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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

17 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Assoggettamento ad imposta dei dividendi versati agli organismi di investimento collettivo (OIC) – OIC residenti e non-residenti – Differenza di trattamento – Ritenuta alla fonte riguardante esclusivamente i dividendi versati agli OIC non residenti – Comparabilità delle situazioni – Valutazione – Presa in considerazione del regime fiscale dei detentori di quote di OIC e dell’assoggettamento degli organismi residenti a imposte diverse – Assenza»

Nella causa C-545/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], con decisione del 9 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2019, nel procedimento

AllianzGI-Fonds AEVN

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore) e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’AllianzGI-Fonds AEVN, da J. Lobato Heitor e R. Pereira de Abreu, advogadas, e da F. Cabral Matos, advogado;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, A. de Almeida Morgado, A. Homem e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e G. Braga da Cruz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 maggio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 e 63 TFUE.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra l’AllianzGI-Fonds AEVN e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (amministrazione delle imposte e delle dogane, Portogallo) vertente sull’annullamento di atti con cui quest’ultima ha proceduto alla ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche relativo agli anni 2015 e 2016.

 Diritto portoghese

3        L’articolo 22 dell’Estatuto dos Beneficios Fiscais (statuto delle agevolazioni fiscali), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«EBF»), così disponeva:

«1 – Sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nei termini previsti dal presente articolo, i fondi di investimento mobiliare o immobiliare, nonché le società di investimento mobiliare o immobiliare che sono costituiti e operano secondo la legislazione nazionale.

(...)

3 – Ai fini dell’accertamento degli utili imponibili non rilevano i redditi di cui agli articoli 5, 8 e 10 del [Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)] – salvo quando tali redditi provengano da enti con residenza o domicilio in un paese, un territorio o una regione con un regime fiscale chiaramente più favorevole, secondo l’elenco approvato con ordinanza del membro del governo competente per le finanze –, le spese connesse a detti redditi o di cui all’articolo 23-A del [Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche)], nonché i redditi, inclusi gli sconti, le spese relative a commissioni di gestione e altre commissioni che vengono devolute agli enti di cui al paragrafo 1.

(...)

6 – Gli enti di cui al paragrafo 1 sono esentati dalla derrama municipal (imposta municipale sui redditi delle persone giuridiche) e dalla derrama estadual (sovrattassa statale sui redditi delle persone giuridiche).

7 – Alle fusioni, scissioni o sottoscrizioni in natura realizzate tra gli enti di cui al paragrafo 1, compresi quelli che non siano dotati di personalità giuridica, si applica, mutatis mutandis, quanto disposto dagli articoli 73, 74, 76 e 78 del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, applicandosi alle sottoscrizioni in natura il regime dei conferimenti d’attivo di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del medesimo codice.

8 – Le aliquote di tassazione specifiche previste dall’articolo 88 del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche si applicano, mutatis mutandis, al presente regime.

(...)

10 – Non vi è l’obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche nel caso dei redditi percepiti dai soggetti passivi di cui al paragrafo 1.

(...)

14 – Il disposto del paragrafo 7 si applica alle operazioni ivi menzionate che riguardino enti con sede, direzione effettiva o domicilio in territorio portoghese, in un altro Stato membro dell’Unione europea o anche nello Spazio Economico Europeo, in quest’ultimo caso qualora esista un obbligo di cooperazione amministrativa nel settore dello scambio di informazioni e di assistenza al recupero equivalente a quello stabilito nell’Unione europea.

15 – Gli enti gestori di società o di fondi di cui al paragrafo 1 sono responsabili in solido per i debiti d’imposta delle società e dei fondi la cui gestione è di loro competenza».

4        L’articolo 22 A dell’EBF prevede quanto segue:

«1 – Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, i redditi derivanti da quote o da quote sociali di enti rientranti nel regime di cui all’articolo precedente sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche o all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, conformemente alle seguenti disposizioni:

a)      nel caso di redditi distribuiti a beneficiari residenti in territorio portoghese o nel caso di redditi imputabili a una stabile organizzazione con sede in tale territorio, mediante ritenuta alla fonte:

i)      all’aliquota prevista all’articolo 71, paragrafo 1, del codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora i beneficiari siano soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche; la ritenuta alla fonte è applicata a titolo di imposta qualora i redditi siano ottenuti al di fuori di un’attività commerciale, industriale o agricola;

ii)      all’aliquota prevista all’articolo 94, paragrafo 4, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, qualora i beneficiari siano soggetti a tale imposta; la ritenuta alla fonte è applicata a titolo di acconto dell’imposta, salvo che il soggetto passivo si avvalga di un’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche che esclude i redditi da capitale, nel qual caso essa è applicata a titolo di imposta.

(...)

c)      nel caso di redditi da quote di fondi di investimento immobiliare e da quote sociali di società di investimento immobiliare i cui beneficiari sono soggetti passivi non residenti privi di una stabile organizzazione in territorio portoghese alla quale tali redditi sono imputabili, tramite ritenuta alla fonte a titolo di imposta all’aliquota del 10%, qualora si tratti di redditi distribuiti o derivanti da operazioni di riacquisto di quote o, specificamente, all’aliquota del 10%, negli altri casi;

d)      nel caso di redditi da quote di fondi d’investimento mobiliare o da quote sociali di società di investimento soggetti al regime di cui all’articolo precedente, incluse le plusvalenze derivanti dal riacquisto o dalla liquidazione di siffatte quote, i cui beneficiari né sono residenti in territorio portoghese né dispongono in tale territorio di alcuna stabile organizzazione alla quale detti redditi sono imputabili, questi ultimi sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche;

e)      negli altri casi, conformemente alle disposizioni previste dal codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dal codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2 – Le disposizioni di cui alla lettera a), punto i), e alla lettera b) del paragrafo precedente non pregiudicano la facoltà di optare per la tassazione nell’ambito del reddito complessivo, qualora si tratti di redditi che soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno percepito al di fuori di un’attività commerciale, industriale o agricola, nel qual caso la ritenuta alla fonte è applicata a titolo di acconto dell’imposta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 78 del codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

