata nei Paesi Bassi. Tale detrazione non può tuttavia eccedere la parte dell’imposta sul reddito, come calcolata prima della detrazione, relativa al reddito imponibile nei Paesi Bassi.

(…)».

 Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

11     All’epoca dei fatti della causa principale l’Amurta deteneva il 14% delle azioni della Retailbox. Gli altri azionisti della Retailbox erano la Sonaetelecom BV, società stabilita nei Paesi Bassi, che deteneva il 66%, nonché la Tafin SGPS e la Persin SGPS, entrambe con sede in Portogallo, in possesso, rispettivamente, del 14% e del 6% delle azioni.

12     Il 31 dicembre 2002 la Retailbox versava i dividendi ai propri azionisti. I dividendi versati alla Sonaetelecom BV non erano assoggettati all’imposta sui dividendi in quanto godevano dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 4 della Wet DB, mentre un’imposta sui dividendi pari al 25% era prelevata sui dividendi distribuiti all’Amurta, nonché alle altre due società stabilite in Portogallo.

13     Tale ritenuta formava oggetto di un reclamo presentato dalla Retailbox, per conto dell’Amurta il 30 gennaio 2003. Poiché detto reclamo veniva respinto con decisione dell’Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam, l’Amurta interponeva appello dinanzi al Gereschtshof te Amsterdam, chiedendo l’annullamento di tale decisione e il rimborso dell’imposta trattenuta sui dividendi.

14     Ritenendo che la soluzione della controversia nella causa principale richiedesse l’interpretazione del diritto comunitario, il Gereschtshof te Amsterdam decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se l’esenzione di cui all’art. 4 della [Wet DB], quale descritta nei [punti 5 e 8 della presente sentenza], in combinato disposto con l’esenzione di cui all’art. 4a della stessa legge, sia contraria alle disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali (artt. 56 CE-58 CE), considerato che tale esenzione si applica unicamente ai versamenti di dividendi effettuati ad azionisti soggetti all’imposta sulle società nei Paesi Bassi o ad azionisti stranieri che dispongono nei Paesi Bassi di una stabile organizzazione cui appartengono tali azioni, nei confronti dei quali si applica l’esenzione delle partecipazioni di cui all’art. 13 della [Wet Vpb].

2. Se per la soluzione della prima questione abbia rilevanza che lo Stato di residenza dell’azionista o della società straniera, cui non è applicabile l’esenzione di cui all’art. 4 della [Wet DB], riconosca a tale azionista o società un credito d’imposta (full credit) per l’imposta sui dividendi olandesi».

 Sulla prima questione pregiudiziale

15     Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 56 CE e 58 CE ostino ad una normativa di uno Stato membro che, per il caso in cui non sia raggiunta la soglia minima di partecipazioni della società madre nel capitale della società figlia, fissata all’art. 5, n. 1, della direttiva 90/435, prevede una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società stabilita in questo Stato membro ad una società beneficiaria stabilita in un altro Stato membro, esonerando tuttavia da tale ritenuta i dividendi versati ad una società beneficiaria, che è soggetta, nel primo Stato membro, all’imposta sulle società, o che dispone, in questo stesso Stato membro, di una stabile organizzazione cui appartengono le azioni detenute nella società distributrice.

16     In via preliminare è opportuno ricordare che, per giurisprudenza costante, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer, Racc. pag. I-10837, punto 29; 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, Racc. pag. I-7995, punto 40, e 12 dicembre 2006, causa C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, Racc. pag. I-11673, punto 36).

17     Occorre parimenti ricordare che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione comunitaria, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri per ripartire il loro potere impositivo, in particolare al fine di eliminare la doppia imposizione (sentenze 12 maggio 1998, causa C-336/96, Gilly, Racc. pag. I-2793, punti 24 e 30; 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I-6161, punto 57; nonché 7 settembre 2006, causa C-470/04, N, Racc. pag. I-7409, punto 44).

