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24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) il 3 ottobre 2008 — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH/Finanzamt Linz

(Causa C-436/08)

(2009/C 19/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Parti

Ricorrente: Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH

Convenuto: Finanzamt Linz

Questioni pregiudiziali

1)

Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che un'autorità nazionale, al fine di rimuovere la discriminazione a danno delle partecipazioni in società estere, le quali secondo il testo della legge, a differenza delle partecipazioni in società nazionali, sono esenti da imposta solo a partire da una quota di partecipazione del 25 % (del 10 % secondo la legge attualmente in vigore), applichi il metodo dell'imputazione, in quanto secondo una decisione del Verwaltungsgerichtshof [Corte suprema amministrativa; in prosieguo anche: il «VwGH»] austriaco questa soluzione è quella che corrisponde maggiormente alla volontà (ipotetica) del legislatore, mentre dalla semplice disapplicazione del limite discriminatorio del 25 % (10 %) per le partecipazioni in società estere risulterebbe un'esenzione dalle imposte.

2)

Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che le partecipazioni in società nazionali siano esenti da imposta in generale, mentre nel caso di partecipazioni in società estere al di sotto del 25 % (10 %) si applica il metodo dell'imputazione e i titolari delle quote di partecipazione si trovano a dover fornire la prova — impossibile o possibile solo a prezzo di sforzi sproporzionati — dell'onere tributario derivante dall'imposta (sulle società) già prelevata all'estero,

ovvero il fatto che le partecipazioni in società nazionali al di sotto del 25 % (10 %) siano esenti da imposta, mentre alle partecipazioni in società estere al di sotto del 25 % (10 %) si applica il metodo dell'imputazione e i titolari delle quote di partecipazione sono tenuti a fornire una prova che non è possibile fornire o si può fornire solo a prezzo di sforzi sproporzionati,

ovvero il fatto che le partecipazioni in società nazionali in generale e le partecipazioni in società estere a partire dal 25 % (10 %) siano esenti da imposta, mentre alle partecipazioni in società estere al di sotto del 25 % (10 %) si applica il metodo dell'imputazione e i titolari delle quote di partecipazione sono tenuti a fornire una prova che non è possibile fornire o si può fornire solo a prezzo di sforzi sproporzionati.

2.1)

In caso di soluzione negativa della questione 2: se contrasti con il diritto comunitario il fatto che, per evitare la doppia imposizione economica, il contribuente sia tenuto a provare l'onere tributario derivante dall'imposta (sulle società) già prelevata all'estero, sebbene tale prova sia per lui impossibile o possibile solo a prezzo di sforzi sproporzionati, mentre l'autorità potrebbe ottenere tale prova con gli strumenti previsti dalla direttiva sulla reciproca assistenza.

3)

Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che per le partecipazioni in società di Stati terzi al di sotto del 25 % (10 %), che ricadono sotto la libera circolazione dei capitali, venga previsto il metodo dell'imputazione, nel qual caso la prova dell'imposta (sulle società) previamente assolta all'estero, in considerazione del livello ridotto della partecipazione, non è possibile o è possibile solo a prezzo di sforzi sproporzionati, mentre per le partecipazioni in società nazionali in generale, quindi indipendentemente dalla quota di partecipazione, si prevede il metodo dell'esenzione e quindi viene comunque evitata la doppia imposizione economica.

3.1)

In caso di soluzione affermativa della questione 3: se contrasti con il diritto comunitario il fatto che venga negata l'esenzione degli utili derivanti da partecipazioni in società di Stati terzi se la quota di partecipazione resta al di sotto del 25 % (10 %), quando invece nel caso di partecipazioni a partire dal 25 % (10 %) l'esenzione degli utili non è legata al sussistere di particolari condizioni, il rispetto delle quali potrebbe essere verificato solo ottenendo informazioni dalla autorità competenti dello Stato in questione, bensì viene concessa senza ulteriori presupposti.

3.2)

In caso di soluzione negativa della questione 3: se contrasti con il diritto comunitario il fatto che per gli utili derivanti da partecipazioni in società di Stati terzi venga negata l'imputazione dell'imposta sulle società assolta all'estero, qualora la quota di partecipazione resti al di sotto del 25 % (10 %), quando invece l'esenzione fiscale degli utili derivanti da partecipazioni a partire dal 25 % (10 %) non è legata al sussistere di determinate condizioni, il rispetto delle quali potrebbe essere verificato solo ottenendo informazioni dalle autorità competenti dello Stato in questione, bensì viene concessa senza ulteriori presupposti.