3 – Le disposizioni del paragrafo 1, lettere c) e d), non sono applicabili e i redditi sono soggetti a imposizione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b) o e), qualora:

a)      i beneficiari risiedano in un paese, in un territorio o in una regione soggetta a un regime fiscale chiaramente più favorevole, secondo l’elenco approvato con ordinanza del membro del governo competente in materia di finanze;

b)      i beneficiari siano enti non residenti posseduti, direttamente o indirettamente, per oltre il 25% da enti o persone fisiche residenti nel territorio nazionale.

(...)

13 – Ai fini dell’applicazione di tale regime, i redditi da quote di fondi d’investimento immobiliare e le quote sociali di società di investimento immobiliare, incluse le plusvalenze derivanti dal trasferimento a titolo oneroso, dal riacquisto o dalla liquidazione di siffatte quote, sono considerati redditi da beni immobili».

5        L’articolo 3, paragrafo 1, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella versione applicabile al procedimento principale, era così formulato:

«L’imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica:

(...)

d)      ai redditi delle diverse categorie, considerate ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché agli incrementi patrimoniali ottenuti a titolo gratuito dagli enti di cui al paragrafo 1, lettera c), del precedente articolo che non abbiano una stabile organizzazione, o che, nel caso la possiedano, a cui tali redditi non siano imputabili».

6        Ai sensi dell’articolo 4 di tale codice:

«2 – Le persone giuridiche e gli altri enti che non abbiano sede né direzione effettiva in territorio portoghese sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche unicamente per i redditi prodotti in tale territorio.

3 – Ai fini di quanto disposto nel paragrafo precedente, si considerano prodotti in territorio portoghese i redditi imputabili a una stabile organizzazione con sede in tale territorio, nonché quelli che, non soddisfacendo tali condizioni, si indicano di seguito:

(...)

a)      i redditi di seguito elencati, il cui debitore abbia residenza, sede o direzione effettiva in territorio portoghese o il cui pagamento sia imputabile a un’organizzazione stabile con sede in tale territorio:

(...)

3)      altri redditi da investimento di capitale;

(...)».

7        L’articolo 87, paragrafo 4, di detto codice prevede quanto segue:

«Per i redditi di enti che non abbiano sede o direzione effettiva in territorio portoghese e che in tale territorio non abbiano una stabile organizzazione a cui tali redditi possano essere imputati, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche è del 25%. (...)».

8        Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 11, del medesimo codice:

«Sono assoggettati a imposizione specifica, con aliquota del 23%, i dividendi distribuiti da enti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone giuridiche a favore di soggetti passivi che beneficiano di esenzione totale o parziale, ivi compresi, in questo caso, i redditi da capitale, qualora le quote sociali che danno diritto ai dividendi non siano ininterrottamente rimaste nella titolarità dello stesso soggetto passivo nell’anno precedente la data della loro distribuzione e non siano state conservate per il tempo necessario a completare detto periodo».

9        L’articolo 94 del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche prevede quanto segue:

«1 – L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è oggetto di ritenuta alla fonte nel caso dei seguenti redditi prodotti in territorio portoghese:

(...)

c)      redditi da investimento di capitale non contemplati nelle lettere precedenti e redditi da immobili, come definiti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quando il rispettivo debitore sia soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche o quando gli stessi costituiscano un onere relativo a un’attività imprenditoriale o professionale di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che tengano o debbano tenere una contabilità;

(...)

3 – Le ritenute alla fonte hanno natura di titolo d’acconto, salvo nei seguenti casi in cui sono effettuate a titolo d’imposta:

(...)

a)      quando, non trattandosi di redditi derivanti da immobili, il titolare dei redditi sia un ente non residente che non abbia una stabile organizzazione in territorio portoghese o, nel caso in cui la possieda, a cui tali redditi non siano imputabili.

(...)

5 – Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano alle ritenute che, ai sensi del paragrafo 3, siano effettuate a titolo di imposta, alle quali si applicano le rispettive aliquote previste dall’articolo 87.

6 – L’obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche sorge alla data stabilita per obbligo identico nel codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o, in mancanza di questa, alla data in cui i redditi sono distribuiti, dovendo provvedersi al versamento allo Stato degli importi trattenuti entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui gli importi siano stati trattenuti conformemente alle disposizioni previste dal codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dalla legislazione complementare».

10      Il punto 29 della tabella generale contenuta nel [Código do Imposto do Selo (codice dell’imposta di bollo)], nella versione applicabile al procedimento principale, così disponeva:

«29 – Valore netto totale degli organismi di investimento collettivo ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 dell’EBF:

29.1 – Organismi di investimento collettivo che investono esclusivamente in strumenti del mercato monetario e in depositi – su detto importo, per ciascun per trimestre: 0,0025%.

29.2 – Altri organismi di investimento collettivo – su detto importo, per ciascun per trimestre: 0,00125%».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      L’AllianzGI-Fonds AEVN è un organismo di investimento collettivo (OIC) di tipo aperto, costituito ai sensi della normativa tedesca e con sede in Germania. È gestito da un ente di gestione anch’esso con sede in Germania, ente che non è né residente né dotato di una stabile organizzazione in Portogallo.

