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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate l’11 novembre 2010 (1)

Cause riunite C-436/08 e C-437/08

Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08)

e

Österreichische Salinen AG (C-437/08)

contro

Finanzamt Linz

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria)]


Indice


I – Introduzione

II – Diritto austriaco

III – Fatti e questioni pregiudiziali

IV – Analisi giuridica

A – Quanto alla seconda questione pregiudiziale nella causa Haribo

1. Considerazioni preliminari

2. Esistenza di una restrizione

3. Giustificazione

a) Comparabilità in rapporto al rischio di doppia imposizione economica

b) Comparabilità in rapporto al metodo da applicare per la prevenzione della doppia imposizione economica

4. Proporzionalità

a) Idoneità e necessarietà

b) Conclusione parziale

c) Perseguimento coerente degli obiettivi

5. Conclusione

B – Quanto alla prima questione pregiudiziale nella causa Haribo

1. Ricevibilità della questione

2. Risposta alla questione

a) Restrizione

b) Giustificazione

c) Proporzionalità

d) Conclusione

C – Quanto alla terza questione pregiudiziale nella causa Haribo

1. Restrizione

2. Giustificazione

a) Particolarità in caso di collegamento con Stati terzi

b) Singole cause giustificative

i) Ripartizione del potere impositivo

ii) Reciprocità

iii) Controlli fiscali

c) Conclusione

D – Quanto alle questioni pregiudiziali 4), 4.1) e 4.2) nella causa Haribo

E – Quanto alle due questioni pregiudiziali nella causa Österreichische Salinen

1. Ricevibilità delle questioni pregiudiziali

2. Risposta alle questioni pregiudiziali

V – Conclusione

«Libera circolazione dei capitali – Dividendi di portafoglio − Imposta sulle società – Prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi – Metodo dell’esenzione per i dividendi nazionali – Metodo dell’esenzione condizionata con possibile passaggio al metodo dell’imputazione per i dividendi provenienti da Stati esteri UE/SEE − Difficoltà probatorie riguardo all’imposta sulle società già pagata all’estero – Esclusione tanto del metodo dell’esenzione quanto di quello dell’imputazione per i dividendi provenienti da Stati terzi – Possibili cause giustificative – Proporzionalità – Perseguimento coerente e sistematico della finalità invocata»





I –    Introduzione

1.        Nelle presenti cause viene nuovamente in questione la tassazione dei dividendi esteri. La legislazione austriaca in materia di imposta sulle società contiene norme intese ad evitare che gli utili d’impresa distribuiti in forma di dividendi vengano assoggettati due volte all’imposta sulle società: la prima a livello della società erogante e la seconda a livello della società beneficiaria. Nel caso dei dividendi nazionali, una doppia imposizione economica di questo tipo viene evitata prevedendo un’esenzione dall’imposta sulle società per tali dividendi a livello della società beneficiaria. Per contro, nel caso dei dividendi esteri, l’entità della partecipazione, l’onere di imposta pregresso e l’origine dei dividendi stessi costituiscono gli elementi decisivi da cui dipende se verrà concessa un’esenzione, oppure soltanto un’imputazione dell’imposta sulle società estera, oppure neanche questo.

2.        Nel caso dei dividendi di portafoglio – ossia dei dividendi derivanti da partecipazioni al di sotto del 10% – provenienti da altri Stati UE, la possibilità di un’esenzione o di un’imputazione incontra di norma un manifesto ostacolo nel fatto che il beneficiario non riesce a fornire le indicazioni a tal fine necessarie riguardo all’imposta sulle società già pagata all’estero. Pertanto, in tali casi si arriva in sostanza ad una doppia imposizione economica. Per di più, qualora il dividendo di portafoglio provenga da uno Stato SEE non appartenente all’Unione europea, si richiede quale presupposto l’esistenza di accordi internazionali a carattere generale per lo scambio di informazioni e l’assistenza nelle procedure esecutive. Per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi, già in partenza non è previsto alcun meccanismo per prevenire la doppia imposizione economica. Occorre stabilire entro quali limiti tale trattamento particolare dei dividendi di portafoglio esteri sia compatibile con la libera circolazione dei capitali. Le questioni che qui si pongono riguardano ancora una volta l’equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione (2), le eventuali particolarità della circolazione dei capitali da e verso Stati terzi (3), nonché il carattere proporzionato di eventuali restrizioni che siano fondate su considerazioni potenzialmente legittime, ma perseguite in modo non coerente (4).

II – Diritto austriaco

3.        L’art. 10 del Körperschaftsteuergesetz 1988 (5) [legge del 1988 relativa all’imposta sulle società], come modificato dal Budgetbegleitgesetz 2009 (6) [legge finanziaria del 2009] (in prosieguo: il «KStG»), intitolato «Esenzione per i proventi da partecipazioni e le partecipazioni internazionali qualificate» ed applicabile, a norma dell’art. 26c, punto 16, lett. b), KStG, a tutti gli accertamenti di imposta ancora in corso, dispone quanto segue:

«(1)      I proventi da partecipazioni sono esenti dall’imposta sulle società. Costituiscono proventi da partecipazioni:

1.      le quote di utili di qualsiasi genere derivanti da partecipazioni in società di capitali austriache o in cooperative di produzione e consumo austriache sotto forma di quote in tali enti societari;

(...)

5.      le quote di utili ai sensi dei precedenti punti 1-4 derivanti da una partecipazione in una società straniera, la quale soddisfi i presupposti di cui all’art. 2 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE (GUCE L 255, pag. 6), quali contemplati nell’allegato 2 dell’Einkommensteuergesetz 1988 [legge del 1988 relativa all’imposta sul reddito], e non ricada sotto il punto 7 del presente paragrafo;

6.      le quote di utili ai sensi dei precedenti punti 1-4 derivanti da una partecipazione in una società residente in uno Stato dello Spazio economico europeo, la quale sia paragonabile alle società austriache ricadenti sotto l’art. 7, n. 3, e con il cui Stato di residenza sussista un accordo di cooperazione informativa e di assistenza nelle procedure esecutive a carattere generale, qualora essa non ricada sotto il punto 7 del presente paragrafo;

7.      le quote di utili di qualsiasi genere derivanti da una partecipazione internazionale qualificata ai sensi del n. 2 del presente articolo.

(2)      Sussiste una partecipazione internazionale qualificata nel caso in cui soggetti d’imposta ricadenti sotto l’art. 7, n. 3, ovvero altre persone giuridiche straniere illimitatamente soggette ad imposizione e comparabili ad un soggetto d’imposta austriaco ricadente sotto l’art. 7, n. 3, siano comprovatamente titolari, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, di una partecipazione del 10% almeno, sotto forma di quote di capitale, in:

1.      persone giuridiche straniere equiparabili a società di capitali austriache;

2.      altre persone giuridiche straniere che soddisfino i presupposti di cui all’art. 2 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE (GUCE L 255, pag. 6), quali contemplati nell’allegato 2 dell’Einkommensteuergesetz 1988, nel testo rispettivamente vigente.

Il citato termine di un anno non si applica alle quote acquisite in ragione di un aumento del capitale, qualora ciò non abbia determinato un aumento dell’entità della partecipazione.

(...)

(4)      In deroga al n. 1, punto 7, di cui sopra, le quote di utili, gli utili e le perdite da alienazioni, nonché le altre variazioni di valore, derivanti da partecipazioni internazionali qualificate ai sensi del n. 2 del presente articolo, non sono esenti dall’imposta sulle società, nei termini delle disposizioni che seguono, nel caso in cui sussistano motivi per cui il Ministro federale delle finanze ritenga di disporre in tal senso tramite regolamento, al fine di impedire l’evasione fiscale o altre forme di abuso (§ 22 della Bundesabgabeordnung [legge federale generale in materia di tributi]). La sussistenza di motivi di tal genere può in particolare essere presunta, quando:

1.      l’attività fondamentale della persona giuridica straniera consiste direttamente o indirettamente nel realizzare profitti tramite la riscossione di interessi, la cessione di beni patrimoniali mobili materiali o immateriali e l’alienazione di partecipazioni, e

2.      il reddito della persona giuridica straniera non è soggetto ad alcuna imposta estera che sia equiparabile, sotto il profilo della determinazione della base imponibile o delle aliquote fiscali applicabili, all’imposta sulle società austriaca.

(5)      In deroga al n. 1, punti 5 e 6, di cui sopra, le quote di utili non sono esentate dall’imposta sulle società qualora sussista uno dei seguenti presupposti:

1.      la persona giuridica straniera non sia effettivamente assoggettata all’estero, in forma diretta o indiretta, ad alcuna imposta paragonabile all’imposta sulle società austriaca;

2.      gli utili della persona giuridica straniera siano assoggettati all’estero ad un’imposta paragonabile all’imposta sulle società austriaca, la cui aliquota applicabile sia inferiore di oltre 10 punti percentuali all’imposta sulle società austriaca ai sensi dell’art. 22, n. 1;

3.      la persona giuridica straniera goda all’estero di una generale esenzione ratione personae o ratione materiae. Resta irrilevante un’eventuale esenzione ai sensi dei nn. 1 e 3 del presente articolo.

(6)      Nei casi di cui ai precedenti nn. 4 e 5 occorre procedere, relativamente alle quote di utili, allo sgravio di un’imposta estera corrispondente all’imposta sulle società, secondo le seguenti modalità: l’imposta estera da considerarsi quale onere preliminare alla distribuzione di utili viene imputata, su richiesta, a quella parte dell’imposta sulle società austriaca dovuta sulle quote di utili di qualsiasi tipo percepite in virtù della partecipazione internazionale qualificata. In sede di accertamento dei redditi, l’imposta estera imputabile deve essere computata in aggiunta agli utili di qualsiasi tipo derivanti dalla partecipazione internazionale qualificata».

4.        Ad avviso del giudice del rinvio, nell’ambito del metodo dell’imputazione continua ad essere applicabile, ai fini della prova della tassazione estera, la circolare emanata in riferimento alla precedente normativa dal Bundesministerium für Finanzen (7) (BMF) [Ministero federale delle Finanze]. In base a tale circolare, il soggetto d’imposta, per poter ottenere un’imputazione dell’imposta sulle società già pagata, deve rilasciare una dichiarazione contenente i seguenti dati:

–        esatta denominazione della società partecipata che distribuisce gli utili;

–        esatta indicazione della quota di partecipazione;

–        esatta indicazione dell’aliquota dell’imposta sulle società che viene applicata nello Stato di residenza alla società che distribuisce gli utili. Nel caso in cui la società non sia soggetta al regime fiscale ordinario dello Stato di residenza (ma usufruisca, ad esempio, di un’aliquota fiscale privilegiata, di un’esenzione ratione personae o di rilevanti esenzioni o riduzioni ratione materiae), si deve indicare l’aliquota effettivamente applicabile;

–        indicazione dell’importo dell’imposta sulle società prelevata all’estero che grava sulla quota di partecipazione del dichiarante, calcolato sulla base dei parametri precedentemente indicati;

–        esatta indicazione dell’aliquota della ritenuta alla fonte effettivamente applicata (limitata fino all’aliquota della ritenuta alla fonte prevista dalla CDI);

–        calcolo delle imposte imputabili.

III – Fatti e questioni pregiudiziali

5.        La Österreichische Salinen AG (in prosieguo: la «Österreichische Salinen»), una società di capitali di diritto austriaco con sede in Austria, ha dichiarato nell’anno 2002 perdite di esercizio attinenti ad un’attività commerciale. In tale anno fiscale essa ha percepito, attraverso fondi di investimento austriaci, proventi costituiti anche da dividendi pagati da società di capitali estere con sede in Stati membri dell’Unione europea e in Stati terzi. In base al testo del KStG allora vigente, il Finanzamt [Ufficio delle imposte] competente ha riconosciuto un’esenzione per i dividendi austriaci, negandola però per i dividendi esteri derivanti da partecipazioni al di sotto del 25%.

6.        L’Unabhängiger Finanzsenat [Tribunale tributario indipendente], investito dell’appello («Berufung») proposto contro il decreto di liquidazione di imposta dell’ufficio suddetto, ha considerato la decisione di quest’ultimo come una violazione della libera circolazione dei capitali e, applicando in via analogica la norma valevole per i dividendi austriaci, ha trattato i dividendi esteri come proventi esenti da imposizione, senza imputazione dell’imposta prelevata alla fonte.

7.        Il Verwaltungsgerichtshof [Corte suprema amministrativa], adito con ricorso dal Finanzamt, non ha confermato la pronuncia suddetta. Nella sua sentenza del 17 aprile 2008, pur ritenendo anch’esso sussistente un’ingiustificata restrizione della libera circolazione dei capitali, ha però affermato che, tra varie soluzioni conformi al diritto comunitario, deve essere scelta quella che incide meno sul sistema concepito dal legislatore austriaco. Tale soluzione consisterebbe nel metodo dell’imputazione, in quanto solo quest’ultimo porterebbe, in caso di livello di tassazione più basso all’estero, ad una tassazione di intensità uguale a quella prevista per i dividendi austriaci. Sempre secondo detto giudice, anche lo stesso legislatore avrebbe espresso una valutazione in tal senso, prevedendo esplicitamente il metodo dell’imputazione per le partecipazioni in società estere che non svolgono alcuna attività operativa. Anche le qui controverse partecipazioni di minoranza in società estere, detenute attraverso un fondo di investimento, non configurerebbero un impegno a carattere operativo. Per tale motivo dovrebbe essere applicato, in luogo del metodo dell’esenzione, quello dell’imputazione, che la Corte di giustizia ha riconosciuto in linea di principio come equivalente. La causa si trova attualmente pendente dinanzi al giudice nazionale remittente per ulteriore trattazione a seguito di annullamento con rinvio.