18     Come risulta, in particolare, dal terzo ‘considerando’ della direttiva 90/435, quest’ultima mira ad eliminare, instaurando un regime fiscale comune, qualsiasi penalizzazione della cooperazione tra società di Stati membri diversi rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro ed a facilitare così il raggruppamento di società su scala comunitaria (sentenze 4 ottobre 2001, causa C-294/99, Athinaïki Zythopoiïa, Racc. pag. I-6797, punto 25, e 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I-11753, punto 103).

19     L’art. 5, n. 1, della direttiva 90/435 impone agli Stati membri di esentare dalla ritenuta alla fonte gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre unicamente quando quest’ultima detiene una partecipazione minima del 25% nel capitale della società figlia.

20     È pacifico che, nella causa principale, la situazione non rientra nell’ambito di applicazione della detta direttiva.

21     I governi olandese ed italiano hanno pertanto fatto valere che, al di sotto della soglia di partecipazione minima, introdotta dalla direttiva 90/435, il fatto di assoggettare una società non residente alla ritenuta alla fonte sui dividendi non può essere considerato di per sé violazione delle libertà fondamentali.

22     Secondo il governo italiano spetta al potere legislativo nazionale trattare i dividendi relativi a partecipazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva e la situazione di cui trattasi nella causa principale è dovuta ad una ripartizione della competenza tributaria tra lo Stato membro della fonte dei dividendi e lo Stato membro di residenza del beneficiario degli stessi.

23     Il governo olandese sostiene, da parte sua, che il fatto di estendere l’esenzione prevista dall’art. 4 della Wet DB, che mira a prevenire la doppia imposizione dei dividendi sul piano nazionale, ai dividendi distribuiti alle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro, le cui azioni nel capitale della società distributrice sono inferiori alla percentuale prevista dalla direttiva 90/435, equivarrebbe ad abolire l’imposta sui dividendi e il sistema classico in vigore nei Paesi Bassi non sarebbe dunque più rispettato. A parere di tale governo, anche se l’art. 4 della Wet DB prevede un’esenzione dalla ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi, quest’ultima è esigibile e, nell’ipotesi in cui i dividendi siano versati nuovamente, l’imposta viene riscossa. Orbene, il pregiudizio che l’art. 4a della Wet DB arreca al sistema classico sarebbe giustificato unicamente dalle prescrizioni della direttiva 90/435 e non dovrebbe eccedere ciò che questa direttiva impone agli Stati membri.

24     Occorre indicare a tale proposito che, per partecipazioni che non rientrano nell’ambito della direttiva 90/435, spetta effettivamente agli Stati membri determinare se, ed in quale misura, la doppia imposizione economica degli utili distribuiti debba essere evitata e introdurre, a tale effetto, in modo unilaterale o mediante convenzioni concluse con altri Stati membri, meccanismi che mirino a prevenire o ad attenuare tale doppia imposizione economica. Tuttavia, tale unico fatto non consente loro di applicare misure contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato CE (v. sentenza Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, cit., punto 54).

25     Nel caso di specie, ai fini dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi, gli artt. 4 e 4a della Wet DB, unitamente all’art. 13 della Wet Vpb, introducono una differenza di trattamento tra, da un lato, le società beneficiarie aventi nei Paesi Bassi la loro sede o una stabile organizzazione cui appartengono le azioni della società distributrice, e, dall’altro, le società beneficiarie che non sono stabilite nei Paesi Bassi.

26     Conformemente all’art. 4 della Wet DB, infatti, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte può essere applicata unicamente ai dividendi distribuiti alle società beneficiarie aventi nei Paesi Bassi la loro sede o una stabile organizzazione cui appartengono le azioni della società distributrice, le quali detengano almeno il 5% delle azioni della società distributrice residente e le cui partecipazioni possano beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 13 della Wet Vpb. Al contrario, in conformità con l’art. 4a della Wet DB, le società beneficiarie che non sono stabilite nei Paesi Bassi possono beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi versatigli unicamente qualora detengano almeno il 25% del capitale della società distributrice, percentuale che può essere ridotta al 10% se lo Stato membro in cui è stabilito l’azionista applica la stessa riduzione.