12      L’AllianzGI-Fonds AEVN, la cui residenza fiscale è fissata in Germania, è esentato dall’imposta sulle società in tale Stato membro in forza della normativa tedesca. Tale regime fiscale gli impedisce di recuperare le imposte versate all’estero sotto forma di credito fiscale per doppia imposizione internazionale o di chiedere un qualsivoglia rimborso di dette imposte.

13      Negli anni 2015 e 2016 l’AllianzGI-Fonds AEVN deteneva partecipazioni in diverse società residenti in Portogallo. I dividendi percepiti da detto organismo a tale titolo nel corso del biennio suindicato sono stati sottoposti, conformemente all’articolo 87, paragrafo 4, lettera c), del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, a un’imposizione mediante ritenuta alla fonte con effetto liberatorio con aliquota del 25%, per un importo totale di EUR 39 371,29.

14      Per quanto riguarda il 2015, l’AllianzGI-Fonds AEVN ha ottenuto un rimborso di EUR 5 065,98 in conformità alla convenzione contro la doppia imposizione tra la Repubblica portoghese e la Repubblica federale di Germania, che prevede un’aliquota massima del 15% per la tassazione dei dividendi.

15      Il 29 dicembre 2017 l’AllianzGI-Fonds AEVN ha proposto, dinanzi all’amministrazione delle imposte e delle dogane, un ricorso amministrativo contro gli atti con cui quest’ultima ha proceduto alla ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 2015 e 2016. L’AllianzGI-Fonds AEVN chiedeva che i suddetti atti fossero annullati per violazione del diritto dell’Unione e che fosse riconosciuto il suo diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata in Portogallo. Tale ricorso è stato respinto con decisione del 13 novembre 2018.

16      Il 12 febbraio 2019, l’AllianzGI-Fonds AEVN ha adito il giudice del rinvio, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], chiedendo l’annullamento degli atti di ritenuta alla fonte per l’importo residuo di EUR 34 305,31.

17      Dinanzi al giudice del rinvio, l’AllianzGI-Fonds AEVN sostiene che, negli anni 2015 e 2016, gli OIC costituiti ed operanti ai sensi della normativa portoghese sarebbero stati soggetti a un regime fiscale più favorevole di quello al quale l’AllianzGI-Fonds AEVN sarebbe stato sottoposto in Portogallo, nella misura in cui, per quanto riguarda i dividendi versati da società con sede in Portogallo, tali organismi sarebbero stati esentati, in forza dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’EBF, dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche. L’AllianzGI-Fonds AEVN, essendo soggetto a imposta con aliquota del 25% sui dividendi versatigli da società con sede in Portogallo, ritiene di subire un trattamento discriminatorio vietato dall’articolo 18 TFUE nonché una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63 TFUE.

18      L’amministrazione delle imposte e delle dogane asserisce, dal canto suo, che il regime fiscale portoghese applicabile agli OIC costituiti e operanti ai sensi della normativa nazionale e quello applicabile agli OIC costituiti e aventi sede in Germania non sarebbero, per loro natura, comparabili, dato che neppure il primo di tali regimi escluderebbe la tassazione dei dividendi a carico degli organismi rientranti nel suo ambito di applicazione, sia che si tratti di tassazione tramite l’imposta di bollo o tramite l’imposta specifica prevista dall’articolo 88, paragrafo 11, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Tenuto conto del fatto che l’imposizione dei dividendi sarebbe effettuata secondo modalità differenti, nulla indicherebbe che l’onere fiscale gravante sui dividendi percepiti dagli OIC costituiti ed operanti ai sensi della normativa portoghese sia inferiore a quello gravante sui dividendi percepiti in Portogallo da un organismo come l’AllianzGI-Fonds AEVN. L’amministrazione delle imposte e delle dogane aggiunge che non sarebbe neppure dimostrato che la quota dell’imposta non recuperata dall’AllianzGI-Fonds AEVN non possa essere recuperata dagli investitori di quest’ultimo.

19      Il giudice del rinvio si chiede se, esentando dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche i dividendi versati da società con sede in Portogallo a OIC aventi sede in tale Stato membro e costituiti e operanti ai sensi della normativa portoghese, e sottoponendo al contempo a imposta con aliquota del 25% i dividendi versati da siffatte società a OIC con sede in un altro Stato membro dell’Unione e quindi non costituiti né operanti ai sensi della normativa nazionale il regime fiscale portoghese sia in contrasto con l’articolo 56 TFUE sulla libera prestazione di servizi o con l’articolo 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali.

20      Ciò premesso, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’[articolo 63 TFUE], relativo alla libera circolazione di capitali, o l’[articolo 56 TFUE], relativo alla libera prestazione di servizi, ostino a un regime fiscale come quello di cui al procedimento principale, disciplinato dall’articolo 22 dell’[EBF], che prevede la ritenuta alla fonte dell’imposta con effetto liberatorio sui dividendi ricevuti da società portoghesi a favore di [OIC] non residenti in Portogallo e stabiliti in altri Stati membri dell’Unione, mentre gli [OIC] costituiti ai sensi della legislazione tributaria portoghese e con residenza fiscale in Portogallo possono beneficiare di un’esenzione dalla ritenuta alla fonte su tali redditi.