8.        La Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (in prosieguo: la «Haribo»), anch’essa società di capitali di diritto austriaco con sede in Austria, ha percepito nell’anno fiscale 2001 proventi pagati da fondi di investimento austriaci e costituiti da dividendi provenienti da Stati membri dell’Unione europea e da Stati terzi. Il Finanzamt competente, fondandosi sulla normativa all’epoca vigente, si è rifiutato di riconoscere un’esenzione per i dividendi esteri. Contro tale decisione la Haribo ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

9.        Con decisioni in data 29 settembre 2008, pervenute il 3 ottobre successivo nella cancelleria della Corte, l’Unabhängiger Finanzsenat ha sottoposto a quest’ultima una serie di questioni pregiudiziali che riguardavano il KStG nella versione risultante a seguito delle leggi di modifica pubblicate nel Bundesgesetzblatt (BGBl.) [Gazzetta ufficiale] n. 797/1996 e n. 161/2005. Dopo che la Corte, a seguito delle modifiche del KStG introdotte nell’anno 2009, ha chiesto al giudice del rinvio chiarimenti a norma dell’art. 104, n. 5, del proprio regolamento di procedura, quest’ultimo ha provveduto a riformulare i propri quesiti con lettera in data 30 ottobre 2009, pervenuta alla Corte il 3 novembre successivo.

10.      Nella causa C-436/08, Haribo, le questioni pregiudiziali sono ora formulate come segue:

«1)      Se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che le partecipazioni di portafoglio estere in società residenti in Stati aderenti all’Accordo SEE siano esenti da imposta soltanto qualora sussistano strumenti internazionali di cooperazione informativa e assistenza nelle procedure esecutive, quando invece l’esenzione fiscale prevista per le partecipazioni internazionali qualificate (anche per dividendi provenienti da Stati terzi e persino in caso di switchover al metodo dell’imputazione) non è subordinata a tale presupposto.

2)      Se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che ai dividendi di portafoglio esteri provenienti da società residenti in Stati dell’Unione [europea] o in Stati aderenti all’Accordo SEE debba applicarsi il metodo dell’imputazione qualora non sussistano i presupposti per il metodo dell’esenzione, malgrado che sia impossibile o assai difficile per il titolare della partecipazione tanto fornire la prova dell’esistenza dei presupposti per il metodo dell’esenzione (tassazione in misura paragonabile, entità dell’aliquota fiscale estera, insussistenza di esenzioni ratione personae o ratione materiae a favore della società estera), quanto produrre i dati necessari per l’imputazione dell’imposta sulle società estera.

3)      Se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che, per i proventi derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati terzi, la legge non conceda né un’esenzione dall’imposta sulle società, né l’imputazione dell’imposta sulle società già versata, qualora l’entità della partecipazione sia inferiore al 10% (25%), mentre i proventi derivanti da partecipazioni in società austriache sono esenti da imposta indipendentemente dalla quota di partecipazione.

4)      In caso di soluzione affermativa della questione sub 3), se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che un’autorità nazionale, al fine di rimuovere la discriminazione a danno delle partecipazioni in società residenti in Stati terzi, applichi il metodo dell’imputazione – nel qual caso, in considerazione del livello ridotto della partecipazione, la prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta (sulle società) all’estero non è possibile o è possibile solo a prezzo di sforzi sproporzionati –, e ciò faccia a motivo del fatto che, secondo una decisione del Verwaltungsgerichtshof austriaco, questa soluzione è quella che corrisponde maggiormente alla volontà (ipotetica) del legislatore, mentre dalla semplice disapplicazione del limite discriminatorio del 10% (25%) per i dividendi provenienti da società residenti in Stati terzi deriverebbe un’esenzione dall’imposta.

4.1)      In caso di soluzione affermativa della questione sub 4), lett. a), se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che venga negata l’esenzione degli utili derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati terzi qualora la quota di partecipazione sia inferiore al 10% (25%), quando invece nel caso di partecipazioni a partire dal 10% (25%) l’esenzione degli utili non è subordinata all’esistenza di uno strumento internazionale di cooperazione amministrativa e assistenza nelle procedure esecutive a carattere generale.

4.2)      In caso di soluzione negativa della questione sub 4), lett. a), se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che per gli utili derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati terzi venga negata l’imputazione dell’imposta sulle società assolta all’estero, qualora la misura della partecipazione sia inferiore al 10% (25%), quando invece l’imputazione di imposta – disposta in determinati casi – per gli utili derivanti da partecipazioni di entità pari o superiore al 10% (25%) in società residenti in Stati terzi non è subordinata all’esistenza di uno strumento internazionale di cooperazione amministrativa e assistenza nelle procedure esecutive a carattere generale»».

11.      Nella causa C-437/08, Österreichische Salinen, le questioni pregiudiziali sono ora formulate come segue:

«1)      Se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che ai dividendi esteri debba essere applicato, nelle ipotesi di cambio di metodo, il metodo dell’imputazione, e tuttavia, in relazione all’imposta sulle società imputabile e/o alla ritenuta alla fonte imputabile, non venga accordato al tempo stesso un riporto dell’imputazione per gli anni successivi o un credito d’imposta nell’anno in perdita.

2)      Se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che ai dividendi provenienti da Stati terzi debba essere applicato il metodo dell’imputazione, in quanto, secondo una decisione del Verwaltungsgerichtshof austriaco, questa soluzione è quella che corrisponde maggiormente alla volontà (ipotetica) del legislatore, e tuttavia non venga accordato al tempo stesso un riporto dell’imputazione o un credito d’imposta nell’anno in perdita».

12.      Con ordinanza del presidente della Corte 16 gennaio 2009, le due cause sono state riunite ai fini della loro trattazione congiunta nella fase scritta e orale, nonché ai fini della decisione comune.

13.      Nel procedimento dinanzi alla Corte sono intervenuti la Haribo, i governi austriaco, tedesco, italiano, neerlandese e finlandese, nonché il governo del Regno Unito e la Commissione europea; i governi italiano e finlandese hanno presentato soltanto osservazioni scritte.

IV – Analisi giuridica

14.      Il secondo quesito pregiudiziale nella causa Haribo solleva la questione di principio dell’equivalenza del metodo dell’esenzione e di quello dell’imputazione ai fini della prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi. Qualora tale equivalenza dovesse essere riconosciuta, a prescindere dall’impossibilità di dimostrare l’avvenuto pagamento dell’imposta sulle società estera da imputare, nulla osterebbe a che i dividendi di portafoglio provenienti da altri Stati UE/SEE beneficino di un’esenzione soltanto condizionata e si applichi ad essi per il resto il metodo dell’imputazione, mentre i dividendi di portafoglio nazionali siano sempre esentati dall’imposta sulle società. Poiché la risposta a tale questione può influire sulla soluzione delle altre questioni pregiudiziali, essa deve essere esaminata per prima.

A –    Quanto alla seconda questione pregiudiziale nella causa Haribo

15.      Con la sua seconda questione nella causa Haribo, il giudice del rinvio desidera sapere se contrasti con l’art. 56, n. 1, CE (8) il fatto che le società austriache debbano di norma pagare l’imposta sulle società sui dividendi di portafoglio provenienti da altri Stati UE/SEE, in quanto risulta per esse impossibile o assai difficile fornire le indicazioni relative all’imposta sulle società assolta all’estero richieste ai fini dell’esenzione o quanto meno dell’imputazione, mentre invece i dividendi di portafoglio nazionali sono sempre esenti.

1.      Considerazioni preliminari

16.      Ai termini della sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation (9), uno Stato membro che intenda evitare una doppia imposizione economica dei dividendi nazionali deve prevedere un trattamento equivalente per i dividendi esteri. 

17.       La Corte non ha espresso riserve di principio contro il fatto che ai dividendi nazionali venga applicato il metodo dell’esenzione e a quelli esteri il metodo dell’imputazione. Essa ritiene questi due metodi equivalenti, a condizione che l’aliquota fiscale per i dividendi esteri non sia più alta di quella applicata ai dividendi nazionali e che l’importo pagato all’estero venga imputato fino a concorrenza dell’imposta nazionale (10).

18.      La Corte ha invero riconosciuto che, in confronto ad un sistema di esenzione, un sistema di imputazione impone ai contribuenti oneri amministrativi aggiuntivi, in quanto dev’essere provato l’ammontare dell’imposta effettivamente versato nello Stato della sede della società distributrice; tuttavia, tale circostanza non determina di per sé sola un’inammissibile differenza di trattamento, dal momento che tali oneri amministrativi particolari sono intrinseci al funzionamento di un sistema di credito d’imposta (11).

19.      Dal testo della suddetta sentenza non si evince in quale stadio dell’esame la Corte sia giunta a tale conclusione, e cioè se questa sia intervenuta in sede di verifica dell’esistenza in assoluto di una restrizione della libera circolazione dei capitali (12), oppure all’atto di stabilire se le situazioni fossero paragonabili o se la disparità di trattamento fosse giustificata da motivi imperativi di interesse generale, oppure al momento della verifica di proporzionalità.

20.      Nondimeno, lo stadio dell’esame nel quale è intervenuta la conclusione suddetta gioca un ruolo importante ai fini della portata dell’eventuale equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione. Infatti, qualora la constatazione della Corte secondo cui eventuali oneri amministrativi aggiuntivi sono inerenti all’essenza del metodo dell’imputazione dovesse essere intesa nel senso che tale intrinsecità esclude già di per sé l’esistenza di una restrizione della libera circolazione dei capitali, ciò sarebbe un modo per chiudere gli occhi dinanzi alle conseguenze che l’applicazione del metodo suddetto può avere nella prassi.

21.      Infatti, nelle presenti cause, nelle quali la Haribo e la Österreichische Salinen hanno percepito, attraverso fondi di investimento nazionali, dividendi di portafoglio esteri, risulta impossibile o quasi, secondo le constatazioni del giudice del rinvio, fornire la prova della tassazione subìta all’estero. Tale punto è stato invero accesamente dibattuto tra le parti intervenute nel procedimento; tuttavia, la Corte non può effettuare essa stessa una valutazione di tale questione di fatto. Spetta in definitiva al giudice del rinvio effettuare le necessarie constatazioni al riguardo. La Corte è in linea di principio tenuta a fornire l’interpretazione ad essa richiesta sulla base dei fatti accertati dal giudice del rinvio (13).

2.      Esistenza di una restrizione

22.      Occorre anzitutto esaminare se la normativa controversa conduca ad una restrizione, fondamentalmente vietata, della libera circolazione dei capitali. Le misure vietate dall’art. 56, n. 1, CE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di tale Stato membro dal farne in altri Stati (14).

23.      Poiché anche restrizioni di modesta portata o di importanza minore ricadono sotto il divieto di restrizioni (15), non si può a mio avviso fare a meno – in presenza di una situazione di fatto quale quella risultante dalle indicazioni del giudice del rinvio – di considerare qui sussistente in linea di principio una restrizione della libera circolazione dei capitali, fondamentalmente vietata ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE.

24.      Infatti, diversamente dai dividendi di portafoglio nazionali, l’applicazione del metodo dell’esenzione ai dividendi di portafoglio provenienti da altri Stati UE/SEE è subordinata a determinati presupposti, il cui mancato soddisfacimento comporta l’applicazione del metodo dell’imputazione, sebbene tanto la prova di tali presupposti quanto i dati necessari per l’imputazione dell’imposta sulle società pagata all’estero siano impossibili o assai difficili da fornire per il titolare della partecipazione. Poiché dunque, malgrado la tassazione degli utili di impresa già avvenuta all’estero, si arriva di norma ad una tassazione piena dei dividendi esteri in Austria, per un investitore ivi residente risulta meno attraente acquistare o detenere una partecipazione di portafoglio estera piuttosto che una nazionale.

3.      Giustificazione

25.      Occorre poi verificare se tale restrizione della libera circolazione dei capitali sia nondimeno consentita a norma degli artt. 57 CE - 60 CE oppure sia giustificata in virtù di un motivo imperativo di interesse generale riconosciuto dalla giurisprudenza.

26.      L’art. 58, n. 1, lett. a), CE consente agli Stati membri di applicare ai contribuenti un trattamento fiscale differenziato a seconda del luogo di collocamento del loro capitale. Tuttavia, ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, ciò non può portare a discriminazioni arbitrarie.

27.      Pertanto, una normativa fiscale come quella qui controversa può considerarsi compatibile con le disposizioni sulla libera circolazione dei capitali soltanto nel caso in cui la diversità di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili tra loro oppure sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (16).

a)      Comparabilità in rapporto al rischio di doppia imposizione economica

28.      Occorre dunque esaminare se il diverso trattamento accordato alle società di capitali con sede in Austria, a seconda che esse percepiscano dividendi di portafoglio pagati da società nazionali oppure residenti in Stati UE/SEE, sia correlato a situazioni che, alla luce della finalità perseguita dall’art. 10, n. 1, KStG, non sono paragonabili tra loro (17).

29.      L’art. 10, n. 1, KStG mira ad evitare una doppia imposizione degli utili degli enti societari prevedendo un’esenzione dei dividendi dall’imposta sulle società a livello della società beneficiaria.

30.      Una consolidata giurisprudenza riconosce che, di fronte ad una disciplina tributaria volta a prevenire o ad attenuare la doppia imposizione sugli utili distribuiti, gli azionisti che percepiscono dividendi di fonte estera e quelli che percepiscono dividendi nazionali si trovano in linea di principio nella medesima situazione, dal momento che in entrambi i casi gli utili realizzati possono essere oggetto di un’imposizione a catena (18).

31.      Ne consegue che se per i dividendi nazionali viene evitata una doppia imposizione economica, tale doppia imposizione deve essere evitata anche nel caso di analoghi dividendi esteri.

b)      Comparabilità in rapporto al metodo da applicare per la prevenzione della doppia imposizione economica

32.      Si pone nondimeno la questione se la comparabilità dei dividendi nazionali ed esteri debba essere riconosciuta anche in rapporto al metodo utilizzato per prevenire la doppia imposizione economica (19).