27     Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, siffatta normativa comporta, nell’ambito della tassazione dei dividendi, un trattamento svantaggioso per le società beneficiarie non stabilite nei Paesi Bassi che detengono tra il 5% e il 25% del capitale di una società olandese, rispetto a quello riservato alle società beneficiarie olandesi che detengono lo stesso tipo di partecipazione. Infatti, i dividendi distribuiti alle società non stabilite nei Paesi Bassi sono tassati in capo alla società distributrice a titolo d’imposta sulle società e in capo alla società beneficiaria a titolo di imposta sui dividendi, e sono in tal modo soggetti a doppia imposizione economica, mentre, per i dividendi distribuiti alle società stabilite nei Paesi Bassi, si previene una tale doppia imposizione economica.

28     Siffatto trattamento svantaggioso dei dividendi versati alle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro rispetto a quello riservato ai dividendi versati alle società beneficiarie stabilite nei Paesi Bassi può dissuadere le società stabilite in un altro Stato membro dal procedere a investimenti nei Paesi Bassi e costituisce, conseguentemente, una restrizione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’art. 56 CE.

29     Occorre tuttavia accertare se tale restrizione della libera circolazione dei capitali possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato.

30     Va ricordato che, conformemente all’art. 58, n. 1, lett. a), CE «[l]’articolo 56 non pregiudic[a] il diritto degli Stati membri (…) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza (…)».

31     Si deve parimenti rilevare che la deroga stessa prevista dall’art. 58, n. 1, lett. a), CE è limitata dall’art. 58, n. 3, CE, il quale stabilisce che le disposizioni nazionali di cui al n. 1 di tale articolo «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 56».

32     Pertanto, è necessario distinguere i trattamenti disuguali consentiti ai sensi dell’art. 58, n. 1, lett. a), CE dalle discriminazioni vietate dal n. 3 dello stesso articolo. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, perché una normativa tributaria nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la disparità di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (v. sentenze 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen, Racc. pag. I-4071, punto 43; 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen, Racc. pag. I-7477, punto 29, e 8 settembre 2005, causa C-512/03, Blanckaert, Racc. pag. I-7685, punto 42).

33     Occorre pertanto verificare se, in considerazione dello scopo perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, le società beneficiarie stabilite nei Paesi Bassi e le società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro si trovino in situazioni paragonabili.

34     A tale proposito i governi tedesco e italiano hanno sostenuto che esiste una differenza obbiettiva tra la situazione di una società beneficiaria stabilita nei Paesi Bassi, soggetta ad un obbligo fiscale illimitato, e le società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro, soggette ad imposizione nei Paesi Bassi solamente per quanto riguarda i dividendi percepiti.

35     Il governo del Regno Unito, sostenuto da quello italiano, ritiene che le disposizioni tributarie oggetto della causa principale costituiscano una semplificazione amministrativa volta ad evitare la riscossione e un successivo rimborso delle imposte e, a tal titolo, non devono essere applicate ai dividendi versati alle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro che non sono soggette all’imposta sulle società olandese.

36     Inoltre il governo del Regno Unito sostiene che lo Stato membro di residenza della società beneficiaria si trova nella posizione più idonea a prevenire la doppia imposizione dei dividendi.

37     La Corte ha già statuito che, con riguardo ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o attenuare l’imposizione a catena ovvero la doppia imposizione economica degli utili distribuiti da una società residente, gli azionisti beneficiari residenti non si trovano necessariamente in una situazione analoga a quella di azionisti beneficiari che risiedono in un altro Stato membro (sentenza 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkavit Internationaal e Denkavit France, Racc. pag. I-11949, punto 34).

38     Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o per via convenzionale, assoggetti all’imposta sul reddito non soltanto gli azionisti residenti, ma anche gli azionisti non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di tali azionisti non residenti si avvicina a quella degli azionisti residenti (citate sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 68, nonché Denkavit Internationaal e Denkavit France, punto 35).