2)      Se, nel prevedere una ritenuta alla fonte sui dividendi versati agli OIC non residenti e nel riservare agli [OIC] residenti la possibilità di ottenere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale ponga in essere un trattamento sfavorevole dei dividendi versati agli [OIC] non residenti, dato che a questi ultimi non è concessa alcuna possibilità di fruire di simile esenzione.

3)      Se l’inquadramento fiscale dei titolari di quote degli [OIC] sia rilevante ai fini della valutazione del carattere discriminatorio della legislazione portoghese, tenuto conto che questa prevede un trattamento fiscale specifico e distinto (i) per gli [OIC] (residenti) e (ii) per i rispettivi titolari di quote degli [OIC]. Oppure se, considerando che il regime fiscale degli [OIC] residenti non è in alcun modo modificato o condizionato dal fatto che i rispettivi partecipanti siano residenti o non residenti in Portogallo, la valutazione della comparabilità delle situazioni, al fine di determinare il carattere discriminatorio di detta legislazione, debba essere realizzata unicamente con riferimento al regime fiscale applicabile a livello dello strumento di investimento.

4)      Se sia ammissibile la differenza di trattamento tra [OIC] residenti e non residenti in Portogallo, tenuto conto che le persone fisiche e giuridiche residenti in Portogallo, che siano titolari di quote di [OIC] (residenti e non residenti), sono, in entrambi i casi, ugualmente soggette (e, di regola, non esenti) a tassazione dei redditi distribuiti dagli [OIC], prevedendosi per i titolari di quote di [OIC] non residenti una tassazione più elevata.

5)      Se, tenuto conto che la discriminazione in analisi nella presente controversia concerne una differenza nella tassazione del reddito relativo a dividendi distribuiti da [OIC] residenti ai rispettivi titolari di quote negli [OIC], sia legittimo, ai fini dell’esame di comparabilità della tassazione sul reddito, considerare altre imposte, tasse o tributi sostenuti nell’ambito degli investimenti effettuati dagli [OIC]. In particolare, se sia legittimo e ammissibile, ai fini dell’esame di comparabilità, considerare l’impatto associato a imposte sul patrimonio, sulle spese o di altro genere, senza limitarsi strettamente all’imposta sul reddito degli [OIC], ivi comprese eventuali tassazioni specifiche».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

21      A seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, l’AllianzGI-Fonds AEVN, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 21 luglio 2021, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

22      A sostegno della sua domanda, l’AllianzGI-Fonds AEVN fa valere, in sostanza, che le conclusioni dell’avvocato generale, nella parte in cui esaminano la questione dell’applicabilità, nel procedimento principale, dell’articolo 14, paragrafo 3, del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche), si fonderebbero su elementi nuovi, non ancora discussi tra le parti. L’AllianzGI-Fonds AEVN fa riferimento, in particolare, ai paragrafi 10, 20 e 92 di tali conclusioni. Quest’ultimo contesta, inoltre, sia l’interpretazione seguita dall’avvocato generale quanto all’asserita necessità di prevenire la non imposizione dei dividendi distribuiti dagli OIC non residenti sia l’analisi effettuata dallo stesso avvocato generale alla luce della tecnica di imposizione dei dividendi applicata mediante l’imposta di bollo.

23      A tal proposito, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C 323/18, EU:C:2020:140, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

24      D’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (sentenza del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C 323/18, EU:C:2020:140, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

25      Ciò posto, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati (sentenza del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C-323/18, EU:C:2020:140, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nel caso di specie, la Corte ritiene tuttavia, sentito l’avvocato generale, di disporre, al termine della fase scritta del procedimento e in considerazione, da un lato, delle precisazioni fornite dal giudice del rinvio a seguito della richiesta di informazioni complementari della Corte e, dall’altro, delle risposte fornite dalle parti ai quesiti scritti della Corte, di tutti gli elementi necessari per statuire. Inoltre, la presente causa non deve essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti e la domanda di riapertura della fase orale del procedimento non rivela alcun fatto nuovo idoneo a influire sull’emananda decisione.

27      Del resto, in considerazione della giurisprudenza richiamata al punto 24 della presente sentenza, le contestazioni dell’AllianzGI-Fonds relative all’analisi effettuata nelle conclusioni dell’avvocato generale sull’asserita necessità di prevenire la non imposizione dei dividendi distribuiti da OIC non residenti nonché sulla tecnica di imposizione dei dividendi applicata tramite l’imposta di bollo non possono giustificare la riapertura della fase orale del procedimento.

28      In tali circostanze, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

29      Con le sue cinque questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 56 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da società residenti a un OIC non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OIC residente sono esenti da una siffatta ritenuta. Detto giudice si chiede, da un lato, se tale differenza di trattamento fiscale a seconda del luogo di residenza dell’organismo beneficiario possa essere giustificata dal fatto che gli OIC residenti sono soggetti a un’altra tecnica di imposizione e, dall’altro, se la valutazione della comparabilità delle situazioni degli OIC residenti e non residenti al fine di stabilire se vi sia una differenza oggettiva tra questi ultimi, idonea a giustificare la differenza di trattamento prevista dalla normativa dello Stato membro di cui trattasi, debba essere effettuata unicamente a livello dello strumento di investimento o debba prendere in considerazione anche la situazione dei detentori di quote.

 Sulla libertà di circolazione applicabile

30      Poiché le questioni pregiudiziali sono state poste in relazione sia all’articolo 56 TFUE sia all’articolo 63 TFUE, occorre stabilire, in via preliminare se, ed eventualmente, in che misura, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale possa incidere sull’esercizio della libera prestazione dei servizi e/o della libera circolazione dei capitali.

