Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 13 luglio 2009 — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde e Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt

(Causa C-262/09)

2009/C 267/46

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrenti: Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde e Marina Stöffler

Convenuto: Finanzamt Bonn-Innenstadt

Questioni pregiudiziali

1)

Se la libertà di circolazione ai sensi degli artt. 56, n. 1, 58, n. 1, lett. a) e n. 3 CE, il principio di effettività nonché il principio dell’effetto utile ostino ad una norma, come quella di cui all’art. 36, n. 2, seconda frase, punto 3, dell’EStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi), secondo cui un importo dell’imposta sulle persone giuridiche pari ai 3/7 dei dividendi lordi è accreditato sull’imposta sul reddito, nei limiti in cui tali dividendi non provengano da distribuzioni per le quali si considera utilizzato il capitale proprio ai sensi dell’art. 30, n. 2, punto 1, del KStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi), nonostante sia di fatto impossibile determinare l’imposta sulle persone giuridiche effettivamente pagata sui dividendi percepiti da società aventi sede in uno Stato membro diverso dalla Germania e tale imposta possa essere ivi maggiore.

2)

Se la libertà di circolazione ai sensi degli artt. 56, n. 1, 58, n. 1, lett. a) e n. 3 CE, il principio di effettività nonché il principio dell’effetto utile ostino ad una norma, come quella di cui all’art. 36, n. 2, seconda frase, punto 3, quarta frase, lett. b), dell’EStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi), secondo cui al fine di ottenere l’accredito dell’imposta sulle persone giuridiche è necessario presentare un certificato su tale imposta ai sensi degli artt. 44 e segg. del KStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi), il quale deve contenere, fra l’altro, l’importo dell’imposta sulle persone giuridiche da accreditare, nonché la combinazione delle partite a seconda delle diverse porzioni del capitale proprio utilizzabile, strutturata in base ad un modello speciale ai sensi dell’art. 30 del KStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi), nonostante sia di fatto impossibile determinare ai fini dell’accredito l’imposta sulle persone giuridiche estera effettivamente pagata nonché ottenere siffatto certificato per i dividendi esteri.

3)

Se la libertà di circolazione ai sensi degli artt. 56, n. 1, 58, n. 1, lett. a) e n. 3 CE imponga, qualora sia concretamente impossibile presentare un certificato relativo all’imposta sulle persone giuridiche ai sensi dell’art. 44 del KStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi) e determinare l’importo dell’imposta sulle persone giuridiche effettivamente pagata sui dividendi esteri, di stimare l’importo di quest’ultima e, se del caso, di prendere in considerazione a tal fine anche oneri fiscali indiretti corrisposti a monte.

4)

a)

Nel caso in cui la seconda questione sia risolta negativamente e sia necessario un certificato relativo all’imposta sulle persone giuridiche:

se il principio di effettività nonché il principio dell’effetto utile debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma, come quella di cui all’art.175, n. 2, seconda frase, dell’AO in combinato disposto con l’art. 97, n. 9, punto 3, dell’EGAO, secondo la quale, tra l’altro, la produzione di un certificato relativo all’imposta sulle persone giuridiche non è più considerata, a decorrere dal 29 ottobre 2004, un evento retroattivo, con la quale si impedisce, sotto l’aspetto procedurale, l’accredito dell’imposta sulle persone giuridiche in sede di determinazione definitiva dell’imposta sul reddito, senza che sia stato concesso un periodo transitorio per presentare le domande di accredito dell’imposta sulle persone giuridiche estera.

b)

Nel caso in cui la seconda questione sia risolta affermativamente e non sia necessario un certificato relativo all’imposta sulle persone giuridiche:

Se la libertà di circolazione ai sensi dell’art. 56 CE, il principio di effettività nonché il principio dell’effetto utile vadano interpretati nel senso che ostano ad una norma, come quella di cui all’art. 175, n. 1, prima frase, punto 2, dell’AO, secondo la quale un avviso di liquidazione d’imposta dev’essere modificato qualora si verifichi un evento retroattivo, come la produzione di un certificato relativo all’imposta sulle persone giuridiche, con la quale si rende possibile l’accredito dell’imposta sulle persone giuridiche per i dividendi interni anche in caso di avviso di liquidazione definitivo dell’imposta sul reddito, mentre ciò non sarebbe possibile per i dividendi esteri in assenza di un certificato relativo all’imposta sulle persone giuridiche.