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15.1.2011   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 14 ottobre 2010 — X NV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-498/10)

()

2011/C 13/33

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X NV

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che si configura una restrizione alla libera circolazione dei servizi quando il destinatario di un servizio, effettuato da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, in forza della normativa dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario del servizio e dove è prestato il servizio, è tenuto a trattenere l’imposta sul compenso dovuto per detto servizio, mentre siffatto obbligo di ritenuta non vale nel caso di un prestatore di servizi avente sede nello stesso Stato membro del destinatario dei servizi.

2)

a)

Qualora la questione che precede venga risolta nel senso che un regime che prevede un’imposizione di un destinatario dei servizi comporta una restrizione della libera circolazione dei servizi, se siffatta restrizione possa essere giustificata dalla necessità di garantire l’imposizione e la riscossione di un’imposta di organizzazioni straniere che si trovano nei Paesi Bassi per un breve periodo e sono difficili da controllare, il che rende problematica l’attuazione del potere impositivo conferito ai Paesi Bassi.

b)

Se in tal caso sia rilevante che detto regime, per situazioni come quella in esame, è stato successivamente modificato nel senso che si rinuncia unilateralmente all’imposizione, in quanto la realizzazione della stessa non è semplice e efficacemente applicabile.

3)

Se il regime vada oltre quanto necessario, alla luce delle possibilità offerte, segnatamente, dalla direttiva 76/308/CEE (1) per l’assistenza reciproca per la riscossione delle imposte.

4)

Se ai fini della soluzione delle questioni che precedono sia rilevante se l’imposta, dovuta per il compenso nello Stato membro dove ha sede il destinatario dei servizi, può essere compensata con l’imposta dovuta su tale compenso in tale altro Stato membro.


(1)  Direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU L 73, pag. 18).