31      A tal riguardo, da giurisprudenza consolidata risulta che, per stabilire se una normativa nazionale si riferisca all’una o all’altra delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, dev’essere preso in considerazione l’oggetto della normativa in questione (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C-323/18, EU:C:2020:140, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

32      Il procedimento principale riguarda una domanda di annullamento di atti con cui è stata effettuata la ritenuta alla fonte sui dividendi versati al ricorrente nel procedimento principale da società con sede in Portogallo per gli anni 2015 e 2016, nonché la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che riserva la possibilità di beneficiare dell’esenzione da una siffatta ritenuta alla fonte ai soli OIC costituiti ed operanti ai sensi della normativa portoghese o gestiti da un ente gestore che opera in Portogallo tramite una stabile organizzazione.

33      Poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale ha quindi ad oggetto il trattamento fiscale di dividendi percepiti dagli OIC, si deve ritenere che la situazione di cui al procedimento principale rientri nella libera circolazione dei capitali (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punti 35 e 36).

34      Inoltre, ammesso che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale abbia l’effetto di vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di un OIC con sede in uno Stato membro diverso dalla Repubblica portoghese, ove fornisce legittimamente servizi analoghi, siffatti effetti sarebbero l’inevitabile conseguenza del trattamento fiscale di cui sono oggetto i dividendi versati a tale organismo non residente e non giustificano un esame distinto delle questioni pregiudiziali alla luce della libera prestazione dei servizi. Infatti, detta libertà appare in questo caso secondaria rispetto alla libera circolazione dei capitali e può esservi ricollegata (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 37).

35      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre esaminare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale esclusivamente alla luce dell’articolo 63 TFUE.

 Sullesistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali

36      Da costante giurisprudenza della Corte risulta che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti dal compierne in altri Stati (v., in particolare, sentenze del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

37      Nel caso di specie, è pacifico che l’esenzione fiscale prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è concessa agli OIC costituiti e operanti ai sensi della normativa portoghese, mentre i dividendi versati a OIC con sede in un altro Stato membro non possono beneficiare di tale esenzione.

38      Prelevando una ritenuta alla fonte sui dividendi versati agli OIC non residenti e riservando ai soli OIC residenti la possibilità di ottenere l’esenzione da una siffatta ritenuta alla fonte, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale opera un trattamento svantaggioso dei dividendi versati agli OIC non residenti.

39      Siffatto trattamento svantaggioso è idoneo a dissuadere, da un lato, gli OIC non residenti dall’effettuare investimenti in società con sede in Portogallo e, dall’altro, gli investitori residenti in Portogallo dall’acquistare quote in siffatti OIC e pertanto integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punti 44 e 45 nonché giurisprudenza ivi citata).

40      Ciò considerato, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.

41      Tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE. Infatti, la deroga prevista all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE subisce essa stessa una limitazione per effetto dell’articolo 65, paragrafo 3, TFUE, il quale stabilisce che le disposizioni nazionali di cui al precedente paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 [TFUE]» [sentenza del 29 aprile 2021, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Rendimenti corrisposti da OICVM), C-480/19, EU:C:2021:334, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

42      La Corte ha altresì statuito che occorre pertanto distinguere le differenze di trattamento consentite dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE dalle discriminazioni vietate dall’articolo 65, paragrafo 3, TFUE. Orbene, affinché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del trattato FUE relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento che ne risulta riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale [sentenza del 29 aprile 2021, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Rendimenti corrisposti da OICVM), C-480/19, EU:C:2021:334, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

 Sullesistenza di situazioni oggettivamente comparabili

43      Al fine di valutare la comparabilità delle situazioni in esame, il giudice del rinvio si interroga, da un lato, sulla questione se la situazione dei detentori di quote debba essere presa in considerazione allo stesso modo di quella degli OIC e, dall’altro, sull’eventuale rilevanza, nel sistema tributario portoghese, dell’esistenza di talune imposte applicate esclusivamente agli OIC residenti.

44      Il governo portoghese indica, in sostanza, che le rispettive situazioni degli OIC residenti e non residenti non sarebbero oggettivamente comparabili in quanto la tassazione dei dividendi corrisposti a tali due categorie di organismi di investimento da parte delle società residenti in Portogallo sarebbe disciplinata da tecniche di imposizione diverse – vale a dire, da un lato, siffatti dividendi sarebbero oggetto di una ritenuta alla fonte nel caso in cui siano versati a un OIC non residente e, dall’altro lato, sarebbero soggetti all’imposta di bollo e all’imposta specifica di cui all’articolo 88, paragrafo 11, del codice dell’imposta sul redito delle persone giuridiche, qualora siano versati a un OIC residente.

45      Tale governo fa del pari presente che dall’articolo 22-A dell’EBF risulterebbe che i dividendi distribuiti da OIC residenti a detentori di quote residenti in territorio portoghese o imputabili a una stabile organizzazione con sede in tale territorio siano tassati con l’aliquota del 28% (qualora i beneficiari siano soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche) o del 25% (qualora i beneficiari siano soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche), mentre i dividendi versati a detentori di quote non residenti in territorio portoghese e che ivi non hanno una stabile organizzazione sarebbero esentati, in linea di principio, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche (con alcune eccezioni destinate essenzialmente a prevenire gli abusi).

