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24.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/8


Ricorso proposto il 23 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-284/09)

2009/C 256/15

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica federale di Germania, assoggettando ad imposta i dividendi versati ad una società avente sede in un altro Stato membro o nello Spazio economico europeo ad un’aliquota superiore rispetto ai dividendi pagati ad una società avente sede nel territorio della Repubblica federale di Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 CE, nel caso in cui la partecipazione minima della società madre nel capitale della società figlia prescritta dalla direttiva 90/435 (1) non sia raggiunta, e, nei limiti in cui sono interessati la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, in forza dell’art. 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è la normativa tedesca relativa alla tassazione delle distribuzioni dei dividendi. Le disposizioni della legge tedesca sull’imposta sui redditi prevedono che le società madri con illimitato obbligo fiscale in Germania possano beneficiare dell’imputazione della ritenuta alla fonte pagata nell’ambito della procedura di liquidazione dell’imposta nell’imposta sulle società da esse dovuta. Di conseguenza, le società madri tedesche risultano economicamente esentate della ritenuta alla fonte. Per le società madri limitatamente imponibili in Germania, per contro, la possibilità di essere totalmente esentate dalla ritenuta alla fonte sussiste solo in presenza di una corrispondente partecipazione minima della società madre interessata nel capitale della società figlia a norma della direttiva 90/435. Al di sotto di tale partecipazione minima non è ammesso, in base alla normativa tedesca, che società madri limitatamente imponibili siano esentate al pari delle società con illimitato obbligo fiscale. Ai sensi di tale normativa, perciò, le distribuzioni di dividendi effettuate in Germania presso società madri stabilite in altri Stati membri ricevono un trattamento fiscale diverso da quello delle società madri illimitatamente imponibili in Germania.

La Commissione ritiene che la suddetta disparità di trattamento sia incompatibile con il principio della libera circolazione dei capitali in quanto, in tal modo, i soggetti passivi residenti in altri Stati membri o nel SEE potrebbero essere dissuasi dall’effettuare investimenti in Germania.

Dalla libera circolazione dei capitali garantita dal Trattato CE e dall’accordo SEE risulta che, se uno Stato membro concede agevolazioni nell’ambito della tassazione dei dividendi, tali agevolazioni non possono essere limitate ai beneficiari di dividendi nazionali, e non sarebbe ammessa una disparità di trattamento fiscale tra i beneficiari di dividendi nazionali e quelli di altri Stati membri o Stati appartenenti al SEE. Le agevolazioni fiscali concesse all’interno di uno Stato dovrebbero essere altresì estese ai soci residenti in altri Stati membri o in Stati appartenenti al SEE. Anche quando lo Stato membro interessato, come nel caso in esame, ha stipulato con gli altri Stati membri convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione, detto Stato membro può invocare tali convenzioni solo qualora le disposizioni di esse relative all’imputazione siano atte a compensare interamente e in modo paritario l’eventuale plurima imposizione economica dei soci residenti in altri Stati membri o in Stati del SEE, rispetto a quanto garantito ai soci residenti dal proprio sistema fiscale.

Tuttavia, non è questo il caso delle convenzioni stipulate dalla Germania con gli altri Stati membri. Sebbene tali convenzioni, per evitare la doppia imposizione, prevedano disposizioni relative all’imputazione della ritenuta alla fonte tedesca sull’imposta dovuta nello Stato membro della società madre, tuttavia l’importo imputabile non può eccedere la quota dell’imposta calcolata prima dell’imputazione, che si riferisce al reddito originato in Germania. L’imputazione risulta pertanto limitata e il rimborso di un eventuale credito derivante dalla differenza tra l’imposta dovuta nello Stato membro interessato e la ritenuta alla fonte tedesca non viene previsto dalla convenzione di cui trattasi ed è quindi escluso.

Quanto ad un’eventuale giustificazione della violazione in esame occorre evidenziare che, nel corso della fase precontenziosa, la Germania non ha presentato alcun motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare il sistema fiscale controverso.


(1)  Direttiva 90/435/CEE del Consiglio 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6)