33.      Qualora uno Stato membro decida di esentare i dividendi nazionali dall’imposta sulle società – non perché esso intenda rinunciare in generale alla tassazione degli utili d’impresa distribuiti, ma perché desideri evitare in tal modo la doppia imposizione economica degli stessi − occorre ritenere che il livello di tassazione desiderato sia garantito già attraverso la riscossione dell’imposta sulle società in capo alla società erogante. È certo possibile che tale corrispondenza interna manchi del tutto o in parte nel singolo caso, segnatamente qualora la società erogante profitti a sua volta di determinate agevolazioni fiscali. A mio avviso però, ai fini dell’esame qui in corso, ciò che è determinante non è la valutazione del singolo caso, bensì la visione complessiva del sistema.

34.      Nella causa Manninen (20) una tale corrispondenza interna tra esenzione a livello dell’azionista e tassazione a livello della società risultava pienamente realizzata. In realtà, in quel caso la doppia imposizione economica dei dividendi nazionali veniva formalmente evitata non tramite un’esenzione, bensì mediante il riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari all’aliquota dell’imposta sulle società applicabile agli utili societari. Poiché però l’aliquota dell’imposta sul reddito per i redditi da capitale era di pari entità, tale sistema equivaleva ad un’esenzione dei dividendi. Tuttavia, le norme finlandesi prevedevano espressamente un supplemento d’imposta per il caso in cui l’imposta versata dalla società erogante fosse inferiore all’importo del credito d’imposta a favore dell’azionista. In tal modo si garantiva che per i dividendi nazionali venisse anche in concreto raggiunto il livello di tassazione desiderato.

35.      Nella causa Test Claimants in the FII Group Litigation, la corrispondenza tra l’esenzione applicabile ai dividendi nazionali e la tassazione in capo alla società erogante è stata esaminata dalla Corte soltanto in via marginale. Le parti ricorrenti nella causa principale avevano sostenuto che l’esenzione dei dividendi nazionali era applicabile indipendentemente dall’effettivo versamento e dalla misura dell’imposta pagata dalla società erogante (21).

36.      La Corte ha perciò affidato al giudice del rinvio il compito di stabilire se le aliquote fiscali applicabili alla società erogante e alla società beneficiaria fossero effettivamente uguali e se i diversi livelli d’imposizione sussistessero soltanto in casi determinati a motivo di una modifica della base imponibile dovuta ad alcuni sgravi eccezionali (22). Da ciò concludo che la Corte non intendeva far venir meno la validità delle proprie constatazioni in merito all’equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione (23) per il solo fatto che in singoli casi poteva accadere che i dividendi nazionali fossero esentati malgrado i relativi utili non fossero stati previamente assoggettati all’imposta sulle società in misura piena (24).

37.      Nelle presenti cause, il giudice del rinvio evidenzia che non soltanto in casi isolati la tassazione effettiva dei dividendi nazionali in Austria può risultare, in virtù dei molteplici effetti di sgravio previsti dal KStG, inferiore all’aliquota d’imposta nominale. Esso cita ad esempio la possibilità di un riporto delle perdite nonché quella della tassazione di gruppo.

38.      Tuttavia, tali facoltà, di uso corrente, di ridurre l’onere d’imposta includendo le perdite pregresse nella base imponibile e tassando utili e perdite di un gruppo societario su base consolidata, non sono in grado, a mio avviso, di far venir meno la stretta corrispondenza tra esenzione e tassazione sulla quale si fonda un sistema di esenzione. Lo stesso vale per eventuali esenzioni dall’imposta sulle società eccezionalmente concesse ratione personae o rationae materiae. Soltanto nel momento in cui, sulla base di un’analisi complessiva del sistema, risultasse che la corrispondenza tra esenzione e tassazione pregressa sussiste soltanto in apparenza o addirittura manca manifestamente, occorrerebbe affermare che il sistema in questione non serve in realtà a scongiurare una doppia imposizione economica.

39.      Pertanto, il giudice del rinvio è tenuto a verificare se, a seguito di un’analisi complessiva del sistema austriaco dell’imposta sulle società, sussista una vera corrispondenza tra l’esenzione dei dividendi nazionali dall’imposta sulle società e la situazione impositiva a livello delle società eroganti. Se così non fosse, risulterebbe in partenza arbitrario e dunque inammissibile rifiutare, contrariamente a quanto previsto per i dividendi nazionali, un’esenzione incondizionata per i dividendi provenienti da Stati UE/SEE.

40.      Ai fini del prosieguo della presente analisi, parto dal presupposto che il sistema di esenzione vigente in Austria per le fattispecie impositive a carattere nazionale sia fondato su un’interna corrispondenza tra esenzione e tassazione pregressa nel senso sopra descritto.

41.      Quanto poi ai dividendi provenienti dall’estero, risulta di norma difficile per le autorità tributarie stabilire se tali dividendi siano stati in precedenza effettivamente assoggettati all’imposta sulle società e, se sì, in quale misura. È infatti senz’altro possibile che i relativi utili non siano assoggettati all’estero ad alcuna imposta sulle società (25), ovvero che siano assoggettati ad un’imposta di tipo completamente diverso o ad una tassazione più bassa a livello della società erogante. Se però ai dividendi esteri venisse incondizionatamente applicato il metodo dell’esenzione, non verrebbe garantita una tassazione unica. Inoltre, un’applicazione indifferenziata del metodo dell’esenzione avrebbe come conseguenza che i dividendi esteri riceverebbero un trattamento non soltanto uguale, ma forse migliore di quello accordato ai dividendi nazionali.

42.      Occorre qui ricordare che la doppia imposizione economica dei dividendi esteri si realizza allorché due Stati esercitano parallelamente la loro potestà impositiva sugli utili di un’impresa, prelevando l’imposta sulle società l’uno in capo alla società erogante e l’altro in capo alla società beneficiaria. A questo riguardo, dalla libera circolazione dei capitali non emerge alcun ordine prioritario tra i poteri impositivi dei diversi Stati membri o anche degli Stati terzi.

43.      Soltanto qualora uno Stato membro decida di prevenire o di attenuare una doppia imposizione economica dei dividendi nazionali, la libertà di circolazione dei capitali (26) impone l’obbligo di prevedere per i dividendi esteri un trattamento equivalente (27). Tuttavia, nel modulare il proprio sistema inteso alla prevenzione o all’attenuazione della doppia imposizione economica, uno Stato membro può tener fermo il presupposto che anche i dividendi esteri devono essere complessivamente gravati da un’imposta sulle società di entità almeno pari a quella applicata a livello nazionale (28).

44.      Dal momento che l’applicazione incondizionata del metodo dell’esenzione per i dividendi esteri non è adatta per garantire tale tassazione, le situazioni qui esaminate non sono paragonabili tra loro in relazione al metodo da applicare per evitare la doppia imposizione economica.

4.      Proporzionalità

45.      Anche qualora manchi una comparabilità tra le diverse situazioni, la misura restrittiva qui controversa deve comunque soddisfare il principio di proporzionalità. Essa deve essere idonea a garantire il raggiungimento dello scopo con essa perseguito e non può eccedere quanto necessario a tal fine (29).

a)      Idoneità e necessarietà

46.      L’applicazione del metodo dell’esenzione condizionata con un possibile passaggio al metodo dell’imputazione è idonea a garantire che il vantaggio fiscale derivante dall’eliminazione o dall’attenuazione della doppia imposizione economica possa essere richiesto soltanto nel caso e nella misura in cui l’applicazione a livello nazionale dell’imposta sulle società condurrebbe effettivamente ad una doppia imposizione.

47.      Occorre però interrogarsi se il metodo suddetto non vada oltre il limite del necessario. Infatti, la normativa austriaca qui controversa comporta, nel caso di dividendi di portafoglio esteri provenienti da Stati UE/SEE, non soltanto maggiori oneri amministrativi, ma anche, di norma, una tassazione in Austria, in quanto, secondo il giudice del rinvio, i presupposti per l’applicazione del metodo dell’esenzione ovvero per un utile funzionamento del metodo dell’imputazione sono di impossibile o assai difficile realizzazione.

48.      Si pone dunque la questione di chi sia in ultima analisi il soggetto che deve sopportare il rischio di un’eventuale impossibilità di raccogliere le necessarie informazioni riguardanti il trattamento fiscale all’estero degli utili all’origine dei dividendi.

49.      Secondo quanto riferito dal giudice del rinvio, in Austria l’onere della prova dell’esistenza dei presupposti per un’esenzione o un’agevolazione spetta in definitiva, malgrado il principio dell’iniziativa d’ufficio, al contribuente. Per poter arrivare a beneficiare del metodo dell’esenzione, l’investitore deve essere in grado di dimostrare l’esistenza di un’analoga tassazione all’estero, l’entità dell’aliquota fiscale straniera, nonché l’insussistenza di esenzioni ratione personae o rationae materiae dall’imposta sulle società estera. Qualora ciò non gli sia possibile ed egli, di conseguenza, possa utilizzare soltanto il metodo dell’imputazione, l’investitore è tenuto a fornire la prova dei dati necessari ai fini dell’imputazione dell’imposta sulle società estera. Qualora egli non riesca neppure in tale intento, i dividendi di portafoglio provenienti da Stati esteri UE/SEE vengono assoggettati in Austria all’imposta sulle società.

50.      Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, i governi austriaco, tedesco, italiano e neerlandese, il governo del Regno Unito, nonché la Commissione, hanno sostenuto al riguardo che l’amministrazione finanziaria deve poter pretendere prove sufficienti nell’ambito dell’accertamento d’imposta. A loro avviso, l’esenzione ovvero l’agevolazione fiscale inerente all’imputazione può essere negata qualora tali prove non vengano fornite.

51.      In realtà, la Corte ha già statuito che nulla impedisce alle autorità tributarie di esigere dal contribuente stesso tutte le prove che esse ritengano necessarie per valutare se siano soddisfatti i presupposti per un’esenzione o un’agevolazione fiscale e, eventualmente, in caso di mancata presentazione di tali prove, di negare l’esenzione o l’agevolazione richiesta (30).

52.      Oltre a ciò, la Corte ha dichiarato che, ai sensi della direttiva 77/799 sulla cooperazione amministrativa tra Stati (31), le autorità tributarie nazionali hanno la possibilità di chiedere informazioni alla competente autorità di un altro Stato membro, senza però che esse abbiano un obbligo in tal senso. Spetta a ciascuno Stato membro stabilire i casi specifici in cui manchino informazioni riguardo alle transazioni effettuate dai soggetti passivi stabiliti sul suo territorio e decidere se tali casi giustifichino la presentazione di una richiesta di informazioni ad un altro Stato membro (32).

53.      Non si può in verità escludere che – come sostenuto dalla Commissione (33) – un’autorità tributaria nazionale possa essere obbligata, in determinate circostanze, a procurarsi da sola le informazioni necessarie, e precisamente nel caso in cui essa, al contrario del contribuente, possa accedere ad esse senza grosso dispendio di mezzi. Tale obbligo potrebbe includere anche il ricorso a strumenti di cooperazione internazionale e, in particolare, a quelli previsti dalla direttiva 77/799 sulla cooperazione amministrativa tra Stati (34). Tuttavia, come rilevato dalla stessa Commissione, nella causa Haribo non vi sono elementi che inducano a ritenere sussistente una simile situazione particolare. Spetta in definitiva al giudice del rinvio verificare tale aspetto.

54.      L’obbligo di prova gravante sul contribuente dovrebbe essere valutato in maniera critica qualora il motivo per cui esso non può essere adempiuto da un investitore consista nel fatto che vengono richieste prove modellate sulla falsariga di quelle nazionali, non confacenti a situazioni estere, senza che esse siano assolutamente necessarie. Tuttavia, il giudice del rinvio, rispondendo alla richiesta di chiarimenti rivoltagli, afferma che il contribuente ha libera scelta quanto alla forma in cui fornire la prova.

55.      Nelle presenti fattispecie, il problema si pone piuttosto in una sfera puramente di fatto. In tal senso, la Haribo fa valere che, in caso di partecipazione di portafoglio in una persona giuridica straniera detenuta attraverso un fondo di investimenti austriaco, non sarebbe neppure possibile sapere da quale ente societario provengono i dividendi.

56.      A mio parere, tali problemi di ordine probatorio non valgono di per sé a rendere sproporzionata l’applicazione di un metodo di sola esenzione condizionata con eventuale passaggio al metodo dell’imputazione, così come previsto dalla normativa austriaca per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati esteri UE/SEE.

57.      Attraverso una simile disciplina non si richiede nulla di veramente impossibile. Le informazioni necessarie sono di fatto disponibili da qualche parte, e precisamente presso le rispettive società che hanno distribuito i dividendi ed eventualmente anche presso i fondi di investimento nazionali attraverso i quali vengono detenute le quote societarie che danno titolo ai dividendi. Qualora il reperimento di tali informazioni dovesse comportare un notevole e oneroso dispendio di mezzi, l’investitore deve riflettere su quale sia l’opzione per lui più favorevole: la prova dell’onere tributario precedentemente assolto all’estero oppure la rinuncia all’esenzione o all’imputazione.

58.      Quand’anche alla fine non fosse possibile fornire tale prova, per il fatto che il titolare della quota non è eventualmente in grado, sotto il profilo di fatto e di diritto, di procurarsi tali informazioni, ciò deve essere ricondotto alla sua sfera di responsabilità (35). È interesse delle società straniere come pure del fondo di investimenti nazionale rendere l’investimento di portafoglio il più attraente possibile. In ciò rientra anche il mettere le informazioni a disposizione del titolare della quota, affinché costui possa profittare nel suo Stato di residenza della possibilità di evitare o ridurre l’onere di una doppia imposizione economica (36). La mancanza di un flusso di informazioni dal lato dell’investitore non costituisce un problema di cui debba occuparsi lo Stato membro interessato.