46      Secondo detto governo, vi sarebbe una stretta coerenza tra la tassazione dei redditi degli OIC e di quelli dei detentori di quote in tali organismi. Pertanto, il modello portoghese di tassazione degli OIC, di natura «composita», combinerebbe strutturalmente le imposte gravanti, da un lato, sugli OIC residenti, ossia l’imposta di bollo e l’imposta specifica prevista dall’articolo 88, paragrafo 11, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché, dall’altro lato, le imposte gravanti sui detentori di quote di siffatti organismi, quali illustrate al punto precedente. Tali diverse tassazioni, nella misura in cui siano strettamente integrate tra loro, essendo ciascuna di esse indispensabile per la coerenza del sistema di imposizione costituito, dovrebbero essere considerate nel loro insieme.

47      Inoltre, lo stesso governo aggiunge, in sostanza, che, nell’ambito della valutazione della comparabilità delle situazioni in esame, non si dovrebbe prescindere dagli effetti della trasparenza fiscale che caratterizza il rapporto tra il ricorrente nel procedimento principale e i detentori di quote di quest’ultimo, il che comporterebbe che la ritenuta alla fonte operata in Portogallo possa essere traslata immediatamente sui detentori di quote che, non essendo esenti da imposta, potrebbero imputare, o ancora, riportare a credito la loro quota di tale ritenuta operata in Portogallo destinandola all’imposta di cui sono debitori in Germania.

48      Infine, il governo portoghese ritiene che il ricorrente nel procedimento principale, poiché avrebbe scelto liberamente di non operare in Portogallo tramite una stabile organizzazione, si sia esso stesso escluso da qualsiasi possibile comparazione con gli OIC con sede in Portogallo, dato che la sua situazione sarebbe, in realtà, comparabile con quella degli altri enti non residenti e i cui dividendi percepiti in Portogallo sono sempre tassati con aliquota del 25%.

49      Da giurisprudenza costante risulta che, dal momento in cui uno Stato membro assoggetta, unilateralmente o mediante accordi, all’imposta sui redditi non soltanto le società residenti, ma anche quelle non residenti, per i dividendi che esse percepiscono da una società residente, la situazione di tali società non residenti si avvicina a quella delle società residenti (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C-575/17, EU:C:2018:943, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

50      Per quanto riguarda l’argomento del governo portoghese esposto al punto 44 della presente sentenza, si deve rammentare che, nelle circostanze che hanno dato luogo alla sentenza del 22 dicembre 2008, Truck Center (C-282/07, EU:C:2008:762), la Corte ha ammesso che ai beneficiari di redditi da capitale si applichino tecniche impositive diverse a seconda che tali beneficiari siano residenti o non residenti, poiché una simile differenza di trattamento riguarda situazioni che non sono oggettivamente analoghe (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Truck Center, C 282/07, EU:C:2008:762, punto 41).

51      Del pari, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek (C-252/14, EU:C:2016:402), la Corte ha dichiarato che il trattamento differenziato della tassazione dei dividendi distribuiti ai fondi pensione a seconda della loro qualità di fondi residenti o non residenti, risultante dall’applicazione a detti fondi rispettivamente di due diversi metodi impositivi, era giustificato dalla diversa situazione in cui si trovavano le due categorie di contribuenti tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi in tale causa, nonché del suo oggetto e del suo contenuto.

52      Tuttavia, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non si limita a prevedere modalità di riscossione dell’imposta diverse a seconda del luogo di residenza degli OIC beneficiari dei dividendi d’origine nazionale, ma prevede in realtà un assoggettamento sistematico ad imposta di tali dividendi unicamente a carico degli organismi non residenti (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre 2012, Commission e/Finlandia, C-342/10, EU:C:2012:688, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

53      A tal riguardo, è necessario rilevare, da un lato, per quanto riguarda l’imposta di bollo, che sia dalle osservazioni scritte presentate dalle parti sia dalla risposta del giudice del rinvio alla richiesta di informazioni della Corte risulta che, poiché la sua base imponibile è costituita dal valore contabile netto degli OIC, tale imposta di bollo è un’imposta sul patrimonio, che non può essere assimilata a un’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

54      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, nel procedimento principale, le disposizioni tributarie vigenti in Portogallo operano una distinzione, con riguardo a un OIC residente, tra redditi da capitale tesaurizzati e immediatamente redistribuiti, dei quali soltanto i primi sono inclusi nella base imponibile di detta imposta di bollo. Orbene, quest’ultimo aspetto è di per sé sufficiente a distinguere tale causa da quella decisa con la sentenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek (C-252/14, EU:C:2016:402).

55      Infatti, anche ritenendo che questa stessa imposta di bollo possa essere assimilata a un’imposta sui dividendi, un OIC residente può sottrarsi a una siffatta tassazione dei dividendi procedendo alla loro distribuzione immediata, mentre una simile facoltà non è riconosciuta a un OIC non residente.

56      D’altro lato, per quanto riguarda l’imposta specifica prevista all’articolo 88, paragrafo 11, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dalle indicazioni dell’amministrazione tributaria, contenute nella decisione di rinvio si evince che, in forza di tale disposizione, detta imposta colpisce i dividendi percepiti dagli OIC residenti solo nel caso in cui le quote sociali che danno diritto ai dividendi non siano rimaste, ininterrottamente, nella titolarità dello stesso soggetto passivo nell’anno precedente alla data della loro distribuzione e non siano state conservate per il tempo necessario a completare tale periodo. Pertanto, l’imposta prevista da tale disposizione colpisce i dividendi di origine nazionale percepiti da un OIC residente soltanto in casi limitati, cosicché detta imposta non può essere assimilata all’imposta generale alla quale sono soggetti i dividendi di origine nazionale percepiti dagli OIC non residenti.