39     Infatti, è il solo esercizio da parte di questo stesso Stato della sua competenza tributaria che, indipendentemente da ogni imposizione in un altro Stato membro, genera un rischio di imposizione a catena o di doppia imposizione economica. In tal caso, affinché le società beneficiarie non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, vietata, in via di principio, dall’art. 56 CE, lo Stato di residenza della società distributrice deve vigilare affinché, in relazione al meccanismo previsto dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica, le società azioniste non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società azioniste residenti (v. sentenza Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, cit., punto 70).

40     Orbene, è giocoforza constatare che la doppia imposizione economica, di cui sono oggetto i dividendi distribuiti alle società beneficiarie non stabilite nei Paesi Bassi, deriva dal solo esercizio della competenza tributaria da parte di tale Stato membro, che assoggetta tali dividendi all’imposta sui dividendi, mentre ha scelto di prevenire tale doppia imposizione economica per le società beneficiarie che hanno nei Paesi Bassi la loro sede o una stabile organizzazione cui appartengono le azioni della società distributrice.

41     Anche supponendo, come affermato dal governo italiano e da quello del Regno Unito, che l’art. 4 della Wet DB miri a semplificare l’attuazione dell’esenzione delle partecipazioni dall’imposta sulle società, prevista dall’art. 13 della Wet Vpb, che non è applicabile alle società beneficiarie non stabilite nei Paesi Bassi non soggette a tale imposta, tale circostanza non è rilevante. Come indicato ai punti 38 e 39 di questa sentenza, è l’esercizio da parte del Regno dei Paesi Bassi della sua competenza tributaria nei confronti dei dividendi distribuiti alle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro che rende la situazione di tali società beneficiarie paragonabile a quella delle società beneficiarie stabilite nei Paesi Bassi sotto l’aspetto della prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti dalle società residenti di tale Stato membro.

42     Si deve poi verificare se una tale limitazione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Il governo olandese, sostenuto dal governo italiano e da quello del Regno Unito, fa così valere che detto regime è giustificato da motivi inerenti alla coerenza del regime tributario.

43     A parere del governo olandese, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi è un complemento necessario dell’esenzione delle partecipazioni prevista dall’art. 13 della Wet Vpb. In assenza dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi, l’esenzione delle partecipazioni sarebbe in parte, anche se solo provvisoriamente, eliminata, poiché, fino all’imputazione dell’imposta sui dividendi all’imposta sulle società, un reddito in linea di principio esente da imposta sarebbe comunque tassato.

44     Il governo olandese rileva che le due esenzioni interessano lo stesso soggetto passivo e che, se l’imposta sui dividendi e l’imposta sulle società sono formalmente due imposte distinte, nel contesto interno, l’imposta sui dividendi non è altro che un’imposta anticipata integralmente imputabile all’imposta sulle società. Il regime di cui trattasi nella causa principale potrebbe dunque essere giustificato da motivi inerenti alla coerenza del regime tributario anche se, a differenza del regime oggetto della causa C-204/90, Bachmann, da cui è scaturita la sentenza 28 gennaio 1992 (Racc. pag. I-249), esso non comporta la concessione di un beneficio fiscale, da un lato, e la compensazione di tale beneficio con un prelievo fiscale, dall’altro.

45     Il governo del Regno Unito ritiene, da parte sua, che la coerenza del regime fiscale si valuti a livello transfrontaliero, nei limiti in cui si garantisce, attraverso la CDI, che l’imposta sui dividendi trattenuta a titolo di un dividendo in uscita sia detraibile dall’imposta sulle società dovuta dalla società beneficiaria in Portogallo.

46     Al riguardo, si deve rammentare che, ai punti 28 e 21, rispettivamente, delle sentenze Bachmann, citata sopra, e 28 gennaio 1992, causa C-300/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-305), la Corte ha riconosciuto che l’esigenza di garantire la coerenza di un regime fiscale può giustificare restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Tuttavia, affinché un argomento fondato su tale giustificazione possa trovare accoglimento, occorre che risulti accertata l’esistenza di un nesso diretto tra la concessione del beneficio fiscale de quo e la compensazione di tale beneficio con un determinato prelievo fiscale (sentenze Manninen, cit., punto 42, e 13 marzo 2007, causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 68).