59.       Sulla base di tale ripartizione del rischio (onere della prova oggettivo), non costituisce un travalicamento del limite del necessario il fatto che uno Stato membro, in relazione a dividendi di portafoglio provenienti da Stati UE/SEE, mantenga ferma l’applicazione del metodo dell’imputazione – eventualmente preceduta da una possibile esenzione a determinate condizioni – anche nel caso in cui il metodo suddetto non porti in definitiva ad escludere una doppia imposizione economica, per il fatto che al contribuente non riesce la prova dell’onere di imposta precedentemente assolto all’estero.

60.      Tuttavia, in caso di applicazione del metodo dell’imputazione a tali dividendi di portafoglio, costituirebbe un superamento del limite del necessario il fatto di non tener conto nella misura più ampia possibile delle disomogeneità del sistema nazionale di imposta sulle società e di procedere invece pedissequamente all’imputazione sulla base di un’aliquota fiscale unitaria.

61.      Infatti, come sopra rilevato (37), neppure il sistema di esenzione vigente per i dividendi nazionali garantisce che, in ciascun singolo caso, i dividendi beneficino di un’esenzione dall’imposta sulle società soltanto in misura esattamente pari all’imposta precedentemente prelevata su di essi a titolo di tale imposta. Anche nell’ambito del metodo dell’imputazione deve dunque essere possibile trasferire al titolare delle quote determinati vantaggi fiscali dei quali beneficia la società erogante. Qualora la società residente all’estero benefici colà, ad esempio per attività di ricerca, di un’aliquota ridotta dell’imposta sulle società, ed anche nello Stato di residenza del beneficiario dei dividendi venga concessa un’analoga agevolazione alle società nazionali comparabili a quella estera, tale vantaggio dovrebbe essere mantenuto, nell’ambito del sistema dell’imputazione, anche a favore del suddetto beneficiario.

b)      Conclusione parziale

62.      In conclusione è dunque possibile affermare che i metodi dell’esenzione e dell’imputazione non possono essere qualificati come realmente equivalenti, ma dal punto di vista del diritto dell’Unione è consentito, entro i limiti illustrati, applicare ai dividendi di portafoglio nazionali il metodo dell’esenzione e ai dividendi provenienti da altri Stati UE/SEE il metodo dell’imputazione. Uguale conclusione vale nel caso in cui, invece del metodo dell’imputazione, sia in prima battuta applicabile un metodo di esenzione condizionata.

c)      Perseguimento coerente degli obiettivi

63.      Nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ha ripetutamente affermato, nell’ambito della verifica di proporzionalità, la necessità che la normativa nazionale comportante una restrizione di una libertà fondamentale risponda all’intento di raggiungere in modo coerente e sistematico l’obiettivo da essa perseguito (38). Ove ciò non si verifichi, la Corte giudica la normativa in questione inidonea a raggiungere, o anche solo a contribuire a raggiungere, l’obiettivo dichiarato.

64.      A mio parere, nel caso di tale criterio, più che l’idoneità viene in questione la proporzionalità in senso stretto. Spesso succede che una misura contribuisce senz’altro alla realizzazione di un obiettivo, ma non consente di per sé sola di raggiungerlo. Ciò però non fa venir meno il suo carattere idoneo. Occorre piuttosto chiedersi se dalle altre componenti del quadro normativo risulti che l’obiettivo dichiarato non viene perseguito in modo coerente e sistematico, perdendo così la sua forza giustificativa.

65.      Qualora si volesse applicare tale giurisprudenza nell’ambito del presente esame, sarebbe lecito dubitare del fatto che l’obiettivo perseguito attraverso il metodo dell’esenzione condizionata e/o dell’imputazione – ossia quello di garantire per i dividendi esteri una tassazione unica a livello nazionale – venga ricercato in modo coerente e sistematico.

66.      Infatti, in base al KStG, i dividendi derivanti da partecipazioni internazionali qualificate riescono a beneficiare di un’esenzione molto più facilmente rispetto ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati UE/SEE. Ai sensi dell’art. 10, n. 1, punto 7, KStG, i primi sono in linea di principio esentati dall’imposta sulle società, senza che ciò sia subordinato ai presupposti valevoli per le partecipazioni di portafoglio. A norma dell’art. 10, nn. 4 e 6, KStG, è invero previsto anche per i dividendi derivanti da partecipazioni internazionali qualificate un passaggio al metodo dell’imputazione, ma ciò soltanto entro limiti decisamente più ristretti, e precisamente soltanto qualora il Ministro federale delle Finanze disponga in tal senso tramite regolamento, al fine di impedire l’evasione fiscale o altre forme di abuso. Tale provvedimento può in particolare intervenire in quei casi in cui la persona giuridica straniera oggetto della partecipazione internazionale qualificata non svolga attività operative ed il suo reddito non sia assoggettato ad alcuna imposta estera paragonabile all’imposta sulle società austriaca.

67.      Tuttavia, una verifica così globale della coerenza del quadro normativo generale limiterebbe eccessivamente il margine di discrezionalità del legislatore nazionale nel decidere quali redditi tassare e in quale misura.

68.      Come chiarito all’udienza dal governo austriaco in risposta ad un quesito in tal senso, mediante il privilegio accordato alle partecipazioni internazionali qualificate si mira ad incoraggiare l’attiva presenza economica delle imprese austriache all’estero. Pertanto, in questo caso l’obiettivo della tassazione unica non viene perseguito con la stessa intensità applicata nel caso dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati UE/SEE. E nulla impone che questo avvenga. Il semplice fatto che il legislatore persegua, in relazione alle partecipazioni internazionali qualificate, una politica fiscale diversa da quella applicata per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati UE/SEE, non rende sproporzionato il metodo, previsto per questi ultimi dividendi, dell’esenzione condizionata con eventuale passaggio al metodo dell’imputazione. Tale conclusione vale anche nel caso in cui, relativamente ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati UE/SEE, si dovesse di norma arrivare, nella pratica, ad una doppia imposizione economica, a motivo di difficoltà probatorie riguardo alla situazione fiscale all’estero.

69.      Tale conclusione trova conferma nella direttiva sulle società madri e figlie (39), alla quale il legislatore austriaco si è ispirato nella fissazione della soglia del 10% ovvero, in precedenza, del 25%. La direttiva ha introdotto per le società madri e figlie di Stati membri differenti un sistema fiscale comune, al fine di facilitare le concentrazioni di società a livello comunitario. Al riguardo essa stabilisce che per i dividendi che una società madre percepisce dalla società figlia deve essere concessa un’esenzione fiscale ovvero un’imputazione dell’imposta estera. Ciò evidenzia come possa essere legittimo il fatto di accordare alle partecipazioni qualificate un trattamento fiscale diverso da quello previsto per le partecipazioni di portafoglio.

5.      Conclusione

70.      Per i motivi sopra esposti, la seconda questione pregiudiziale nella causa Haribo deve essere risolta dichiarando che non costituisce una violazione dell’art. 56, n. 1, CE il fatto che le società nazionali debbano di norma pagare l’imposta sulle società sui dividendi di portafoglio provenienti da altri Stati UE/SEE, in quanto è per esse impossibile o assai difficile fornire le informazioni relative all’imposta sulle società precedentemente assolta all’estero necessarie ai fini dell’esenzione o quanto meno di un’imputazione, mentre invece i dividendi di portafoglio nazionali sono sempre esenti da imposta.

B –    Quanto alla prima questione pregiudiziale nella causa Haribo

71.      Con la sua prima questione nella causa Haribo, il giudice del rinvio desidera sapere se costituisca una violazione dell’art. 56, n. 1, CE il fatto che i dividendi di portafoglio provenienti da uno Stato SEE non appartenente all’Unione europea siano esenti dall’imposta sulle società soltanto qualora esista un accordo internazionale di cooperazione informativa e di assistenza nelle procedure esecutive, sebbene ciò non venga richiesto per i dividendi derivanti da partecipazioni internazionali qualificate.

1.      Ricevibilità della questione

72.      Il governo austriaco sostiene che tale prima questione è irricevibile perché manifestamente irrilevante per la soluzione della causa principale. Infatti, l’esposizione dei fatti fornita dal giudice del rinvio non preciserebbe se vengano concretamente in discussione anche dividendi provenienti da Norvegia, Islanda o Liechtenstein, limitandosi a parlare di quote in società di capitali con sede negli Stati membri dell’Unione europea e in Stati terzi.

73.      Secondo una costante giurisprudenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire. In via eccezionale, essa può però rifiutare di pronunciarsi, tra l’altro, nel caso in cui l’interpretazione richiesta non abbia manifestamente alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale oppure il problema sia di natura ipotetica (40).

74.      La domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa Haribo si limita in realtà a far menzione, nell’ambito dell’illustrazione dei fatti, di «dividendi provenienti dall’ambito dell’UE e da Stati terzi». Dagli atti processuali allegati alla domanda suddetta non emergono ulteriori dettagli in proposito.

75.      Il governo austriaco effettua una lettura in senso restrittivo dell’espressione «da Stati terzi», intendendo con essa tutti gli Stati ad eccezione degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati parti contraenti del SEE. A favore di tale concezione restrittiva depone la normativa austriaca qui in esame, la quale distingue i dividendi a seconda che provengano dall’Austria, dall’UE, dal SEE o da Stati terzi. Il testo delle questioni pregiudiziali come riformulate e la loro esplicazione da parte del giudice del rinvio riflettono chiaramente tale distinzione.

76.      Tuttavia, la situazione di fatto cui si riferisce il governo austriaco è illustrata nell’originaria domanda di pronuncia pregiudiziale. All’epoca non vi era alcun motivo di distinguere tra gli Stati SEE Norvegia, Islanda e Liechtenstein ed altri Stati non appartenenti all’Unione europea. La precedente versione del KStG operava infatti, in relazione alle partecipazioni di portafoglio, soltanto una distinzione tra partecipazioni nazionali ed estere. Poiché il Verwaltungsgerichtshof, nella sua sentenza del 17 aprile 2008, ed il Bundesministerium für Finanzen, nella sua circolare emanata in proposito (41), distinguevano ulteriormente – in misura differente – tra partecipazioni in Stati UE ed in Stati terzi, il giudice del rinvio non poteva far altro che recepire tale distinzione nella sua originaria decisione di rinvio.

77.      L’espressione «da Stati terzi» di cui all’originaria domanda di pronuncia pregiudiziale può dunque essere senz’altro intesa nel senso che in essa sono ricompresi tutti gli Stati non appartenenti all’Unione europea, e quindi anche gli Stati SEE Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

78.      Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale non ha carattere manifestamente ipotetico ed è dunque ricevibile.

2.      Risposta alla questione

a)      Restrizione

79.      Le misure vietate dall’art. 56, n. 1, CE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di tale Stato membro dal farne in altri Stati (42).

80.      Occorre preliminarmente chiarire che, a prescindere dalla formulazione della questione pregiudiziale, per stabilire se sussista una restrizione della libera circolazione dei capitali in tal senso i dividendi di portafoglio provenienti da Stati SEE (43) devono essere messi a confronto non con i dividendi derivanti da partecipazioni internazionali qualificate, bensì – come rilevato anche dai governi austriaco, tedesco e neerlandese, nonché dalla Commissione – con i dividendi di portafoglio nazionali. Gli investitori intenzionati ad acquisire partecipazioni di portafoglio non si lasciano dissuadere da simili investimenti all’estero per il fatto che nel loro Stato di residenza le partecipazioni estere qualificate ricevono un trattamento fiscale più favorevole, bensì per il fatto che le partecipazioni di portafoglio in società nazionali godono di un regime fiscale più vantaggioso. Per contro, il trattamento fiscale accordato alle partecipazioni internazionali qualificate gioca un ruolo – come verrà chiarito più avanti – nell’ambito della giustificabilità della normativa, e precisamente nell’ambito della verifica di proporzionalità.

81.      Ai sensi dell’art. 10, n. 1, punto 6, KStG, i dividendi di portafoglio provenienti da Stati SEE sono esenti dall’imposta sulle società soltanto qualora con lo Stato SEE interessato sussista un accordo di cooperazione informativa e di assistenza nelle procedure esecutive a carattere generale. Per contro, i dividendi di portafoglio nazionali sono sempre esenti da imposta.

82.      Una normativa siffatta ha come conseguenza che le società residenti in Austria sono dissuase dall’investire il loro capitale sotto forma di partecipazioni di portafoglio in persone giuridiche con sede negli Stati SEE. Tale conclusione è sempre valida nel caso in cui manchi un corrispondente accordo di cooperazione informativa e di assistenza nelle procedure esecutive, ipotesi questa sussistente, secondo la Haribo, nei rapporti con l’Islanda e il Liechtenstein. Poiché i dividendi derivanti da tali partecipazioni ricevono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto ai dividendi distribuiti da società nazionali, le partecipazioni suddette risultano per le persone giuridiche con sede in Austria meno attraenti rispetto alle partecipazioni di portafoglio nazionali (44).

83.      Pertanto, una disciplina quale quella dettata dall’art. 10, n. 1, punto 6, KStG porta ad una restrizione dei movimenti di capitali tra Stati membri e Stati SEE, vietata in linea di principio dall’art. 56, n. 1, CE.

b)      Giustificazione

84.      In base alla giurisprudenza riguardante l’art. 58, nn. 1, lett. a), e 3, CE, una normativa nazionale quale quella qui in questione può nondimeno essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali nel caso in cui, tra l’altro, il diverso trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente paragonabili tra loro (45).