57      Di conseguenza, la circostanza che gli OIC non residenti non siano soggetti all’imposta di bollo né all’imposta specifica prevista all’articolo 88, paragrafo 11, del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche non li pone in una situazione oggettivamente diversa rispetto agli OIC residenti per quanto riguarda la tassazione dei dividendi di fonte portoghese.

58      Per quanto riguarda poi l’argomento del governo portoghese di cui al punto 48 della presente sentenza, occorre rilevare che, come sostenuto dalla Commissione in risposta ai quesiti scritti della Corte, alla luce della libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, gli operatori economici devono essere liberi di scegliere i mezzi adeguati a esercitare le loro attività in uno Stato membro diverso da quello di residenza, indipendentemente dal fatto che siano o meno permanentemente stabiliti in tale altro Stato membro, poiché detta libertà non deve essere limitata da disposizioni tributarie discriminatorie.

59      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del governo portoghese relativo all’asserita necessità di prendere in considerazione la situazione dei detentori di quote, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dello Stato membro interessato dev’essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione (v., in particolare, sentenza del 30 aprile 2020, Société Générale, C-565/18, EU:C:2020:318, punto 26 e giurisprudenza ivi citata), nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime (v., in particolare, sentenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

60      Peraltro, solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa in esame devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazione oggettiva (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

61      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’oggetto, il contenuto e l’obiettivo del regime portoghese di imposizione dei dividendi, sia che si tratti di imposizione a livello degli OIC stessi o dei detentori delle loro quote, risulta sia dalla risposta del giudice del rinvio alla richiesta di informazioni della Corte sia da quella fornita dal governo portoghese ai quesiti scritti rivoltigli nell’ambito del presente procedimento, che detto regime è stato concepito secondo la logica dell’«imposizione in uscita», nel senso che gli OIC costituiti e operanti ai sensi della normativa portoghese sono esentati dall’imposta sul reddito, il cui onere viene trasferito sui detentori di quote residenti, mentre i detentori di quote non residenti ne sono esentati.

62      Il governo portoghese ha infatti precisato che il regime nazionale di tassazione dei dividendi mirava a conseguire obiettivi come, in particolare, quello di evitare la doppia imposizione economica internazionale e di trasferire la tassazione dal livello degli OIC al livello dei detentori di quote, in modo che l’imposizione gravante su tali redditi fosse approssimativamente equivalente a quella che sarebbe stata applicata se i redditi in parola fossero stati ottenuti direttamente dai detentori di quote di detti OIC.

63      Spetterà al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare il diritto nazionale, tenendo conto di tutti gli elementi della normativa tributaria oggetto del procedimento principale e degli elementi costitutivi del regime di imposizione nella loro globalità, determinare l’obiettivo principale perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, punto 79).

64      Se il giudice del rinvio conclude che il regime portoghese di imposizione dei dividendi ha lo scopo di prevenire la doppia imposizione dei dividendi versati da società residenti, considerata la funzione di intermediario rivestita dagli OIC nei confronti dei detentori delle loro quote, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che rispetto ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena oppure la doppia imposizione economica dei redditi distribuiti da una società residente, le società beneficiarie residenti non si trovano necessariamente in una situazione comparabile a quella delle società beneficiarie non residenti (sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

65      Tuttavia, come risulta dal punto 49 della presente sentenza, dal momento in cui uno Stato membro assoggetta, unilateralmente o mediante accordi, all’imposta sui redditi non soltanto le società residenti, ma anche quelle non residenti, per i dividendi che esse percepiscono da una società residente, la situazione di tali società non residenti si avvicina a quella delle società residenti.

66      Infatti, è solo l’esercizio da parte di questo stesso Stato della propria competenza tributaria che genera, indipendentemente da qualsiasi assoggettamento a imposta in un altro Stato membro, un rischio d’imposizione a catena o di doppia imposizione economica. In un caso siffatto, affinché le società beneficiarie non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE, lo Stato di residenza della società distributrice deve vigilare affinché, in relazione alla procedura prevista dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica, le società non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società residenti (sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

67      Poiché la Repubblica portoghese ha scelto di esercitare la propria competenza tributaria sui redditi percepiti dagli OIC non residenti, questi si trovano di conseguenza in una situazione comparabile a quella degli OIC residenti in Portogallo per quanto riguarda il rischio di doppia imposizione economica dei dividendi versati dalle società residenti in Portogallo (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

68      Se il giudice del rinvio giunge alla conclusione che il regime portoghese di imposizione dei dividendi è destinato, nell’intento di non rinunciare completamente all’assoggettamento a imposta dei dividendi distribuiti dalle società residenti in Portogallo, a trasferire il livello della loro imposizione ai detentori di quote degli OIC, si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che, se l’obiettivo della normativa nazionale di cui trattasi è di spostare il livello d’imposizione dal veicolo d’investimento verso l’azionista di tale veicolo, sono in linea di principio le condizioni materiali della potestà impositiva sui redditi degli azionisti che devono essere ritenute decisive, e non già la tecnica impositiva utilizzata (sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 60).

69      Orbene, un OIC non residente può avere detentori di quote con residenza fiscale in Portogallo e sui cui redditi tale Stato membro esercita la propria potestà impositiva. Da questo punto di vista, un OIC non residente si trova in una situazione oggettivamente comparabile a un OIC residente in Portogallo (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 61).

70      È pur vero che la Repubblica portoghese non può assoggettare a imposta i detentori di quote non residenti sui dividendi distribuiti da OIC non residenti, come peraltro ammesso dal governo portoghese sia nelle proprie osservazioni scritte sia in risposta ai quesiti postigli dalla Corte. Tuttavia, una siffatta impossibilità è coerente con la logica dello spostamento del livello d’imposizione dal veicolo al detentore di quote. (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 62).