47     Occorre anche evidenziare che dalla giurisprudenza emerge che un argomento basato sull’esigenza di salvaguardare la coerenza di un regime tributario va valutato alla luce della finalità della normativa fiscale di cui trattasi (v. sentenze 11 marzo 2004, causa C-9/02, De Lasteyrie du Saillant, Racc. pag. I-2409, punto 67, e Manninen, cit., punto 43).

48     ‘È pacifico che, con il suo argomento, il governo olandese vuole dimostrare che l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi è necessaria per garantire il funzionamento corretto dell’esenzione delle partecipazioni prevista dall’art. 13 della Wet Vpb. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, in tal modo questo governo riesce, tutt’al più, ad esplicitare la semplificazione amministrativa che il sistema olandese sarebbe volto ad attuare e che non può, di per sé, giustificare una restrizione.

49     Il governo olandese stesso ammette l’assenza di un prelievo fiscale che compensi l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi versati alle società beneficiarie stabilite nei Paesi Bassi.

50     Anche ammettendo la tesi che l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi e l’esenzione delle partecipazioni siano intrinsecamente connesse, occorre constatare che, nei limiti in cui esse sono volte ad attuare la prevenzione della doppia imposizione economica, non è comprovata l’esistenza di un nesso diretto tra tale beneficio fiscale, accordato solamente alle società stabilite nei Paesi Bassi, e un prelievo fiscale compensativo.

51     Poiché i dividendi distribuiti sia alle società beneficiarie stabilite nei Paesi Bassi, sia alle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro sono soggetti all’imposta sulle società a livello della società distributrice, il governo olandese non dimostra in che modo la coerenza del suo regime fiscale sarebbe compromessa qualora l’esenzione dall’imposta sui dividendi fosse anche accordata alle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro e che, benché non soggette all’imposta sulle società nei Paesi Bassi, si trovano in una situazione paragonabile a quella delle società beneficiarie che hanno nei Paesi Bassi la loro sede o una stabile organizzazione cui appartengono le azioni della società distributrice per quanto riguarda la tassazione dei dividendi e gli eventuali benefici fiscali inerenti all’eliminazione della doppia imposizione.

52     In merito all’argomento del governo del Regno Unito, è sufficiente indicare, da un lato, che l’applicazione di una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti alle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro in forza dell’art. 1 della Wet DB non è condizionata dall’esistenza di una convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e tale Stato membro volta ad evitare la doppia imposizione e che consente la detrazione di tale ritenuta nello Stato membro in cui ha sede la società beneficiaria e, dall’altro, che l’eventuale coerenza del sistema stabilito da siffatta convenzione non è l’oggetto della prima questione presentata.

53     Il governo del Regno Unito ha inoltre rilevato che il regime olandese può essere giustificato dall’esigenza di garantire una ripartizione più equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

54     A parere del governo del Regno Unito, la ripartizione delle competenze tributarie tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese si manifesterebbe nella CDI. Secondo quest’ultima, i dividendi possono essere tassati dallo Stato membro di residenza della società distributrice e da quello della società beneficiaria, in quanto la doppia imposizione è eliminata attraverso una detrazione dall’imposta sulle società. Detta ripartizione sarebbe compromessa se il Regno dei Paesi Bassi non potesse più trattenere alla fonte l’imposta sui dividendi, il che avrebbe come effetto l’esenzione di tali redditi da qualsivoglia tassazione da parte di tale Stato membro.

55     Occorre rilevare a tale proposito che il Regno dei Paesi Bassi non può invocare la CDI per sottrarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato (v. sentenza Denkavit Internationaal e Denkavit France, cit., punto 53).

56     Come emerge dai punti 51 e 60, rispettivamente, delle sentenze Marks & Spencer, cit., e 18 luglio 2007, causa C-231/05, Oy AA (non ancora pubblicata nella Raccolta), l’esigenza di salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri è stata riconosciuta unitamente ad altri elementi di giustificazione, basati sui rischi di evasione fiscale o duplice presa in considerazione delle perdite.