85.      Nell’ambito della risposta alla seconda questione pregiudiziale (46) si è già chiarito come di norma i dividendi nazionali ed esteri non siano paragonabili in rapporto al metodo in base al quale si intende evitare la doppia imposizione economica. È dunque giustificato, in linea di principio, che ai dividendi esteri venga applicato il metodo dell’imputazione ovvero che per essi l’applicazione del metodo dell’esenzione sia subordinata alla presentazione di prove in merito all’imposta precedentemente assolta all’estero.

86.      A parere del governo austriaco, nel caso dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati SEE è necessario un accordo di cooperazione e assistenza a carattere generale, in quanto l’accertamento volto a stabilire se debba applicarsi, in luogo del metodo dell’esenzione, quello dell’imputazione ai sensi dell’art. 10, n. 5, KStG presuppone uno scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria dello Stato di residenza della società che paga i dividendi. Secondo il governo suddetto, sarebbero necessarie ad esempio informazioni sul punto se la società erogante benefici di una generale esenzione rationae personae o rationae materiae dall’imposta sulle società. Soltanto attraverso una procedura di cooperazione internazionale sarebbe possibile chiarire se la società estera, ad esempio in quanto società navale od operatore di venture capital, sia esonerata dall’imposta sulle società nello Stato di residenza. Sarebbe pure pensabile che venga interposta abusivamente una società SEE tra una società di uno Stato terzo e una società austriaca, al fine di sottrarre all’imposta sulle società i dividendi versati a livello della società madre austriaca. In assenza di un accordo di cooperazione e assistenza mancherebbero le informazioni necessarie per poter rifiutare, in casi di abuso, l’esenzione fiscale.

87.      Il requisito relativo all’esistenza di un accordo a carattere generale di cooperazione e assistenza mira dunque a garantire la corretta applicazione del meccanismo sulla base del quale si intende evitare la doppia imposizione economica dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati SEE. Poiché i dividendi di portafoglio nazionali e quelli provenienti da Stati SEE non si trovano nella medesima situazione in rapporto al metodo per la prevenzione della doppia imposizione economica, ciò vale anche per i mezzi intesi a garantire la corretta applicazione del rispettivo metodo.

c)      Proporzionalità

88.      Anche se le situazioni non sono paragonabili, la misura restrittiva qui in discussione deve comunque soddisfare il principio di proporzionalità. Essa deve essere idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo con essa perseguito e non può eccedere quanto a tal fine necessario (47). In tale contesto occorre nuovamente riflettere se possa attribuirsi rilievo al criterio relativo al perseguimento dell’obiettivo in modo coerente e sistematico (48).

89.      Per quanto riguarda il requisito relativo all’esistenza di un accordo tra Stati per la reciproca assistenza nelle procedure esecutive, occorre concordare con la Haribo e la Commissione sul fatto che esso non è idoneo a conseguire l’obiettivo desiderato. Infatti, non si tratta qui di riscuotere coattivamente un credito tributario all’estero, bensì unicamente di operare un corretto accertamento dell’imposta dovuta da una società nazionale.

90.      L’argomento addotto all’udienza dal governo austriaco, secondo cui l’accordo di assistenza nelle procedure esecutive sarebbe necessario per il caso di trasferimento in altro luogo del soggetto d’imposta, non è convincente. Il trasferimento è un’ipotesi troppo lontana perché possa giustificare il fatto di subordinare in tutti i casi l’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati SEE all’esistenza di un accordo di assistenza nelle procedure esecutive.

91.      Nella misura in cui una norma nazionale come l’art. 10, n. 1, punto 6, KStG richiede – affinché i dividendi di portafoglio provenienti da Stati SEE possano arrivare a beneficiare dell’esenzione fiscale condizionata – l’esistenza di un accordo internazionale avente ad oggetto, oltre ad una cooperazione per lo scambio di informazioni, anche un’assistenza tra Stati nelle procedure esecutive, tale norma non è compatibile con l’art. 56, n. 1, CE per mancanza di idoneità a conseguire l’obiettivo perseguito mediante la misura restrittiva.

92.      Per contro, il requisito relativo all’esistenza di un accordo di cooperazione per lo scambio di informazioni potrebbe essere in linea di principio giustificato.

93.      Infatti, in riferimento a Stati terzi diversi dagli Stati SEE, la Corte ha statuito nella sentenza A quanto segue (49): è compatibile con la libera circolazione dei capitali il fatto che uno Stato membro subordini l’esenzione fiscale dei dividendi esteri al fatto che con lo Stato terzo in questione sussista una convenzione fiscale, qualora tale esenzione sia soggetta a condizioni la cui osservanza può essere verificata da parte delle autorità competenti di detto Stato membro soltanto ottenendo informazioni dallo Stato di stabilimento della società distributrice dei dividendi.

94.      La normativa svedese che veniva in questione in quella causa non offriva motivo alla Corte per occuparsi specificamente dei dividendi provenienti da Stati SEE non appartenenti all’Unione europea. Tuttavia, dalla sentenza Commissione/Italia (50) risulta che la constatazione della Corte riportata al paragrafo precedente vale anche per tali Stati SEE. Da tale sentenza si evince inoltre che il requisito dell’esistenza di un accordo di cooperazione per lo scambio di informazioni non è giustificato soltanto in via eccezionale, bensì può esistere una fondamentale esigenza di verifica.

95.      Conformemente a ciò, l’avvocato generale Jääskinen, nelle sue conclusioni nella causa Établissements Rimbaud (51), ha sostenuto la tesi secondo cui, diversamente che nei rapporti tra Stati membri, nei rapporti tra Stati membri e Stati SEE non è possibile sostituire i meccanismi previsti per la cooperazione tra le autorità fiscali con i documenti giustificativi forniti dal contribuente, a motivo della diversità dei rispettivi quadri normativi nazionali. Sono anch’io di questo parere. Affinché le informazioni fornite dal contribuente siano affidabili, devono anche poter essere verificate.

96.      Nella sentenza Établissements Rimbaud (52) la Corte ha ora confermato che nei rapporti con uno Stato SEE è in linea di principio giustificato subordinare la concessione di un vantaggio fiscale all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa, la quale consenta un controllo effettivo dei dati forniti dai soggetti d’imposta.

97.      L’esenzione fiscale dei dividendi provenienti da Stati SEE può dunque in linea di principio essere subordinata all’esistenza di un accordo di cooperazione per lo scambio di informazioni con lo Stato della sede della società erogante.

98.       Tuttavia, diversamente che nel quadro della seconda questione pregiudiziale (53), ritengo qui possibile e necessario esaminare, nell’ambito della verifica di proporzionalità, anche la coerenza della normativa nazionale. Infatti, nel caso del requisito dell’esistenza di un accordo di cooperazione informativa non viene in questione il margine di discrezionalità del legislatore nazionale nello stabilire quali redditi esso intende tassare e in quale misura, bensì unicamente un provvedimento tramite il quale deve essere assicurata l’efficacia dei controlli fiscali. Al riguardo, è senz’altro lecito chiedersi quanto il legislatore faccia qui sul serio.

99.      In proposito occorre constatare che il requisito dell’esistenza di un accordo di cooperazione per lo scambio di informazioni vale soltanto per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati SEE, ma non per i dividendi provenienti da partecipazioni internazionali qualificate, comprese quelle in società residenti in Stati SEE. Ai sensi dell’art. 10, n. 1, punto 7, KStG, questi ultimi sono esentati, a condizione che non si tratti di una partecipazione qualificata in una società con sede in uno Stato SEE la quale non svolga alcuna attività operativa e soggiaccia all’estero ad una tassazione ridotta. Per quest’ultima si applica, ai sensi dell’art. 10, nn. 4 e 6, KStG, il metodo dell’imputazione. Tuttavia, né l’esenzione né l’imputazione presuppongono in questo caso l’esistenza di un accordo di cooperazione informativa.

100. Può ben essere che, come sostenuto dal governo tedesco e dal governo del Regno Unito, il titolare di una partecipazione qualificata si trovi, a motivo della sua maggiore influenza sulle sorti della società estera, in una posizione migliore per fornire tutte le prove necessarie. Ciò potrebbe valere a maggior ragione qualora – come asserito dal giudice del rinvio – nel caso di partecipazioni detenute attraverso un fondo d’investimento risulti pressoché impossibile per il titolare di una partecipazione di portafoglio fornire le corrispondenti prove.

101. Non si capisce però per quale motivo dovrebbe esistere, sotto il profilo del rischio di rilascio di informazioni inesatte, una differenza fondata sull’entità della partecipazione (54). Occorre piuttosto ricordare che sarebbe inammissibile, dal punto di vista del diritto dell’Unione, presumere aprioristicamente, con riguardo alle partecipazioni di portafoglio estere, che esse vengano acquistate o detenute al solo scopo di eludere le imposte. La lotta contro l’evasione fiscale può infatti essere considerata quale causa giustificativa soltanto qualora essa prenda di mira costruzioni puramente artificiose, finalizzate ad aggirare le norme tributarie (55).

102. Non venendo ricercato in modo coerente e sistematico, l’obiettivo dell’efficacia dei controlli fiscali, perseguito esigendo un accordo di cooperazione informativa, risulta sproporzionato.

d)      Conclusione

103. La prima questione pregiudiziale nella causa Haribo deve dunque essere risolta dichiarando che costituisce una violazione dell’art. 56, n. 1, CE il fatto che i dividendi di portafoglio provenienti da uno Stato SEE non appartenente all’Unione europea siano esenti dall’imposta sulle società soltanto ove esista un accordo di cooperazione informativa e di assistenza nelle procedure esecutive, malgrado che ciò non sia richiesto per i dividendi derivanti da partecipazioni internazionali qualificate.

C –    Quanto alla terza questione pregiudiziale nella causa Haribo

104. Con la sua terza questione nella causa Haribo, il giudice del rinvio desidera sapere se costituisca una violazione dell’art. 56, n. 1, CE il fatto che per i dividendi derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati terzi non è prevista né un’esenzione dall’imposta sulle società né un’imputazione dell’imposta sulle società pagata all’estero, qualora si tratti di partecipazioni di portafoglio, mentre invece i dividendi di portafoglio nazionali sono esenti da imposta.

1.      Restrizione

105. Le misure vietate dall’art. 56, n. 1, CE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di tale Stato membro dal farne in altri Stati (56). La Corte ha espressamente rifiutato di interpretare la nozione di restrizione dei movimenti di capitali nei rapporti tra Stati membri e Stati terzi in modo diverso da come viene interpretata nei rapporti tra Stati membri (57).

106. L’esame della seconda questione pregiudiziale ha mostrato come sia giustificato il fatto che il metodo dell’esenzione venga riservato ai dividendi nazionali, mentre nel caso dei dividendi esteri si proceda soltanto all’imputazione dell’imposta sulle società versata all’estero (58). Pertanto, la verifica riguardante l’esistenza di una restrizione della libera circolazione dei capitali deve concentrarsi intorno al fatto che per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi non viene concessa alcuna possibilità di imputazione.

107. Poiché, in base alla normativa austriaca, nel caso di dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi viene sempre effettuata in Austria una tassazione in misura piena, malgrado la tassazione già applicata all’estero sugli utili d’impresa all’origine di tali dividendi, risulta senza dubbio meno attraente per un investitore residente acquistare o detenere una simile partecipazione di portafoglio estera piuttosto che una partecipazione nazionale. Sussiste pertanto una restrizione della libera circolazione dei capitali, in linea di principio vietata ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE.

2.      Giustificazione

108. Occorre dunque esaminare se tale restrizione della libera circolazione dei capitali sia comunque consentita ai sensi delle norme di cui agli artt. 57 CE - 60 CE ovvero sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

a)      Particolarità in caso di collegamento con Stati terzi

109. I governi austriaco, tedesco, italiano, neerlandese e finlandese sostengono, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (59), la tesi secondo cui nei rapporti con Stati terzi potrebbero essere impiegati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati nei confronti di Stati membri.

110. In effetti, la Corte ha riconosciuto che la liberalizzazione dei movimenti di capitali con i paesi terzi può certamente perseguire obiettivi diversi da quelli perseguiti all’interno dell’Unione europea, come in particolare quelli di garantire la credibilità della moneta unica comunitaria sui mercati finanziari mondiali e di conservare, negli Stati membri, centri finanziari di dimensione mondiale (60). Inoltre, la Corte ha constatato che i movimenti di capitali con Stati terzi si inseriscono in un diverso contesto giuridico (61).

111. La Corte, alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 56, n. 1, CE e dell’economia sistematica degli artt. 56 CE-60 CE, non ha tenuto conto delle suddette differenze al momento di decidere se sussistesse una restrizione fondamentalmente vietata ai sensi del citato art. 56, n. 1, CE. Essa vi ha però attribuito rilievo allorché si è trattato di stabilire se una misura a carattere restrittivo fosse consentita a norma degli artt. 57 CE-60 CE oppure in virtù di un motivo imperativo di interesse generale. A giudizio della Corte, per determinare i limiti entro cui gli Stati membri sono autorizzati ad applicare talune misure restrittive ai movimenti di capitali da e verso Stati terzi, occorre necessariamente tenere conto della circostanza che tali movimenti di capitali si svolgono in un contesto giuridico diverso da quello in cui si inseriscono i corrispondenti movimenti di capitali in seno alla Comunità (62).

112. La Corte ha pertanto dichiarato quanto segue: in ragione del grado di integrazione giuridica esistente tra gli Stati membri dell’Unione, e in particolare dell’esistenza di atti legislativi comunitari miranti alla cooperazione tra autorità tributarie nazionali, come la direttiva 77/799, la tassazione da parte di uno Stato membro di attività economiche con aspetti transfrontalieri situate in seno alla Comunità non è sempre paragonabile a quella di attività economiche attinenti a relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi (63).