71      Per quanto riguarda, in secondo luogo, i criteri distintivi pertinenti, ai sensi della giurisprudenza della Corte citata al punto 60 della presente sentenza, si deve rilevare che l’unico criterio distintivo stabilito dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale si fonda sul luogo di residenza degli OIC, assoggettando i soli organismi non residenti ad una ritenuta alla fonte dei dividendi percepiti da questi ultimi.

72      Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la situazione di un OIC residente beneficiario di una distribuzione di dividendi è paragonabile a quella di un OIC beneficiario non residente, considerato che, in entrambi i casi, gli utili realizzati possono, in linea di principio, costituire oggetto di doppia imposizione o di imposizioni a catena (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2014:249, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

73      Di conseguenza, il criterio di distinzione cui si riferisce la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, riferendosi unicamente al luogo di residenza degli OIC, non consente di accertare una differenza di situazioni oggettiva tra detti organismi residenti e quelli non residenti.

74      Alla luce di tutti gli elementi che precedono, si deve dichiarare che, nel caso di specie, la differenza di trattamento tra gli OIC residenti e gli OIC non residenti riguarda situazioni oggettivamente comparabili.

 Sullesistenza di motivi imperativi di interesse generale

75      Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa soltanto se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non eccede quanto è necessario per raggiungerlo [sentenza del 29 aprile 2021, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Rendimenti corrisposti da OICVM), C-480/19, EU:C:2021:334, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

76      Nel caso di specie, occorre osservare che, sebbene il giudice del rinvio non invochi siffatti motivi nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la quale si concentra unicamente sull’eventuale comparabilità delle situazioni di cui trattasi nel procedimento principale, il governo portoghese sostiene, sia nelle sue osservazioni scritte sia in risposta ai quesiti sottopostigli dalla Corte, che la restrizione alla libera circolazione dei capitali introdotta dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale sarebbe giustificata alla luce di due motivi imperativi di interesse generale, vale a dire, da un lato, la necessità di preservare la coerenza del regime fiscale nazionale e, dall’altro, la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra i due Stati membri interessati, ossia la Repubblica portoghese e la Repubblica federale di Germania.

77      Per quanto riguarda, in primo luogo, la necessità di preservare la coerenza del regime fiscale nazionale, il governo portoghese ritiene, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, che il modello portoghese di tassazione dei dividendi costituisca un modello «composito». Pertanto, sarebbe possibile garantire la coerenza di tale modello soltanto se l’ente gestore degli OIC non residenti opera in Portogallo tramite una stabile organizzazione, in modo tale che detto ente possa effettuare le ritenute alla fonte necessarie presso i detentori di quote residenti, nonché, in taluni casi eccezionali dettati da considerazioni legate al fatto di prevenire la pianificazione fiscale, presso i detentori di quote non residenti.

78      A tal proposito, occorre ricordare che sebbene la Corte abbia dichiarato che la necessità di preservare la coerenza di un regime fiscale nazionale può giustificare una normativa nazionale idonea a restringere le libertà fondamentali (v., in tal senso, sentenze del 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 13 marzo 2014, Bouanich, C-375/12, EU:C:2014:138, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata), essa ha tuttavia precisato che, perché un argomento fondato su tale giustificazione risulti efficace, occorre che sussista una connessione diretta tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale beneficio tramite una determinata imposizione fiscale (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia, C-342/10, EU:C:2012:688, punto 49 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, EU:C:2019:960, punto 87).

79      Orbene, nel caso di specie, come risulta dal punto 71 della presente sentenza, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi a favore degli OIC residenti non è assoggettata alla condizione che i dividendi ricevuti da tali organismi siano ridistribuiti da questi ultimi e che il loro assoggettamento a imposta a carico dei detentori delle loro quote consenta di compensare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte (v., per analogia, sentenze del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 52, nonché del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2014:249, punto 93).

80      Di conseguenza non sussiste una connessione diretta, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 78 della presente sentenza, tra l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi di origine nazionale percepiti da un OIC residente e l’assoggettamento a imposta di tali dividendi in quanto redditi dei detentori di quote di detto organismo.

81      La necessità di preservare la coerenza del regime fiscale nazionale non può, pertanto, essere invocata al fine di giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

82      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra la Repubblica portoghese e la Repubblica federale di Germania, occorre ricordare che, come ripetutamente dichiarato dalla Corte, la giustificazione riferita al mantenimento della ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri può essere ammessa nel caso in cui la disciplina di cui trattasi sia intesa a prevenire comportamenti tali da pregiudicare il diritto degli Stati membri di esercitare il proprio potere impositivo in relazione alle attività svolte sul proprio territorio (v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2018, Sofina e a., C-575/17, EU:C:2018:943, punto 57 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 20 gennaio 2021, Lexel, C-484/19, EU:C:2021:34, punto 59).

83      Tuttavia, la Corte ha altresì osservato che, allorché uno Stato membro ha scelto, come nella situazione di cui al procedimento principale, di non assoggettare ad imposta gli OIC residenti beneficiari di dividendi d’origine nazionale, non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta degli OIC non residenti beneficiari di tali redditi (sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

84      Ne consegue che neppure la giustificazione basata sul mantenimento di una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri può essere accolta.

85      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da società residenti a un OIC non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OIC residente sono esenti da una siffatta ritenuta.

 Sulle spese

86      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da società residenti a un organismo di investimento collettivo (OIC) non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OIC residente sono esenti da una siffatta ritenuta.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.