57     È pacifico che l’esistenza dei rischi di duplice presa in considerazione delle perdite o di evasione fiscale non è stata invocata dai governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte.

58     Quanto all’argomento relativo alla perdita della possibilità di tassare i redditi generati nel territorio dei Paesi Bassi, occorre rilevare che l’esigenza di salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte sul suo territorio (v. sentenze 29 marzo 2007, causa C-347/04, Rewe Zentralfinanz, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42, e Oy AA, cit., punto 54).

59     Tuttavia, qualora uno Stato membro abbia scelto di non tassare le società beneficiarie stabilite nel suo territorio in relazione a redditi di tal tipo, esso non può invocare l’esigenza di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta delle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro.

60     Pertanto, la limitazione della libera circolazione dei capitali costituita da disposizioni nazionali come quelle oggetto della causa principale non può essere giustificata dall’esigenza di garantire la coerenza del sistema tributario nazionale né dalla necessità di salvaguardare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

61     Ne consegue che la prima questione sottoposta dev’essere risolta dichiarando che gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per il caso in cui non sia raggiunta la soglia minima di partecipazioni della società madre nel capitale della società figlia, fissata all’art. 5, n. 1, della direttiva 90/435, prevede una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società stabilita in questo Stato membro ad una società beneficiaria stabilita in un altro Stato membro, esonerando tuttavia da tale ritenuta i dividendi versati ad una società beneficiaria che è soggetta, nel primo Stato membro, all’imposta sulle società o che dispone, in quest’ultimo, di una stabile organizzazione cui appartengono le azioni detenute nella società distributrice.

 Sulla seconda questione pregiudiziale

62     Con la sua seconda questione il giudice a quo chiede, in sostanza, entro quali limiti l’esistenza di un credito d’imposta integrale, concesso dallo Stato membro di residenza della società beneficiaria alla quale non si applica l’esenzione di cui all’art. 4 della Wet DB, possa incidere sulla risposta alla prima questione.

 Sulla ricevibilità

63     Come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, nel ritenere che l’imposta sui dividendi prelevata nei Paesi Bassi possa essere presa in considerazione in Portogallo, si è basato sulle dichiarazioni dell’Amurta. Orbene, dinanzi alla Corte, questa contesta la correttezza dell’ipotesi sottesa alla seconda questione pregiudiziale. Infatti, secondo l’Amurta, la Repubblica portoghese esonera i dividendi e non le concede alcun credito d’imposta integrale per l’imposta sui dividendi trattenuta nei Paesi Bassi. Pertanto, la questione avrebbe solo interesse accademico.

64     Si deve rammentare a tale proposito che, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (v. sentenza 15 maggio 2003, causa C-300/01, Salzmann, Racc. pag. I-4899, punti 29 e 31). Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 39, e 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 25, nonché 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, van der Weerd e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22).

65     Tale presunzione di rilevanza non può essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti nella causa principale contesti taluni fatti, di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame (citate sentenze Cipolla e a., punto 26, e van der Weerd e a., punto 23).

66     Orbene, l’esistenza in Portogallo di una normativa che impone di considerare l’imposta sui dividendi trattenuta nei Paesi Bassi attraverso la concessione di un credito d’imposta integrale costituisce precisamente una questione di fatto che non spetta alla Corte verificare.

67     Si deve pertanto considerare ricevibile la seconda questione proposta.

 Sul merito

68     L’Amurta, l’Autorità di vigilanza EFTA nonché la Commissione ritengono che, in conformità con una giurisprudenza costante, l’applicazione da parte di uno Stato membro di disposizioni tributarie svantaggiose per i soggetti passivi, incompatibile con una libertà fondamentale garantita, non possa essere giustificata da un beneficio fiscale di cui l’interessato profitterebbe in un altro Stato membro.