113. Inoltre, secondo la Corte, non si può escludere che uno Stato membro possa dimostrare che una limitazione dei movimenti di capitali a destinazione di Stati terzi o in provenienza da essi sia giustificata da un determinato motivo in circostanze in cui tale motivo non potrebbe costituire una giustificazione valida per una restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri (64).

114. Le espressioni «non è sempre paragonabile» e «non si può escludere» lasciano però intendere che la Corte non ha lasciato agli Stati membri mano libera per l’introduzione di restrizioni ai movimenti di capitali da e verso Stati terzi. Sarebbe del resto poco logico attribuire al divieto di restrizioni dei movimenti di capitali, sancito dall’art. 56, n. 1, CE, una portata nei rapporti con gli Stati terzi identica a quella ad esso riconosciuta nei rapporti all’interno dell’Unione, per poi sottrarre a tale divieto la sua importanza sul piano delle cause giustificative. In tale contesto occorre ricordare, in particolare, che gli Stati membri hanno già tenuto conto delle particolarità dei movimenti di capitali con gli Stati terzi prevedendo, agli artt. 57 CE, 59 CE e 60 CE, la possibilità di adottare speciali clausole di salvaguardia e deroghe per i movimenti di capitali da o verso Stati terzi (65).

115. Alla luce di tali premesse, occorre ora esaminare le singole cause giustificative che i diversi governi hanno fatto valere nei presenti procedimenti.

b)      Singole cause giustificative

i)      Ripartizione del potere impositivo

116. Il governo austriaco e quello finlandese fanno valere che la necessità di assicurare un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e gli Stati terzi può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare il fatto che ai dividendi provenienti da Stati terzi venga accordato un trattamento fiscale diverso da quello concesso ai dividendi nazionali.

117. In proposito occorre constatare che, per quanto riguarda la necessità di assicurare un’equilibrata ripartizione del potere impositivo, la Corte – nell’ambito dei rapporti tra Stati membri – ha attribuito a tale esigenza valore di motivo imperativo di interesse generale inizialmente soltanto in combinazione con altre cause giustificative, ma negli ultimi tempi anche ad essa sola (66). Tuttavia, la portata sino ad oggi attribuita nella giurisprudenza a tale causa giustificativa è minore di quanto lascerebbe pensare la sua denominazione.

118. Così, la necessità di garantire un’equilibrata ripartizione del potere impositivo può in particolare giustificare una restrizione qualora la misura di cui trattasi sia intesa a prevenire comportamenti capaci di compromettere il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte sul suo territorio (67). In tal modo, la Corte ha sostanzialmente riconosciuto agli Stati membri il diritto di impedire ad un contribuente di spostare liberamente da uno Stato membro ad un altro utili o perdite senza riguardo al luogo in cui questi sono stati realizzati, eludendo così la ripartizione del potere impositivo.

119. Occorre anzitutto constatare che tale causa giustificativa, nella fisionomia ad essa sino ad oggi assegnata, non potrebbe giustificare il fatto che nessuna possibilità di imputazione venga concessa per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi.

120. Infatti, da un lato, non viene qui in questione il potere impositivo relativo ad attività economiche esercitate nel territorio nazionale, bensì la tassazione di redditi esteri; dall’altro, il potere impositivo della Repubblica austriaca non verrebbe di per sé pregiudicato qualora tale Stato consentisse, per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi, di imputare l’imposta sulle società applicata nello Stato terzo sugli utili destinati a tale dividendi. Se e nella misura in cui l’onere per l’imposta assolta all’estero non raggiungesse il livello dell’onere gravante sui dividendi nazionali a titolo di imposta sulle società, resterebbe da pagare l’imposta nazionale sulle società in base al metodo dell’imputazione.

121. È tuttavia controverso se a tale causa giustificativa debba attribuirsi una maggiore importanza nei rapporti con Stati terzi. A motivo della molteplicità delle situazioni possibili risulta però assai difficile fornire una risposta globale a tale questione.

122. Nel presente contesto, nel quale il punto controverso è se la libera circolazione dei capitali imponga di concedere, nel caso di dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi, almeno la possibilità di imputare l’imposta sulle società precedentemente assolta all’estero, un approccio più liberale porterebbe in definitiva ad interrogarsi se la riduzione delle entrate fiscali possa giustificare un diniego di imputazione. Poiché nell’ambito dell’equilibrata ripartizione del potere impositivo viene fatto valere anche un requisito di reciprocità, mi occuperò di ciò soltanto nell’ambito dell’esame di tale causa giustificativa.

123. Indubbiamente, l’imputazione dell’imposta sulle società pagata in uno Stato terzo può portare ad una riduzione delle entrate fiscali nazionali.

124. Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, la riduzione delle entrate tributarie non può essere considerata di per sé sola un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare un provvedimento contrastante, in linea di principio, con una libertà fondamentale (68). La questione se tale principio sia valido anche in riferimento a Stati terzi non è stata sino ad oggi risolta dalla Corte (69).

125. Sebbene appaia lecito interrogarsi in merito alla ratio ed allo scopo di una libera circolazione dei capitali da e verso gli Stati terzi unilateralmente garantita dall’Unione europea, resta il fatto che gli Stati membri hanno inequivocabilmente operato una scelta in tal senso nell’ambito dell’art. 56, n. 1, CE. Sarebbe difficilmente conciliabile con tale scelta chiaramente operata a favore della libera circolazione dei capitali da e verso gli Stati terzi il fatto di ritenere eventuali restrizioni di quest’ultima, risultanti dalla normativa fiscale nazionale, legittime per il solo fatto che, in caso contrario, si determinerebbe una riduzione delle entrate fiscali. Infatti, un tale approccio significherebbe in sostanza che la normativa fiscale viene senz’altro sottratta all’ambito di applicazione delle norme sulla libera circolazione dei capitali. In tal modo diventerebbe possibile limitare tale circolazione di capitali non soltanto in via eccezionale, bensì sistematicamente e in spregio alle norme particolari di cui agli artt. 57 CE e segg., segnatamente vietando per le partecipazioni in società residenti in Stati terzi tutti i vantaggi fiscali previsti per le partecipazioni in società nazionali, malgrado che la situazione dei titolari in rapporto alla finalità delle norme sottostanti non sia differente.

126. Il rifiuto di applicare il metodo dell’imputazione per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi non può dunque essere giustificato né adducendo la riduzione delle entrate fiscali né invocando la necessità di garantire un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e gli Stati terzi.

ii)    Reciprocità

127. I governi austriaco, tedesco, neerlandese e finlandese fanno inoltre valere che l’obbligo degli Stati membri di trattare le società di un altro Stato al pari delle società nazionali per quanto riguarda eventuali vantaggi fiscali è fondato sulla reciprocità. A loro avviso, nei rapporti con Stati terzi farebbe invece difetto una simile reciprocità. Tuttavia, qualora sussistesse l’obbligo di trattare i dividendi provenienti da Stati terzi al pari dei dividendi nazionali, ne deriverebbe un pregiudizio per la posizione negoziale degli Stati membri nei confronti di Stati terzi ai fini della conclusione di convenzioni contro le doppie imposizioni, le quali non sarebbero soltanto intese a garantire un’equilibrata ripartizione dei poteri impositivi, bensì servirebbero anche alla lotta contro le attività economiche occulte e la criminalità.

128. Il governo austriaco fa inoltre valere che, là dove si tratta di tutelare le entrate tributarie, non vengono in questione motivi meramente economici, bensì la necessità di garantire la neutralità fiscale internazionale nel mercato interno. Diversamente dagli altri Stati membri, gli Stati terzi non sarebbero obbligati a farsi carico di un’analoga perdita di introiti fiscali. Inoltre, nei rapporti con gli Stati terzi mancherebbero meccanismi volti a garantire una stabilità politico-finanziaria, quali quelli previsti dal Trattato CE, consistenti, ad esempio, nella possibilità di ravvicinamento delle legislazioni.

129. Il riconoscimento di un requisito di reciprocità nei rapporti con Stati terzi può invero risultare seducente, ma cozza contro il tenore letterale e l’economia sistematica degli artt. 56 CE e segg. Gli Stati membri hanno infatti optato espressamente per una liberalizzazione unilaterale dei movimenti di capitali da e verso Stati terzi, rinunciando così alla reciprocità. Sarebbe difficilmente conciliabile con la liberalizzazione unilateralmente concessa l’eventualità che ora si richiedesse l’esistenza di una reciprocità a livello di cause giustificative. Per tale motivo, anche gli ulteriori argomenti addotti dal governo austriaco devono essere respinti. Riguardo alla mancanza di strumenti di omogeneizzazione legislativa nei rapporti con Stati terzi, occorre inoltre fare presente che a livello dell’Unione tali strumenti esistono, anche se fino ad oggi non ne è stato fatto uso per quanto riguarda la tassazione di partecipazioni di portafoglio.

iii) Controlli fiscali

130. Per quanto riguarda infine la necessità, riconosciuta dalla giurisprudenza, di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, si è chiarito nell’ambito della prima questione pregiudiziale (70) che, in rapporto a Stati terzi, l’applicazione del metodo dell’imputazione può essere subordinata all’esistenza di un accordo di cooperazione informativa con lo Stato terzo di cui trattasi, il quale consenta alle autorità tributarie dello Stato membro interessato di verificare l’effettivo soddisfacimento dei requisiti per beneficiare del vantaggio fiscale inerente all’imputazione. Entro questi limiti, la posizione negoziale dello Stato membro interessato non viene pregiudicata dal fatto che esso può essere obbligato, ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE, a consentire in linea di principio l’imputazione dell’imposta sulle società pagata all’estero.

131. La necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali può qui essere esclusa come causa di giustificazione già per il fatto che ai sensi del KStG, ove si tratti di dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi, l’imputazione dell’imposta sulle società precedentemente pagata all’estero viene rifiutata indipendentemente dall’esistenza di un accordo di cooperazione per lo scambio di informazioni.

c)      Conclusione

132. Poiché nessuno dei motivi fatti valere è idoneo a giustificare il fatto che per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi non sia prevista alcuna possibilità di imputazione dell’imposta sulle società precedentemente assolta all’estero, sussiste una violazione dell’art. 56, n. 1, CE.

133. Pertanto, la terza questione pregiudiziale nella causa Haribo deve essere risolta dichiarando che costituisce una violazione dell’art. 56, n. 1, CE il fatto che per i dividendi derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati terzi non sia prevista – ove si tratti di partecipazioni di portafoglio – alcuna possibilità di imputare l’imposta sulle società pagata all’estero, mentre invece i dividendi di portafoglio nazionali sono esenti da imposta.

D –    Quanto alle questioni pregiudiziali 4), 4.1) e 4.2) nella causa Haribo

134. Con le questioni 4), 4.1) e 4.2) nella causa Haribo, il giudice del rinvio desidera sapere se la doppia imposizione economica dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi, lesiva dell’art. 56, n. 1, CE, debba essere evitata dalle competenti autorità amministrative e giurisdizionali nazionali mediante l’applicazione dell’esenzione prevista per altri dividendi, oppure se al riguardo sia sufficiente un’imputazione dell’imposta sulle società precedentemente pagata all’estero. Detto giudice desidera inoltre sapere se il metodo corretto da scegliere debba essere applicato anche nel caso in cui non sussista un accordo internazionale di cooperazione e assistenza a carattere generale, dal momento che tale requisito non è previsto nel diritto nazionale neppure nel caso di partecipazioni qualificate in società residenti in Stati terzi.

135. La risposta a tali quesiti si desume in larga parte dalle soluzioni già fornite alle prime tre questioni pregiudiziali nella causa Haribo.

136. Infatti, l’esame della seconda questione ha evidenziato come sia giustificato il fatto che il metodo dell’esenzione sia riservato ai dividendi nazionali, mentre per i dividendi esteri sia prevista unicamente la possibilità di imputare l’imposta sulle società versata all’estero. Ciò vale anche nel caso in cui la prova di tale onere precedentemente assolto non sia possibile oppure sia possibile solo a prezzo di sforzi sproporzionati. L’esame della terza questione ha rivelato che non è giustificato il fatto che per i dividendi derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati terzi non sia prevista alcuna imputazione dell’imposta sulle società versata all’estero, qualora si tratti di partecipazioni di portafoglio, mentre i dividendi di portafoglio nazionali sono esenti da imposta.

137. Di conseguenza, è in linea di principio possibile evitare una doppia imposizione economica dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi, lesiva dell’art. 56, n. 1, CE, concedendo ai titolari delle partecipazioni la possibilità di imputare l’imposta sulle società precedentemente assolta all’estero.

138. Tuttavia, anche in questo caso occorre tener conto della giurisprudenza più recente, in virtù della quale una normativa nazionale comportante una restrizione di una libertà fondamentale è proporzionata soltanto qualora risponda all’intento di raggiungere in modo coerente e sistematico l’obiettivo da essa perseguito (71). Tale principio deve valere anche per quella soluzione che venga applicata dalle competenti autorità amministrative e giurisdizionali nazionali al fine di rimuovere la doppia imposizione economica dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi, contrastante con il diritto dell’Unione.

139. Nel caso in cui, come nelle presenti fattispecie, il diritto nazionale preveda per analoghi dividendi di portafoglio provenienti da Stati UE/SEE non la mera possibilità di imputare l’imposta sulle società precedentemente assolta all’estero, bensì l’applicazione di un metodo di esenzione condizionata con eventuale passaggio al metodo dell’imputazione, risulterebbe sproporzionato, in quanto incoerente, applicare nel caso dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi esclusivamente il metodo dell’imputazione.

