24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) il 3 ottobre 2008 — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH/Finanzamt Linz
(Causa C-436/08)
(2009/C 19/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz
Parti
Ricorrente: Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH
Convenuto: Finanzamt Linz
Questioni pregiudiziali
1) |
Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che un'autorità nazionale, al fine di rimuovere la discriminazione a danno delle partecipazioni in società estere, le quali secondo il testo della legge, a differenza delle partecipazioni in società nazionali, sono esenti da imposta solo a partire da una quota di partecipazione del 25 % (del 10 % secondo la legge attualmente in vigore), applichi il metodo dell'imputazione, in quanto secondo una decisione del Verwaltungsgerichtshof [Corte suprema amministrativa; in prosieguo anche: il «VwGH»] austriaco questa soluzione è quella che corrisponde maggiormente alla volontà (ipotetica) del legislatore, mentre dalla semplice disapplicazione del limite discriminatorio del 25 % (10 %) per le partecipazioni in società estere risulterebbe un'esenzione dalle imposte. |
2) |
Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che le partecipazioni in società nazionali siano esenti da imposta in generale, mentre nel caso di partecipazioni in società estere al di sotto del 25 % (10 %) si applica il metodo dell'imputazione e i titolari delle quote di partecipazione si trovano a dover fornire la prova — impossibile o possibile solo a prezzo di sforzi sproporzionati — dell'onere tributario derivante dall'imposta (sulle società) già prelevata all'estero,
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3) |
Se contrasti con il diritto comunitario il fatto che per le partecipazioni in società di Stati terzi al di sotto del 25 % (10 %), che ricadono sotto la libera circolazione dei capitali, venga previsto il metodo dell'imputazione, nel qual caso la prova dell'imposta (sulle società) previamente assolta all'estero, in considerazione del livello ridotto della partecipazione, non è possibile o è possibile solo a prezzo di sforzi sproporzionati, mentre per le partecipazioni in società nazionali in generale, quindi indipendentemente dalla quota di partecipazione, si prevede il metodo dell'esenzione e quindi viene comunque evitata la doppia imposizione economica.
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