69     Riferendosi alla CDI, i governi olandese, tedesco, italiano e del Regno Unito sostengono che il credito d’imposta concesso alla società beneficiaria dalla Repubblica portoghese a seguito dell’imposta prelevata dal Regno dei Paesi Bassi sui dividendi versati dalla società distributrice è rilevante per determinare se la società beneficiaria stabilita in Portogallo sia soggetta ad un trattamento discriminatorio o restrittivo.

70     Il governo olandese afferma che la CDI fa parte del quadro giuridico applicabile alla causa principale. Se detta CDI non prevede un credito d’imposta integrale, è rilevante sapere se esista una vera possibilità di neutralizzare la differenza di trattamento. In tale ipotesi, le norme olandesi relative all’esenzione dalla ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi non comporterebbero alcuna restrizione alla circolazione dei capitali. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare se l’onere fiscale totale è lo stesso per i residenti e i non residenti.

71     Il governo del Regno Unito allega che, poiché il Regno dei Paesi Bassi ha esercitato il suo potere impositivo, esso deve garantire che l’Amurta non sia trattata peggio di una società beneficiaria stabilita nei Paesi Bassi. Anche se spetta al giudice nazionale verificare, interpretando la CDI, se il Regno dei Paesi Bassi abbia prevenuto la doppia imposizione economica, il governo del Regno Unito evidenzia comunque che, nei limiti in cui l’imposta sui dividendi prelevata dal Regno dei Paesi Bassi può essere detratta dall’imposta dovuta in Portogallo, globalmente l’onere fiscale incombente all’Amurta non è maggiore di quello che le incomberebbe se avesse investito in Portogallo, né di quello in capo ad una società beneficiaria stabilita nei Paesi Bassi. Nel caso in cui detto onere fiscale fosse comunque maggiore, la differenza risulterebbe dallo scarto tra i tassi d’imposizione in Portogallo e quelli nei Paesi Bassi, dato che il Trattato non garantisce la neutralità fiscale della libera circolazione.

72     Anche il governo tedesco ritiene che si debba prendere in considerazione la CDI. A suo parere, la compatibilità con il diritto comunitario del regime fiscale in vigore nei Paesi Bassi non dipende dalla questione se la ritenuta alla fonte possa veramente essere detratta dall’imposta dovuta in Portogallo, dato che, da un lato, lo Stato membro che opera la ritenuta alla fonte non ha alcuna influenza sullo Stato membro di residenza della società beneficiaria e, dall’altro, la mancata detrazione di detta ritenuta può dipendere da diverse ragioni soggettive. Affinché il regime fiscale in vigore nei Paesi Bassi sia considerato compatibile con il diritto comunitario, è sufficiente che il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese abbiano stipulato un accordo secondo cui la ritenuta alla fonte è presa in considerazione in Portogallo e che la CDI corrisponda al modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

73     Per quanto riguarda la CDI, l’Amurta fa valere che la sua esistenza non ha alcuna importanza, dato che tale convenzione prevede l’imputazione dell’imposta pagata nei Paesi Bassi mentre la Repubblica portoghese esonera dall’imposta i redditi derivanti dai dividendi.

74     A parere della Commissione, uno Stato membro non può invocare una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione al fine di sottrarsi ai propri obblighi. Tale posizione è condivisa dall’Autorità di vigilanza EFTA, la quale rileva che gli Stati membri non possono trasferire il proprio obbligo di rispettare il diritto comunitario ad un altro Stato membro, nemmeno stipulando una convenzione. Detta Autorità aggiunge, inoltre, che l’obiettivo di una tale convenzione sarebbe di evitare la doppia imposizione e non di rettificare eventuali restrizioni.

75     A tale proposito, occorre ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza, un trattamento fiscale sfavorevole contrario a una libertà fondamentale non può essere giustificato dall’esistenza di altri vantaggi fiscali, anche supponendo che tali vantaggi esistano (sentenza Verkooijen, cit., punto 61).