140. Per quanto riguarda il requisito relativo all’esistenza di un accordo generale di cooperazione informativa e di assistenza nelle procedure esecutive, si è evidenziato nell’ambito della risposta alla prima questione pregiudiziale (72) nella causa Haribo, in riferimento ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati SEE, che un simile requisito è sproporzionato: più precisamente, l’esistenza di un accordo internazionale di assistenza nelle procedure esecutive non è necessario, in quanto viene in questione la tassazione di società residenti nel territorio nazionale, mentre il requisito relativo all’esistenza di un accordo di cooperazione informativa è incoerente, dal momento che esso non viene richiesto nel caso delle partecipazioni internazionali qualificate.

141. Tali constatazioni possono senz’altro essere trasposte ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi. Anche qui, l’esistenza di un accordo di assistenza nelle procedure esecutive è tanto poco necessario come nel caso dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati SEE. Per contro, è in linea di principio giustificato il fatto di subordinare l’agevolazione fiscale consistente nell’esenzione condizionata e/o nell’imputazione all’esistenza di un accordo di cooperazione informativa con lo Stato di residenza della società che eroga i dividendi. Tuttavia, poiché in base alla normativa austriaca un simile requisito non viene imposto per i dividendi derivanti da partecipazioni internazionali qualificate in società residenti in Stati terzi, sarebbe incoerente e dunque sproporzionato esigerne il soddisfacimento nel caso di dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi.

142. Pertanto, le questioni pregiudiziali 4), 4.1) e 4.2) nella causa Haribo devono essere risolte dichiarando che le autorità amministrative o giurisdizionali nazionali possono in linea di principio eliminare un’eventuale sistematica doppia imposizione economica dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi, lesiva dell’art. 56, n. 1, CE, concedendo ai titolari delle partecipazioni la possibilità di imputare l’imposta sulle società precedentemente assolta all’estero. Tuttavia, qualora il diritto nazionale preveda per analoghi dividendi di portafoglio provenienti da Stati esteri UE/SEE l’applicazione di un metodo di esenzione condizionata con eventuale passaggio al metodo dell’imputazione, sarebbe sproporzionato applicare ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi esclusivamente il metodo dell’imputazione. L’imputazione o l’esenzione condizionata può in linea di principio essere subordinata all’esistenza di un accordo di cooperazione informativa a carattere generale con lo Stato terzo interessato. Tuttavia, qualora l’esistenza di un simile accordo non sia richiesta per i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate in società residenti in Stati terzi – nei limiti in cui anche per tali dividendi venga concessa unicamente un’imputazione o un’esenzione condizionata – sarebbe sproporzionato pretendere l’esistenza di tale accordo per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi.

E –    Quanto alle due questioni pregiudiziali nella causa Österreichische Salinen

143. Con le sue due questioni pregiudiziali nella causa Österreichische Salinen il giudice del rinvio desidera sapere se contrasti con l’art. 56, n. 1, CE il fatto che, nell’ambito del metodo dell’imputazione, i dividendi di portafoglio esteri soggiacciono in definitiva, nel corso di un esercizio in perdita, ad una doppia imposizione, dal momento che essi riducono la possibilità di riportare le perdite agli anni successivi e che l’imposta sulle società e la ritenuta alla fonte imputabili neppure possono essere riportate od essere altrimenti prese in considerazione, mentre invece i dividendi di portafoglio nazionali sono sempre esentati dall’imposta sulle società.

1.      Ricevibilità delle questioni pregiudiziali

144. Il governo austriaco sostiene che tali due questioni sono irricevibili, in quanto esse non avrebbero manifestamente alcuna rilevanza ai fini della decisione della causa principale. La questione se debba essere concessa la possibilità di un riporto dell’imputazione su un anno successivo non avrebbe alcuna rilevanza ai fini del decreto di liquidazione dell’imposta sulle società dovuta per l’anno 2002, che costituisce l’oggetto della causa principale.

145. Tuttavia, il giudice del rinvio non desidera soltanto sapere se debba essere concesso un riporto dell’imputazione per gli anni successivi all’anno in perdita 2002. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta piuttosto che il giudice nazionale dubita dell’equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione anche per il fatto che i dividendi esteri, per effetto dell’applicazione del metodo dell’imputazione senza possibilità di riporto dell’imputazione stessa in situazioni di perdita, soggiacerebbero in definitiva ad una doppia imposizione. Così intese, le questioni pregiudiziali non sono manifestamente prive di qualsiasi rilevanza ai fini della decisione della causa principale.

146. Le due questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.

2.      Risposta alle questioni pregiudiziali

147. Per quanto riguarda la ritenuta alla fonte evocata nelle questioni pregiudiziali, occorre ricordare che la sua applicazione non può portare ad una doppia imposizione economica, bensì ad una doppia imposizione giuridica. Quest’ultima si realizza allorché Stati diversi esercitano il proprio potere impositivo sul titolare della quota: lo Stato di residenza della società erogante mediante riscossione della ritenuta alla fonte, che deve essere operata dalla società stessa, e lo Stato di residenza del titolare delle quote sotto forma di imposta sul reddito o di imposta sulle società.

148. Tuttavia, al suo stato attuale, il diritto dell’Unione non prevede alcun divieto generale di doppia imposizione giuridica (73). Di conseguenza, dal diritto dell’Unione non può neppure ricavarsi alcun obbligo generale incombente allo Stato membro di residenza del titolare delle quote di eliminare una siffatta doppia imposizione giuridica mediante imputazione della ritenuta alla fonte subìta all’estero (74). Tuttavia, se il diritto dell’Unione non esige che sia consentita un’imputazione della ritenuta alla fonte, da ciò consegue che non esiste neppure un obbligo di eliminare gli effetti di tale tassazione prevedendo – in luogo dell’imputazione in un determinato anno fiscale, nel quale, a motivo della situazione di perdita, gli effetti suddetti non possono essere rimossi con tale metodo – la facoltà di procedere ad un riporto a un anno successivo, oppure altri meccanismi.

149. Di conseguenza, le questioni pregiudiziali devono essere esaminate soltanto in riferimento all’imposta sulle società imputabile.

150.  Qualora una società nazionale incorra in una situazione di perdita in un determinato anno fiscale e, nell’ambito del metodo dell’imputazione, i dividendi esteri vengano inclusi nella base imponibile, si determina una riduzione delle perdite in misura pari all’ammontare dei dividendi. Se la normativa nazionale prevede, come nel presente caso, la possibilità di un riporto delle perdite agli anni successivi, si riduce dunque in misura corrispondente anche il possibile riporto di perdite. Poiché in un anno successivo caratterizzato da una situazione di utile possono essere portate in detrazione dagli utili tassabili soltanto le perdite dell’esercizio negativo diminuite dei dividendi esteri, i dividendi si trovano di nuovo inclusi, in misura pari al loro ammontare, nella base imponibile dell’esercizio in utile, portando così all’applicazione di un’imposta sulle società corrispondentemente più elevata.

151. Pertanto, nel caso in cui l’imposta sulle società precedentemente pagata all’estero sui dividendi esteri non potesse più essere imputata o altrimenti considerata in tale anno successivo, si determinerebbe in definitiva una doppia imposizione, la cui eliminazione dovrebbe essere assicurata appunto, come chiarito dal giudice del rinvio, attraverso il metodo dell’imputazione.

152. Per contro, nel caso dei dividendi nazionali la doppia imposizione economica risulta definitivamente esclusa. Tali dividendi, infatti, beneficiando di un’esenzione dall’imposta sulle società, non confluiscono nella base imponibile e pertanto neppure possono portare ad una riduzione delle perdite in occasione di esercizi negativi. Pertanto, le perdite possono essere integralmente riportate agli anni successivi.

153. Condivido la tesi, sostenuta dalla Haribo, dal governo neerlandese nonché dalla Commissione, secondo cui un simile trattamento deteriore nei confronti dei dividendi di portafoglio esteri non è compatibile con l’art. 56, n. 1, CE. L’applicazione del metodo dell’imputazione a tali dividendi negli anni in perdita porta ad una sproporzionata restrizione della libera circolazione dei capitali qualora, parallelamente alla possibilità di un riporto delle perdite, non sussista anche quella di tener conto nella misura necessaria, a scopo di riduzione del carico fiscale, dell’imposta sulle società precedentemente pagata all’estero, mediante riporto dell’imputazione o in altro modo.

154. Il governo austriaco, per sostenere la propria tesi secondo cui non sarebbe necessario alcun riporto dell’imputazione ovvero alcun credito d’imposta, si richiama al punto 52 della sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation (75), dove si afferma che deve essere concesso un credito d’imposta soltanto nei limiti dell’importo dell’imposta sulle società dovuta dalla società beneficiaria. Ad avviso del detto governo, qualora a motivo della situazione di perdita non debba essere pagata alcuna imposta nazionale, non dovrebbe essere riconosciuta neppure alcuna facoltà di imputazione dell’onere tributario estero ovvero alcun credito d’imposta.

155. Nondimeno, tale tesi trascura il fatto che la Corte, nel passaggio sopra menzionato, si è limitata ad affermare che l’eliminazione della doppia imposizione economica mediante il metodo dell’imputazione non deve spingersi fino al punto di prevedere che lo Stato membro della sede della società beneficiaria debba rimborsare al soggetto percettore, al di là di quanto consentito dall’imputazione, la (maggior) imposta applicata all’estero. Tale Stato membro non è obbligato ad abbassare l’onere complessivo gravante sui dividendi a titolo di imposta sulle società fino alla misura prevista a livello nazionale. La doppia imposizione economica deve essere limitata soltanto in misura corrispondente al livello di tassazione applicabile a livello nazionale.

156. Tuttavia, tale risultato non viene raggiunto qualora, nel corso di un esercizio in perdita della società beneficiaria nazionale, venga meno la possibilità di imputazione, per il fatto che non esiste un debito di imposta nazionale nei confronti del quale tale imputazione possa essere effettuata, ma il riporto delle perdite venga diminuito in misura corrispondente ai dividendi esteri, con la conseguenza che tali dividendi vengono così indirettamente tassati negli anni successivi a titolo dell’imposta nazionale sulle società.

157. La Corte si è già occupata di un problema analogo in riferimento alla direttiva sulle società madri e figlie (76). Nella sentenza Cobelfret (77) nonché nell’ordinanza KBC-Bank (78) veniva in questione una normativa belga in virtù della quale le perdite della società madre venivano diminuite in misura pari ai dividendi percepiti qualora essa non avesse conseguito nel periodo d’imposta in questione altri redditi imponibili. Poiché secondo le norme tributarie belghe era possibile effettuare un riporto delle perdite, la diminuzione delle perdite della società madre riportabili poteva produrre l’effetto – anche nel caso in cui i dividendi da essa percepiti non soggiacessero all’imposta sulle società nell’anno fiscale della loro distribuzione – che tali dividendi venissero indirettamente tassati in anni fiscali successivi in capo alla società madre, qualora il risultato operativo di quest’ultima fosse positivo. In proposito la Corte ha statuito che, in una situazione siffatta, l’obiettivo della prevenzione della doppia imposizione economica non viene raggiunto.

158. Pertanto, l’argomento addotto dal governo austriaco deve essere respinto.

159.  Secondo il governo italiano, non si può escludere in partenza che, nell’ambito del gruppo societario cui appartengono la società beneficiaria dei dividendi e la società non residente che li eroga, si instaurino pratiche mediante le quali i dividendi vengono trasferiti in capo alla società con perdite di esercizio, affinché sia esclusa la tassazione di quest’ultima a motivo delle perdite stesse e permanga l’esenzione fiscale dei dividendi anche negli anni successivi (in virtù del riporto dell’imputazione). Dalla sentenza Glaxo Wellcome (79) potrebbe desumersi in via analogica che una disciplina la quale, come quella presente, non preveda un riporto dell’imputazione, non eccede quanto è necessario per garantire l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e per impedire costruzioni puramente artificiose, prive di qualsiasi attinenza alla realtà economica, finalizzate al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. Sempre secondo il detto governo, su tale aspetto dovrebbe in ultima analisi pronunciarsi il giudice del rinvio.

160. Tale argomento risulta privo di pregio nel presente contesto già per il fatto che non si tratta qui del pagamento di dividendi all’interno di gruppi societari, bensì di dividendi derivanti da partecipazioni di portafoglio, detenute in forma di comproprietà con altri investitori attraverso un fondo di investimenti nazionale. Appare qui esclusa l’esistenza di costruzioni meramente artificiose all’interno di un gruppo societario, quali evocate dal governo italiano.

161. In conclusione desidero segnalare, a scopo di chiarezza, che le considerazioni sopra svolte valgono indifferentemente per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati UE/SEE e da Stati terzi. Infatti, come risulta dalla risposta fornita alla terza questione pregiudiziale nella causa Haribo, anche nel caso dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi deve essere concessa quanto meno la possibilità dell’imputazione, qualora per i dividendi di portafoglio nazionali la doppia imposizione economica sia esclusa in virtù dell’applicazione di un’esenzione. Dunque, in situazioni di perdita della società beneficiaria, la problematica qui discussa sussiste indipendentemente dall’esatta provenienza dei dividendi di portafoglio esteri.

162. Pertanto, le due questioni pregiudiziali sollevate nella causa Österreichische Salinen devono essere risolte dichiarando che costituisce una violazione dell’art. 56, n. 1, CE il fatto che, nell’ambito del metodo dell’imputazione, i dividendi di portafoglio esteri vengano in definitiva assoggettati, in occasione di un esercizio in perdita, ad una doppia imposizione, dal momento che essi riducono il possibile riporto delle perdite agli anni successivi e che l’imposta sulle società da imputare non può neppure essere riportata od essere altrimenti presa in considerazione, mentre invece i dividendi di portafoglio nazionali sono sempre esenti dall’imposta sulle società.

V –    Conclusione

163. Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, suggerisco che la Corte voglia risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz, nella causa C-436/08, Haribo, come segue:

1.      Non costituisce una violazione dell’art. 56, n. 1, CE il fatto che le società nazionali debbano di norma pagare l’imposta sulle società sui dividendi di portafoglio provenienti da altri Stati UE/SEE, in quanto è per esse impossibile o assai difficile fornire le informazioni relative all’imposta sulle società precedentemente assolta all’estero necessarie ai fini dell’esenzione o quanto meno di un’imputazione, mentre invece i dividendi di portafoglio nazionali sono sempre esenti da imposta.

2.      Costituisce una violazione dell’art. 56, n. 1, CE il fatto che i dividendi di portafoglio provenienti da uno Stato SEE non appartenente all’Unione europea siano esenti dall’imposta sulle società soltanto ove esista un accordo di cooperazione informativa e di assistenza nelle procedure esecutive, malgrado che ciò non sia richiesto per i dividendi derivanti da partecipazioni internazionali qualificate.

3.      Costituisce una violazione dell’art. 56, n. 1, CE il fatto che per i dividendi derivanti da partecipazioni in società residenti in Stati terzi non sia prevista – ove si tratti di partecipazioni di portafoglio – alcuna possibilità di imputare l’imposta sulle società pagata all’estero, mentre invece i dividendi di portafoglio nazionali sono esenti da imposta.

4.      Le autorità amministrative o giurisdizionali nazionali possono in linea di principio eliminare un’eventuale sistematica doppia imposizione economica dei dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi, lesiva dell’art. 56, n. 1, CE, concedendo ai titolari delle partecipazioni la possibilità di imputare l’imposta sulle società precedentemente assolta all’estero. Tuttavia, qualora il diritto nazionale preveda per analoghi dividendi di portafoglio provenienti da Stati esteri UE/SEE l’applicazione di un metodo di esenzione condizionata con eventuale passaggio al metodo dell’imputazione, sarebbe sproporzionato applicare ai dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi esclusivamente il metodo dell’imputazione. L’imputazione o l’esenzione condizionata può in linea di principio essere subordinata all’esistenza di un accordo di cooperazione informativa a carattere generale con lo Stato terzo interessato. Tuttavia, qualora l’esistenza di un simile accordo non sia richiesta per i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate in società residenti in Stati terzi – nei limiti in cui anche per tali dividendi venga concessa unicamente un’imputazione o un’esenzione condizionata – sarebbe sproporzionato pretendere l’esistenza di tale accordo per i dividendi di portafoglio provenienti da Stati terzi.

164. Propongo inoltre di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz, nella causa C-437/08, Österreichische Salinen, come segue:

Costituisce una violazione dell’art. 56, n. 1, CE il fatto che, nell’ambito del metodo dell’imputazione, i dividendi di portafoglio esteri vengano in definitiva assoggettati, in occasione di un esercizio in perdita, ad una doppia imposizione, dal momento che essi riducono il possibile riporto delle perdite agli anni successivi e che l’imposta sulle società da imputare non può neppure essere riportata od essere altrimenti presa in considerazione, mentre invece i dividendi di portafoglio nazionali sono sempre esenti dall’imposta sulle società.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – V., al riguardo, sentenza 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation (Racc. pag. I-11753, punti 33-74).


3 – V., in proposito, sentenze 18 dicembre 2007, causa C-101/05, A (Racc. pag. I-11531), e Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 2 (punti 17 e segg.).


4 – V., in proposito, sentenze 10 marzo 2009, causa C-169/07, Hartlauer (Racc. pag. I-1721, punto 55); 8 settembre 2009, causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International (Racc. pag. I-7633, punto 61); 6 ottobre 2009, causa C-153/08, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-9735, punto 38), nonché 8 settembre 2010, cause riunite C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Stoß e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 106), e causa C-46/08, Carmen Media Group (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 68).


5 – BGBl. n. 401.


6 – BGBl. I n. 52.


7 – BMF-010216/0090-VI/6/2008.


8 – Divenuto, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, art. 63 TFUE. Tuttavia, poiché i procedimenti principali riguardano gli anni fiscali 2001 e 2002, qui di seguito verrà fatto sempre riferimento agli articoli del Trattato CE.


9 – Cit. alla nota 2 (punto 72).


10 – Sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 2 (punti 57 e 60), e ordinanza 23 aprile 2008, causa C-201/05, Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation (Racc. pag. I-2875, punto 43).


11 – Sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 2 (punti 53 e 60).


12 – Ovvero della libertà di stabilimento.


13 – Sentenze 13 novembre 2003, causa C-153/02, Neri (Racc. pag. I-13555, punto 35); 2 ottobre 2008, causa C-360/06, Heinrich Bauer Verlag (Racc. pag. I-7333, punto 15), e 29 gennaio 2009, cause riunite da C-278/07 a C-280/07, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb (Racc. pag. I-457, punto 16).


14 – Sentenze 23 febbraio 2006, causa C-513/03, van Hilten-van der Heijden (Racc. pag. I-1957, punto 44); 25 gennaio 2007, causa C-370/05, Festersen (Racc. pag. I-1129, punto 24), ed A, cit. alla nota 3 (punto 40).


15 – Sentenze 11 marzo 2004, causa C-9/02, de Lasteyrie du Saillant (Racc. pag. I-2409, punto 43); 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkavit Internationaal e Denkavit France (Racc. pag. I-11949, punto 50), e 1° luglio 2010, causa C-233/09, Dijkman e Dijkman-Lavaleije (Rac. pag. I-6649, punto 42).


16 – Sentenze 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen (Racc. pag. I-7477, punto 29); 8 settembre 2005, causa C-512/03, Blanckaert (Racc. pag. I-7685, punto 42), e 3 giugno 2010, causa C-487/08, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-4843, punto 47).


17 – In questo senso, sentenze 15 luglio 2004, causa C-315/02, Lenz (Racc. pag. I-7063, punti 29-32); Manninen, cit. alla nota 16 (punti 32-35), e 19 novembre 2009, causa C-540/07, Commissione/Italia (Racc. pag. I-10983, punto 58).


18 – Sentenze Lenz, cit. alla nota 17 (punti 31 e segg.); Manninen, cit. alla nota 16 (punti 34-36), e Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 2 (punto 62).


19 – In proposito, v. le conclusioni da me presentate il 18 marzo 2004 nella causa Manninen, cit. alla nota 16 (paragrafi 46 e segg.).


20 – Sentenza cit. alla nota 16 (punto 44).


21 – Sentenza cit. alla nota 2 (punto 54).


22 – Ibidem (punto 56).


23 – V. supra, paragrafi 16 e segg.


24 – Per contro, l’avvocato generale Geelhoed, nelle conclusioni da lui presentate nella causa Test Claimants in the FII Group Litigation, aveva ritenuto sussistente una violazione della libertà di stabilimento per il fatto che, nel caso di dividendi esteri, non potevano essere prese in considerazione le agevolazioni fiscali eventualmente esistenti a favore della società erogante.


25 – Nel caso di esenzione concessa dallo Stato membro di origine, la Corte ha affermato, nella sentenza Manninen (cit. alla nota 16, punto 34), che manca la comparabilità tra i dividendi nazionali e quelli esteri.


26 – E/o la libertà di stabilimento.


27 – V. sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 2 (punti 47 e 72).


28 – Sentenze Manninen, cit. alla nota 16 (punto 54), e Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 2 (punti 47-57).


29 – V. sentenze Lenz, cit. alla nota 17 (punto 27); Manninen, cit. alla nota 16 (punto 29), ed A, cit. alla nota 3 (punto 56).


30 – V. sentenze 3 ottobre 2002, causa C-136/00, Danner (Racc. pag. I-8147, punto 50), e 27 gennaio 2009, causa C-318/07, Persche (Racc. pag. I-359, punto 54). V. anche le conclusioni da me presentate nella causa Manninen, cit. alla nota 16 (paragrafi 77 e segg.).


31 – Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (GU L 336, pag. 15), come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 novembre 2004, 2004/106/CE (GU L 359, pag. 30).


32 – Sentenze 27 settembre 2007, causa C-184/05, Twoh International (Racc. pag. I-7897, punto 32), e Persche, cit. alla nota 30 (punto 65).


33 – La Commissione rinvia alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Mengozzi il 14 ottobre 2008 nella causa Persche, cit. alla nota 30 (paragrafi 110 e 111).


34 – Cit. alla nota 31.


35 – V. anche le conclusioni da me presentate nella causa Manninen, cit. alla nota 16 (paragrafo 78).


36 – V. sentenza Persche, cit. alla nota 30 (punto 59).


37 – Paragrafi 33 e segg.


38 – Sentenze Hartlauer, cit. alla nota 4 (punto 55); Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit. alla nota 4 (punto 61); Commissione/Spagna, cit. alla nota 4 (punto 38); Stoß e a., cit. alla nota 4 (punto 106), e Carmen Media Group, cit. alla nota 4 (punto 68).


39 – Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE (GU L 7, pag. 41).


40 – Sentenze 16 dicembre 2008, causa C-210/06, Cartesio (Racc. pag. I-9641, punto 67), e 22 ottobre 2009, cause riunite C-261/08 e C-348/08, Zurita García (Racc. pag. I-10143, punti 34-36).


41 – BMF-010216/0090-VI/6/2008.


42 – V. la giurisprudenza citata alla nota 14.


43 – Qui e in prosieguo la sigla SEE viene utilizzata soltanto per i tre Stati SEE non appartenenti all’Unione europea, vale a dire attualmente la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein.


44 – V., in tal senso, sentenza A, cit. alla nota 3 (punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).


45 – V. la giurisprudenza citata alla nota 16.


46 – V. supra, paragrafi 32 e segg.


47 – V. la giurisprudenza citata alla nota 29.


48 – V. la giurisprudenza citata alla nota 38.


49 – Cit. alla nota 3 (punto 67).


50 – Cit. alla nota 17 (punti 57 e segg., nonché 68 e segg.).


51 – Conclusioni presentate il 29 aprile 2010 nella causa C-72/09, Établissements Rimbaud (non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafi 53 e segg.).


52 – Sentenza 28 ottobre 2010, causa C-72/09, Établissements Rimbaud (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 40 e segg.).


53 – V. supra, paragrafi 63 e segg.


54 – V. sentenza 11 giugno 2009, causa C-521/07, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4873, punto 49).


55 – V. sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI (Racc. pag. I-4695, punto 26); 11 ottobre 2007, causa C-451/05, ELISA (Racc. pag. I-8251, punto 91), e Commissione/Italia, cit. alla nota 17 (punto 58).


56 – V. la giurisprudenza citata alla nota 14.


57 – Sentenza A, cit. alla nota 3 (punti 28-39).


58 – V. supra, paragrafo 62.


59 – Sentenze Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 2 (punti 170 e segg.), ed A, cit. alla nota 3 (punto 37).


60 – Sentenze A, cit. alla nota 3 (punto 31), e 20 maggio 2008, causa C-194/06, Orange European Smallcap Fund (Racc. pag. I-3747, punto 87).


61 – Sentenze A, cit. alla nota 3 (punti 32 e 60); Orange European Smallcap Fund cit. alla nota 60 (punto 89), e Commissione/Italia, cit. alla nota 17 (punto 69).


62 – Sentenza A, cit. alla nota 3 (punto 36).


63 – Sentenze Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 2 (punto 170); A, cit. alla nota 3 (punto 37), e Orange European Smallcap Fund, cit. alla nota 60 (punto 89).


64 – Sentenze Test Claimants in the FII Group Litigation, cit. alla nota 2 (punto 171), ed A, cit. alla nota 3 (punto 37).


65 – Sentenza A, cit. alla nota 3 (punti 32 e segg.).


66 – Sentenze 13 dicembre 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer (Racc. pag. I-10837, punti 43-51); 18 luglio 2007, causa C-231/05, Oy AA (Racc. pag. I-6373, punto 51); 15 maggio 2008, causa C-414/06, Lidl Belgium (Racc. pag. I-3601, punto 42), e 25 febbraio 2010, causa C-337/08, X Holding (Racc. pag. I-1215, punto 33).


67 – Sentenze Oy AA, cit. alla nota 65 (punto 54); 17 settembre 2009, causa C-182/08, Glaxo Wellcome (Racc. pag. I-8591, punto 82), e 21 gennaio 2010, causa C-311/08, SGI (Racc. pag. I-487, punto 60).


68 – Sentenze Manninen, cit. alla nota 16 (punto 49); 14 settembre 2006, causa C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer (Racc. pag. I-8203, punto 59), e Glaxo Wellcome, cit. alla nota 67 (punto 82).


69 – Sentenza Orange European Smallcap Fund, cit. alla nota 60 (punto 95).


70 – V. supra, paragrafi 92 e segg.


71 – V. supra, paragrafi 63 e segg.


72 – V. supra, paragrafi 89 e segg.


73 – Sentenze 14 novembre 2006, causa C-513/04, Kerckhaert e Morres (Racc. pag. I-10967, punti 20-24); 16 luglio 2009, causa C-128/08, Damseaux (Racc. pag. I-6823, punti 25 e segg.), e Commissione/Spagna, cit. alla nota 16 (punto 56). Tuttavia, riguardo alla riscossione della ritenuta alla fonte nel caso di partecipazioni qualificate, v. l’art. 5, n. 1, della direttiva 90/435 (cit. alla nota 39).


74 – V. sentenza Damseaux, cit. alla nota 73 (punti 32 e segg.).


75 – Cit. alla nota 2.


76 – Cit. alla nota 73.


77 – Sentenza 12 febbraio 2009, causa C-138/07 (Racc. pag. I-731, punti 37-45).


78 – Ordinanza 4 giugno 2009, cause riunite C-439/07 e C-499/07 (Racc. pag. I-4409, punti 39 e segg.).


79 – Cit. alla nota 67.