76     Come indicato al punto 28 della presente sentenza, la limitazione alla libera circolazione dei capitali deriva da un trattamento sfavorevole dei dividendi versati alle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro rispetto al trattamento riservato ai dividendi versati alle società beneficiarie che hanno nei Paesi Bassi la loro sede o una stabile organizzazione cui appartengono le azioni della società distributrice.

77     Emerge parimenti dal punto 39 di questa sentenza che, nei limiti in cui, rispetto all’obiettivo di prevenire la doppia imposizione economica, dette società beneficiarie si trovano in una situazione paragonabile a quella delle società beneficiarie che hanno nei Paesi Bassi la loro sede o una stabile organizzazione cui appartengono le azioni della società distributrice, il Regno dei Paesi Bassi ha l’obbligo di garantire che, in relazione al meccanismo previsto dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica, le società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui godono le società beneficiarie stabilite nei Paesi Bassi.

78     Pertanto, il Regno dei Paesi Bassi non può invocare l’esistenza di un vantaggio concesso unilateralmente da un altro Stato membro per sottrarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.

79     Al contrario, non può escludersi che uno Stato membro garantisca il rispetto dei suoi obblighi derivanti dal Trattato stipulando una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione con un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, cit., punto 71).

80     Poiché il regime fiscale derivante da una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione è parte del contesto normativo applicabile alla causa principale ed è stato definito tale dal giudice del rinvio, la Corte deve tenerne conto per fornire a quest’ultimo un’interpretazione del diritto comunitario che gli sia utile (v., in tal senso, sentenze 19 gennaio 2006, causa C-265/04, Bouanich, Racc. pag. I-923, punto 51, e citate sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 71; Denkavit Internationaal e Denkavit France, punto 45, nonché Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, punto 54).

81     Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, è giocoforza constatare che non è ravvisabile alcun elemento nell’ordinanza di rinvio da cui evincere che il Gerechtshof te Amsterdam abbia inteso riferirsi alle pertinenti disposizioni della CDI.

82     Spetta al giudice nazionale individuare il diritto applicabile alla controversia principale.

83     È quindi compito del giudice nazionale accertare se si debba tener conto, nella controversia principale, della CDI e, se del caso, verificare se questa convenzione consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libera circolazione dei capitali rilevata nell’ambito della soluzione alla prima questione, al punto 28 della presente sentenza.

84     La seconda questione deve pertanto essere risolta nel senso che uno Stato membro non può invocare l’esistenza di un credito d’imposta integrale, concesso unilateralmente da un altro Stato membro ad una società beneficiaria stabilita nello stesso Stato, al fine di sottrarsi all’obbligo di prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi derivante dall’esercizio del suo potere impositivo, in una situazione in cui il primo Stato membro previene la doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti alle società beneficiarie stabilite nel suo territorio. Qualora uno Stato membro faccia valere una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione, stipulata con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale accertare se si debba tener conto, nella controversia principale, di questa convenzione e, se del caso, verificare se questa consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libera circolazione dei capitali.

 Sulle spese

85     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      Gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per il caso in cui non sia raggiunta la soglia minima di partecipazioni della società madre nel capitale della società figlia, fissata all’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, prevede una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società stabilita in questo Stato membro ad una società beneficiaria stabilita in un altro Stato membro, esonerando tuttavia da tale ritenuta i dividendi versati ad una società beneficiaria che è soggetta, nel primo Stato membro, all’imposta sulle società o che dispone, in quest’ultimo, di una stabile organizzazione cui appartengono le azioni detenute nella società distributrice.

2)      Uno Stato membro non può invocare l’esistenza di un credito d’imposta integrale, concesso unilateralmente da un altro Stato membro ad una società beneficiaria stabilita nello stesso Stato, al fine di sottrarsi all’obbligo di prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi derivante dall’esercizio del suo potere impositivo, in una situazione in cui il primo Stato membro previene la doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti alle società beneficiarie stabilite nel suo territorio. Qualora uno Stato membro faccia valere una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione, stipulata con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale accertare se si debba tener conto, nella controversia principale, di questa convenzione e, se del caso, verificare se questa consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Firme


* Lingua processuale: l'olandese